XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1786
Onorevoli Deputati! - Gli Statuti delle regioni a statuto
speciale, tutti approvati con legge costituzionale,
stabiliscono che le relative norme di attuazione, da adottare
con la forma del decreto legislativo, sono predisposte da
apposite Commissioni paritetiche, composte da membri nominati
dallo Stato e dalla regione interessata.
In tale senso prevedono espressamente l'articolo 43 del
regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, ratificato
con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 (regione
Sicilia), l'articolo 56 della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3 (regione Sardegna), l'articolo 48-ˆâ1bis
della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Valle
d'Aosta), l'articolo 65 della legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1 (Friuli-Venezia Giulia) e l'articolo 107 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Trentino-Alto Adige).
Gli schemi normativi elaborati dalle Commissioni
paritetiche, previo esame dei rispettivi consigli regionali,
sono poi trasmessi per l'approvazione del Consiglio dei
ministri, alle cui riunioni interviene, in questi casi, anche
il Presidente della regione.
Le norme così approvate hanno valore "sub costituzionale"
in quanto fonte interposta tra la legge costituzionale e la
legge ordinaria (così la sentenza n. 151 del 1972 della Corte
costituzionale).
Le materie oggetto delle norme di attuazione sono tutte
quelle statutarie che necessitano di disposizioni applicative
e quindi riguardano molteplici e complessi aspetti, tenuto
conto dell'ampia competenza legislativa spettante alle regioni
(uffici pubblici, demanio, ordinamento scolastico, giudice di
pace, assistenza sanitaria negli istituti penitenziari,
istituti di ricerca agricola, finanziamento delle camere di
commercio, trattamento di fine rapporto, viabilità e
trasporti, energia, eccetera: queste sono alcune delle
numerose norme di attuazione attualmente in corso di
elaborazione da parte delle Commissioni paritetiche).
L'importante e delicata funzione svolta da tali
Commissioni comporta la necessità che i soggetti chiamati a
farne parte siano dotati di alta professionalità, competenza
ed esperienza.
A tale fine le regioni prevedono comunque compensi per i
propri componenti, che vanno da elevati gettoni di presenza a
indennità mensili (di lire 2,5 milioni per la provincia
autonoma di Bolzano e di lire 5 milioni per la regione
Sicilia).
Invece, ai membri di nomina statale, in assenza di
specifica normativa, è possibile corrispondere soltanto il
gettone di presenza di lire 3.000, previsto in via generale
dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, come modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, oltre
al rimborso delle spese e all'eventuale indennità di
trasferta.
L'articolo 1 del disegno di legge è diretto ad evitare il
procrastinarsi di tale evidente situazione di disparità e ad
assicurare la funzionalità delle Commissioni paritetiche,
prevedendo per i componenti di nomina statale un equo
compenso, che renda possibile una partecipazione a tali
Commissioni anche di persone di alto livello e
professionalità.
A tale fine, occorre considerare non solo l'elevata
preparazione occorrente, ma altresì che ai componenti è
richiesta non solo la partecipazione alle riunioni, ma anche
una attività di studio e consulenza sulle problematiche in
esame e di studio e collaborazione sugli adeguamenti
ordinamentali da apportare in conseguenza dell'approvazione
delle norme di attuazione.
Per questo, appare preferibile prevedere la determinazione
di una indennità mensile lorda, stabilita dal Ministro per gli
affari regionali, da cui tali Commissioni sono nominate di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In
tale senso dispone appunto l'articolo 1 del presente disegno
di legge.
Al segretario di ciascuna Commissione continuerà a
spettare un gettone di presenza, da determinare però in misura
più congrua.
In tale modo si porrà termine a una discriminazione tra le
due componenti, statali e regionali, non ulteriormente
giustificabile e fonte di disfunzione nell'operato delle
Commissioni paritetiche.
L'articolo 2 tende a porre rimedio a una situazione
contingente che sta determinando forte malumore nelle comunità
di lingua non italiana.
La legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche,
prevede uno stanziamento annuo di lire 9.800.000.000 per
interventi diretti a mettere in grado il personale della
pubblica amministrazione di rispondere alle richieste del
pubblico usando la lingua minoritaria (articolo 9) e uno
stanziamento annuo di lire 8.700.000.000 per il finanziamento
di progetti formulati dagli enti locali, finalizzati a rendere
operante l'uso della lingua ammessa a tutela (articolo 15).
Purtroppo, le necessarie norme regolamentari, da adottare
sentite le regioni interessate, hanno tardato ad essere
approvate.
Il regolamento è stato infatti pubblicato soltanto il 13
settembre 2001 (decreto del Presidente della Repubblica 2
maggio 2001, n. 345, nella Gazzetta Ufficiale n.
213).
In conseguenza di questo ritardo, i fondi stanziati per
gli anni 1999 o 2000 sono andati perduti.
Alla medesima sorte, sono condannati quelli stanziati per
il 2001, se non si interviene urgentemente con il presente
provvedimento di legge.
Infatti, l'ufficio di controllo della Corte dei conti, in
sede di registrazione del suddetto regolamento, nel constatare
che alcuni termini previsti in prima applicazione, per le
procedure di presentazione e valutazione dei progetti,
verrebbero a scadere nel 2002, ha osservato che in nessun caso
"la Presidenza del Consiglio risulterebbe autorizzata a
provvedere alla liquidazione delle somme spettanti e al loro
trasferimento ai soggetti interessati in un esercizio
finanziario diverso da quello di competenza".
Trattandosi invero di finanziamenti che investono la spesa
corrente, la gestione degli stessi soggiace alla disciplina
della contabilità di Stato che prevede la possibilità di
spendere tali somme nell'esercizio finanziario successivo,
solo a condizione che tali somme siano impegnate
nell'esercizio in corso dall'amministrazione che amministra.
La stessa legge di contabilità prevede, altresì, che per
operare detti impegni devono essere identificati
nell'esercizio finanziario cui si riferiscono gli
stanziamenti, i beneficiari dei finanziamenti.
Tenuto conto della data di entrata in vigore del
regolamento e degli adempimenti di prima applicazione dello
stesso (stipula dei protocolli d'intesa con le regioni, di cui
al comma 4 dell'articolo 8 del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica, n. 345 del 2001) è
certo che sarà difficile identificare i beneficiari dei
finanziamenti relativi all'anno 2001 nell'esercizio in corso.
Con la disposizione legislativa che si propone, i fondi
relativi all'anno 2001 potranno essere impegnati
nell'esercizio 2002.
Lo slittamento della spesa in questione costituisce
pertanto una vera e propria necessità e viene incontro alle
giuste proteste delle regioni e delle popolazioni interessate
e delle associazioni esponenziali delle minoranze
linguistiche.