XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1707 - 210 - 1865 - 2148 - 2191 - 2214-A




TESTO
del disegno di legge
n. 1707
TESTO
della Commissione


Art. 1.

(Ambito soggettivo di
applicazione).
Art. 1.

(Ambito soggettivo di
applicazione).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi.
1. Agli effetti della presente legge per titolari delle cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari di governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché i presidenti delle regioni, delle province e i sindaci delle città metropolitane.
2. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo si intendono il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, nelle regioni a statuto ordinario, i presidenti delle province, i sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi statuti, adottano disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del principio di cui al comma 1.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri attuativi della presente legge per i titolari di cariche di governo nelle province, nelle città metropolitane e nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.

Art. 2.

(Incompatibilità).
Art. 2.

(Incompatibilità).

1. I titolari delle cariche di governo, nel corso del loro mandato, non possono:
1. Il titolare di cariche di governo, nel corso del proprio mandato, non può:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;
a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni;

b) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
b) identica;

c) ricoprire cariche che non siano puramente onorifiche o uffici o altre funzioni comunque denominate in società aventi fini di lucro;
c) ricoprire cariche o uffici o altre funzioni comunque denominate, salvo che siano puramente onorifiche, ovvero esercitare compiti di amministrazione, in società aventi fini di lucro;

d) esercitare attività imprenditoriali;
d) identica;

e) esercitare attività professionali in materie connesse con la funzione svolta o svolgere incarichi di consulenza o arbitrali, di qualunque natura, anche se gratuiti, a favore di soggetti pubblici o privati;
e) esercitare attività professionali, anche in forma associata, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati, in Italia o all'estero; in ragione di tali attività il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica;

f) esercitare qualsiasi impiego pubblico
f) identica;

g) esercitare qualsiasi impiego privato.
g) identica.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, non costituisce motivo di incompatibilità la mera proprietà di una impresa individuale ovvero di quote o azioni societarie sempre che essa non comporti l'assunzione di cariche o l'esercizio di attività di cui alla lettera c) del medesimo comma 1.
2. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane.
3. La disposizione di cui alla lettera g) del comma 1 non si applica ai sindaci delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 300 mila abitanti.
3. Non costituisce motivo di incompatibilità l'insegnamento non di ruolo di livello universitario e post universitario.
4. Identico.
4. Gli incarichi e le funzioni indicati alle lettere da a) ad e) del comma 1 decadono dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione; da essi non può derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attività di cui alle lettere da c) a g) dello stesso comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
5. Identico.
5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
6. Identico.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano nei confronti dei presidenti delle giunte regionali, fino alla data di entrata in vigore della rispettiva legge regionale di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
7. Fermi restando i divieti previsti da diverse disposizioni di legge, le situazioni di incompatibilità di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, con esclusione dei compiti di amministrazione in società aventi fini di lucro, non sussistono per le cariche od uffici ricoperti e per le attività svolte alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le attività professionali di cui al comma 1, lettera e), svolte alla data di entrata in vigore della presente legge, il titolare di cariche di governo può percepire unicamente i proventi per le prestazioni adempiute prima della medesima data.


Art. 3.

(Obbligo di
astensione).
Art. 3.

(Conflitto di
interessi).

1. I titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici.
Soppresso.
2. Essi devono astenersi da ogni atto, anche adottato collegialmente, in cui sia ravvisabile un conflitto rilevante di interessi.
Soppresso.
3. Il conflitto di interessi si considera tale quando l'atto abbia un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità ovvero intere categorie di cittadini.
1. Sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi della presente legge quando l'atto è adottato dal titolare di cariche di governo in situazione di incompatibilità ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero quando l'atto ha un'incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico e salvo che il provvedimento stesso riguardi la generalità o intere categorie di soggetti.


Art. 4.

(Abuso di posizione
dominante
e ipotesi di
responsabilità).

1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente.


Art. 4.

(Comunicazioni degli
interessati).
Art. 5.

(Dichiarazione
degli interessati).

1. Entro quaranta giorni dall'assunzione della carica di governo, gli interessati comunicano all'Autorità di garanzia di cui all'articolo 5 di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2 sono titolari; trasmettono altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui siano o siano stati titolari nei tre mesi precedenti. Essi devono effettuare analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
1. Entro novanta giorni dall'assunzione della carica di governo, il titolare di cariche di governo che si trova in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, dichiara all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di quali cariche o attività comprese nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1, è titolare; trasmette altresì tutti i dati relativi alle attività patrimoniali di cui è o è stato titolare nei tre mesi precedenti.
2. Il titolare di cariche di governo deve dichiarare, ai sensi del comma 1, ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti, entro venti giorni dai fatti che l'abbiano determinata.
2. L'Autorità di garanzia entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1 provvede agli accertamenti necessari e, qualora le comunicazioni di cui al comma 1 non siano state effettuate ovvero risultino non veritiere o incomplete, comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere e dei consigli regionali, provinciali e comunali.
3. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede agli accertamenti necessari con le modalità di cui all'articolo 6.


Art. 5.

(Autorità di
garanzia).
Soppresso.

1. E' istituita l'Autorità di garanzia, di seguito denominata "Autorità", con funzioni di vigilanza sulla correttezza degli atti adottati dai titolari di cariche di governo.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità.
3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità.
4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla
contabilità generale dello Stato. Il bilancio preventivo della gestione e il rendiconto, soggetto al controllo della Corte dei conti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.


Art. 6.

(Funzioni generali
dell'Autorità).
Soppresso.

1. E' affidato all'Autorità il compito di accertare se nello svolgimento delle funzioni pubbliche da parte dei titolari di cariche di governo siano adottati atti volti a favorire l'interesse proprio in contrasto con l'interesse pubblico.
2. L'Autorità procede d'ufficio alle verifiche di competenza; a tale fine corrisponde con gli organi delle amministrazioni, collabora con gli stessi e acquisisce le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti indicati nel comma 1, senza che le si possano opporre vincoli di riservatezza su informazioni o documenti amministrativi.
3. L'Autorità può adottare determinazioni generali concernenti:

a) misure atte a individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse;

b) misure intese a rendere noti i casi in cui è praticata l'astensione di cui all'articolo 3, comma 2.

4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove previa diffida nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente, di quella vigilante dell'ente o dell'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;
c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

5. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti.
6. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.


Art. 6.

(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di
interessi).

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato accerta la sussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove nei casi di inosservanza:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa;

b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato;

c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza.

2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3.
3. A seguito degli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato riferisce al Parlamento con comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dall'esecuzione o dall'attuazione di atti o deliberazioni derivano, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo al titolare di cariche di governo ovvero al coniuge o ai parenti entro il secondo grado. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze pregiudizievoli e ad evitare che casi analoghi si ripetano.
4. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale. 5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria.
6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili.
7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi.

Art. 7.

(Vigilanza sui
provvedimenti dei titolari di
cariche di governo).
Soppresso.

1. L'Autorità individua e segnala le situazioni di rilevante conflitto di interesse, indicando le soluzioni atte a risolverlo, in modo da assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico. L'Autorità riferisce al Parlamento con propria comunicazione motivata diretta ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, quando dalla esecuzione o dalla attuazione di atti o deliberazioni possano derivare, in danno del pubblico interesse, trattamenti privilegiati o agevolati di specifici interessi privati, facenti capo a persone titolari di cariche di governo, ovvero del coniuge o dei parenti entro il secondo grado. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale.
2. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze di cui al comma 1 e ad evitare che casi analoghi possano ripetersi.


Art. 8.

(Relazione
annuale).
Art. 7.

(Obblighi di
comunicazione).

1. L'Autorità presenta al Governo e al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato presenta al Parlamento una relazione semestrale sullo stato delle attività di controllo e vigilanza di cui alla presente legge.
2. Nei casi in cui le dichiarazioni di cui all'articolo 5 non siano state effettuate nei termini ovvero risultino non veritiere o incomplete l'Autorità garante della concorrenza e del mercato comunica la violazione rispettivamente ai Presidenti delle Camere ovvero dei consigli provinciali o comunali.

Art. 9.

(Ufficio
dell'Autorità).
Soppresso.

1. L'Autorità si avvale, in sede di prima applicazione della presente legge, di un ufficio composto da dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, in conformità ai rispettivi ordinamenti. Il relativo contingente è determinato, in misura non superiore a quindici unità, su proposta del Presidente dell'Autorità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla nomina dei componenti dell'Autorità.
2. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza.
3. I soggetti di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di questa ultima. Agli stessi è corrisposto comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale.
4. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità.
5. Gli atti che regolano il trattamento giuridico ed economico del personale sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
6. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza.
Art. 8.

(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e
del mercato).

1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti, con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti i profili professionali richiesti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 10.

(Copertura
finanziaria).
Soppresso.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di



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