XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1707 - 210 - 1865 - 2148 - 2191 - 2214-A
Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari
costituzionali il 22 gennaio 2002 ha iniziato l'esame dei
progetti di legge in tema di risoluzione del conflitto di
interessi che le erano stati assegnati; il contenuto di tutti
i progetti di legge è stato illustrato da parte del relatore
nel corso dell'esame preliminare e su di essi si è svolta
un'ampia discussione.
Il contenuto dei diversi progetti di legge è stato altresì
oggetto di alcune audizioni di professori ed esperti che la
Commissione ha svolto nell'ambito dell'istruttoria
legislativa.
La Commissione infatti ha deliberato, ai sensi
dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, di procedere
all'interno dell'esame in sede referente ad una indagine
conoscitiva, nel corso della quale sono stati ascoltati nove
esperti di diritto costituzionale, amministrativo e comparato.
Le modifiche apportate al testo iniziale durante la sede
referente sono il frutto, oltre che del dibattito svoltosi in
Commissione, anche delle risultanze di tali audizioni e della
documentazione fornita dagli stessi esperti.
A conclusione dell'esame preliminare, la Commissione ha
deliberato di costituire un Comitato ristretto che ha proposto
alla Commissione stessa di adottare come testo base per il
prosieguo dell'esame in sede referente il testo del disegno di
legge governativo.
Il seguito dell'esame si è così svolto sulla base del
disegno di legge n. 1707. Il Governo ha motivato ed illustrato
singolarmente le proposte di modifica al testo che ha di volta
in volta sottoposto al voto della Commissione.
All'esame delle norme in tema di conflitto di interesse
sono state complessivamente dedicate 12 sedute di Commissione
(comprese due sedute per lo svolgimento delle audizioni in
sede di indagine conoscitiva) ed una seduta di Comitato
ristretto.
Nel corso dell'esame in sede referente sono stati valutati
anche i pareri espressi dalle altre Commissioni competenti in
sede consultiva; in particolare è stato approvato un
emendamento attraverso il quale si è recepita la condizione
apposta dalla V Commissione Bilancio, volta a garantire il
rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria. Il recepimento
della condizione formulata dalla Commissione Bilancio assorbe
altresì la condizione inserita nel parere espresso dalla XI
Commissione Lavoro pubblico e privato in riferimento al limite
massimo di unità di personale aggiuntivo di cui l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato potrà avvalersi per
svolgere le nuove competenze attribuitele dal disegno di legge
in esame.
Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di
legge, l'articolo 1 del provvedimento individua come
destinatari delle norme il Presidente del Consiglio dei
ministri, i Ministri, i viceministri, i sottosegretari di
Stato, i commissari straordinari del governo nonché i
Presidenti delle province e i sindaci delle città
metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con
popolazione superiore ai 300 mila abitanti. L'estensione in
particolare ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con
popolazione superiore ai 300 mila abitanti è frutto di una
modifica approvata durante l'esame in Commissione, durante il
quale si è provveduto altresì ad escludere dalla normativa del
presente disegno di legge i Presidenti delle regioni, per i
quali, così come per i Presidenti delle province autonome,
saranno gli statuti a disciplinare la materia con disposizioni
che assicureranno comunque il rispetto del principio generale
dettato dall'articolo 1, comma 1, del presente
provvedimento.
Per quanto riguarda i titolari delle cariche di governo
nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni
capoluogo di provincia si prevede comunque che i criteri
attuativi delle nuove disposizioni saranno individuati con
regolamento, sentita la Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
Appare comunque opportuno ricordare che il Governo, a
conclusione dell'esame in Commissione, ha sottolineato che
l'aspetto dell'estensione della presente disciplina ai
titolari di cariche di governo negli enti locali potrà essere
oggetto di un ulteriore approfondimento e non ha escluso,
pertanto, la presentazione, nel corso dell'esame in Assemblea,
su questo punto specifico, di un'organica proposta
emendativa.
All'articolo 1, si precisa che i titolari di cariche di
governo nell'esercizio delle loro funzioni si dedicano
esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; è previsto,
altresì, per gli stessi un obbligo di astensione dal porre in
essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in
situazione di conflitto di interessi.
L'articolo 2 del disegno di legge disciplina il regime di
incompatibilità per i titolari di cariche di governo così
individuati. Il comma 1, infatti, elenca le cariche, gli
uffici e le attività la cui titolarità o il cui esercizio
risulta incompatibile con la titolarità di cariche di governo;
al comma 2, introdotto durante l'esame in Commissione, si
specifica che non costituisce motivo di incompatibilità la
mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o
azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di
cariche sociali o l'esercizio di attività di amministrazione.
Tale comma 2 specifica in maniera più puntuale il principio
già contenuto nell'articolo 2, lettera c).
Al comma 5 dell'articolo 2 si prevede la decadenza dagli
incarichi e dalle funzioni incompatibili con effetto dalla
data del giuramento o dalla data di effettiva assunzione delle
cariche di governo. Quanto ai rapporti d'impiego pubblico o
privato il comma 6 prevede il collocamento dei dipendenti in
aspettativa o in analoga posizione, secondo l'ordinamento di
provenienza. Si precisa, inoltre, che dal periodo trascorso in
tale posizione non deriva pregiudizio alla posizione
professionale e alla progressione di carriera.
Il comma 6 dell'articolo 2, interamente modificato a
seguito dell'approvazione di un emendamento durante la fase
referente in Commissione, introduce una norma tendente a
disciplinare l'efficacia nel tempo delle nuove disposizioni in
tema di incompatibilità; si prevede infatti che le situazioni
di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
a), b) e c), con esclusione dei compiti di
amministrazione in società aventi fini di lucro, non
sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le
attività svolte al momento dell'entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
All'articolo 3, interamente sostituito durante i lavori in
Commissione, si definisce la nozione di conflitto di
interessi: sussiste situazione di conflitto di interessi
quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in
situazione di incompatibilità ovvero quando l'atto ha
un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare,
del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno
per l'interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso
riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.
L'articolo 4, introdotto durante la fase referente,
chiarisce che l'introduzione della specifica disciplina sul
conflitto di interessi per i titolari delle cariche di governo
non esclude l'applicabilità delle norme penali, amministrative
e disciplinari previste dal vigente ordinamento nonché delle
disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di
posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso
sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di
cariche di governo.
L'articolo 5 reca norme volte a garantire la pubblicità e
la trasparenza della situazione patrimoniale e degli interessi
economici dei titolari di cariche di governo; il comma 1 fa
obbligo infatti a chi assuma la titolarità di cariche di
governo di rendere note, entro 90 giorni, all'Autorità garante
della concorrenza e del mercato:
l'eventuale titolarità di cariche o funzioni
incompatibili ai sensi dell'articolo 2;
tutte le attività patrimoniali di cui sia titolare, o di
quelle di cui sia stato titolare nei tre mesi precedenti.
Ogni variazione dei dati forniti deve formare oggetto,
entro 20 giorni dal suo verificarsi, di analoga
comunicazione.
Il comma 3 dell'articolo 5 impone all'Autorità di
attivarsi per effettuare gli accertamenti necessari entro i 30
giorni successivi alla scadenza dei termini suindicati.
Il nuovo articolo 6, interamente modificato nel corso
dell'esame in Commissione, disciplina le funzioni
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in
materia di conflitto di interessi. Il comma 1, infatti,
ricollegandosi alla disciplina delle incompatibilità dettata
dall'articolo 2, attribuisce all'Autorità poteri di
accertamento, di vigilanza sul rispetto dei divieti previsti e
di iniziativa volta a promuovere, da parte
dell'amministrazione o dell'impresa competente, la rimozione
dell'incompatibilità mediante:
rimozione o decadenza dell'interessato dalla carica o
dall'ufficio incompatibile;
sospensione del rapporto di impiego pubblico o
privato;
sospensione dall'iscrizione in albi e registri
professionali.
Il comma 2, prevede altresì che, al fine di accertare la
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi
dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato controlli e verifichi gli effetti dell'azione del
titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale
incidenza specifica sull'assetto patrimoniale dello stesso
titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti
entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico.
A seguito di tali accertamenti, l'Autorità, ai sensi del
comma 3, riferisce al Parlamento quando dall'esecuzione o
attuazione di atti o deliberazioni, derivino, in danno del
pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di
specifici interessi privati facenti capo al titolare di
cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il
secondo grado.
La segnalazione al Parlamento consiste in una
comunicazione motivata, diretta ai Presidenti delle due
Camere, la quale dev'essere accompagnata da un parere
concernente le possibili misure atte a risolvere
tempestivamente le conseguenze pregiudizievoli e ad evitare il
ripetersi di casi analoghi.
Qualora i fatti assumano rilevanza penale, l'Autorità è
comunque tenuta a denunziarli all'autorità giudiziaria.
Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali
l'Autorità esercita le proprie funzioni, il comma 5 chiarisce
che essa procede d'ufficio alle verifiche di competenza e
valuta preventivamente e specificamente le condizioni di
proponibilità ed ammissibilità della questione. A tale fine,
si prevede che essa possa corrispondere e collaborare con gli
organi delle Amministrazioni, acquisire i pareri delle altre
Autorità amministrative indipendenti competenti e le
informazioni necessarie, con i limiti opponibili all'Autorità
giudiziaria.
Viene chiarito, al comma 6, che l'Autorità nell'esercizio
di tali funzioni si avvale dei poteri previsti dalla propria
legge istitutiva in quanto compatibili con le nuove funzioni
affidatele dalle suddette disposizioni; viene tra l'altro
specificato che nello svolgimento del procedimento, sarà
garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni.
Il comma 8 prevede, altresì, che il Governo possa
richiedere all'Autorità pareri sui progetti di legge e sugli
schemi di altri atti normativi.
L'articolo 7, con il prescrivere l'obbligo per l'Autorità
di presentazione al Parlamento di una relazione semestrale
sullo stato delle attività di controllo e vigilanza previste
dal disegno di legge in esame, stabilisce altresì che, qualora
le dichiarazioni richieste a chi ricopre cariche di governo in
merito alla titolarità di cariche o funzioni incompatibili ai
sensi dell'articolo 2 e alle attività patrimoniali di cui
siano titolari non siano state rese nei termini previsti o
risultino non veritiere, l'Autorità debba comunicare le
violazioni rispettivamente ai Presidenti delle Camere ovvero
dei Consigli provinciali o comunali.
L'articolo 8 prevede, infine, che in relazione ai compiti
attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, sia previsto un potenziamento dell'organico
dell'Autorità stessa.
Donato BRUNO, Relatore