XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1541
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Necessità dell'intervento normativo, analisi del quadro
normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla
legislazione vigente.
Il ricorso al decreto-legge in oggetto è dettato
dall'esigenza di ricondurre in capo al Presidente del
Consiglio dei ministri tutte le attribuzioni in materia di
protezione civile, al fine di assicurare un coordinamento
unitario di tutti gli interessi che emergono in questo
delicato settore (articolo 5). Tali competenze, con il decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, erano state,
sostanzialmente, trasferite all'Agenzia di protezione civile.
Il testo in esame risponde, inoltre, alla duplice esigenza di
garantire continuità operativa alle strutture preposte allo
svolgimento di funzioni in materia di protezione civile e,
soprattutto, di fare chiarezza sul piano normativo. In
effetti, attualmente, non essendo da un lato ancora state
definite le procedure necessarie per la costituzione ed il
legittimo funzionamento della suddetta Agenzia di protezione
civile e dall'altro essendo stato abrogato il sistema
precedente al citato decreto legislativo n. 300 del 1999, si
è venuto a creare un vuoto legislativo che è fonte di gravi
incertezze. Si ricorda che lo statuto dell'Agenzia, previsto
dall'articolo 87 del citato decreto legislativo n. 300 del
1999, non è ancora operativo a seguito dei rilievi formulati
dalla Corte dei conti. Con il decreto in esame sono state
ricondotte alla Presidenza del Consiglio dei ministri anche le
competenze del Servizio idrografico e mareografico che, con il
combinato disposto di cui agli articoli 38 del decreto
legislativo n. 300 del 1999, e 10, comma 6, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, erano state attribuite
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente.
Per raggiungere tali obiettivi si è dovuto intervenire
sul sistema normativo attualmente vigente in materia
mediante:
a) abrogazione delle norme contenute nel citato
decreto legislativo n. 300 del 1999 e relative all'istituzione
e al funzionamento dell'Agenzia di protezione civile (capo IV
del titolo V, articoli da 79 a 87);
b) modificazione delle citate norme relative al
Servizio idrografico e mareografico per coordinarle con la
scelta di attribuire nuovamente alla Presidenza del Consiglio
dei ministri le relative competenze;
c) eliminazione di tutti i riferimenti
all'Agenzia di protezione civile contenuti nella legge 21
novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi;
d) previsione di una norma, avente carattere
generale, con la quale si chiarisce, al fine di evitare ogni
presumibile confusione
normativa, che tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione
civile contenuti nell'intera legislazione vigente devono
essere effettuati al Dipartimento della protezione civile;
e) previsione, sempre allo scopo di evitare
pericolose incertezze normative, di una norma che conferma
l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, relativi alle competenze in materia di
protezione civile, già abrogati dall'articolo 87 del citato
decreto legislativo n. 300 del 1999.
Analisi della compatibilità dell'intervento:
a) con la normativa comunitaria. Il decreto-legge
non presenta profili di rilevanza con la normativa
comunitaria;
b) con le competenze regionali. Si è provveduto
espressamente a fare salve le norme del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, che definiscono il riparto di competenze
fra Stato, regioni e province in materia di protezione
civile.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15
maggio 1997, n. 127).
Testo integrale delle norme espressamente
modificate o abrogate dal decreto-legge
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
Art. 10. - (Agenzie fiscali e di protezione
civile).- 1. Le agenzie fiscali e quella di protezione
civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9,
dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del
presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si
provvede secondo le modalità e nei termini ivi previsti
(omissis).
Art. 14. - (Attribuzioni).- 1. Al ministero
dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione
e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni
statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, difesa civile e politiche di
protezione civile, poteri di ordinanza in materia di
protezione civile, tutela dei diritti civili, cittadinanza,
immigrazione, asilo, soccorso pubblico, prevenzione incendi.
(omissis)
3. Il ministero svolge attraverso il corpo nazionale dei
vigili del fuoco anche gli altri compiti ad esso assegnati
dalla normativa vigente, ad eccezione di quelli attribuiti
all'agenzia di protezione civile, ai sensi del Capo IV del
Titolo V del presente decreto legislativo. (omissis)
Art. 38. (Agenzia per la protezione dell'ambiente e
per i servizi tecnici) (omissis).- 3. All'agenzia sono
trasferite le attribuzioni dell'agenzia nazionale per la
protezione dell'ambiente, quelle dei servizi tecnici nazionali
istituiti presso la presidenza del consiglio dei ministri, ad
eccezione di quelle del servizio sismico nazionale.
(omissis).
Art. 79. - (Agenzia di protezione civile).- 1. E'
istituita l'agenzia di protezione civile, di seguito
denominata agenzia, dotata di personalità giuridica e di
autonomia regolamentare, amministrativa, finanziaria,
patrimoniale e contabile.
2. All'agenzia sono trasferite le funzioni ed i compiti
tecnico-operativi e scientifici in materia di protezione
civile svolti dalla direzione generale della protezione civile
e dei servizi antincendi del ministero dell'interno, dal
dipartimento della protezione civile, istituito presso la
presidenza del consiglio dei ministri, e dal servizio sismico
nazionale.
3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le
attività di protezione civile, dipende funzionalmente
dall'agenzia.
4. L'attività dell'agenzia è disciplinata, per quanto non
previsto dal presente decreto legislativo, dalle norme del
codice civile.
5. L'agenzia è soggetta al controllo successivo della
Corte di conti, che si esercita ai sensi della legge 14
gennaio 1994, n. 20.
6. L'agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 80. (Vigilanza).- 1. L'agenzia è sottoposta
alla vigilanza del ministro dell'interno, che esercita poteri
di indirizzo sull'attività dell'agenzia. Le deliberazioni del
comitato direttivo dell'agenzia relative ai regolamenti, al
bilancio e al rendiconto sono trasmesse al ministro
dell'interno che, nei dieci giorni successivi alla ricezione,
può chiedere di sospenderne l'esecutività. Nei trenta giorni
successivi, il ministro dell'interno può chiedere una nuova
delibera del comitato direttivo, prospettando le ragioni di
legittimità o del merito del rinvio. In assenza di
osservazioni i regolamenti diventano esecutivi trascorsi 45
giorni dalla ricezione. Il ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica esprime, nel termine di venti
giorni, il proprio avviso sull'ordinamento finanziario e
contabile.
2. Fermi i controlli sui risultati, gli altri atti di
gestione dell'agenzia, comprese le variazioni di bilancio, non
sono sottoposti a controllo preventivo.
Art. 81. (Compiti).- 1. L'agenzia svolge compiti
relativi a:
a) la formulazione degli indirizzi e dei criteri
generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e
f) n. 1, e all'articolo 93, comma 1, lettera g),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre
al ministro dell'interno per l'approvazione del consiglio dei
ministri;
b) l'acquisizione di elementi tecnici sulla
intensità ed estensione degli eventi calamitosi per la
proposta di dichiarazione dello stato di emergenza da parte
del consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 1,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
c) le attività, connesse agli eventi calamitosi
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
24 febbraio 1992, n. 225, relative a:
1) l'approvazione, d'intesa con le regioni e gli enti
locali, dei piani di emergenza e la loro attuazione, compreso
il coordinamento per l'utilizzazione delle organizzazioni di
volontariato;
2) la predisposizione di ordinanze, di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, da emanarsi dal ministro dell'interno;
3) la rilevazione dei danni e l'approvazione di piani
di interventi volti al superamento delle emergenze ed alla
ripresa delle normali condizioni di vita, da attuarsi d'intesa
con le regioni e gli enti locali interessati;
d) l'attività tecnico-operativa volta ad
assicurare i primi interventi nell'ambito dei compiti di
soccorso di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225;
e) lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi
boschivi, coordinando anche l'impiego dei mezzi aerei di altre
amministrazioni statali o delle regioni;
f) lo svolgimento di periodiche esercitazioni
relative ai piani di emergenza;
g) l'attività di formazione in materia di
protezione civile;
h) la promozione di ricerche sulla previsione e
prevenzione dei rischi naturali ed antropici, finalizzate alla
definizione dei fenomeni attesi, alla valutazione del loro
impatto sul territorio, alla valutazione e riduzione della
vulnerabilità e allo sviluppo e gestione di sistemi di
sorveglianza utili ai fini del preavviso dell'evento o
dell'allarme tempestivo;
i) la raccolta sistematica, la valutazione e la
diffusione dei dati sulle situazioni di rischio, anche
attraverso la realizzazione di sistemi informativi e di
sistemi di monitoraggio, d'intesa con le regioni ed altre
amministrazioni pubbliche;
l) l'attività di informazione alle popolazioni
interessate;
m) il coordinamento delle organizzazioni di
volontariato per favorire la partecipazione alle attività di
protezione civile;
n) la promozione e lo sviluppo di accordi con
organismi nazionali ed internazionali bilaterali e
multilaterali in materia di previsione e prevenzione dei
rischi, di interventi di soccorso ed a tutela della pubblica
incolumità.
2. Entro il mese di febbraio l'agenzia predispone una
relazione annuale sullo stato della protezione civile che il
ministro dell'interno presenta al Parlamento.
3. Il ministro dell'interno si avvale dell'agenzia:
a) per le attività di cui all'articolo 107, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112
b) per la predisposizione di provvedimenti
normativi in materia di protezione civile e nelle materie di
cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'agenzia assicura, mediante convenzioni e intese, il
supporto tecnico-operativo e tecnico-scientifico a favore di
tutte le amministrazioni pubbliche interessate.
5. I compiti di cui al comma 1, lettere a) e i)
e al comma 3, lettera a), sono esercitati attraverso
intese nella conferenza unificata ai sensi dell'articolo 107
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I compiti di
cui al comma 1, lettere e), f), g), h) ed l), sono
esercitati sentite le regioni.
Art. 82. (Organi).- 1. Sono organi dell'agenzia:
a) il direttore;
b) il comitato direttivo;
c) il collegio dei revisori dei conti.
2. Il direttore è scelto tra personalità con comprovata
esperienza tecnico-scientifica nel settore e provvede ad
attivare tutte le iniziative necessarie a prevenire situazioni
di pericolo e a fronteggiare le emergenze.
3. Il comitato direttivo è composto dal direttore
dell'agenzia, che lo presiede, e da quattro dirigenti dei
principali settori di attività dell'agenzia, di cui uno
nominato su designazione della conferenza unificata.
4. Il direttore e il comitato direttivo durano in carica
cinque anni, possono essere confermati una sola volta e
vengono nominati con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, previa deliberazione del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro dell'interno.
5. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un
presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti,
che durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola
volta. I componenti del collegio sono nominati dal ministro
dell'interno, su designazione, quanto al presidente, del
ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 83. (Commissione grandi rischi e comitato
operativo della protezione civile).- 1. Operano presso
l'agenzia la commissione nazionale per la previsione e la
prevenzione dei grandi rischi e il comitato operativo della
protezione civile di cui agli articoli 9 e 10 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
2. La commissione di cui al comma 1, articolata in
sezioni, svolge attività consultiva tecnico-scientifica e
propositiva in materia di prevenzione delle varie situazioni
di rischio; è presieduta dal direttore dell'agenzia ed è
composta da un docente universitario esperto in problemi di
protezione civile con funzioni di vicepresidente, che
sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento,
da esperti nei vari settori di rischio, da due esperti
designati dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e da due esperti designati dalla Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
3. Il comitato operativo della protezione civile assicura
la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività in
emergenza, stabilendo gli interventi di tutte le
amministrazioni ed enti interessati al soccorso. E' presieduto
dal direttore dell'agenzia e composto da tre rappresentanti
dell'agenzia stessa, da un rappresentante per ciascuna delle
strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, non confluite nell'agenzia e
che sono tenute a concorrere all'opera di soccorso e da due
rappresentanti designati dalle regioni. Alle riunioni del
comitato possono essere inviate le autorità regionali e locali
di protezione civile interessate a specifiche emergenze.
Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o
amministrazioni.
4. I componenti del comitato rappresentanti di ministeri,
su delega dei rispettivi ministri, riassumono ed esplicano con
poteri decisionali,
ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed
altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed
amministrazioni controllati o vigilanti, tutte le facoltà e
competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di
protezione civile e rappresentano, in seno al comitato,
l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.
5. L'agenzia, sentite le regioni, definisce, in sede
locale e sulla base dei piani di emergenza, gli interventi e
la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli
eventi calamitosi da coordinare con il prefetto anche per gli
aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Art. 84. (Fonti di finanziamento).- 1. Le entrate
dell'agenzia sono costituite da:
a) un fondo iscritto nello stato di previsione
del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
integrazioni e modifiche;
b) trasferimenti da parte dello Stato, connessi
ad interventi per calamità, per fronteggiare le quali si
richiedono mezzi straordinari;
c) trasferimenti specifici da parte dello Stato
per fronteggiare oneri derivanti da preesistenti leggi a
fronte di competenze trasferite all'agenzia;
d) proventi per prestazioni ad altre
amministrazioni pubbliche e a privati;
e) proventi derivanti da entrate diverse.
2. I trasferimenti a carico del bilancio dello Stato sono
iscritti su appositi capitoli dello stato di previsione del
ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art. 85. (Personale).- 1. Lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale dell'agenzia sono
disciplinati con appositi strumenti di contrattazione
integrativa, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, con previsione di una separata area di
contrattazione, al fine di tener conto adeguatamente delle
specificazioni connesse alla peculiarità delle esigenze e
delle corrispettive prestazioni di lavoro connesse, in
particolare, alla gestione delle emergenze.
2. L'agenzia può utilizzare personale dipendente da
amministrazioni o enti pubblici, secondo le disposizioni dei
rispettivi ordinamenti.
3. Esperti altamente qualificati possono essere assunti
con contratti a tempo determinato di diritto privato di durata
non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta previa
procedura di valutazione comparativa.
Art. 86. (Primo inquadramento del personale).- 1.
Entro il termine di cui all'articolo 87, comma 1, l'agenzia
provvede all'inquadramento del personale di ruolo del servizio
sismico nazionale in servizio alla data di entrata in vigore
del presente decreto, con
contestuale soppressione di tali ruoli; vengono altresì
inquadrati i vincitori di concorsi già banditi alla stessa
data.
2. Entro lo stesso termine viene inquadrato, a domanda,
il personale di ruolo in servizio presso la direzione generale
della protezione civile e dei servizi antincendi del ministero
dell'interno, che svolge le funzioni e i compiti di cui
all'articolo 79, comma 2, il personale di ruolo della
presidenza del consiglio dei ministri in servizio presso il
dipartimento della protezione civile della presidenza del
consiglio dei ministri e il personale di ruolo di altre
amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici in
posizione di comando o fuori ruolo presso tutte le strutture
di cui all'articolo 79, comma 2. Il contratto integrativo
definisce l'equiparazione di qualifiche e profili
professionali per il personale proveniente dai diversi
comparti di contrattazione.
3. L'agenzia succede nei rapporti di lavoro con il
personale di ruolo delle strutture di cui all'articolo 79,
comma 2, alle condizioni economiche e normative esistenti al
momento dell'inquadramento ed i dipendenti mantengono i
diritti antecedentemente maturati.
Art. 87. (Norme finali e abrogazioni).- 1. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo si provvede alla nomina degli organi
dell'agenzia. Nei successivi sei mesi l'organizzazione e il
funzionamento dell'agenzia sono disciplinati con lo statuto e
i regolamenti e ad essa sono trasferiti i compiti svolti dalle
strutture di cui all'articolo 79, comma 2, che vengono
contestualmente soppresse.
2. Sono abrogati gli articoli 1, 4 e 7 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, ed è soppresso il consiglio nazionale
della protezione civile di cui all'articolo 8 della stessa
legge.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303:
Art. 10. (Riordino dei compiti operativi e
gestionali). (omissis).- 6. A decorrere dalla data di
cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di
riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con
le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane:
all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79
e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei
Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento
della protezione civile della Presidenza, nonché, nell'ambito
del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio
sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente
e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38 del predetto
decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le
funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. (omissis).
Legge 21 novembre 2000, n. 353:
Art. 3. (Piano regionale, di previsione, prevenzione e
lotta attiva contro gli incendi boschivi).- 1. Le
regioni approvano il piano
regionale per la programmazione delle attività di previsione,
prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla
base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, che si avvale,
per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di
protezione civile, di seguito denominata "Agenzia", ovvero,
fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, di seguito denominato "Dipartimento", del Corpo
forestale dello Stato e del Corpo nazionale di vigili del
fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata" (omissis).
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro
delegato per il coordinamento della protezione civile,
avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza,
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della
stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata,
predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di
emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo
conto delle strutture operative delle province, dei comuni e
delle comunità montane (omissis).
Art. 7. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). -
(omissis). 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia,
ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il
Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale,
avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le
attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio
dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo
al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale
addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un
rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
(omissis).
Art. 9. (Attività di monitoraggio e relazione al
Parlamento). - 1. Il Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della
stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio
sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un
anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima,
riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge
stessa.
Art. 12. (Disposizioni finanziarie). -
(omissis). 5. Per la sperimentazione di tecniche
satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di
cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera g), è autorizzata la
spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere
nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la
protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la
successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva
operatività della stessa. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsione di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero (omissis).
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino
all'effettiva operatività della stessa, del Dipartimento,
effettua una ricognizione delle somme assegnate con i
provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli
stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto
mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione
dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si
provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di
assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle
relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, all'unità previsionale di
base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e possono essere impiegate, mediante
ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione
della presente legge e volte in particolare ad eliminare
situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale;
all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato
per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle
norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali
dell'ordinamento.
Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Art. 1. (Servizio nazionale della protezione
civile).- 1. E' istituito il Servizio nazionale della
protezione civile al fine di tutelare l'integrità della vita,
i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo
di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da
altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 della legge
23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per il conseguimento delle finalità del
Servizio nazionale della protezione civile, promuove e
coordina le attività delle amministrazioni dello Stato,
centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei
comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni
altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata
presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua
delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, si avvale del
Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988,n. 400.
Art. 4. (Direzione e coordinamento delle attività di
previsione, prevenzione e soccorso).- 1. Il Dipartimento
della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi
approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai
criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione
civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di
previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di
rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per
l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.
2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati
avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo
9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sono trasmessi al Parlamento.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per
il coordinamento della protezione civile, al fine di
consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi
e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone
la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle
calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi
ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del
volontariato.
Art. 7. (Organi centrali del Servizio nazionale della
protezione civile).- 1. Sono istituiti presso il
Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali
del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione
nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi
ed il Comitato operativo della protezione civile.
Art. 8. (Consiglio nazionale della protezione
civile).- 1. Il Consiglio nazionale della protezione
civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica
di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri,
determina i criteri di massima in ordine:
a) ai programmi di previsione e prevenzione delle
calamità;
b) ai piani predisposti per fronteggiare le
emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
c) all'impiego coordinato delle componenti il
Servizio nazionale della protezione civile;
d) alla elaborazione delle norme in materia di
protezione civile.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed
il funzionamento del Consiglio.
3. Il Consiglio è presieduto dal presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione
civile. Il regolamento
di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso
prevedere che del Consiglio facciano parte:
a) i Ministri responsabili delle amministrazioni
dello Stato interessate o loro delegati;
b) i presidenti delle giunte regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
c) rappresentanti dei comuni, delle province e
delle comunità montane;
d) rappresentanti della Croce rossa italiana e
delle associazioni di volontariato.