XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1533




DISEGNO DI LEGGE


Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO
DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI


Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
        2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
        3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.


Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi generali
della delega legislativa).

        1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

                a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

                b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa, materie e procedimenti per i quali le eventuali modifiche e integrazioni delle relative discipline hanno luogo con regolamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 3;

                c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, saranno previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a lire duecento milioni e dell'arresto fino a tre anni, saranno previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema. In tali casi saranno previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire duecentomila e non superiore a lire duecento milioni sarà prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate saranno determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso saranno previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

                d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvederà a norma degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando altresì il disposto dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

                e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o decreto legislativo si procederà, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

                f) i decreti legislativi assicureranno in ogni caso che, nelle materie trattate dalle direttive da attuare, la disciplina disposta sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

                g) nelle materie di competenza delle regioni a statuto ordinario e speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano saranno osservati l'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, l'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e l'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, le disposizioni degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione;

                h) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individueranno, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando il principio di sussidiarietà e le competenze delle regioni, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.


Art. 3.

(Attuazione di direttive comunitarie
con regolamento).

        1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, attenendosi a princìpi e criteri direttivi corrispondenti a quelli enunciati nelle lettere b), e), f), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2.
        2. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, i regolamenti di cui al comma 1 possono altresì, per tutte le materie non coperte da riserva assoluta di legge, dare attuazione alle direttive che costituiscono modifica, aggiornamento o completamento delle direttive comprese nell'allegato C, nonché, per le parti interessate, alle direttive la cui attuazione comporti la modifica o l'integrazione di discipline già delegificate ovvero riguardanti procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa.
        3. Ove le direttive cui essi danno attuazione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo può prevedere nei regolamenti di cui al comma 1, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse, adeguate sanzioni amministrative, che dovranno essere determinate in ottemperanza ai princìpi stabiliti in materia dall'articolo 2, comma 1, lettera c).
        4. Le direttive che modificano, aggiornano o completano direttive attuate con regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono recepite con le medesime modalità.


Art. 4.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di
violazioni di disposizioni comunitarie).


        1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari adottati successivamente al 1^ gennaio 2000, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
        2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
        3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri delle competenti Commissioni parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


Art. 5.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

        1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.


Art. 6.

(Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
        2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. A tali testi unici si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50.
        3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.


Capo II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI
DELEGA LEGISLATIVA


Art. 7.

(Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n.
713, in materia di prodotti cosmetici).

        1. All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

            "2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma". Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".


Art. 8.

(Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di
sorgente).

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

            "1-bis. Le acque di sorgente che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano conformi alle norme igienico-sanitarie prescritte dalla direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, possono essere commercializzate fino al 31 marzo 2002".

Art. 9.

(Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di
commercializzazione delle acque minerali naturali).

        1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e successive modificazioni, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            "c) l'indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate, con i componenti caratteristici;".


Art. 10.

(Modifica dell'articolo 11 del decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, in materia di tutela dell'acquirente di
diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili).

        1. L'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427, è sostituito dal seguente:

            "Art. 11. (Diritti dell'acquirente nel caso di applicazione di legge straniera). - 1. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, all'acquirente devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo, allorquando l'immobile oggetto del contratto sia situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea".


Art. 11.

(Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.
281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli
utenti).

        1. Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

            "5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da lire un milione a lire due milioni, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravità del fatto. Tale somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".


Art. 12.

(Modifica all'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n.
146, relativo alla regolamentazione di prodotti
alimentari).

        1. All'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

            "3-bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere sanzioni amministrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria per le previsioni sanzionatorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie".


Art. 13.

(Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di
rifiuti).

        1. All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente:

            "1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".


Art. 14.

(Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n.
31, recante libera prestazione di servizi da parte degli
avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea).

        1. All'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni".


Art. 15.

(Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n.
81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci
e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della
professione di guida alpina).


        1. L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, è sostituito dal seguente:

        "Art. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attività di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.
            2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attività di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.
            3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
            4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6".


Art. 16.

(Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE
in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri
titoli).

        1. All'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, il comma 7 è abrogato.


Art. 17.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive
comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attività estrattive, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.

Art. 18.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive
comunitarie relative ai medicinali veterinari).


        1. Il Governo è delegato a riordinare la disciplina relativa ai medicinali veterinari recata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, apportandovi ulteriori modificazioni e integrazioni, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni comunitarie in materia, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) riorganizzare la disciplina relativa al medicinale veterinario, con riguardo, in particolare, agli aspetti della distribuzione, del rifornimento, della detenzione, dell'utilizzo, della tenuta delle scorte, delle modalità di prescrizione, della registrazione e dei campioni gratuiti, nonché agli aspetti comunque funzionalmente connessi;

                b) prevedere, limitatamente all'impiego di farmaci su animali non produttori di alimenti per l'uomo, nei casi di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, la possibilità e le modalità, da parte dei medici veterinari, di approvvigionarsi, utilizzare e detenere a tale fine scorte di medicinali ad uso umano, compresi quelli cedibili solo a ospedali e case di cura;

                c) delegificare le disposizioni relative alle procedure e ai procedimenti amministrativi.

        2. La delega di cui al comma 1 è esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 5.


Art. 19.

(Modifica all'articolo 1 della legge 23 giugno 2000, n.
178, recante istituzione del Centro nazionale di informazione
e documentazione europea).


        1. All'articolo 1, comma 6, della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, le parole: "2.000 milioni di lire a decorrere dal 2000" sono sostituite dalle seguenti: "2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e di 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001".


Art. 20.

(Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474, in materia di procedure di dismissione di
partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società
per azioni).

        1. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, le parole: "iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge" sono soppresse.


Art. 21.

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, in materia di
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali).

        1. Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai princìpi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
        2. L'attuazione della direttiva 2000/35/CE sarà, in particolare, informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) prevedere che il provvedimento di ingiunzione di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile sia adottato dal giudice nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso;

                b) prevedere l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del codice di procedura civile;

                c) prevedere che il termine di cui all'articolo 641, primo comma, del codice di procedura civile, in caso di notifica in uno degli Stati europei, sia di cinquanta giorni, che può essere ridotto fino a venti giorni ed aumentato fino a sessanta quando concorrono giusti motivi, e che lo stesso termine, in caso di notifica in altri Stati non possa essere inferiore a trenta giorni né superiore a centoventi; di conseguenza, sopprimere il secondo periodo del secondo comma dell'articolo 641 del codice di procedura civile;

                d) prevedere che nell'ipotesi di cui all'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il giudice istruttore conceda l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto, in relazione alle somme non contestate, salvo che l'opposizione riguardi aspetti procedurali;

                e) coordinare la nuova disciplina con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando ad essa le opportune modifiche in modo da uniformarla alle nuove disposizioni in materia di ritardi di pagamento.


Art. 22.

(Attuazione della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del
29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica).

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, anche attraverso la modifica e l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni, ivi compresi gli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) assicurare il rispetto del principio della parità di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze di razza od origine etnica non siano causa di discriminazione, in un'ottica che tenga conto del diverso impatto che le stesse forme di razzismo possono avere su donne e uomini, dell'esistenza di forme di razzismo mirate in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di discriminazioni basate sia sul sesso sia sulla razza od origine etnica;

                b) definire la nozione di discriminazione come "diretta" quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; definire la nozione di discriminazione come "indiretta" quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, salvo che tale disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento siano giustificati da ragioni oggettive, non basate sulle suddette qualità ovvero, nel caso di attività di lavoro o di impresa, riguardino requisiti essenziali al loro svolgimento; prevedere che siano considerate come discriminazioni anche le molestie quando venga posto in essere, per motivi di razza o di origine etnica, un comportamento indesiderato che di per sé ovvero per la sua insistenza sia percepibile, secondo ragionevolezza, come arrecante offesa alla dignità e libertà della persona che lo subisce, ovvero sia suscettibile di creare un clima di intimidazione nei suoi confronti;

                c) promuovere l'eliminazione di ogni discriminazione diretta e indiretta e prevedere l'adozione di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

                d) prevedere l'applicazione del princìpio della parità di trattamento senza distinzione di razza od origine etnica sia nel settore pubblico sia nel settore privato, assicurando che, ferma restando la normativa sostanziale di settore, la tutela giurisdizionale e amministrativa sia azionabile quando le discriminazioni si verificano nell'ambito delle seguenti aree:

                1) condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro sia dipendente che autonomo, compresi i criteri di selezione, le condizioni di assunzione, nonché gli avanzamenti di carriera;

                2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali;

                3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione;

                4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni;

                5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale;

                6) assistenza sanitaria;

                7) prestazioni sociali;

                8) istruzione;

                9) accesso a beni e servizi e alla loro fornitura, incluso l'alloggio;

                e) riconoscere la legittimazione ad agire nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi anche ad associazioni rappresentative degli interessi lesi dalla discriminazione, su delega della persona interessata; prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione, la domanda possa essere proposta dalle suddette associazioni o dall'ufficio di cui alla lettera g), nei casi previsti dal numero 2) della lettera d);

                f) prevedere che quando la persona che si ritiene lesa dalla discriminazione fornisce all'autorità giudiziaria elementi di fatto, anche relativi a fenomeni di carattere collettivo, idonei a fondare, in termini gravi, precisi e concordanti, la presunzione dell'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta, spetti al convenuto l'onere della prova sull'insussistenza della discriminazione;

                g) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento e dell'operatività degli strumenti di garanzia, diretto da un responsabile nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o per sua delega dal Ministro per le pari opportunità, che svolga attività di promozione della parità e di rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, in particolare attraverso:

                1) l'assistenza indipendente alle persone lese dalle discriminazioni o alle associazioni od organismi di cui alla lettera e) nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi intrapresi;

                2) la legittimazione a proporre la domanda di cui alla lettera e) nei casi di discriminazioni collettive di rilevanza nazionale, anche quando non siano individuabili in modo immediato e diretto le persone lese dalla discriminazione;

                3) lo svolgimento di inchieste indipendenti in materia di discriminazione, nel rispetto delle prerogative e delle funzioni dell'autorità giudiziaria;

                4) la promozione dell'adozione, da parte di soggetti pubblici o privati, di misure specifiche, ivi compresi progetti di azioni positive, dirette a evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica;

                5) la formulazione di pareri, anche su richiesta degli interessati, e, eventualmente, la formulazione di proposte di modifica della normativa vigente in materia;

                6) la formulazione di raccomandazioni su questioni connesse con le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica;

                7) la redazione di una relazione annuale al Parlamento sull'applicazione del principio di parità di trattamento e sull'operatività dei meccanismi di tutela contro le discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica, nonché di una relazione annuale al Presidente del Consiglio dei ministri sull'attività svolta nell'anno precedente;

                h) prevedere che l'ufficio di cui alla lettera g) possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori dello Stato, nonché di esperti e di consulenti.

        2. All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere g) e h), valutato in lire 3.941.000.000 annue per gli anni 2003 e successivi, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
        3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei princìpi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.



ALLEGATO A

(Articolo 1, comma 1)



2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità.

2000/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

2000/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio.

2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").

2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

2000/37/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo VI bis - Farmacovigilanza - della direttiva 81/851/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari.

2000/38/CE della Commissione, del 5 giugno 2000, che modifica il capitolo V bis - Farmacovigilanza - della direttiva 75/319/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle specialità medicinali.
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.

2000/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia.



ALLEGATO B

(Articolo 1, commi 1 e 3)



1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva.



ALLEGATO C

(Articolo 3, comma 1)



2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.



Frontespizio Relazione Relazione tecnica