XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1707 - 210 - 1865 - 2148 - 2191 - 2214-A




        Onorevoli Colleghi! - La Commissione Affari costituzionali il 22 gennaio 2002 ha iniziato l'esame dei progetti di legge in tema di risoluzione del conflitto di interessi che le erano stati assegnati; il contenuto di tutti i progetti di legge è stato illustrato da parte del relatore nel corso dell'esame preliminare e su di essi si è svolta un'ampia discussione.
        Il contenuto dei diversi progetti di legge è stato altresì oggetto di alcune audizioni di professori ed esperti che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'istruttoria legislativa.
        La Commissione infatti ha deliberato, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, di procedere all'interno dell'esame in sede referente ad una indagine conoscitiva, nel corso della quale sono stati ascoltati nove esperti di diritto costituzionale, amministrativo e comparato. Le modifiche apportate al testo iniziale durante la sede referente sono il frutto, oltre che del dibattito svoltosi in Commissione, anche delle risultanze di tali audizioni e della documentazione fornita dagli stessi esperti.
        A conclusione dell'esame preliminare, la Commissione ha deliberato di costituire un Comitato ristretto che ha proposto alla Commissione stessa di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame in sede referente il testo del disegno di legge governativo.
        Il seguito dell'esame si è così svolto sulla base del disegno di legge n. 1707. Il Governo ha motivato ed illustrato singolarmente le proposte di modifica al testo che ha di volta in volta sottoposto al voto della Commissione.
        All'esame delle norme in tema di conflitto di interesse sono state complessivamente dedicate 12 sedute di Commissione (comprese due sedute per lo svolgimento delle audizioni in sede di indagine conoscitiva) ed una seduta di Comitato ristretto.
        Nel corso dell'esame in sede referente sono stati valutati anche i pareri espressi dalle altre Commissioni competenti in sede consultiva; in particolare è stato approvato un emendamento attraverso il quale si è recepita la condizione apposta dalla V Commissione Bilancio, volta a garantire il rispetto dell'obbligo di copertura finanziaria. Il recepimento della condizione formulata dalla Commissione Bilancio assorbe altresì la condizione inserita nel parere espresso dalla XI Commissione Lavoro pubblico e privato in riferimento al limite massimo di unità di personale aggiuntivo di cui l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrà avvalersi per svolgere le nuove competenze attribuitele dal disegno di legge in esame.
        Passando all'illustrazione del contenuto del disegno di legge, l'articolo 1 del provvedimento individua come destinatari delle norme il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i viceministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del governo nonché i Presidenti delle province e i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 300 mila abitanti. L'estensione in particolare ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore ai 300 mila abitanti è frutto di una modifica approvata durante l'esame in Commissione, durante il quale si è provveduto altresì ad escludere dalla normativa del presente disegno di legge i Presidenti delle regioni, per i quali, così come per i Presidenti delle province autonome, saranno gli statuti a disciplinare la materia con disposizioni che assicureranno comunque il rispetto del principio generale dettato dall'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento.
        Per quanto riguarda i titolari delle cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia si prevede comunque che i criteri attuativi delle nuove disposizioni saranno individuati con regolamento, sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
        Appare comunque opportuno ricordare che il Governo, a conclusione dell'esame in Commissione, ha sottolineato che l'aspetto dell'estensione della presente disciplina ai titolari di cariche di governo negli enti locali potrà essere oggetto di un ulteriore approfondimento e non ha escluso, pertanto, la presentazione, nel corso dell'esame in Assemblea, su questo punto specifico, di un'organica proposta emendativa.
        All'articolo 1, si precisa che i titolari di cariche di governo nell'esercizio delle loro funzioni si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; è previsto, altresì, per gli stessi un obbligo di astensione dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto di interessi.
        L'articolo 2 del disegno di legge disciplina il regime di incompatibilità per i titolari di cariche di governo così individuati. Il comma 1, infatti, elenca le cariche, gli uffici e le attività la cui titolarità o il cui esercizio risulta incompatibile con la titolarità di cariche di governo; al comma 2, introdotto durante l'esame in Commissione, si specifica che non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche sociali o l'esercizio di attività di amministrazione. Tale comma 2 specifica in maniera più puntuale il principio già contenuto nell'articolo 2, lettera c).
        Al comma 5 dell'articolo 2 si prevede la decadenza dagli incarichi e dalle funzioni incompatibili con effetto dalla data del giuramento o dalla data di effettiva assunzione delle cariche di governo. Quanto ai rapporti d'impiego pubblico o privato il comma 6 prevede il collocamento dei dipendenti in aspettativa o in analoga posizione, secondo l'ordinamento di provenienza. Si precisa, inoltre, che dal periodo trascorso in tale posizione non deriva pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
        Il comma 6 dell'articolo 2, interamente modificato a seguito dell'approvazione di un emendamento durante la fase referente in Commissione, introduce una norma tendente a disciplinare l'efficacia nel tempo delle nuove disposizioni in tema di incompatibilità; si prevede infatti che le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le attività svolte al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
        All'articolo 3, interamente sostituito durante i lavori in Commissione, si definisce la nozione di conflitto di interessi: sussiste situazione di conflitto di interessi quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.
        L'articolo 4, introdotto durante la fase referente, chiarisce che l'introduzione della specifica disciplina sul conflitto di interessi per i titolari delle cariche di governo non esclude l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dal vigente ordinamento nonché delle disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo.
        L'articolo 5 reca norme volte a garantire la pubblicità e la trasparenza della situazione patrimoniale e degli interessi economici dei titolari di cariche di governo; il comma 1 fa obbligo infatti a chi assuma la titolarità di cariche di governo di rendere note, entro 90 giorni, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato:
            l'eventuale titolarità di cariche o funzioni incompatibili ai sensi dell'articolo 2;
            tutte le attività patrimoniali di cui sia titolare, o di quelle di cui sia stato titolare nei tre mesi precedenti.
        Ogni variazione dei dati forniti deve formare oggetto, entro 20 giorni dal suo verificarsi, di analoga comunicazione.
        Il comma 3 dell'articolo 5 impone all'Autorità di attivarsi per effettuare gli accertamenti necessari entro i 30 giorni successivi alla scadenza dei termini suindicati.
        Il nuovo articolo 6, interamente modificato nel corso dell'esame in Commissione, disciplina le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di interessi. Il comma 1, infatti, ricollegandosi alla disciplina delle incompatibilità dettata dall'articolo 2, attribuisce all'Autorità poteri di accertamento, di vigilanza sul rispetto dei divieti previsti e di iniziativa volta a promuovere, da parte dell'amministrazione o dell'impresa competente, la rimozione dell'incompatibilità mediante:
            rimozione o decadenza dell'interessato dalla carica o dall'ufficio incompatibile;
            sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;
            sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali.
        Il comma 2, prevede altresì che, al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato controlli e verifichi gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale dello stesso titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico.
        A seguito di tali accertamenti, l'Autorità, ai sensi del comma 3, riferisce al Parlamento quando dall'esecuzione o attuazione di atti o deliberazioni, derivino, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado.
        La segnalazione al Parlamento consiste in una comunicazione motivata, diretta ai Presidenti delle due Camere, la quale dev'essere accompagnata da un parere concernente le possibili misure atte a risolvere tempestivamente le conseguenze pregiudizievoli e ad evitare il ripetersi di casi analoghi.
        Qualora i fatti assumano rilevanza penale, l'Autorità è comunque tenuta a denunziarli all'autorità giudiziaria.
        Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali l'Autorità esercita le proprie funzioni, il comma 5 chiarisce che essa procede d'ufficio alle verifiche di competenza e valuta preventivamente e specificamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione. A tale fine, si prevede che essa possa corrispondere e collaborare con gli organi delle Amministrazioni, acquisire i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie, con i limiti opponibili all'Autorità giudiziaria.
        Viene chiarito, al comma 6, che l'Autorità nell'esercizio di tali funzioni si avvale dei poteri previsti dalla propria legge istitutiva in quanto compatibili con le nuove funzioni affidatele dalle suddette disposizioni; viene tra l'altro specificato che nello svolgimento del procedimento, sarà garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
        Il comma 8 prevede, altresì, che il Governo possa richiedere all'Autorità pareri sui progetti di legge e sugli schemi di altri atti normativi.
        L'articolo 7, con il prescrivere l'obbligo per l'Autorità di presentazione al Parlamento di una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza previste dal disegno di legge in esame, stabilisce altresì che, qualora le dichiarazioni richieste a chi ricopre cariche di governo in merito alla titolarità di cariche o funzioni incompatibili ai sensi dell'articolo 2 e alle attività patrimoniali di cui siano titolari non siano state rese nei termini previsti o risultino non veritiere, l'Autorità debba comunicare le violazioni rispettivamente ai Presidenti delle Camere ovvero dei Consigli provinciali o comunali.
        L'articolo 8 prevede, infine, che in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sia previsto un potenziamento dell'organico dell'Autorità stessa.

Donato BRUNO, Relatore




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