XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1536
Decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2001.
Misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di
pesca nel 2001.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della
Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive
modificazioni, concernente disciplina della pesca
marittima;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive
modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca marittima;
Vista la delibera CIPE 25 maggio 2000, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, recante
approvazione del sesto piano triennale della pesca marittima e
dell'acquacoltura 2000-2002;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
preservare le risorse alieutiche nei periodi di riproduzione,
al fine di consentirne il ripopolamento, nonché di istituire
la misura sociale di accompagnamento per la copertura del
minimo monetario garantito agli imbarcati e dei relativi oneri
previdenziali ed assistenziali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 31 agosto 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri
e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
e m a n a
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Per l'anno 2001, ai fini della tutela dell'incremento
della biomassa delle risorse alieutiche, è istituita la misura
sociale consistente nella copertura, fino ad un massimo di
trenta giorni di interruzione tecnica, del minimo monetario
garantito agli imbarcati e dei relativi oneri previdenziali ed
assistenziali.
2. Le modalità di attuazione e di erogazione
dell'intervento sono determinate con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentiti la Commissione
consultiva centrale per la pesca marittima ed il Comitato
nazionale per la gestione e la conservazione delle risorse
biologiche del mare.
3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire
27 miliardi per l'anno 2001, si provvede con le disponibilità
finanziarie del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183. A tale fine, le predette risorse
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali per l'anno finanziario 2001.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 settembre 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e
forestali.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.