XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1541
Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2001
Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento
operativo delle strutture preposte alle attività di protezione
civile.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che lo statuto dell'Agenzia di protezione
civile, prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, non è ancora operativo, a seguito delle
obiezioni formulate dalla Corte dei conti;
Considerata la necessità di attribuire ad un'unica
struttura centrale il coordinamento di tutte le attività in
materia di protezione civile, al fine di assicurare una
composizione unitaria dei molteplici profili ed esigenze che
rilevano in tale delicato settore;
Considerate le conseguenze negative derivanti dalla
mancata conclusione delle procedure finalizzate
all'operatività dell'Agenzia di protezione civile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
assicurare la continuità del coordinamento e la concreta
funzionalità delle strutture attualmente preposte all'attività
di protezione civile, in attesa di una eventuale ridefinizione
complessiva del settore;
Ritenuta l'urgenza di intervenire in considerazione
dell'avvicinarsi della stagione invernale, periodo nel quale
solitamente si verificano numerosi eventi calamitosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 7 settembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle
finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300).
1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse
le parole: "e di protezione civile";
b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le
parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del
Capo IV";
c) il comma 1 dell'articolo 14 è sostituito dal
seguente:
"1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di:
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli
organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli
enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
difesa civile, protezione civile e prevenzione incendi, salve
le specifiche competenze in materia del Presidente del
Consiglio dei ministri, tutela dei diritti civili,
cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico";
d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le
parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'agenzia di
protezione civile, ai sensi del Capo IV del Titolo V del
presente decreto legislativo";
e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e
87 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono
abrogati;
f) il Capo IV del Titolo V del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, intitolato: "Agenzia di
protezione civile" è soppresso;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole:
"Servizio sismico nazionale", sono aggiunte le seguenti: "e
del servizio idrografico e mareografico".
Articolo 2.
(Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 303).
1. Il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 303, è sostituito dal seguente:
"6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o
dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri,
sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
materiali ed umane, all'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'articolo 38
del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le
funzioni del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali
della Presidenza del Consiglio dei ministri, con esclusione di
quelle attribuite al Servizio idrografico e mareografico ed al
Servizio sismico nazionale, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112".
Articolo 3.
(Modificazioni alla legge 21 novembre 2000, n. 353).
1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, sono soppresse le
parole: "dell'Agenzia di protezione civile, di seguito
denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa,";
b) all'articolo 3, comma 4, sono soppresse le
parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa,";
c) all'articolo 7, comma 2, sono soppresse le
parole: "l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa,";
d) all'articolo 9, comma 1, sono soppresse le
parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa,";
e) all'articolo 12, comma 5, sono soppresse le
parole: "per la successiva assegnazione all'Agenzia a
decorrere dall'effettiva operatività della stessa";
f) all'articolo 12, comma 7, sono soppresse le
parole: "dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività
della stessa,".
Articolo 4.
(Riferimenti al Dipartimento protezione civile).
1. Tutti i riferimenti alla Agenzia di protezione civile,
già prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, contenuti nella legislazione vigente si
intendono effettuati al Dipartimento della protezione
civile.
Articolo 5.
(Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di protezione civile).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il
Ministro da lui delegato, promuove e coordina le attività
delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato,
delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita,
dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da
catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino
situazioni di grave rischio, salvo quanto previsto dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero il
Ministro da lui delegato, predispone gli indirizzi operativi
dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i
programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione
delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le
regioni e gli enti locali.
3. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri operano il Servizio idrografico e mareografico, il
Servizio sismico nazionale, la Commissione nazionale per la
previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato
operativo della protezione civile.
4. Per lo svolgimento delle attività previste dal
presente articolo, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero il Ministro da lui delegato, si avvale del Dipartimento
della protezione civile che promuove, altresì, l'esecuzione di
periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti
locali.
5. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri, ovvero del Ministro da lui delegato, il Capo del
Dipartimento della protezione civile rivolge alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio
nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle
finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al
comma 1. Il prefetto, ove necessario, invita il Capo del
Dipartimento della protezione civile, ovvero un suo delegato,
alle riunioni dei comitati provinciali per l'ordine e la
sicurezza pubblica.
6. Il Dipartimento della protezione civile subentra in
tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, eventualmente
posti in essere dall'Agenzia di protezione civile, già
prevista dall'articolo 79 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300.
Articolo 6.
(Abrogazioni).
1. Resta ferma l'abrogazione degli articoli 1, 4, 7 e 8
della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
Articolo 7.
(Norma di salvaguardia).
1. Nelle materie oggetto del presente decreto restano
ferme le attribuzioni di cui al decreto legislativo 12 marzo
1948, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 8.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 settembre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Scajola, Ministro dell'interno.
Frattini, Ministro per la funzione pubblica.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.