XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1536




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)


Interruzioni tecniche dell'attività di pesca 2001


A. Generalità.

          Le flotte da pesca interessate alle interruzioni tecniche sono, come per il passato, quella a strascico e quella a volante.
          I dati disponibili nell'archivio licenze di pesca registrano, ai primi di luglio 2001, la presenza di 3.460 battelli in possesso della licenza a strascico e/o volante, di cui 1.881, che rappresentano più del 50 per cento, con dimensioni fino a 10 tonnellate di stazza lorda (tsl), e le restanti 1.579 con stazza superiore a 10 tsl.
          Il personale imbarcato è mediamente pari a 2 unità per le imbarcazioni fino a 10 tsl ed a 4 unità per le imbarcazioni di dimensioni maggiori.
          La misura sociale di accompagnamento alle interruzioni tecniche della pesca consiste nel riconoscere per i marittimi imbarcati il minimo monetario garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto e i relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
          Il CCNL prevede un salario mensile per i membri dell'equipaggio differenziato in base alle qualifiche degli stessi (comandante, motorista, marinaio, eccetera) nonché in base alla categoria dell'imbarcazione (pesca costiera locale, pesca costiera ravvicinata, eccetera).


B. Misura sociale di accompagnamento.

          La misura sociale di accompagnamento per le interruzioni tecniche dell'attività di pesca (comma 1 dell'articolo 1) è stimata sulla base delle seguenti considerazioni.
          I natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti dell'alto, medio e basso Adriatico nonché dello Ionio sono pari a 1.654 con un numero di membri di equipaggio pari a 3.308.
          I natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti del Tirreno sono pari a 227 con un numero di membri di equipaggio pari a 454.
          Il totale dei natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl è di 1.881 ed il correlato numero di membri di equipaggio è di 3.762.
          I natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti dell'alto, medio e basso Adriatico nonché dello Ionio sono pari a 1.165 con un numero di membri di equipaggio pari a 4.660.
          I natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl, interessati al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti del Tirreno sono pari a 414 con un numero di membri di equipaggio pari a 1.656.
          Il totale dei natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl è di 1.579 ed il correlato numero di membri di equipaggio è di 6.316.
          Il totale globale delle unità interessate è pari a 3.460, con un numero complessivo di equipaggio di 10.078 membri.
          L'onere contributivo per la piccola pesca, tenuto conto delle retribuzioni convenzionali specificatamente previste dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (lire 977.000 mensili) e dell'aliquota previdenziale e assicurativa a carico dell'armatore, ridotta per effetto dell'estensione del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (4,37 per cento), risulta essere pari a lire 5.348.000 giornaliere, mentre il minimo monetario garantito si stima in lire 213.262.000 giornaliere, tenuto conto della media salariale contrattuale tra le qualifiche più rappresentative.
          L'onere contributivo per le imbarcazioni superiori alle 10 tsl, tenuto conto delle retribuzioni contrattuali specificatamente previste dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, e dell'aliquota previdenziale e assicurativa a carico dell'armatore, ridotta per effetto dell'estensione del citato decreto-legge n. 457 del 1997 (8,28 per cento), risulta essere pari a lire 37.152.000 giornaliere mentre il minimo monetario garantito si stima in lire 628.222.000 giornaliere, tenuto conto della media salariale contrattuale tra le qualifiche più rappresentative.
          L'onere contributivo ed il minimo monetario garantito giornalieri per le 10.078 unità risulta essere pari a lire 893.984.000 che per prudenza viene arrotondato a lire 900.000.000.
          Il fabbisogno complessivo per la durata di trenta giorni di interruzione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 1 è pari a lire 27.000 milioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


          Aspetti tecnico-normativi. Il provvedimento è finalizzato alla limitazione dell'attività di pesca, attraverso la corresponsione - a titolo di misura di accompagnamento sociale - di provvidenze per il personale imbarcato (minimo monetario garantito) e il rimborso di oneri previdenziali e assistenziali per il personale in questione.
          Dal punto di vista del quadro e dell'impatto normativo risulta necessario l'intervento dello strumento legislativo.
          La materia regolata è compatibile e non interferisce né con l'ordinamento comunitario, essendo in linea con i relativi indirizzi programmatici, né con le competenze costituzionali delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
          Il provvedimento risulta coerente con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

          Valutazione dell'impatto amministrativo. Per quanto riguarda l'impatto amministrativo, l'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è oggetto di competenze incardinate negli uffici dell'amministrazione, già attrezzati per il loro svolgimento.
          Non si richiedono oneri organizzativi ulteriori né risulta necessaria la creazione di nuove strutture amministrative.
          Non sono introdotti nuovi oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle imprese.

              Drafting e linguaggio normativo. Non sono utilizzate nel testo nuove definizioni normative ed è stata verificata la correttezza e l'attualità dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.
          Non sono introdotte modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti, né risulta opportuno prevedere deleghe per la redazione di testi unici nella materia oggetto del provvedimento.
          Non si verificano effetti abrogativi.
          Non vi sono giudizi di costituzionalità in corso o questioni aperte incidenti sull'oggetto della legge.
          La specifica materia trattata non risulta oggetto di attività legislativa in corso.




Frontespizio Relazione Testo articoli
Testo del decreto legge