XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1533
DISEGNO DI LEGGE
Capo I.
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare
attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli
allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con
competenza istituzionale prevalente per la materia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione
delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri
previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia nonché, nei casi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione
parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora
il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei
trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti
ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati
di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può emanare, con la procedura
indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma
1.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli
contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di
cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e
criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate
provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le
ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da
attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o
integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie
oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i
quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative
discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi
dell'articolo 3;
c) salva l'applicazione delle norme penali
vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle
disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno
previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei
limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento
milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in
via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le
infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali
casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa
all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o
danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto
congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino
un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e
non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le
infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi
da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e
massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno
determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa
potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna
infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità
personali del colpevole, comprese quelle che impongono
particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza,
nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare
al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le
violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto
alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali o regionali potranno essere previste
nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti
dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile
far fronte con i fondi già assegnati alle competenti
amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21
della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il
disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
e) all'attuazione di direttive che modificano
precedenti direttive già attuate con legge o decreto
legislativo si procederà, se la modificazione non comporta
ampliamento della materia regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo
di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicureranno in ogni
caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare,
la disciplina disposta sia pienamente conforme alle
prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto
delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della delega;
g) nelle materie di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6,
primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale
e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le
disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di
attuazione;
h) quando si verifichino sovrapposizioni di
competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano
coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i
decreti legislativi individueranno, attraverso le più
opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di
sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per
salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei
soggetti responsabili.
Art. 3.
(Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento).
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle
direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o
più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri
direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere
b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo
2.
2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma
1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva
assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che
costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle
direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti
interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la
modifica o l'integrazione di discipline già delegificate
ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione
amministrativa.
3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano
di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere
nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie
individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni
amministrative, che dovranno essere determinate in
ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dall'articolo 2,
comma 1, lettera c).
4. Le direttive che modificano, aggiornano o completano
direttive attuate con regolamenti ai sensi dell'articolo 17,
commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, sono recepite con le medesime modalità.
Art. 4.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie).
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte
salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le
violazioni di direttive comunitarie attuate in via
regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22
febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e
della presente legge, e di regolamenti comunitari adottati
successivamente al 1^ gennaio 2000, per i quali non siano già
previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro
sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi
inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
Art. 5.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli).
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri
di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a
carico dei soggetti interessati in relazione al costo
effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con
la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente
periodo sono predeterminate e pubbliche.
Art. 6.
(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine
di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti
nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e
modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la
coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o
settori omogenei. A tali testi unici si applicano le
disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50.
3. Il presente articolo non si applica alla materia della
sicurezza e igiene del lavoro.
Capo II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA
Art. 7.
(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n.
713, in materia di prodotti cosmetici).
1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro
materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o
"parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione
inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine
sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per
cento".
Art. 8.
(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di
sorgente).
1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999,
n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Le acque di sorgente che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle
norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996,
possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".
Art. 9.
(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di
commercializzazione delle acque minerali naturali).
1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera
c) è sostituita dalla seguente:
"c) l'indicazione della composizione analitica,
risultante dalle analisi effettuate, con i componenti
caratteristici;".
Art. 10.
(Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di
diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).
1. L'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, è sostituito dal seguente:
"Art. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di
applicazione di legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano
scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da
quella italiana, all'acquirente devono comunque essere
riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente
decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del
contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea".
Art. 11.
(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.
281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti).
1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva
98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli
interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30
luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi
stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma
1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al
comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha
agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro
da lire un milione a lire due milioni, per ogni giorno di
ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero
delle attività produttive, per finanziare iniziative a
vantaggio dei consumatori".
Art. 12.
(Modifica all'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n.
146, relativo alla regolamentazione di prodotti
alimentari).
1. All'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono
prevedere sanzioni amministrative nel rispetto dei princìpi e
dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria
per le previsioni sanzionatorie relative alle violazioni delle
disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di
direttive comunitarie".
Art. 13.
(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di
rifiuti).
1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti
costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio
1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati
nell'allegato II del citato regolamento in violazione
dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d),
del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da
lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino
a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di
rifiuti pericolosi".
Art. 14.
(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n.
31, recante libera prestazione di servizi da parte degli
avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea).
1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le
parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici
anni".
Art. 15.
(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n.
81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci
e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina).
1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è
sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le
regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio
territorio dell'attività di maestro di sci da parte di
cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi
dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo, in possesso di titoli professionali per
l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da
altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte
dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione
all'esercizio della professione è subordinata al
riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2
maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da
quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati
da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della
professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto
dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di
cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La Federazione italiana sport invernali comunica
alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2
e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6".
Art. 16.
(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE
in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri
titoli).
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 368, il comma 7 è abrogato.
Art. 17.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive
comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 624, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e
con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e
34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6
della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune
tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro
delle attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
possano essere individuati i requisiti professionali per la
nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del
1996.
Art. 18.
(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive
comunitarie relative ai medicinali veterinari).
1. Il Governo è delegato a riordinare la disciplina
relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi e
delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) riorganizzare la disciplina relativa al
medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli
aspetti della distribuzione, del rifornimento, della
detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle
modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni
gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente
connessi;
b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci
su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di
cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte
dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e
detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano,
compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;
c) delegificare le disposizioni relative alle
procedure e ai procedimenti amministrativi.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di
cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.
Art. 19.
(Modifica all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n.
178, recante istituzione del Centro nazionale di informazione
e documentazione europea).
1. All'articolo 1, comma 6, della legge 23 giugno 2000, n.
178, e successive modificazioni, le parole: "2.000 milioni di
lire a decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti:
"2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di
lire a decorrere dall'anno 2001".
Art. 20.
(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, in materia di procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società
per azioni).
1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio
1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque
anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse.
Art. 21.
(Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali).
1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che
costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato
interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia
alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il
Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi
per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di
pagamento ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in
particolare, informata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione
di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia
adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data
di presentazione del ricorso;
b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma
dell'articolo 633 del codice di procedura civile;
c) prevedere che il termine di cui all'articolo
641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di
notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni,
che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a
sessanta quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso
termine, in caso di notifica in altri Stati non possa essere
inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi; di
conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma
dell'articolo 641 del codice di procedura civile;
d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo
648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice
istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del
decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non
contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti
procedurali;
e) coordinare la nuova disciplina con le
disposizioni in materia di subfornitura nelle attività
produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192,
apportando ad essa le opportune modifiche in modo da
uniformarla alle nuove disposizioni in materia di ritardi di
pagamento.
Art. 22.
(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del
29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e
con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più
decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla
direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di
coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie
contro le discriminazioni per cause direttamente o
indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche
attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia
di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli
articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) assicurare il rispetto del principio della
parità di trattamento fra le persone, garantendo che le
differenze di razza od origine etnica non siano causa di
discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne
e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo mirate in modo
particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni
basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;
b) definire la nozione di discriminazione come
"diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica,
una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia
stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga;
definire la nozione di discriminazione come "indiretta" quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o
un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una
determinata razza od origine etnica in una posizione di
particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che
tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o
comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non
basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di
lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro
svolgimento; prevedere che siano considerate come
discriminazioni anche le molestie quando venga posto in
essere, per motivi di razza o di origine etnica, un
comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua
insistenza sia percepibile, secondo ragionevolezza, come
arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo
subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di
intimidazione nei suoi confronti;
c) promuovere l'eliminazione di ogni
discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di
misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive,
dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica;
d) prevedere l'applicazione del princìpio della
parità di trattamento senza distinzione di razza od origine
etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato,
assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di
settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia
azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito
delle seguenti aree:
1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro
sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione,
le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di
carriera;
2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e
formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione
professionale, inclusi i tirocini professionali;
3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le
condizioni di licenziamento e la retribuzione;
4) attività prestata presso le organizzazioni dei
lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni
erogate da tali organizzazioni;
5) protezione sociale, compresa la sicurezza
sociale;
6) assistenza sanitaria;
7) prestazioni sociali;
8) istruzione;
9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura,
incluso l'alloggio;
e) riconoscere la legittimazione ad agire nei
procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad
associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla
discriminazione, su delega della persona interessata;
prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche
quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le
persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere
proposta dalle suddette associazioni o dall'ufficio di cui
alla lettera g), nei casi previsti dal numero 2) della
lettera d);
f) prevedere che quando la persona che si ritiene
lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria
elementi di fatto, anche relativi a fenomeni di carattere
collettivo, idonei a fondare, in termini gravi, precisi e
concordanti, la presunzione dell'esistenza di una
discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto
l'onere della prova sull'insussistenza della
discriminazione;
g) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità
di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia,
diretto da un responsabile nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per le
pari opportunità, che svolga attività di promozione della
parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:
1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle
discriminazioni o alle associazioni od organismi di cui alla
lettera e) nei procedimenti giurisdizionali o
amministrativi intrapresi;
2) la legittimazione a proporre la domanda di cui alla
lettera e) nei casi di discriminazioni collettive di
rilevanza nazionale, anche quando non siano individuabili in
modo immediato e diretto le persone lese dalla
discriminazione;
3) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia
di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle
funzioni dell'autorità giudiziaria;
4) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti
pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi
progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare
svantaggi connessi con una determinata razza od origine
etnica;
5) la formulazione di pareri, anche su richiesta degli
interessati, e, eventualmente, la formulazione di proposte di
modifica della normativa vigente in materia;
6) la formulazione di raccomandazioni su questioni
connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o
sull'origine etnica;
7) la redazione di una relazione annuale al Parlamento
sull'applicazione del principio di parità di trattamento e
sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le
discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica,
nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio
dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;
h) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera
g) possa avvalersi anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati
e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di
consulenti.
2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di
cui al comma 1, lettere g) e h), valutato in lire
3.941.000.000 annue per gli anni 2003 e successivi, si
provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987,
n. 183.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione
dei criteri e dei princìpi enunciati nel presente articolo non
comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma 1)
2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa
pubblicità.
2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia
di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e
suina.
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio.
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8
giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi
della società dell'informazione, in particolare il commercio
elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio
elettronico").
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali.
2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione umana.
2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica
il capitolo VI bis - Farmacovigilanza - della direttiva
81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali
veterinari.
2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica
il capitolo V bis - Farmacovigilanza - della direttiva
75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alle specialità medicinali.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il
principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la
vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta
elettronica.
2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10
ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio
per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere
esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi
dalla suddetta direttiva.
ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto
di persone.