XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1533
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
Il disegno di legge comporta oneri finanziari solo
relativamente all'istituzione di un ufficio presso il
Dipartimento per le pari opportunità con compiti di promozione
della parità di trattamento di tutte le persone, senza
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica
(articolo 22).
La struttura e i conseguenti oneri economici devono
tenere conto del fatto che, per disposizione comunitaria,
devono obbligatoriamente rientrare tra le competenze
dell'organismo l'assistenza indipendente alle azioni
giudiziarie o amministrative intraprese, lo svolgimento di
inchieste indipendenti, la pubblicazione di relazioni.
1. Oneri per il personale
Indicativamente, sulla base di esperienze similari
presentanti analoga struttura e caratteristiche equivalenti,
si è ritenuto prevedere in 41 dipendenti l'organico del
personale.
Per la quantificazione degli oneri per emolumenti al
personale di detto ufficio, è stato seguito il seguente
procedimento logico-contabile:
per le diverse qualifiche sono stati assunti a base
del computo gli stipendi medi in godimento al gennaio 2001;
per il responsabile è stato indicato un trattamento
economico onnicomprensivo lordo annuo di lire 300.000.000,
pari alla retribuzione media riferita alla qualifica
funzionale di Capo dipartimento;
la struttura degli uffici è così composta:
n. 2 dirigenti di 1^ fascia
retribuzione complessiva media 230.000.000 460.000.000
n. 4 dirigenti di 2^ fascia
retribuzione complessiva media 130.000.000 520.000.000
n. 8 funzionari di 9^ livello
retribuzione accessoria media 16.500.000 132.000.000
n. 22 funzionari di 8^ livello
retribuzione accessoria media 16.000.000 352.000.000
n. 4 funzionari di 6^ livello
retribuzione accessoria media 10.000.000 40.000.000
Totale oneri per il personale uffici 1.504.000.000
Tenuto conto di un avvio del funzionamento dall'anno
indicato nella norma di copertura, detti oneri possono
prevedersi in lire 1.804.000.000, oltre a lire 650.000.000 per
contributi pari ad una media del 36 per cento.
Totale personale (responsabile + uffici): lire
2.454.000.000.
2. Oneri di funzionamento
Relativamente ai beni mobili, arredi e attrezzature
d'ufficio (macchine per scrivere, fotocopiatrici e
calcolatrici) detti oneri possono essere valutati in lire 265
milioni dall'anno indicato nella norma di copertura
finanziaria.
Le spese generali e amministrative per l'ordinario
funzionamento degli uffici (spese per acquisto stampe e
pubblicazioni, per cancelleria e stampati, spese postali,
telegrafiche e telefoniche, eccetera) possono prevedersi in
lire 120 milioni annue.
E' prevista, altresì, la possibilità di avvalersi di
sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di
strumenti telematici.
Il costo complessivo è comprensivo delle spese di
manutenzione e gestione. Detti oneri possono essere valutati
in lire 280.000.000 annue.
Totale oneri lire 665.000.000.
3. Oneri di locazione
Per il funzionamento occorrerà, inoltre, provvedere alla
locazione di un immobile idoneo ad ospitare il personale della
stessa.
Sono state fissate in 43 le unità con specifiche esigenze
logistiche. Il totale di queste unità è stato moltiplicato per
il coefficiente fisso di metri quadrati 18 per persona, la
superficie necessaria è stata quindi stabilita in metri
quadrati 774.
Tale superficie è stata portata a metri quadrati 960, con
un incremento di metri quadrati 186 per una adeguata
sistemazione logistica dei responsabili.
L'edificio, considerando canone medio annuo di lire
300.000 per metro quadrato, in zona semi-centrale, comporta un
onere locativo complessivo di lire 288.000.000
(960x300.000).
Occorre, altresì, tenere conto delle spese per oneri
accessori, manutenzione ordinaria e custodia, che possono
essere valutate in lire 314.000.000 annue.
Totale oneri di locazione lire 602.000.000.
4. Oneri ulteriori
Per gli oneri connessi alle consulenze, può prevedersi
una spesa di lire 40 milioni.
Per l'effettuazione di ispezioni, verifiche, controlli e,
comunque, di indagini conoscitive, può prevedersi un onere di
spesa di lire 130 milioni.
Numero delle azioni in giudizio: 10.
Spesa media per onorari avvocati convenzionati: lire
5.000.000.
L'onere per le azioni in giudizio è valutato in
complessive lire 50.000.000.
Totale oneri ulteriori lire 220.000.000.
Riepilogo oneri
Punto 1: ..................... 2.454 milioni di lire;
Punto 2: ..................... 665 milioni di lire;
Punto 3: ..................... 602 milioni di lire;
Punto 4: ..................... 220 milioni di lire;
Totale: ...................... 3.941 milioni di lire.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
a) Analisi del quadro normativo.
Il sistema di partecipazione alla formazione del diritto
comunitario e di recepimento della normativa comunitaria
nell'ordinamento interno è attualmente disciplinato dalla
legge 16 aprile 1987, n. 183, e dalla legge 9 marzo 1989, n.
86 (cosiddetta legge "La Pergola").
Su tali leggi sono intervenute con modifiche e
integrazioni alcune leggi comunitarie, quali la legge 29
dicembre 1990, n. 428, la legge 24 aprile 1998, n. 128, la
legge 5 febbraio 1999, n. 25.
Vengono in considerazione, per aspetti particolari, anche
la legge 16 giugno 1998, n. 209, di ratifica del Trattato di
Amsterdam e le leggi 30 settembre 1993, n. 388, di ratifica ed
esecuzione dell'Accordo di Schengen, e 23 marzo 1998, n. 93,
di ratifica della Convenzione di Bruxelles, istitutiva di
Europol, che si richiama alla precedente.
Il presente disegno di legge costituisce applicazione
dell'articolo 2 della citata legge n. 86 del 1989, che - come
è noto - prevede la presentazione alle Camere entro il 31
gennaio di ogni anno di un disegno di legge comunitaria
contenente le disposizioni per l'attuazione delle direttive da
recepire o mediante norme dirette o di delega o mediante
attribuzione al Governo del relativo potere regolamentare.
Il disegno di legge è suddiviso in due capi: nel primo
sono contenute le disposizioni generali comprensive dei
princìpi e criteri direttivi di delega e nel secondo sono
contenute le disposizioni di attuazione diretta o i criteri
specifici per alcune direttive.
Il capo I riproduce sostanzialmente le disposizioni
previste nelle ultime leggi comunitarie. Anche la legge
comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422) è analoga al
presente testo.
Il capo II contiene, come detto, anzitutto norme di
attuazione diretta che riguardano le seguenti disposizioni di
legge:
articolo 7: modifica l'articolo 8 della legge 11
ottobre 1986, n. 713, già modificato dall'articolo 28 della
legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di prodotti
cosmetici;
articolo 8: integra l'articolo 18 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque di
sorgente;
articolo 9: modifica l'articolo 11 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di acque
minerali naturali;
articolo 10: modifica l'articolo 11 del decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427, in materia di
multiproprietà;
articolo 11: integra l'articolo 3 della legge 30 luglio
1998, n. 281, tramite l'inserimento di un comma aggiuntivo, in
materia di provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori;
articolo 12: modifica l'articolo 50 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione di
prodotti alimentari;
articolo 13: modifica l'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di
traffico illecito di rifiuti;
articolo 14: modifica l'articolo 8 della legge 9
febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di
servizi da parte di avvocati, cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea;
articolo 15: modifica, sostituendolo, l'articolo 12
della legge 8 marzo 1991, n. 81, in materia di ordinamento
della professione di guida alpina;
articolo 16: modifica l'articolo 27 del decreto
legislativo 19 agosto 1999, n. 368, abrogando il comma 7, in
materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri
titoli;
articolo 17: prevede una delega al Governo per la
modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, in
materia di modalità di svolgimento di attività estrattive;
articolo 18: prevede una delega al Governo per la
modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, in
materia di medicinali veterinari;
articolo 19: modifica l'articolo 1 della legge 23
giugno 2000, n. 178;
articolo 20: modifica l'articolo 1 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per
l'accelerazione delle procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società
per azioni.
Inoltre, nel capo II, sono contenuti criteri specifici
per l'attuazione delle seguenti direttive:
articolo 21: direttiva 2000/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, con conseguente modifica del procedimento di
ingiunzione (articoli 633, 641, 648 del codice di procedura
civile);
articolo 22: direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29
giugno 2000, in materia di parità di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,
con conseguente coordinamento con gli articoli 43 e 44 del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Al provvedimento sono allegati gli elenchi delle
direttive da recepire con decreto legislativo (allegati A e B)
e con regolamento autorizzato (allegato C).
b) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
Il disegno di legge fa espressamente salvi gli articoli 9
della citata legge n. 86 del 1989, 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e 2 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardanti le
competenze delle regioni in materia di attuazione della
normativa comunitaria, <articolo 2, comma 1, lettera
g)>, nonché gli statuti e le relative norme di
attuazione per le regioni a statuto speciale e le province
autonome.
Naturalmente resta fermo che su tutti gli atti comunque
riguardanti le regioni o le province autonome deve essere
acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.
Elementi di drafting e di linguaggio
normativo.
Il disegno di legge non contiene nuove definizioni
normative.
Le sostituzioni o abrogazioni sono indicate
espressamente.
Precedenti disegni di legge o proposte di legge.
Nella corrente legislatura non vi sono atti parlamentari
pendenti in materia.