XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1786




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, ai componenti di nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennità mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni e delle connesse attività di studio e consulenza. Al segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni riunione. Ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese e l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i pubblici impiegati. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a decorrere dal 2002.


Art. 2.

        1. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno 2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, non utilizzate al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio successivo.


Art. 3.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede, mediante utilizzo per gli anni 2002 e 2003 delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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