XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1786
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2002, ai componenti di
nomina statale delle Commissioni paritetiche previste dagli
Statuti delle regioni a statuto speciale spetta una indennità
mensile lorda determinata con decreto dal Ministro per gli
affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, comprensiva della partecipazione alle riunioni
e delle connesse attività di studio e consulenza. Al
segretario delle suddette Commissioni spetta un gettone di
presenza determinato con il medesimo decreto, per ogni
riunione. Ai medesimi spetta altresì il rimborso delle spese e
l'indennità di trasferta secondo le disposizioni riguardanti i
pubblici impiegati. Per le finalità del presente articolo è
autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni a decorrere dal
2002.
Art. 2.
1. Le somme iscritte nel bilancio dello Stato per l'anno
2001 ai sensi degli articoli 9, comma 2, e 15, comma 1, della
legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche, non utilizzate
al 31 dicembre 2001, possono essere impegnate nell'esercizio
successivo.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall'anno
2002, si provvede, mediante utilizzo per gli anni 2002 e 2003
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.