XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1533




        Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del ben noto provvedimento legislativo che la legge 9 marzo 1989, n. 86 (recante: "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), ha individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto comunitario, tenuto conto della diversità delle materie oggetto delle direttive comunitarie.
        Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3 della legge n. 86 del 1989, prevede tre forme di produzione normativa:

                a) normazione diretta, utilizzata per limitate correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti, per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il Trattato ed il diritto comunitario derivato;

                b) conferimento della delega legislativa, utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative organiche complesse;

                c) autorizzazione al Governo ad operare con lo strumento del regolamento, per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato C, concernenti materie non riservate alla legge.

        Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta che il capo I contiene le disposizioni di carattere generale relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei provvedimenti; il capo II, invece, detta disposizioni particolari di adempimento diretto e gli eventuali criteri specifici di delega.
        Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato per le politiche comunitarie, cui, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di operare per assicurare la conformità del provvedimento all'obbligo comunitario da assolvere.
        Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.
        Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura "aggravata" dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, derogando, per tale aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.
        L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi comunitarie, i princìpi e criteri direttivi di delega di portata generale in tema di attribuzione e organizzazione delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e di politica sanzionatoria. Nella redazione dell'articolo si è tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge comunitaria per il 2000.
        Ciò vale, in particolare:

            per il criterio indicato alla lettera b) del comma 1 per collegare l'attuazione delle direttive comunitarie con i procedimenti di delegificazione e di semplificazione amministrativa di cui si intende mantenere la specifica fonte di regolamentazione, evitando obblighi di rilegificazioni. In tale modo si è anche inteso stabilire un percorso parallelo, per le fasi istruttoria e applicativa, dei due provvedimenti legislativi a struttura complessa che tendono, nei rispettivi settori di intervento, a modernizzare l'ordinamento vigente;

            per il criterio contemplato dalla lettera h) del comma 1, inteso a salvaguardare, attraverso opportune forme di coordinamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà, esigenze di coerenza, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, qualora quest'ultima coinvolga competenze di una pluralità di amministrazioni.

        L'articolo 3 consente, con riferimento alle direttive comprese nell'allegato C, l'attuazione con regolamento autorizzato. L'articolo prevede inoltre la possibilità di dare attuazione in via regolamentare alle direttive di modifica di precedenti direttive recepite con regolamenti ministeriali ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988.
        L'articolo 4 conferisce una delega biennale al Governo per poter gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.
        Come è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni, in relazione alla forte diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri la facoltà di regolare le conseguenze della loro inosservanza. In particolare, con riferimento ai regolamenti comunitari si prevede solo il sanzionamento dei regolamenti comunitari adottati successivamente al 1^ gennaio 2000. Anche per i provvedimenti da emanare ai sensi di questo articolo è prevista l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari.
        L'articolo 5 riproduce una disposizione già contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
        L'articolo 6 prevede la delega al Governo all'emanazione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di ripulitura del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze determinate dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme comunitarie. Essa si inserisce nel più ampio programma avviato dal Governo per il riordino normativo con la legge 8 marzo 1999, n. 50, di cui rappresenta uno strumento complementare ed integrativo. La norma in esame precisa i margini di intervento concessi all'azione di semplificazione (riordino e sua connessione con le disposizioni della legge 8 marzo 1999, n. 50), nella convinzione che il processo di razionalizzazione della normativa richieda un uso integrato e coordinato di tutti gli strumenti disponibili. Accogliendo un'istanza già manifestata in sede di esame parlamentare del disegno di legge comunitaria 2000 si è espressamente esclusa dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al presente articolo la materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
        Gli articoli 7 e seguenti recano disposizioni particolari di adempimento e criteri di delega specifici per le singole direttive in essi indicate.
        In particolare:

            l'articolo 7 modifica l'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita di prodotti cosmetici, sopprimendo la disposizione, introdotta dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1998, che prevede l'obbligo di indicare espressamente sull'etichettatura dei prodotti e dei cosmetici l'origine naturale o artificiale dei profumi o degli aromi in essi contenuti. Tale disposizione è oggetto di contestazione in sede comunitaria (come risulta dalla causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia C-365/00), per violazione degli obblighi incombenti in virtù della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, relativa ai prodotti cosmetici;

            l'articolo 8 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di recepimento della direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, in materia di acque minerali naturali e di sorgente. Si fa presente al riguardo che questa direttiva ha dettato per la prima volta a livello comunitario disposizioni relative alle condizioni di utilizzazione delle acque di sorgente, ai requisiti microbiologici e alla etichettatura delle stesse, nonché ai trattamenti cui possono essere sottoposte le acque stesse. L'attuale formulazione dell'articolo 18, recante il regime transitorio, dispone che i prodotti non conformi alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte. Tale articolo assicura una disciplina idonea per le acque minerali naturali, in quanto già regolate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, ma non per le acque di sorgente, stante la sopra rilevata novità della regolamentazione. Con la modifica proposta si intende ovviare alle difficoltà applicative cui dà luogo l'articolo 18 per la parte relativa alle acque di sorgente con una norma che consente la commercializzazione delle acque di sorgente, conformi alle norme igienico-sanitarie, fino al perfezionamento delle procedure previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 339 del 1999;

            l'articolo 9 modifica l'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di recepimento della direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali, decreto già modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della direttiva 96/70/CE. Con la norma proposta si colma una lacuna verificatasi in sede di trasposizione della direttiva 96/70/CE: in particolare si dà attuazione alla disposizione della direttiva che prevede l'indicazione sull'etichetta delle acque minerali "della composizione analitica, con i componenti caratteristici", disposizione che non è stata recepita in sede di attuazione della direttiva stessa;

            anche l'articolo 10 è finalizzato a risolvere una procedura di infrazione comunitaria (1999/2043) per non corretto recepimento della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, relativa all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili. Con la modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (con cui è stata attuata la citata direttiva) si assicura la conformità della disciplina nazionale all'articolo 9 della direttiva che fa obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile, l'acquirente non sia privato della tutela accordata dalla direttiva stessa se il bene immobile è situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea;

            l'articolo 11 disciplina le conseguenze dell'inosservanza degli obblighi stabiliti dal provvedimento giudiziale, in aderenza alla facoltà contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998 (relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori);

            l'articolo 12 contempla una norma di modifica dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione dei prodotti alimentari. La norma in esame risponde all'esigenza di assicurare un adeguato apparato sanzionatorio alle disposizioni precettive contenute nei regolamenti di riordino della disciplina relativa alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non. Tale esigenza, che risponde a una logica deterrente, è ancor più avvertita in quanto l'attuale disciplina della materia, che viene a essere sostituita o modificata da quella contenuta nei regolamenti predetti, già contiene disposizioni sanzionatorie che verrebbero a cadere senza possibilità, in assenza di un apposito criterio indicato nell'articolo 50, di una loro riformulazione;

            l'articolo 13 è finalizzato ad adeguare la vigente normativa che sanziona il traffico illecito dei rifiuti, come individuato dall'articolo 26 e dagli allegati II, III e IV del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio 1993, alle modifiche apportate in sede comunitaria ai predetti allegati dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20 gennaio 1997. Con la norma in esame si opera un "rinvio dinamico" alle fattispecie che configurano il traffico illecito di rifiuti ai sensi del predetto articolo 26, eliminando il riferimento agli allegati, suscettibili di ulteriori modifiche, ad eccezione dell'allegato II che elenca i rifiuti della "Lista verde", sottoposti a un particolare regime di spedizione;

            l'articolo 14 prevede una modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, per uniformarla alla disciplina recata dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27;

            l'articolo 15 contiene una disposizione di adeguamento della normativa italiana sui maestri di sci alpini all'ordinamento comunitario e intende rispondere alla procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia intesa a contestare la reciprocità prevista in materia dalla disciplina nazionale, non applicabile ai cittadini comunitari (parere motivato del 21 giugno 2000);

            l'articolo 16 modifica il decreto legislativo 27 agosto 1999, n. 368, con il quale è stata recepita la direttiva 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, in materia di libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei loro diplomi, ed in particolare l'articolo 27: con la norma proposta si intende semplificare, evitando inutili appesantimenti, la procedura di accesso alle varie fasi in cui si articola il corso di formazione specifica in medicina generale contemplato dal titolo IV del decreto legislativo;

            l'articolo 17 contiene una delega al Governo per la modifica della disciplina recata dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, prevedendo anche la revisione dei titoli professionali per l'accesso al lavoro di direttore responsabile delle attività estrattive;

            l'articolo 18 delega il Governo a riordinare la disciplina sui farmaci veterinari al fine di renderla più aderente ai princìpi comunitari in materia;

            l'articolo 19 chiarisce che il contributo speciale di 500 milioni di lire finalizzato ad iniziative di informazione e comunicazione, introdotto dall'articolo 26 della legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422), è limitato al solo anno 2000, in coincidenza con la presidenza italiana dell'Iniziativa centro europea (INCE);

            l'articolo 20 modifica la vigente disciplina sulle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni recata dal decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in esecuzione della sentenza del 23 maggio 2000 con la quale la Corte di giustizia delle Comunità europee ha condannato l'Italia per violazione degli obblighi incombenti in virtù degli articoli 43, 49 e 56 del Trattato CE. In particolare la modifica che si propone consente un primo passo verso l'adeguamento ai dettami della sentenza. Si tratta dell'eliminazione della disposizione lesiva dei princìpi comunitari sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione di servizi in relazione all'accesso alle attività imprenditoriali. La normativa vigente richiede, infatti, ai professionisti che desiderano assumere incarichi connessi a processi di dismissione, l'iscrizione ad albi professionali da almeno cinque anni, con ciò escludendo quei soggetti che per operare in altri Stati membri o per essersi recentemente stabiliti in Italia non sono in possesso del predetto requisito;

            l'articolo 21 prevede l'attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000. In particolare i criteri di delega riguardano l'attuazione dell'articolo 5 della direttiva che prevede l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che il creditore possa ottenere un titolo esecutivo nel termine di novanta giorni dalla proposizione del ricorso o della domanda, ove si tratti di credito non contestato. La direttiva, pur non richiedendo, ai fini della trasposizione nell'ordinamento nazionale, l'adozione di nuove misure legislative o la modifica di quelle esistenti, impone tuttavia agli Stati membri un obbligo di risultato, il cui soddisfacimento può essere perseguito secondo gli strumenti giurisdizionali o amministrativi previsti dai singoli ordinamenti statali. Il nostro ordinamento già prevede in via generale il procedimento monitorio attraverso il quale il creditore (anche non imprenditore) può ottenere un decreto ingiuntivo che diventa esecutivo in mancanza di opposizione da parte del debitore. Al fine di osservare il termine di novanta giorni indicato dalla direttiva è, tuttavia, necessario modificare le disposizioni del codice di procedura civile, prevedendo in primo luogo l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del medesimo codice, il quale non consente di utilizzare tale procedimento nel caso di notifiche da eseguire all'estero. L'abrogazione della disposizione in esame, già contenuta nel disegno di legge recante norme per l'accesso alla giustizia civile, per la risoluzione consensuale delle controversie e per l'abbreviazione dei tempi del processo civile (approvato dal Consiglio dei ministri il 16 giugno 2000) consentirà di utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni transfrontaliere. Il criterio di cui alla lettera d) del comma 2, inoltre, consente l'esecuzione parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate e ciò per evitare che un'opposizione relativa solo alla misura degli interessi, o, comunque, a una parte delle somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento, possa, invece, bloccare la soddisfazione del credito anche per le somme non contestate. Infine, la nuova disciplina dovrà essere coordinata con le disposizioni in materia di subfornitura nelle attività produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192, apportando le opportune modifiche a tale legge in modo da uniformarla alle nuove disposizioni sui ritardi di pagamento;

            l'articolo 22 contiene i princìpi e i criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. La delega al Governo è finalizzata anche al coordinamento della normativa vigente in materia di garanzie contro le discriminazioni connesse con la razza o l'origine etnica, conferendo il potere di modifica o integrazione di tale normativa con esclusivo riferimento alle norme aventi ad oggetto gli strumenti di tutela giurisdizionali contro le discriminazioni direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica e non si estende, pertanto, alle norme sostanziali relative ai singoli settori interessati. Si tende in tale modo ad adeguare la soglia di tutela già prevista dal nostro ordinamento a quella assicurata dalla direttiva e, allo stesso tempo, a conservare le disposizioni nazionali più favorevoli. Pertanto, nei criteri di delega non sono stati richiamati i princìpi della direttiva già presenti nella legislazione vigente o comunque immanenti nel nostro ordinamento, ma solo quelli che comportano modifiche in quanto ampliano l'ambito di applicazione o innalzano la soglia della tutela già assicurata. L'ambito delle discriminazioni cui la delega si riferisce è stato indicato con la formulazione "direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica" allo scopo di comprendervi tutte quelle attualmente previste dagli articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che hanno comunque riferimento all'appartenenza a una minoranza etnica. Circa i criteri di delega specifici, in particolare si precisa che il criterio di cui alla lettera d) del comma 1 prevede l'azionabilità dei rimedi giurisdizionali e amministrativi quando le discriminazioni si verificano in una delle aree previste dalla direttiva. In proposito è da sottolineare che la delega riguarda solo le norme che prevedono gli strumenti di tutela, mentre resta ferma la normativa sostanziale di settore. La norma comporta perciò solo l'ampliamento dell'azionabilità della tutela dal campo lavorativo - l'unico attualmente coperto dagli articoli 43 e 44 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 - a tutti quelli previsti dalla direttiva. I criteri stabiliti dalle lettere e) e f) del comma 1 riguardano l'adeguamento del procedimento giurisdizionale ai livelli di tutela previsti dalla direttiva. Il criterio stabilito dalla lettera g) del comma 1 prevede l'istituzione presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità di trattamento, con compiti di promozione del principio di parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni per motivi etnici o razziali. Il comma 2 indica l'onere complessivo derivante dall'istituzione dell'ufficio, valutato in lire annue 3.941.000.000 per gli anni 2003 e successivi, e la relativa copertura a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

        Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B e C. I primi due contengono entrambi l'elencazione delle direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica differenza che riflette il diverso iter procedurale - prevedente la sottoposizione al parere delle Commissioni parlamentari - che deve essere osservato in sede di trasposizione delle direttive indicate nell'allegato B.
        L'allegato C indica una direttiva da recepire con regolamento autorizzato.
        In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), secondo cui nella relazione al disegno di legge comunitaria: "a) si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa; c) si dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa" si segnala quanto segue:

        in relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso, alla data del 30 giugno 2001:

            83 lettere di costituzione in mora e 38 pareri motivati emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto comunitario; di questi soltanto 26 riguardano mancato recepimento di direttive comunitarie (totale: 121 procedure di infrazione);

            33 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee;

            14 sentenze di inadempimento; per 7 di queste è stata o sta per iniziare la procedura di cui all'articolo 228 del Trattato CE, in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato membro inadempiente.

        Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:

            2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000, che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE;

            2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione di materie prime per mangimi;

            2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta;

            2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva 67/548/CEE del Consiglio;

            2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati anteriormente;

            2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000, recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

            2000/33/CE della Commissione, del 25 aprile 2000, recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;

            2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

            2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione antincastro anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

            2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli alimenti per animali;

            2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

            2000/51/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;

            2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche;

            2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti;

            2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida;

            2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari consentite rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

            2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

            2000/67/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

            2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

        All'attuazione in via amministrativa delle direttive comunitarie comprese a titolo ricognitivo nell'elenco che precede, provvedono lo Stato, le regioni o le province autonome, nell'ambito e nel rispetto del quadro costituzionale interno delle competenze, ferma comunque rimanendo la disciplina relativa agli interventi sostitutivi dello Stato, di cui all'articolo 10 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
        Sempre con riferimento alla lettera b) si riporta l'elenco delle direttive pubblicate nell'anno 2000 già attuate, e dei relativi provvedimenti di trasposizione:

            2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2001;

            2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001;

            2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2000;

            2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto apribile, schienale e parte posteriore dei sedili), recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;

            2000/6/CE. Ventiquattresima direttiva della Commissione, del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;

            2000/7/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a due o a tre ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001;

            2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001;

            2000/10/CE della Commissione, del 1^ marzo 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 8 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2000;

            2000/11/CE. Venticinquesima direttiva della Commissione, del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;

            2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000;

            2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre 2000;

            2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2001;

            2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001;

            2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della sperimentazione animale di ingredienti o miscele di ingredienti per prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della sanità 6 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000;

            2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001;

            2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità 3 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001;

            2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità 29 dicembre 2000, pubblicato nella ‰á1Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2001;

            2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose su strada, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella       Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
            2000/63/CE della Commissione, del 5 ottobre 2000, recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, recepita con decreto del Ministro della sanità 26 febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2001.

        Per quanto riguarda la lettera c), si fa presente, in particolare, che non necessitano di un provvedimento di attuazione le seguenti direttive:

            2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio: in quanto direttiva di codificazione della prima direttiva 77/780/CEE e successive modificazioni, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

            2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica portoghese;

            2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000, che modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. La normativa italiana recata dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio 1996, è già conforme al contenuto della direttiva;

            2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità: in quanto direttiva di codificazione della direttiva 77/93/CEE e successive modificazioni, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

            2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri, in quanto reca disposizioni destinate a incidere esclusivamente sul sistema giuridico del Paese indicato;

            2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra in Finlandia, in quanto reca disposizioni destinate a incidere esclusivamente sul sistema giuridico del Paese indicato;

            2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE): in quanto direttiva di codificazione della direttiva 90/679/CEE e successive modificazioni, la normativa italiana è già conforme alla stessa;

            la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio 2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci, è in avanzata fase di trasposizione (parere del Consiglio di Stato acquisito sul relativo schema di regolamento in data 6 novembre 2000; al parere della Conferenza Stato Regioni dal 21 marzo 2001);

            la direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina è stata recepita con norma diretta dalla legge comunitaria 2000 (articolo 22 della legge 29 dicembre 2000, n. 422).

        Infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 2, comma 3, lettera c), ultima parte, e all'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, si forniscono le seguenti indicazioni in merito alla legislazione regionale attuativa di direttive comunitarie:

            regione Calabria: legge 10 marzo 2000, n. 10 (affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i servizi in agricoltura delle attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146), legge 26 luglio 1999, n. 19 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo nella regione Calabria), legge 17 maggio 1996, n. 9 (norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) e legge 31 luglio 1992, n. 11 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo - applicazione dei regolamenti (CEE) n. 270/79 e n. 1760/87);

            regione Toscana: legge 20 marzo 2000, n. 30 (nuove norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti), legge 6 aprile 2000, n. 56 (norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche), legge 6 aprile 2000, n. 57 (disciplina fitosanitaria della produzione e della commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali), e legge 1^ luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in agricoltura);

            regione Sicilia: legge 3 luglio 2000, n. 14 (disciplina della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del trasporto, e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi e delle risorse geotermiche della regione siciliana - Attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 1994).

        Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 22 in relazione al quale si redige apposita relazione tecnica.




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