XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1541




RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


Necessità dell'intervento normativo, analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla
legislazione vigente.


          Il ricorso al decreto-legge in oggetto è dettato dall'esigenza di ricondurre in capo al Presidente del Consiglio dei ministri tutte le attribuzioni in materia di protezione civile, al fine di assicurare un coordinamento unitario di tutti gli interessi che emergono in questo delicato settore (articolo 5). Tali competenze, con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, erano state, sostanzialmente, trasferite all'Agenzia di protezione civile. Il testo in esame risponde, inoltre, alla duplice esigenza di garantire continuità operativa alle strutture preposte allo svolgimento di funzioni in materia di protezione civile e, soprattutto, di fare chiarezza sul piano normativo. In effetti, attualmente, non essendo da un lato ancora state definite le procedure necessarie per la costituzione ed il legittimo funzionamento della suddetta Agenzia di protezione civile e dall'altro essendo stato abrogato il sistema precedente al citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si è venuto a creare un vuoto legislativo che è fonte di gravi incertezze. Si ricorda che lo statuto dell'Agenzia, previsto dall'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, non è ancora operativo a seguito dei rilievi formulati dalla Corte dei conti. Con il decreto in esame sono state ricondotte alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche le competenze del Servizio idrografico e mareografico che, con il combinato disposto di cui agli articoli 38 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, erano state attribuite all'Agenzia per la protezione dell'ambiente.
          Per raggiungere tali obiettivi si è dovuto intervenire sul sistema normativo attualmente vigente in materia mediante:

                a) abrogazione delle norme contenute nel citato decreto legislativo n. 300 del 1999 e relative all'istituzione e al funzionamento dell'Agenzia di protezione civile (capo IV del titolo V, articoli da 79 a 87);

                b) modificazione delle citate norme relative al Servizio idrografico e mareografico per coordinarle con la scelta di attribuire nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri le relative competenze;

                c) eliminazione di tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;

                d) previsione di una norma, avente carattere generale, con la quale si chiarisce, al fine di evitare ogni presumibile confusione normativa, che tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile contenuti nell'intera legislazione vigente devono essere effettuati al Dipartimento della protezione civile;

                e) previsione, sempre allo scopo di evitare pericolose incertezze normative, di una norma che conferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relativi alle competenze in materia di protezione civile, già abrogati dall'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999.


Analisi della compatibilità dell'intervento:

                a) con la normativa comunitaria. Il decreto-legge non presenta profili di rilevanza con la normativa comunitaria;

                b) con le competenze regionali. Si è provveduto espressamente a fare salve le norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che definiscono il riparto di competenze fra Stato, regioni e province in materia di protezione civile.



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127).


Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge


          Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:

          Art. 10. - (Agenzie fiscali e di protezione civile).- 1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti (omissis).

          Art. 14. - (Attribuzioni).- 1. Al ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di protezione civile, poteri di ordinanza in materia di protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi. (omissis)
          3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo. (omissis)

          Art. 38. (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici) (omissis).- 3. All'agenzia sono trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad eccezione di quelle del servizio sismico nazionale. (omissis).

          Art. 79. - (Agenzia di protezione civile).- 1. E' istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile.
          2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione civile svolti dalla direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal dipartimento della protezione civile, istituito presso la presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico nazionale.
          3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le attività di protezione civile, dipende funzionalmente dall'agenzia.
          4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del codice civile.
          5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
          6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni.

          Art. 80. (Vigilanza).- 1. L'agenzia è sottoposta alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri di indirizzo sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione, può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di legittimità o del merito del rinvio. In assenza di osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45 giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esprime, nel termine di venti giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e contabile.
        2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non sono sottoposti a controllo preventivo.

          Art. 81. (Compiti).- 1. L'agenzia svolge compiti relativi a:

                a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei ministri;

                b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

                c) le attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, relative a:

                1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di volontariato;

                2) la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, da emanarsi dal ministro dell'interno;

                3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

                d) l'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre amministrazioni statali o delle regioni;

                f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni relative ai piani di emergenza;

                g) l'attività di formazione in materia di protezione civile;

                h) la promozione di ricerche sulla previsione e prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o dell'allarme tempestivo;

                i) la raccolta sistematica, la valutazione e la diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre amministrazioni pubbliche;

                l) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;

                m) il coordinamento delle organizzazioni di volontariato per favorire la partecipazione alle attività di protezione civile;

                n) la promozione e lo sviluppo di accordi con organismi nazionali ed internazionali bilaterali e multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica incolumità.

        2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una relazione annuale sullo stato della protezione civile che il ministro dell'interno presenta al Parlamento.
        3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:

                a) per le attività di cui all'articolo 107, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

                b) per la predisposizione di provvedimenti normativi in materia di protezione civile e nelle materie di cui al comma 1 del presente articolo.

        4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
        5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i) e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono esercitati sentite le regioni.

          Art. 82. (Organi).- 1. Sono organi dell'agenzia:

                a) il direttore;
                b) il comitato direttivo;

                c) il collegio dei revisori dei conti.

          2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
          3. Il comitato direttivo è composto dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno nominato su designazione della conferenza unificata.
          4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica cinque anni, possono essere confermati una sola volta e vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'interno.
          5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

          Art. 83. (Commissione grandi rischi e comitato operativo della protezione civile).- 1. Operano presso l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
          2. La commissione di cui al comma 1, articolata in sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e propositiva in materia di prevenzione delle varie situazioni di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è composta da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile con funzioni di vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
          3. Il comitato operativo della protezione civile assicura la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso. E' presieduto dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del comitato possono essere inviate le autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.
          4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri, su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilanti, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
          5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.

          Art. 84. (Fonti di finanziamento).- 1. Le entrate dell'agenzia sono costituite da:

                a) un fondo iscritto nello stato di previsione del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive integrazioni e modifiche;

                b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si richiedono mezzi straordinari;

                c) trasferimenti specifici da parte dello Stato per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a fronte di competenze trasferite all'agenzia;

                d) proventi per prestazioni ad altre amministrazioni pubbliche e a privati;

                e) proventi derivanti da entrate diverse.

          2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

          Art. 85. (Personale).- 1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dell'agenzia sono disciplinati con appositi strumenti di contrattazione integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, con previsione di una separata area di contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in particolare, alla gestione delle emergenze.
          2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.
          3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa procedura di valutazione comparativa.

          Art. 86. (Primo inquadramento del personale).- 1. Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, con contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa data.
          2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda, il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il dipartimento della protezione civile della presidenza del consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo definisce l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti di contrattazione.
          3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i diritti antecedentemente maturati.

          Art. 87. (Norme finali e abrogazioni).- 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono contestualmente soppresse.
          2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa legge.


Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:

          Art. 10. (Riordino dei compiti operativi e gestionali). (omissis).- 6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonché, nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. (omissis).


Legge 21 novembre 2000, n. 353:

          Art. 3. (Piano regionale, di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).- 1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale di vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata" (omissis).
          4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane (omissis).

          Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). - (omissis). 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (omissis).

          Art. 9. (Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

          Art. 12. (Disposizioni finanziarie). - (omissis). 5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (omissis).
          7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino all'effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.


Legge 24 febbraio 1992, n. 225;

          Art. 1. (Servizio nazionale della protezione civile).- 1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
          2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
          3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988,n. 400.
          Art. 4. (Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso).- 1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
          2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.
          3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

          Art. 7. (Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile).- 1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

          Art. 8. (Consiglio nazionale della protezione civile).- 1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

              a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

              b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

              c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

              d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

          2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.
          3. Il Consiglio è presieduto dal presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

              a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

              b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

              c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;

              d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.




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