XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1533




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).


          Il disegno di legge comporta oneri finanziari solo relativamente all'istituzione di un ufficio presso il Dipartimento per le pari opportunità con compiti di promozione della parità di trattamento di tutte le persone, senza discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (articolo 22).
          La struttura e i conseguenti oneri economici devono tenere conto del fatto che, per disposizione comunitaria, devono obbligatoriamente rientrare tra le competenze dell'organismo l'assistenza indipendente alle azioni giudiziarie o amministrative intraprese, lo svolgimento di inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni.


1. Oneri per il personale

          Indicativamente, sulla base di esperienze similari presentanti analoga struttura e caratteristiche equivalenti, si è ritenuto prevedere in 41 dipendenti l'organico del personale.
          Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al personale di detto ufficio, è stato seguito il seguente procedimento logico-contabile:

                per le diverse qualifiche sono stati assunti a base del computo gli stipendi medi in godimento al gennaio 2001;

                per il responsabile è stato indicato un trattamento economico onnicomprensivo lordo annuo di lire 300.000.000, pari alla retribuzione media riferita alla qualifica funzionale di Capo dipartimento;

          la struttura degli uffici è così composta:

          n. 2 dirigenti di 1^ fascia
retribuzione complessiva media 230.000.000 460.000.000

          n. 4 dirigenti di 2^ fascia
retribuzione complessiva media 130.000.000 520.000.000

          n. 8 funzionari di 9^ livello
retribuzione accessoria media 16.500.000 132.000.000

          n. 22 funzionari di 8^ livello
retribuzione accessoria media 16.000.000 352.000.000

          n. 4 funzionari di 6^ livello
retribuzione accessoria media 10.000.000 40.000.000

Totale oneri per il personale uffici 1.504.000.000
          Tenuto conto di un avvio del funzionamento dall'anno indicato nella norma di copertura, detti oneri possono prevedersi in lire 1.804.000.000, oltre a lire 650.000.000 per contributi pari ad una media del 36 per cento.
          Totale personale (responsabile + uffici): lire 2.454.000.000.


2. Oneri di funzionamento

          Relativamente ai beni mobili, arredi e attrezzature d'ufficio (macchine per scrivere, fotocopiatrici e calcolatrici) detti oneri possono essere valutati in lire 265 milioni dall'anno indicato nella norma di copertura finanziaria.
          Le spese generali e amministrative per l'ordinario funzionamento degli uffici (spese per acquisto stampe e pubblicazioni, per cancelleria e stampati, spese postali, telegrafiche e telefoniche, eccetera) possono prevedersi in lire 120 milioni annue.
          E' prevista, altresì, la possibilità di avvalersi di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici.
          Il costo complessivo è comprensivo delle spese di manutenzione e gestione. Detti oneri possono essere valutati in lire 280.000.000 annue.
          Totale oneri lire 665.000.000.


3. Oneri di locazione

          Per il funzionamento occorrerà, inoltre, provvedere alla locazione di un immobile idoneo ad ospitare il personale della stessa.
          Sono state fissate in 43 le unità con specifiche esigenze logistiche. Il totale di queste unità è stato moltiplicato per il coefficiente fisso di metri quadrati 18 per persona, la superficie necessaria è stata quindi stabilita in metri quadrati 774.
          Tale superficie è stata portata a metri quadrati 960, con un incremento di metri quadrati 186 per una adeguata sistemazione logistica dei responsabili.
          L'edificio, considerando canone medio annuo di lire 300.000 per metro quadrato, in zona semi-centrale, comporta un onere locativo complessivo di lire 288.000.000 (960x300.000).
          Occorre, altresì, tenere conto delle spese per oneri accessori, manutenzione ordinaria e custodia, che possono essere valutate in lire 314.000.000 annue.
          Totale oneri di locazione lire 602.000.000.


4. Oneri ulteriori

          Per gli oneri connessi alle consulenze, può prevedersi una spesa di lire 40 milioni.
          Per l'effettuazione di ispezioni, verifiche, controlli e, comunque, di indagini conoscitive, può prevedersi un onere di spesa di lire 130 milioni.
          Numero delle azioni in giudizio: 10.
          Spesa media per onorari avvocati convenzionati: lire 5.000.000.
          L'onere per le azioni in giudizio è valutato in complessive lire 50.000.000.
          Totale oneri ulteriori lire 220.000.000.


Riepilogo oneri

    Punto 1: ..................... 2.454 milioni di lire;
    Punto 2: ..................... 665 milioni di lire;
    Punto 3: ..................... 602 milioni di lire;
    Punto 4: ..................... 220 milioni di lire;

    Totale: ...................... 3.941 milioni di lire.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA


Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

      a) Analisi del quadro normativo.

          Il sistema di partecipazione alla formazione del diritto comunitario e di recepimento della normativa comunitaria nell'ordinamento interno è attualmente disciplinato dalla legge 16 aprile 1987, n. 183, e dalla legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta legge "La Pergola").
          Su tali leggi sono intervenute con modifiche e integrazioni alcune leggi comunitarie, quali la legge 29 dicembre 1990, n. 428, la legge 24 aprile 1998, n. 128, la legge 5 febbraio 1999, n. 25.
        Vengono in considerazione, per aspetti particolari, anche la legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica del Trattato di Amsterdam e le leggi 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Schengen, e 23 marzo 1998, n. 93, di ratifica della Convenzione di Bruxelles, istitutiva di Europol, che si richiama alla precedente.
        Il presente disegno di legge costituisce applicazione dell'articolo 2 della citata legge n. 86 del 1989, che - come è noto - prevede la presentazione alle Camere entro il 31 gennaio di ogni anno di un disegno di legge comunitaria contenente le disposizioni per l'attuazione delle direttive da recepire o mediante norme dirette o di delega o mediante attribuzione al Governo del relativo potere regolamentare.
        Il disegno di legge è suddiviso in due capi: nel primo sono contenute le disposizioni generali comprensive dei princìpi e criteri direttivi di delega e nel secondo sono contenute le disposizioni di attuazione diretta o i criteri specifici per alcune direttive.
          Il capo I riproduce sostanzialmente le disposizioni previste nelle ultime leggi comunitarie. Anche la legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422) è analoga al presente testo.
          Il capo II contiene, come detto, anzitutto norme di attuazione diretta che riguardano le seguenti disposizioni di legge:

              articolo 7: modifica l'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, già modificato dall'articolo 28 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di prodotti cosmetici;

              articolo 8: integra l'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque di sorgente;

              articolo 9: modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di acque minerali naturali;

              articolo 10: modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di multiproprietà;
              articolo 11: integra l'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, tramite l'inserimento di un comma aggiuntivo, in materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori;

              articolo 12: modifica l'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione di prodotti alimentari;

              articolo 13: modifica l'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti;

              articolo 14: modifica l'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati, cittadini degli Stati membri dell'Unione europea;

              articolo 15: modifica, sostituendolo, l'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, in materia di ordinamento della professione di guida alpina;

              articolo 16: modifica l'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 1999, n. 368, abrogando il comma 7, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli;

              articolo 17: prevede una delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, in materia di modalità di svolgimento di attività estrattive;

              articolo 18: prevede una delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in materia di medicinali veterinari;

              articolo 19: modifica l'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n. 178;

              articolo 20: modifica l'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

          Inoltre, nel capo II, sono contenuti criteri specifici per l'attuazione delle seguenti direttive:

              articolo 21: direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, con conseguente modifica del procedimento di ingiunzione (articoli 633, 641, 648 del codice di procedura civile);

              articolo 22: direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, con conseguente coordinamento con gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

          Al provvedimento sono allegati gli elenchi delle direttive da recepire con decreto legislativo (allegati A e B) e con regolamento autorizzato (allegato C).
      b) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

          Il disegno di legge fa espressamente salvi gli articoli 9 della citata legge n. 86 del 1989, 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardanti le competenze delle regioni in materia di attuazione della normativa comunitaria, <articolo 2, comma 1, lettera g)>, nonché gli statuti e le relative norme di attuazione per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
          Naturalmente resta fermo che su tutti gli atti comunque riguardanti le regioni o le province autonome deve essere acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.


Elementi di drafting e di linguaggio normativo.

          Il disegno di legge non contiene nuove definizioni normative.
          Le sostituzioni o abrogazioni sono indicate espressamente.


Precedenti disegni di legge o proposte di legge.

          Nella corrente legislatura non vi sono atti parlamentari pendenti in materia.




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