XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1541




        Onorevoli Deputati! - Il ricorso al decreto-legge è dettato dalla necessità di ricondurre in capo alla Presidenza del Consiglio dei ministri il coordinamento di tutte le attività relative alla materia della protezione civile, e ciò per rispondere alla esigenza di garantire una centralità politico-operativa indispensabile per assicurare il corretto e regolare funzionamento di tutte le strutture e gli organismi chiamati ad operare in questo delicato settore. Tale soluzione politica impone, dunque, un cambiamento radicale rispetto all'impianto normativo delineato nella precedente legislatura che aveva attribuito all'Agenzia di protezione civile competenze generali in materia.
        Il provvedimento si propone inoltre di eliminare gravi incertezze istituzionali derivanti da problemi recentemente insorti in fase di completamento operativo delle disposizioni regolanti l'Agenzia di protezione civile, con particolare riferimento all'approvazione ed alla esecutività dello statuto sul quale la Corte dei conti ha formulato alcuni rilievi. Ciò ha determinato una notevole confusione per tutte le amministrazioni che hanno difficoltà ad individuare la struttura di riferimento per le molteplici problematiche connesse alla materia della protezione civile.
        Il ricorso alla decretazione di urgenza è, dunque, giustificato, anche, dalla duplice esigenza di garantire continuità operativa alle preesistenti strutture preposte allo svolgimento di funzioni in materia di protezione civile e di eliminare ogni motivo di incertezza derivante da possibili vuoti sul piano normativo.
        In effetti, il sistema delineato dai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300 e n. 303, aveva ricondotto all'Agenzia di protezione civile, sostanzialmente, tutte le attribuzioni in materia, abrogando l'impianto della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la quale conferiva al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro da lui delegato, tali competenze.
        Tale scelta politica ha dimostrato, già dalla prima fase attuativa, l'insorgere di notevoli problemi, connessi soprattutto alla mancanza di una unica struttura di riferimento, deputata al coordinamento delle scelte operative e comunque di tutte le conseguenti attività necessarie allorché si verificano eventi calamitosi. Da qui la soluzione deliberata da questo Governo di eliminare ogni pericolosa frammentazione di competenze e di organismi, attribuendo nuovamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri un ruolo di centralità e di ricomposizione unitaria di tutti gli interessi di settore.
        L'urgenza dell'intervento del Governo è motivata anche dall'estrema delicatezza dei compiti del settore della protezione civile, che, per sua stessa natura, deve costantemente mantenersi vigile ed operativo e non permette il determinarsi di confusioni istituzionali ed irregolarità normative di fondo, soprattutto in vista del prossimo periodo invernale che, come noto, presenta, solitamente, la necessità di numerosi interventi.
        Il provvedimento è, dunque, diretto, nell'immediato, a ripristinare uno schema organizzativo assolutamente analogo a quello preesistente alla citata abrogazione della legge n. 225 del 1992. Si riconducono, pertanto, al Presidente del Consiglio dei ministri tutte le attribuzioni in materia di protezione civile, fatte salve, naturalmente, da un lato, le competenze specifiche già attribuite al Ministro dell'interno e dall'altro il riparto di competenze operato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fra Stato, regioni ed enti locali <articolo 1, comma 1, lettera c), e articolo 5, comma 1>.
        Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro da lui delegato, potranno avvalersi, per l'espletamento di tutte le attività necessarie, delle strutture già operanti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri (articolo 5, commi 3 e 4), ed, in particolare, del Dipartimento della protezione civile.
        Il decreto-legge propone, dunque, un efficace sistema operativo anche considerando l'eventualità che l'intera materia possa essere oggetto di totale revisione, conseguente alla riapertura dei termini per l'esercizio delle deleghe previste nella legge 15 marzo 1997, n. 59, contenuta in un disegno di legge attualmente all'esame delle Camere.
        Passando all'esame in dettaglio delle disposizioni, il testo prevede l'abrogazione delle norme che, nella attuale formulazione del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, disciplinano l'organizzazione, gli organi, i compiti e le funzioni dell' Agenzia di protezione civile (articolo 1). Con le disposizioni contenute agli articoli 3 e 4 si provvede, anche attraverso opportune abrogazioni, a coordinare alcune norme attualmente vigenti nell'ordinamento con le scelte normative operate dal decreto in esame. In particolare vengono eliminati tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile contenuti nella legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di incendi boschivi (articolo 3). Al fine di eliminare ogni presumibile confusione normativa è stata inserita una norma, avente carattere generale, con la quale si stabilisce che tutti i riferimenti all'Agenzia di protezione civile presenti nella legislazione vigente devono intendersi effettuati al Dipartimento della protezione civile (articolo 4).
        L'articolo 5 esplicitamente riconduce al Presidente del Consiglio dei ministri tutte le competenze in materia di protezione civile secondo uno schema che richiama il contenuto degli articoli 1, 4 e 7 della legge n. 225 del 1992, già abrogati dall'articolo 87 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Anche al fine di evitare ogni eventuale dubbio è stata, a tale proposito, confermata l'abrogazione delle citate norme contenute nella legge n. 225 del 1992 (articolo 6).
        Allo scopo di eliminare ogni profilo di dubbio od eventuali incertezze e confusioni si è, inoltre, espressamente chiarito che in tutti i rapporti giuridici, eventualmente posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, subentra il citato Dipartimento (articolo 5, comma 6).
        Il Capo del Dipartimento della protezione civile oltre a promuovere l'esecuzione di periodiche esercitazioni, rivolgerà, secondo le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni statali e a tutti gli altri organismi che operano, anche a livello locale, nel settore della protezione civile, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo (articolo 5, commi 4 e 5).
        Per il Servizio sismico nazionale e per il Servizio idrografico e mareografico, i cui compiti erano stati già attribuiti, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 303 del 1999, rispettivamente all'Agenzia di protezione civile e all'Agenzia per la protezione dell'ambiente, è stato previsto (articolo 2 e articolo 5, comma 3) il mantenimento diretto di tutte le loro competenze. I Servizi continuano, dunque, ad operare nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        L'urgenza del provvedimento impone la sua immediata entrata in vigore (articolo 8).
        Il decreto-legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si è proceduto alla redazione della relazione tecnico-finanziaria.




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Testo del decreto legge