XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1541
Onorevoli Deputati! - Il ricorso al decreto-legge è
dettato dalla necessità di ricondurre in capo alla Presidenza
del Consiglio dei ministri il coordinamento di tutte le
attività relative alla materia della protezione civile, e ciò
per rispondere alla esigenza di garantire una centralità
politico-operativa indispensabile per assicurare il corretto e
regolare funzionamento di tutte le strutture e gli organismi
chiamati ad operare in questo delicato settore. Tale soluzione
politica impone, dunque, un cambiamento radicale rispetto
all'impianto normativo delineato nella precedente legislatura
che aveva attribuito all'Agenzia di protezione civile
competenze generali in materia.
Il provvedimento si propone inoltre di eliminare gravi
incertezze istituzionali derivanti da problemi recentemente
insorti in fase di completamento operativo delle disposizioni
regolanti l'Agenzia di protezione civile, con particolare
riferimento all'approvazione ed alla esecutività dello
statuto sul quale la Corte dei conti ha formulato alcuni
rilievi. Ciò ha determinato una notevole confusione per tutte
le amministrazioni che hanno difficoltà ad individuare la
struttura di riferimento per le molteplici problematiche
connesse alla materia della protezione civile.
Il ricorso alla decretazione di urgenza è, dunque,
giustificato, anche, dalla duplice esigenza di garantire
continuità operativa alle preesistenti strutture preposte allo
svolgimento di funzioni in materia di protezione civile e di
eliminare ogni motivo di incertezza derivante da possibili
vuoti sul piano normativo.
In effetti, il sistema delineato dai decreti legislativi
30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, aveva ricondotto all'Agenzia
di protezione civile, sostanzialmente, tutte le attribuzioni
in materia, abrogando l'impianto della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, la quale conferiva al Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero al Ministro da lui delegato, tali
competenze.
Tale scelta politica ha dimostrato, già dalla prima fase
attuativa, l'insorgere di notevoli problemi, connessi
soprattutto alla mancanza di una unica struttura di
riferimento, deputata al coordinamento delle scelte operative
e comunque di tutte le conseguenti attività necessarie
allorché si verificano eventi calamitosi. Da qui la soluzione
deliberata da questo Governo di eliminare ogni pericolosa
frammentazione di competenze e di organismi, attribuendo
nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo
di centralità e di ricomposizione unitaria di tutti gli
interessi di settore.
L'urgenza dell'intervento del Governo è motivata anche
dall'estrema delicatezza dei compiti del settore della
protezione civile, che, per sua stessa natura, deve
costantemente mantenersi vigile ed operativo e non permette il
determinarsi di confusioni istituzionali ed irregolarità
normative di fondo, soprattutto in vista del prossimo periodo
invernale che, come noto, presenta, solitamente, la necessità
di numerosi interventi.
Il provvedimento è, dunque, diretto, nell'immediato, a
ripristinare uno schema organizzativo assolutamente analogo a
quello preesistente alla citata abrogazione della legge n. 225
del 1992. Si riconducono, pertanto, al Presidente del
Consiglio dei ministri tutte le attribuzioni in materia di
protezione civile, fatte salve, naturalmente, da un lato, le
competenze specifiche già attribuite al Ministro dell'interno
e dall'altro il riparto di competenze operato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fra Stato, regioni ed enti
locali <articolo 1, comma 1, lettera c), e articolo 5,
comma 1>.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il
Ministro da lui delegato, potranno avvalersi, per
l'espletamento di tutte le attività necessarie, delle
strutture già operanti nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri (articolo 5, commi 3 e 4), ed, in
particolare, del Dipartimento della protezione civile.
Il decreto-legge propone, dunque, un efficace sistema
operativo anche considerando l'eventualità che l'intera
materia possa essere oggetto di totale revisione, conseguente
alla riapertura dei termini per l'esercizio delle deleghe
previste nella legge 15 marzo 1997, n. 59, contenuta in un
disegno di legge attualmente all'esame delle Camere.
Passando all'esame in dettaglio delle disposizioni, il
testo prevede l'abrogazione delle norme che, nella attuale
formulazione del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, disciplinano l'organizzazione, gli organi, i compiti e le
funzioni dell' Agenzia di protezione civile (articolo 1). Con
le disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 si provvede,
anche attraverso opportune abrogazioni, a coordinare alcune
norme attualmente vigenti nell'ordinamento con le scelte
normative operate dal decreto in esame. In particolare vengono
eliminati tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile
contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di
incendi boschivi (articolo 3). Al fine di eliminare ogni
presumibile confusione normativa è stata inserita una norma,
avente carattere generale, con la quale si stabilisce che
tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile presenti
nella legislazione
vigente devono intendersi effettuati al Dipartimento della
protezione civile (articolo 4).
L'articolo 5 esplicitamente riconduce al Presidente del
Consiglio dei ministri tutte le competenze in materia di
protezione civile secondo uno schema che richiama il contenuto
degli articoli 1, 4 e 7 della legge n. 225 del 1992, già
abrogati dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 300 del
1999. Anche al fine di evitare ogni eventuale dubbio è stata,
a tale proposito, confermata l'abrogazione delle citate norme
contenute nella legge n. 225 del 1992 (articolo 6).
Allo scopo di eliminare ogni profilo di dubbio od
eventuali incertezze e confusioni si è, inoltre, espressamente
chiarito che in tutti i rapporti giuridici, eventualmente
posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, subentra il
citato Dipartimento (articolo 5, comma 6).
Il Capo del Dipartimento della protezione civile oltre a
promuovere l'esecuzione di periodiche esercitazioni,
rivolgerà, secondo le direttive impartite dal Presidente del
Consiglio dei ministri, alle amministrazioni statali e a tutti
gli altri organismi che operano, anche a livello locale, nel
settore della protezione civile, le indicazioni necessarie al
raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo
(articolo 5, commi 4 e 5).
Per il Servizio sismico nazionale e per il Servizio
idrografico e mareografico, i cui compiti erano stati già
attribuiti, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 303 del 1999, rispettivamente all'Agenzia di
protezione civile e all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente, è stato previsto (articolo 2 e articolo 5,
comma 3) il mantenimento diretto di tutte le loro competenze.
I Servizi continuano, dunque, ad operare nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'urgenza del provvedimento impone la sua immediata
entrata in vigore (articolo 8).
Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si è
proceduto alla redazione della relazione
tecnico-finanziaria.