XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1533
Onorevoli Deputati! - Con il presente disegno di legge il
Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento
l'approvazione del ben noto provvedimento legislativo che la
legge 9 marzo 1989, n. 86 (recante: "Norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e
sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari"), ha
individuato come lo strumento cardine, ancorché non esclusivo,
per l'adeguamento della legislazione nazionale al diritto
comunitario, tenuto conto della diversità delle materie
oggetto delle direttive comunitarie.
Il disegno di legge in esame è costituito e organizzato
secondo le linee portanti già ampiamente sperimentate nelle
precedenti leggi comunitarie e, conformemente all'articolo 3
della legge n. 86 del 1989, prevede tre forme di produzione
normativa:
a) normazione diretta, utilizzata per limitate
correzioni e integrazioni di disposizioni legislative vigenti,
per lo più volte ad eliminare situazioni di contrasto con il
Trattato ed il diritto comunitario derivato;
b) conferimento della delega legislativa,
utilizzata per l'attuazione di direttive (elencate negli
allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative
organiche complesse;
c) autorizzazione al Governo ad operare con lo
strumento del regolamento, per l'attuazione delle direttive
elencate nell'allegato C, concernenti materie non riservate
alla legge.
Circa la struttura del disegno di legge, si rappresenta
che il capo I contiene le disposizioni di carattere generale
relative ai procedimenti da seguire nell'emanazione dei
provvedimenti; il capo II, invece, detta disposizioni
particolari di adempimento diretto e gli eventuali criteri
specifici di delega.
Il procedimento per la emanazione dei decreti legislativi
è regolato dall'articolo 1; la responsabilità dello stesso è
attribuita al Presidente del Consiglio dei ministri, o al
Ministro delegato per le politiche comunitarie, cui, nel
rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di
operare per assicurare la conformità del provvedimento
all'obbligo comunitario da assolvere.
Oggetto della delega legislativa, che è annuale, sono le
direttive comprese nell'allegato A e nell'allegato B.
Quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua
le direttive per il cui recepimento occorre osservare una
procedura "aggravata" dalla sottoposizione del relativo schema
di provvedimento attuativo al parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, derogando, per tale
aspetto, alla disciplina generale della delega legislativa
contenuta nella legge 23 agosto 1988, n. 400 (articolo 14,
comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle
Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.
L'articolo 2 prevede, come nelle precedenti leggi
comunitarie, i princìpi e criteri direttivi di delega di
portata generale in tema di attribuzione e organizzazione
delle funzioni amministrative, di contenimento della spesa e
di politica sanzionatoria. Nella redazione dell'articolo si è
tenuto conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei
deputati nel testo del disegno di legge comunitaria per il
2000.
Ciò vale, in particolare:
per il criterio indicato alla lettera b) del comma
1 per collegare l'attuazione delle direttive comunitarie con i
procedimenti di delegificazione e di semplificazione
amministrativa di cui si intende mantenere la specifica fonte
di regolamentazione, evitando obblighi di rilegificazioni. In
tale modo si è anche inteso stabilire un percorso parallelo,
per le fasi istruttoria e applicativa, dei due provvedimenti
legislativi a struttura complessa che tendono, nei rispettivi
settori di intervento, a modernizzare l'ordinamento
vigente;
per il criterio contemplato dalla lettera h) del
comma 1, inteso a salvaguardare, attraverso opportune forme di
coordinamento e nel rispetto del principio di sussidiarietà,
esigenze di coerenza, efficienza ed economicità dell'azione
amministrativa, qualora quest'ultima coinvolga competenze di
una pluralità di amministrazioni.
L'articolo 3 consente, con riferimento alle direttive
comprese nell'allegato C, l'attuazione con regolamento
autorizzato. L'articolo prevede inoltre la possibilità di dare
attuazione in via regolamentare alle direttive di modifica di
precedenti direttive recepite con regolamenti ministeriali ai
sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge n. 400 del
1988.
L'articolo 4 conferisce una delega biennale al Governo per
poter gestire una politica sanzionatoria dei comportamenti che
costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi
in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate
con fonti non primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni
penali, o in regolamenti CE, direttamente applicabili.
Come è noto, infatti, non esiste una normazione
comunitaria per le sanzioni, in relazione alla forte diversità
dei sistemi nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano
quindi agli Stati membri la facoltà di regolare le conseguenze
della loro inosservanza. In particolare, con riferimento ai
regolamenti comunitari si prevede solo il sanzionamento dei
regolamenti comunitari adottati successivamente al 1^ gennaio
2000. Anche per i provvedimenti da emanare ai sensi di questo
articolo è prevista l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari.
L'articolo 5 riproduce una disposizione già contenuta in
precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici
pubblici in applicazione delle normative comunitarie.
L'articolo 6 prevede la delega al Governo all'emanazione
di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle
deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La
previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per
operare un'azione periodica di coordinamento e di ripulitura
del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze determinate
dal rinnovamento operato dall'intervento delle norme
comunitarie. Essa si inserisce nel più ampio programma avviato
dal Governo per il riordino normativo con la legge 8 marzo
1999, n. 50, di cui rappresenta uno strumento complementare ed
integrativo. La norma in esame precisa i margini di intervento
concessi all'azione di semplificazione (riordino e sua
connessione con le disposizioni della legge 8 marzo 1999, n.
50), nella convinzione che il processo di razionalizzazione
della normativa richieda un uso integrato e coordinato di
tutti gli strumenti disponibili. Accogliendo un'istanza già
manifestata in sede di esame parlamentare del disegno di legge
comunitaria 2000 si è espressamente esclusa dall'ambito di
applicazione della disciplina di cui al presente articolo la
materia della sicurezza e dell'igiene del lavoro.
Gli articoli 7 e seguenti recano disposizioni particolari
di adempimento e criteri di delega specifici per le singole
direttive in essi indicate.
In particolare:
l'articolo 7 modifica l'articolo 8 della legge 11
ottobre 1986, n. 713, in materia di produzione e vendita di
prodotti cosmetici, sopprimendo la disposizione, introdotta
dall'articolo 28 della legge n. 128 del 1998, che prevede
l'obbligo di indicare espressamente sull'etichettatura dei
prodotti e dei cosmetici l'origine naturale o artificiale dei
profumi o degli aromi in essi contenuti. Tale disposizione è
oggetto di contestazione in sede comunitaria (come risulta
dalla causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia
C-365/00), per violazione degli obblighi incombenti in virtù
della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,
relativa ai prodotti cosmetici;
l'articolo 8 modifica l'articolo 18 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di recepimento della
direttiva 96/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
28 ottobre 1996, in materia di acque minerali naturali e di
sorgente. Si fa presente al riguardo che questa direttiva ha
dettato per la prima volta a livello comunitario disposizioni
relative alle condizioni di utilizzazione delle acque di
sorgente, ai requisiti microbiologici e alla etichettatura
delle stesse, nonché ai trattamenti cui possono essere
sottoposte le acque stesse. L'attuale formulazione
dell'articolo 18, recante il regime transitorio, dispone che i
prodotti non conformi alle disposizioni vigenti alla data di
entrata in vigore dello stesso possono essere commercializzati
fino all'esaurimento delle scorte. Tale articolo assicura una
disciplina idonea per le acque minerali naturali, in quanto
già regolate dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105,
ma non per le acque di sorgente, stante la sopra rilevata
novità della regolamentazione. Con la modifica proposta si
intende ovviare alle difficoltà applicative cui dà luogo
l'articolo 18 per la parte relativa alle acque di sorgente con
una norma che consente la commercializzazione delle acque di
sorgente, conformi alle norme igienico-sanitarie, fino al
perfezionamento delle procedure previste dagli articoli 2 e 3
del decreto legislativo n. 339 del 1999;
l'articolo 9 modifica l'articolo 11 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, di recepimento della
direttiva 80/777/CEE del Consiglio del 15 luglio 1980, in
materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque
minerali naturali, decreto già modificato dal decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 339, di attuazione della
direttiva 96/70/CE. Con la norma proposta si colma una lacuna
verificatasi in sede di trasposizione della direttiva
96/70/CE: in particolare si dà attuazione alla disposizione
della direttiva che prevede l'indicazione sull'etichetta delle
acque minerali "della composizione analitica, con i componenti
caratteristici", disposizione che non è stata recepita in sede
di attuazione della direttiva stessa;
anche l'articolo 10 è finalizzato a risolvere una
procedura di infrazione comunitaria (1999/2043) per non
corretto recepimento della direttiva 94/47/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994, relativa
all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale
di beni immobili. Con la modifica all'articolo 11 del decreto
legislativo 9 novembre 1998, n. 427 (con cui è stata attuata
la citata direttiva) si assicura la conformità della
disciplina nazionale all'articolo 9 della direttiva che fa
obbligo agli Stati membri di adottare le misure necessarie
affinché, indipendentemente dalla legislazione applicabile,
l'acquirente non sia privato della tutela accordata dalla
direttiva stessa se il bene immobile è situato nel territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea;
l'articolo 11 disciplina le conseguenze
dell'inosservanza degli obblighi stabiliti dal provvedimento
giudiziale, in aderenza alla facoltà contenuta nell'articolo
2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 98/27/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998
(relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi
dei consumatori);
l'articolo 12 contempla una norma di modifica
dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146,
relativo alla regolamentazione dei prodotti alimentari. La
norma in esame risponde all'esigenza di assicurare un adeguato
apparato sanzionatorio alle disposizioni precettive contenute
nei regolamenti di riordino della disciplina relativa alla
produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari
conservati e non. Tale esigenza, che risponde a una logica
deterrente, è ancor più avvertita in quanto l'attuale
disciplina della materia, che viene a essere sostituita o
modificata da quella contenuta nei regolamenti predetti, già
contiene disposizioni sanzionatorie che verrebbero a cadere
senza possibilità, in assenza di un apposito criterio indicato
nell'articolo 50, di una loro riformulazione;
l'articolo 13 è finalizzato ad adeguare la vigente
normativa che sanziona il traffico illecito dei rifiuti, come
individuato dall'articolo 26 e dagli allegati II, III e IV del
regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1^ febbraio
1993, alle modifiche apportate in sede comunitaria ai predetti
allegati dal regolamento (CE) n. 120/97 del Consiglio, del 20
gennaio 1997. Con la norma in esame si opera un "rinvio
dinamico" alle fattispecie che configurano il traffico
illecito di rifiuti ai sensi del predetto articolo 26,
eliminando il riferimento agli allegati, suscettibili di
ulteriori modifiche, ad eccezione dell'allegato II che elenca
i rifiuti della "Lista verde", sottoposti a un particolare
regime di spedizione;
l'articolo 14 prevede una modifica all'articolo 8 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione
di servizi da parte degli avvocati, per uniformarla alla
disciplina recata dalla legge 24 febbraio 1997, n. 27;
l'articolo 15 contiene una disposizione di adeguamento
della normativa italiana sui maestri di sci alpini
all'ordinamento comunitario e intende rispondere alla
procedura di infrazione avviata nei confronti dell'Italia
intesa a contestare la reciprocità prevista in materia dalla
disciplina nazionale, non applicabile ai cittadini comunitari
(parere motivato del 21 giugno 2000);
l'articolo 16 modifica il decreto legislativo 27 agosto
1999, n. 368, con il quale è stata recepita la direttiva
93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, in materia di
libera circolazione dei medici e reciproco riconoscimento dei
loro diplomi, ed in particolare l'articolo 27: con la norma
proposta si intende semplificare, evitando inutili
appesantimenti, la procedura di accesso alle varie fasi in cui
si articola il corso di formazione specifica in medicina
generale contemplato dal titolo IV del decreto legislativo;
l'articolo 17 contiene una delega al Governo per la
modifica della disciplina recata dal decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive, prevedendo anche la
revisione dei titoli professionali per l'accesso al lavoro di
direttore responsabile delle attività estrattive;
l'articolo 18 delega il Governo a riordinare la
disciplina sui farmaci veterinari al fine di renderla più
aderente ai princìpi comunitari in materia;
l'articolo 19 chiarisce che il contributo speciale di
500 milioni di lire finalizzato ad iniziative di informazione
e comunicazione, introdotto dall'articolo 26 della legge
comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422), è limitato
al solo anno 2000, in coincidenza con la presidenza italiana
dell'Iniziativa centro europea (INCE);
l'articolo 20 modifica la vigente disciplina sulle
procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in società per azioni recata dal decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 1994, n. 474, in esecuzione della sentenza del
23 maggio 2000 con la quale la Corte di giustizia delle
Comunità europee ha condannato l'Italia per violazione degli
obblighi incombenti in virtù degli articoli 43, 49 e 56 del
Trattato CE. In particolare la modifica che si propone
consente un primo passo verso l'adeguamento ai dettami della
sentenza. Si tratta dell'eliminazione della disposizione
lesiva dei princìpi comunitari sulla libertà di stabilimento e
sulla libera prestazione di servizi in relazione all'accesso
alle attività imprenditoriali. La normativa vigente richiede,
infatti, ai professionisti che desiderano assumere incarichi
connessi a processi di dismissione, l'iscrizione ad albi
professionali da almeno cinque anni, con ciò escludendo quei
soggetti che per operare in altri Stati membri o per essersi
recentemente stabiliti in Italia non sono in possesso del
predetto requisito;
l'articolo 21 prevede l'attuazione della direttiva
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
giugno 2000. In particolare i criteri di delega riguardano
l'attuazione dell'articolo 5 della direttiva che prevede
l'obbligo per gli Stati membri di assicurare che il creditore
possa ottenere un titolo esecutivo nel termine di novanta
giorni dalla proposizione del ricorso o della domanda, ove si
tratti di credito non contestato. La direttiva, pur non
richiedendo, ai fini della trasposizione nell'ordinamento
nazionale, l'adozione di nuove misure legislative o la
modifica di quelle esistenti, impone tuttavia agli Stati
membri un obbligo di risultato, il cui soddisfacimento può
essere perseguito secondo gli strumenti giurisdizionali o
amministrativi previsti dai singoli ordinamenti statali. Il
nostro ordinamento già prevede in via generale il procedimento
monitorio attraverso il quale il creditore (anche non
imprenditore) può ottenere un decreto ingiuntivo che diventa
esecutivo in mancanza di opposizione da parte del debitore. Al
fine di osservare il termine di novanta giorni indicato dalla
direttiva è, tuttavia, necessario modificare le disposizioni
del codice di procedura civile, prevedendo in primo luogo
l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 633 del medesimo
codice, il quale non consente di utilizzare tale procedimento
nel caso di notifiche da eseguire all'estero. L'abrogazione
della disposizione in esame, già contenuta nel disegno di
legge recante norme per l'accesso alla giustizia civile, per
la risoluzione consensuale delle controversie e per
l'abbreviazione dei tempi del processo civile (approvato dal
Consiglio dei ministri il 16 giugno 2000) consentirà di
utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni
transfrontaliere. Il criterio di cui alla lettera d) del
comma 2, inoltre, consente l'esecuzione parziale del decreto
ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate e ciò per
evitare che un'opposizione relativa solo alla misura degli
interessi, o, comunque, a una parte delle somme oggetto
dell'ingiunzione di pagamento, possa, invece, bloccare la
soddisfazione del credito anche per le somme non contestate.
Infine, la nuova disciplina dovrà essere coordinata con le
disposizioni in materia di subfornitura nelle attività
produttive di cui alla legge 18 giugno 1998, n. 192,
apportando le opportune modifiche a tale legge in modo da
uniformarla alle nuove disposizioni sui ritardi di
pagamento;
l'articolo 22 contiene i princìpi e i criteri direttivi
per il recepimento della direttiva 2000/43/CE del Consiglio,
del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di
trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e
dall'origine etnica. La delega al Governo è finalizzata anche
al coordinamento della normativa vigente in materia di
garanzie contro le discriminazioni connesse con la razza o
l'origine etnica, conferendo il potere di modifica o
integrazione di tale normativa con esclusivo riferimento alle
norme aventi ad oggetto gli strumenti di tutela
giurisdizionali contro le discriminazioni direttamente o
indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica e non
si estende, pertanto, alle norme sostanziali relative ai
singoli settori interessati. Si tende in tale modo ad adeguare
la soglia di tutela già prevista dal nostro ordinamento a
quella assicurata dalla direttiva e, allo stesso tempo, a
conservare le disposizioni nazionali più favorevoli. Pertanto,
nei criteri di delega non sono stati richiamati i princìpi
della direttiva già presenti nella legislazione vigente o
comunque immanenti nel nostro ordinamento, ma solo quelli che
comportano modifiche in quanto ampliano l'ambito di
applicazione o innalzano la soglia della tutela già
assicurata. L'ambito delle discriminazioni cui la delega si
riferisce è stato indicato con la formulazione "direttamente o
indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica" allo
scopo di comprendervi tutte quelle attualmente previste dagli
articoli 43 e 44 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, che hanno comunque riferimento
all'appartenenza a una minoranza etnica. Circa i criteri di
delega specifici, in particolare si precisa che il criterio di
cui alla lettera d) del comma 1 prevede l'azionabilità
dei rimedi giurisdizionali e amministrativi quando le
discriminazioni si verificano in una delle aree previste dalla
direttiva. In proposito è da sottolineare che la delega
riguarda solo le norme che prevedono gli strumenti di tutela,
mentre resta ferma la normativa sostanziale di settore. La
norma comporta perciò solo l'ampliamento dell'azionabilità
della tutela dal campo lavorativo - l'unico attualmente
coperto dagli articoli 43 e 44 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 286 del 1998 - a tutti quelli
previsti dalla direttiva. I criteri stabiliti dalle lettere
e) e f) del comma 1 riguardano l'adeguamento del
procedimento giurisdizionale ai livelli di tutela previsti
dalla direttiva. Il criterio stabilito dalla lettera g)
del comma 1 prevede l'istituzione presso il Dipartimento per
le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei
ministri di un ufficio di controllo e di garanzia della parità
di trattamento, con compiti di promozione del principio di
parità di trattamento e di rimozione delle discriminazioni per
motivi etnici o razziali. Il comma 2 indica l'onere
complessivo derivante dall'istituzione dell'ufficio, valutato
in lire annue 3.941.000.000 per gli anni 2003 e successivi, e
la relativa copertura a carico del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Completano il presente disegno di legge gli allegati A, B
e C. I primi due contengono entrambi l'elencazione delle
direttive da recepire con decreto legislativo, con l'unica
differenza che riflette il diverso iter procedurale -
prevedente la sottoposizione al parere delle Commissioni
parlamentari - che deve essere osservato in sede di
trasposizione delle direttive indicate nell'allegato B.
L'allegato C indica una direttiva da recepire con
regolamento autorizzato.
In ordine agli obblighi discendenti dall'articolo 2, comma
3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come modificato dalla
legge 5 febbraio 1999, n. 25 (legge comunitaria 1998), secondo
cui nella relazione al disegno di legge comunitaria: "a)
si riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento
interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali
procedure d'infrazione dando conto, in particolare, della
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli
obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana; b)
si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare
in via amministrativa; c) si dà partitamente conto delle
ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il
cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui
termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in
relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega
legislativa" si segnala quanto segue:
in relazione a quanto richiesto alla lettera a),
risultano in corso, alla data del 30 giugno 2001:
83 lettere di costituzione in mora e 38 pareri motivati
emessi dalla Commissione europea per infrazioni al diritto
comunitario; di questi soltanto 26 riguardano mancato
recepimento di direttive comunitarie (totale: 121 procedure di
infrazione);
33 ricorsi promossi davanti alla Corte di giustizia
delle Comunità europee;
14 sentenze di inadempimento; per 7 di queste è stata o
sta per iniziare la procedura di cui all'articolo 228 del
Trattato CE, in base al quale la Commissione europea, in caso
di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di giustizia
per chiedere l'irrogazione di sanzioni pecuniarie allo Stato
membro inadempiente.
Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di
seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via
amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle
province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:
2000/5/CE della Commissione, del 25 febbraio 2000,
che modifica gli allegati C e D della direttiva 92/51/CEE del
Consiglio relativa ad un secondo sistema generale di
riconoscimento della formazione professionale, che integra la
direttiva 89/48/CEE;
2000/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 aprile 2000, che modifica la direttiva 79/373/CEE relativa
alla commercializzazione degli alimenti composti per animali e
la direttiva 96/25/CE del Consiglio relativa alla circolazione
di materie prime per mangimi;
2000/19/CE della Commissione, del 13 aprile 2000, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 86/298/CEE del
Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di
protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di
capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a
carreggiata stretta;
2000/21/CE della Commissione, del 25 aprile 2000,
concernente l'elenco degli atti legislativi comunitari di cui
all'articolo 13, paragrafo 1, quinto trattino, della direttiva
67/548/CEE del Consiglio;
2000/22/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 87/402/CEE del
Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di
protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o
forestali a ruote, a carreggiata stretta, montati
anteriormente;
2000/32/CE della Commissione, del 19 maggio 2000,
recante ventiseiesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio
e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
2000/33/CE della Commissione, del 25 aprile 2000,
recante ventisettesimo adeguamento al progresso tecnico della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze
pericolose;
2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000,
relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori
limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro;
2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26
giugno 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione antincastro
anteriori dei veicoli a motore che modifica la direttiva
70/156/CEE del Consiglio;
2000/45/CE della Commissione, del 6 luglio 2000, che
fissa i metodi di analisi comunitari per la determinazione
della vitamina A, della vitamina E e del triptofano negli
alimenti per animali;
2000/49/CE della Commissione, del 26 luglio 2000,
recante iscrizione di una sostanza attiva (metsulfuron-metile)
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari;
2000/51/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che
modifica la direttiva 95/31/CE che stabilisce criteri di
purezza specifici per gli edulcoranti per uso alimentare;
2000/52/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, che
modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro
imprese pubbliche;
2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, sui requisiti di efficienza energetica
degli alimentatori per lampade fluorescenti;
2000/56/CE della Commissione, del 14 settembre 2000, che
modifica la direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la
patente di guida;
2000/57/CE della Commissione, del 22 settembre 2000,
recante modificazione degli allegati delle direttive
76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità
massime di residui di antiparassitari consentite
rispettivamente sugli e negli ortofrutticoli e su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
2000/58/CE della Commissione, del 22 settembre 2000,
recante modificazione degli allegati delle direttive
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano
le quantità massime di residui di antiparassitari
rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000,
recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron)
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari;
2000/67/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000,
recante iscrizione di una sostanza attiva (esfenvalerate)
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari;
2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000,
recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone)
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari.
All'attuazione in via amministrativa delle direttive
comunitarie comprese a titolo ricognitivo nell'elenco che
precede, provvedono lo Stato, le regioni o le province
autonome, nell'ambito e nel rispetto del quadro costituzionale
interno delle competenze, ferma comunque rimanendo la
disciplina relativa agli interventi sostitutivi dello Stato,
di cui all'articolo 10 e seguenti della legge 9 marzo 1989, n.
86, e successive modificazioni, e all'articolo 5 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Sempre con riferimento alla lettera b) si riporta
l'elenco delle direttive pubblicate nell'anno 2000 già
attuate, e dei relativi provvedimenti di trasposizione:
2000/1/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 89/173/CEE del
Consiglio concernente taluni elementi e caratteristiche dei
trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21
febbraio 2001;
2000/2/CE della Commissione, del 14 gennaio 2000, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del
Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi
radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata
dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva
74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei
trattori agricoli o forestali a ruote, recepita con decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20
febbraio 2001;
2000/3/CE della Commissione, del 22 febbraio 2000, che
adegua al progresso tecnico la direttiva 77/541/CEE del
Consiglio relativa alle cinture di sicurezza e ai sistemi di
ritenuta dei veicoli a motore, recepita con decreto del
Ministro dei trasporti e della navigazione 7 agosto 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 151 alla Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 14 settembre 2000;
2000/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
febbraio 2000, che modifica la direttiva 74/60/CEE del
Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle finiture interne dei veicoli
a motore (parti interne dell'abitacolo diverse dai retrovisori
interni, disposizione degli organi di comando, tetto o tetto
apribile, schienale e parte posteriore dei sedili), recepita
con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16
febbraio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 58 alla
Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001;
2000/6/CE. Ventiquattresima direttiva della Commissione,
del 29 febbraio 2000, recante adeguamento al progresso tecnico
degli allegati II, III, VI e VII della direttiva 76/768/CEE
del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici, recepita
con decreto del Ministro della sanità 17 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23
ottobre 2000;
2000/7/CE del Parlamento europeo del Consiglio, del 20
marzo 2000, relativa al tachimetro per i veicoli a motore a
due o a tre ruote e che modifica la direttiva 92/61/CEE del
Consiglio relativa all'omologazione dei veicoli a due o a tre
ruote, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 7 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001;
2000/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20
marzo 2000, che modifica la direttiva 70/221/CEE del Consiglio
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai serbatoi di carburante liquido e ai
dispositivi di protezione posteriore antincastro dei veicoli a
motore e dei loro rimorchi, recepita con decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 16 febbraio 2001, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001;
2000/10/CE della Commissione, del 1^ marzo 2000, recante
iscrizione di una sostanza attiva (fluroxypyr) nell'allegato I
della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari,
recepita con decreto del Ministro della sanità 8 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18
ottobre 2000;
2000/11/CE. Venticinquesima direttiva della Commissione,
del 10 marzo 2000, che adegua al progresso tecnico l'allegato
II della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
ai prodotti cosmetici, recepita con decreto del Ministro della
sanità 17 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 2000;
2000/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2000, relativa alle prescrizioni minime applicabili
all'esame di consulente per la sicurezza dei trasporti su
strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose,
recepita con decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione 6 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 144 del 22 giugno 2000;
2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000,
recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE,
86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano
le quantità massime di residui di antiparassitari
rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti
alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di
origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, recepita con
decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 16 settembre
2000;
2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 maggio 2000, relativa a misure contro l'emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai
motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o
forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE
del Consiglio, recepita con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 15 marzo 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 155 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20
giugno 2001;
2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei
veicoli commerciali circolanti nella Comunità, recepita con
decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19
marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77
del 2 aprile 2001;
2000/41/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, che
rinvia per la seconda volta il termine per il divieto della
sperimentazione animale di ingredienti o miscele di
ingredienti per prodotti cosmetici, recepita con decreto del
Ministro della sanità 6 luglio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000;
2000/42/CE della Commissione, del 22 giugno 2000,
recante modifica degli allegati delle direttive 86/362/CEE,
86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità
massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e
nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale
e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli
ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro della sanità
3 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24
alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10 febbraio 2001;
2000/48/CE della Commissione, del 25 luglio 2000,
recante modificazione degli allegati delle direttive
86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità
massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e
nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale,
compresi gli ortofrutticoli, recepita con decreto del Ministro
della sanità 3 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 34 del 10
febbraio 2001;
2000/50/CE della Commissione, del 26 luglio 2000,
recante iscrizione di una sostanza attiva (calcio-proesadione)
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio,
relativa all'immissione in commercio dei prodotti
fitosanitari, recepita con decreto del Ministro della sanità
29 dicembre 2000, pubblicato nella ‰á1Gazzetta Ufficiale
n. 81 del 6 aprile 2001;
2000/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 ottobre 2000, che modifica la direttiva 94/55/CE del
Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose
su strada, recepita con decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 3 maggio 2001, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001;
2000/63/CE della Commissione, del 5 ottobre 2000,
recante modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i
requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari
diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, recepita con
decreto del Ministro della sanità 26 febbraio 2001, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale
n. 108 dell'11 maggio 2001.
Per quanto riguarda la lettera c), si fa presente,
in particolare, che non necessitano di un provvedimento di
attuazione le seguenti direttive:
2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio: in quanto direttiva di
codificazione della prima direttiva 77/780/CEE e successive
modificazioni, la normativa italiana è già conforme alla
stessa;
2000/17/CE del Consiglio, del 30 marzo 2000, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativa al sistema comune di
imposta sul valore aggiunto - disposizioni transitorie
relative alla Repubblica d'Austria e alla Repubblica
portoghese;
2000/23/CE della Commissione, del 27 aprile 2000, che
modifica la direttiva 92/76/CEE relativa al riconoscimento di
zone protette esposte a particolari rischi in campo
fitosanitario nella Comunità. La normativa italiana recata dal
decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali 31 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19
febbraio 1996, è già conforme al contenuto della direttiva;
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,
concernente le misure di protezione contro l'introduzione
nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti
vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità: in quanto
direttiva di codificazione della direttiva 77/93/CEE e
successive modificazioni, la normativa italiana è già conforme
alla stessa;
2000/44/CE del Consiglio, del 30 giugno 2000, che
modifica la direttiva 92/12/CEE per quanto riguarda i limiti
quantitativi temporanei sui prodotti soggetti ad accisa
introdotti in Svezia in provenienza da altri Stati membri, in
quanto reca disposizioni destinate a incidere esclusivamente
sul sistema giuridico del Paese indicato;
2000/47/CE del Consiglio, del 20 luglio 2000, recante
modificazione delle direttive 69/169/CEE e 92/12/CEE riguardo
ai limiti quantitativi temporanei per le importazioni di birra
in Finlandia, in quanto reca disposizioni destinate a incidere
esclusivamente sul sistema giuridico del Paese indicato;
2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE): in quanto direttiva di codificazione della
direttiva 90/679/CEE e successive modificazioni, la normativa
italiana è già conforme alla stessa;
la direttiva 2000/27/CE del Consiglio, del 2 maggio
2000, che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure
comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci,
è in avanzata fase di trasposizione (parere del Consiglio di
Stato acquisito sul relativo schema di regolamento in data 6
novembre 2000; al parere della Conferenza Stato Regioni dal 21
marzo 2001);
la direttiva 2000/15/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 aprile 2000, che modifica la direttiva
64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia
sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali
delle specie bovina e suina è stata recepita con norma diretta
dalla legge comunitaria 2000 (articolo 22 della legge 29
dicembre 2000, n. 422).
Infine, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 2, comma 3, lettera c), ultima parte, e
all'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, si forniscono le
seguenti indicazioni in merito alla legislazione regionale
attuativa di direttive comunitarie:
regione Calabria: legge 10 marzo 2000, n. 10
(affidamento all'Agenzia regionale per lo sviluppo e per i
servizi in agricoltura delle attività relative ai beni
immobili di riforma fondiaria di cui agli articoli 9, 10 e 11
della legge 30 aprile 1976, n. 386, in base al disposto
dell'articolo 24 della legge 8 maggio 1998, n. 146), legge 26
luglio 1999, n. 19 (disciplina dei servizi di sviluppo
agricolo nella regione Calabria), legge 17 maggio 1996, n. 9
(norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e
l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina
programmata dell'esercizio venatorio) e legge 31 luglio 1992,
n. 11 (disciplina dei servizi di sviluppo agricolo -
applicazione dei regolamenti (CEE) n. 270/79 e n. 1760/87);
regione Toscana: legge 20 marzo 2000, n. 30 (nuove norme
in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti),
legge 6 aprile 2000, n. 56 (norme per la conservazione e la
tutela degli habitat naturali e seminaturali, della
flora e della fauna selvatiche), legge 6 aprile 2000, n. 57
(disciplina fitosanitaria della produzione e della
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali), e
legge 1^ luglio 1999, n. 36 (disciplina per l'impiego dei
diserbanti e geodisinfestanti nei settori non agricoli e
procedure per l'impiego dei diserbanti e geodisinfestanti in
agricoltura);
regione Sicilia: legge 3 luglio 2000, n. 14 (disciplina
della prospezione, della ricerca, della coltivazione, del
trasporto, e dello stoccaggio di idrocarburi liquidi e gassosi
e delle risorse geotermiche della regione siciliana -
Attuazione della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 30 maggio 1994).
Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del
bilancio dello Stato, fatta eccezione per quanto previsto
dall'articolo 22 in relazione al quale si redige apposita
relazione tecnica.