XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1536
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni)
Interruzioni tecniche dell'attività di pesca 2001
A. Generalità.
Le flotte da pesca interessate alle interruzioni tecniche
sono, come per il passato, quella a strascico e quella a
volante.
I dati disponibili nell'archivio licenze di pesca
registrano, ai primi di luglio 2001, la presenza di 3.460
battelli in possesso della licenza a strascico e/o volante, di
cui 1.881, che rappresentano più del 50 per cento, con
dimensioni fino a 10 tonnellate di stazza lorda (tsl), e le
restanti 1.579 con stazza superiore a 10 tsl.
Il personale imbarcato è mediamente pari a 2 unità per le
imbarcazioni fino a 10 tsl ed a 4 unità per le imbarcazioni di
dimensioni maggiori.
La misura sociale di accompagnamento alle interruzioni
tecniche della pesca consiste nel riconoscere per i marittimi
imbarcati il minimo monetario garantito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto e i
relativi oneri previdenziali ed assistenziali.
Il CCNL prevede un salario mensile per i membri
dell'equipaggio differenziato in base alle qualifiche degli
stessi (comandante, motorista, marinaio, eccetera) nonché in
base alla categoria dell'imbarcazione (pesca costiera locale,
pesca costiera ravvicinata, eccetera).
B. Misura sociale di accompagnamento.
La misura sociale di accompagnamento per le interruzioni
tecniche dell'attività di pesca (comma 1 dell'articolo 1) è
stimata sulla base delle seguenti considerazioni.
I natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl, interessati
al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti dell'alto,
medio e basso Adriatico nonché dello Ionio sono pari a 1.654
con un numero di membri di equipaggio pari a 3.308.
I natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl, interessati
al fermo tecnico continuativo, nei compartimenti del Tirreno
sono pari a 227 con un numero di membri di equipaggio pari a
454.
Il totale dei natanti di stazza lorda inferiore a 10 tsl
è di 1.881 ed il correlato numero di membri di equipaggio è di
3.762.
I natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl, interessati al
fermo tecnico continuativo, nei compartimenti dell'alto, medio
e basso Adriatico nonché dello Ionio sono pari a 1.165 con un
numero di membri di equipaggio pari a 4.660.
I natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl, interessati al
fermo tecnico continuativo, nei compartimenti del Tirreno sono
pari a 414 con un numero di membri di equipaggio pari a
1.656.
Il totale dei natanti di stazza lorda oltre le 10 tsl è
di 1.579 ed il correlato numero di membri di equipaggio è di
6.316.
Il totale globale delle unità interessate è pari a 3.460,
con un numero complessivo di equipaggio di 10.078 membri.
L'onere contributivo per la piccola pesca, tenuto conto
delle retribuzioni convenzionali specificatamente previste
dalla legge 13 marzo 1958, n. 250 (lire 977.000 mensili) e
dell'aliquota previdenziale e assicurativa a carico
dell'armatore, ridotta per effetto dell'estensione del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 (4,37 per
cento), risulta essere pari a lire 5.348.000 giornaliere,
mentre il minimo monetario garantito si stima in lire
213.262.000 giornaliere, tenuto conto della media salariale
contrattuale tra le qualifiche più rappresentative.
L'onere contributivo per le imbarcazioni superiori alle
10 tsl, tenuto conto delle retribuzioni contrattuali
specificatamente previste dalla legge 26 luglio 1984, n. 413,
e dell'aliquota previdenziale e assicurativa a carico
dell'armatore, ridotta per effetto dell'estensione del citato
decreto-legge n. 457 del 1997 (8,28 per cento), risulta essere
pari a lire 37.152.000 giornaliere mentre il minimo monetario
garantito si stima in lire 628.222.000 giornaliere, tenuto
conto della media salariale contrattuale tra le qualifiche più
rappresentative.
L'onere contributivo ed il minimo monetario garantito
giornalieri per le 10.078 unità risulta essere pari a lire
893.984.000 che per prudenza viene arrotondato a lire
900.000.000.
Il fabbisogno complessivo per la durata di trenta giorni
di interruzione tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 1 è
pari a lire 27.000 milioni.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Aspetti tecnico-normativi. Il provvedimento è
finalizzato alla limitazione dell'attività di pesca,
attraverso la corresponsione - a titolo di misura di
accompagnamento sociale - di provvidenze per il personale
imbarcato (minimo monetario garantito) e il rimborso di oneri
previdenziali e assistenziali per il personale in
questione.
Dal punto di vista del quadro e dell'impatto normativo
risulta necessario l'intervento dello strumento
legislativo.
La materia regolata è compatibile e non interferisce né
con l'ordinamento comunitario, essendo in linea con i relativi
indirizzi programmatici, né con le competenze costituzionali
delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale.
Il provvedimento risulta coerente con le fonti primarie
che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed
agli enti locali.
Valutazione dell'impatto amministrativo. Per quanto
riguarda l'impatto amministrativo, l'attuazione delle
disposizioni contenute nel provvedimento è oggetto di
competenze incardinate negli uffici dell'amministrazione, già
attrezzati per il loro svolgimento.
Non si richiedono oneri organizzativi ulteriori né
risulta necessaria la creazione di nuove strutture
amministrative.
Non sono introdotti nuovi oneri finanziari, organizzativi
ed adempimenti burocratici a carico dei cittadini e delle
imprese.
Drafting e linguaggio normativo. Non sono
utilizzate nel testo nuove definizioni normative ed è stata
verificata la correttezza e l'attualità dei riferimenti
normativi contenuti nel provvedimento.
Non sono introdotte modificazioni ed integrazioni a
disposizioni vigenti, né risulta opportuno prevedere deleghe
per la redazione di testi unici nella materia oggetto del
provvedimento.
Non si verificano effetti abrogativi.
Non vi sono giudizi di costituzionalità in corso o
questioni aperte incidenti sull'oggetto della legge.
La specifica materia trattata non risulta oggetto di
attività legislativa in corso.