XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1786




        Onorevoli Deputati! - Gli Statuti delle regioni a statuto speciale, tutti approvati con legge costituzionale, stabiliscono che le relative norme di attuazione, da adottare con la forma del decreto legislativo, sono predisposte da apposite Commissioni paritetiche, composte da membri nominati dallo Stato e dalla regione interessata.
        In tale senso prevedono espressamente l'articolo 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ratificato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (regione Sicilia), l'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (regione Sardegna), l'articolo 48-ˆâ1bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Valle d'Aosta), l'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Friuli-Venezia Giulia) e l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Trentino-Alto Adige).
        Gli schemi normativi elaborati dalle Commissioni paritetiche, previo esame dei rispettivi consigli regionali, sono poi trasmessi per l'approvazione del Consiglio dei ministri, alle cui riunioni interviene, in questi casi, anche il Presidente della regione.
        Le norme così approvate hanno valore "sub costituzionale" in quanto fonte interposta tra la legge costituzionale e la legge ordinaria (così la sentenza n. 151 del 1972 della Corte costituzionale).
        Le materie oggetto delle norme di attuazione sono tutte quelle statutarie che necessitano di disposizioni applicative e quindi riguardano molteplici e complessi aspetti, tenuto conto dell'ampia competenza legislativa spettante alle regioni (uffici pubblici, demanio, ordinamento scolastico, giudice di pace, assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, istituti di ricerca agricola, finanziamento delle camere di commercio, trattamento di fine rapporto, viabilità e trasporti, energia, eccetera: queste sono alcune delle numerose norme di attuazione attualmente in corso di elaborazione da parte delle Commissioni paritetiche).
        L'importante e delicata funzione svolta da tali Commissioni comporta la necessità che i soggetti chiamati a farne parte siano dotati di alta professionalità, competenza ed esperienza.
        A tale fine le regioni prevedono comunque compensi per i propri componenti, che vanno da elevati gettoni di presenza a indennità mensili (di lire 2,5 milioni per la provincia autonoma di Bolzano e di lire 5 milioni per la regione Sicilia).
        Invece, ai membri di nomina statale, in assenza di specifica normativa, è possibile corrispondere soltanto il gettone di presenza di lire 3.000, previsto in via generale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, oltre al rimborso delle spese e all'eventuale indennità di trasferta.
        L'articolo 1 del disegno di legge è diretto ad evitare il procrastinarsi di tale evidente situazione di disparità e ad assicurare la funzionalità delle Commissioni paritetiche, prevedendo per i componenti di nomina statale un equo compenso, che renda possibile una partecipazione a tali Commissioni anche di persone di alto livello e professionalità.
        A tale fine, occorre considerare non solo l'elevata preparazione occorrente, ma altresì che ai componenti è richiesta non solo la partecipazione alle riunioni, ma anche una attività di studio e consulenza sulle problematiche in esame e di studio e collaborazione sugli adeguamenti ordinamentali da apportare in conseguenza dell'approvazione delle norme di attuazione.
        Per questo, appare preferibile prevedere la determinazione di una indennità mensile lorda, stabilita dal Ministro per gli affari regionali, da cui tali Commissioni sono nominate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In tale senso dispone appunto l'articolo 1 del presente disegno di legge.
        Al segretario di ciascuna Commissione continuerà a spettare un gettone di presenza, da determinare però in misura più congrua.
        In tale modo si porrà termine a una discriminazione tra le due componenti, statali e regionali, non ulteriormente giustificabile e fonte di disfunzione nell'operato delle Commissioni paritetiche.
        L'articolo 2 tende a porre rimedio a una situazione contingente che sta determinando forte malumore nelle comunità di lingua non italiana.
        La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, prevede uno stanziamento annuo di lire 9.800.000.000 per interventi diretti a mettere in grado il personale della pubblica amministrazione di rispondere alle richieste del pubblico usando la lingua minoritaria (articolo 9) e uno stanziamento annuo di lire 8.700.000.000 per il finanziamento di progetti formulati dagli enti locali, finalizzati a rendere operante l'uso della lingua ammessa a tutela (articolo 15).
        Purtroppo, le necessarie norme regolamentari, da adottare sentite le regioni interessate, hanno tardato ad essere approvate.
        Il regolamento è stato infatti pubblicato soltanto il 13 settembre 2001 (decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, nella Gazzetta Ufficiale n. 213).
        In conseguenza di questo ritardo, i fondi stanziati per gli anni 1999 o 2000 sono andati perduti.
        Alla medesima sorte, sono condannati quelli stanziati per il 2001, se non si interviene urgentemente con il presente provvedimento di legge.
        Infatti, l'ufficio di controllo della Corte dei conti, in sede di registrazione del suddetto regolamento, nel constatare che alcuni termini previsti in prima applicazione, per le procedure di presentazione e valutazione dei progetti, verrebbero a scadere nel 2002, ha osservato che in nessun caso "la Presidenza del Consiglio risulterebbe autorizzata a provvedere alla liquidazione delle somme spettanti e al loro trasferimento ai soggetti interessati in un esercizio finanziario diverso da quello di competenza".
        Trattandosi invero di finanziamenti che investono la spesa corrente, la gestione degli stessi soggiace alla disciplina della contabilità di Stato che prevede la possibilità di spendere tali somme nell'esercizio finanziario successivo, solo a condizione che tali somme siano impegnate nell'esercizio in corso dall'amministrazione che amministra. La stessa legge di contabilità prevede, altresì, che per operare detti impegni devono essere identificati nell'esercizio finanziario cui si riferiscono gli stanziamenti, i beneficiari dei finanziamenti.
        Tenuto conto della data di entrata in vigore del regolamento e degli adempimenti di prima applicazione dello stesso (stipula dei protocolli d'intesa con le regioni, di cui al comma 4 dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 345 del 2001) è certo che sarà difficile identificare i beneficiari dei finanziamenti relativi all'anno 2001 nell'esercizio in corso. Con la disposizione legislativa che si propone, i fondi relativi all'anno 2001 potranno essere impegnati nell'esercizio 2002.
        Lo slittamento della spesa in questione costituisce pertanto una vera e propria necessità e viene incontro alle giuste proteste delle regioni e delle popolazioni interessate e delle associazioni esponenziali delle minoranze linguistiche.




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