|
|
|
|
|
|
|
1. I titolari di
cariche di governo,
nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano
esclusivamente alla cura
degli interessi pubblici e si
astengono dal porre in essere
atti e dal partecipare a
deliberazioni collegiali in
situazione di conflitto
d'interessi. |
|
1. Agli effetti della
presente legge per titolari
delle cariche di governo si
intendono il Presidente del
Consiglio dei ministri, i
Ministri, i Vice Ministri, i
sottosegretari di Stato, i
commissari straordinari di
governo di cui all'articolo
11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, nonché i
presidenti delle
regioni, delle province e
i sindaci delle città
metropolitane. |
2. Agli effetti
della presente legge per
titolari di cariche di
governo si intendono il
Presidente del Consiglio dei
ministri, i Ministri, i Vice
Ministri, i sottosegretari di
Stato, i commissari
straordinari del
Governo di cui all'articolo
11 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e, nelle
regioni a statuto ordinario,
i presidenti delle province,
i sindaci delle città
metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia con
popolazione superiore a 300
mila abitanti. |
|
3. Le regioni e le
province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'ambito dei
rispettivi statuti, adottano
disposizioni idonee ad
assicurare il rispetto del
principio di cui al comma
1. |
|
4. Con regolamento
da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
la funzione pubblica, sentita
la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono
determinati i criteri
attuativi della presente
legge per i titolari di
cariche di governo nelle
province, nelle città
metropolitane e nei comuni
capoluogo di provincia con
popolazione superiore a 300
mila abitanti. |
|
|
|
|
1. I titolari delle
cariche di governo, nel corso
del loro mandato, non
possono: |
1. Il titolare di
cariche di governo, nel corso
del proprio mandato,
non può: |
|
a) ricoprire
cariche o uffici pubblici
diversi da quelli previsti
dall'articolo 1 e non
inerenti alle medesime
funzioni; |
a) ricoprire
cariche o uffici pubblici
diversi dal mandato
parlamentare e da quelli
previsti dall'articolo 1 e
non inerenti alle medesime
funzioni; |
|
b) ricoprire
cariche o uffici o altre
funzioni comunque denominate
in enti di diritto pubblico,
anche economici; |
b) identica; |
|
c) ricoprire
cariche che non siano
puramente onorifiche o uffici
o altre funzioni comunque
denominate in società aventi
fini di lucro; |
c) ricoprire
cariche o uffici o altre
funzioni comunque denominate,
salvo che siano puramente
onorifiche, ovvero esercitare
compiti di amministrazione,
in società aventi fini di
lucro; |
|
d) esercitare
attività imprenditoriali; |
d) identica; |
|
e) esercitare
attività professionali in
materie connesse con la
funzione svolta o svolgere
incarichi di consulenza o
arbitrali, di qualunque
natura, anche se gratuiti, a
favore di soggetti pubblici o
privati; |
e) esercitare
attività professionali,
anche in forma associata, di
qualunque natura, anche se
gratuite, a favore di
soggetti pubblici o privati,
in Italia o all'estero; in
ragione di tali attività il
titolare di cariche di
governo può percepire
unicamente i proventi per le
prestazioni svolte prima
dell'assunzione della
carica; |
|
f) esercitare
qualsiasi impiego pubblico |
f) identica; |
|
g) esercitare
qualsiasi impiego privato. |
g) identica. |
|
2. Fermo restando
quanto previsto al comma 1,
non costituisce motivo di
incompatibilità la mera
proprietà di una impresa
individuale ovvero di quote o
azioni societarie sempre che
essa non comporti
l'assunzione di cariche o
l'esercizio di attività di
cui alla lettera c) del
medesimo comma 1. |
|
2. La disposizione di
cui alla lettera g) del
comma 1 non si applica ai
sindaci delle città
metropolitane. |
3. La
disposizione di cui alla
lettera g) del comma 1
non si applica ai sindaci
delle città metropolitane
e dei comuni capoluogo di
provincia con popolazione
superiore a 300 mila
abitanti. |
|
3. Non costituisce
motivo di incompatibilità
l'insegnamento non di ruolo
di livello universitario e
post universitario. |
4. Identico. |
|
4. Gli incarichi e le
funzioni indicati alle
lettere da a) ad
e) del comma 1 decadono
dalla data del giuramento
relativo agli incarichi di
cui all'articolo 1 e comunque
dall'effettiva assunzione; da
essi non può derivare, per
tutta la durata della carica
di governo, alcuna forma di
retribuzione o di vantaggio
per il titolare. Le attività
di cui alle lettere da
c) a g) dello
stesso comma 1 sono vietate
anche quando siano esercitate
all'estero. |
5. Identico. |
|
5. I dipendenti pubblici
e privati sono collocati in
aspettativa, o nell'analoga
posizione prevista dagli
ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme,
con decorrenza dal giorno del
giuramento e comunque
dall'effettiva assunzione
della carica. Resta fermo
anche per i titolari delle
cariche di governo che i
periodi trascorsi nello
svolgimento dell'incarico in
posizione di aspettativa o di
fuori ruolo non recano
pregiudizio alla posizione
professionale e alla
progressione di carriera. |
6. Identico. |
|
6. Le disposizioni di
cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano nei confronti
dei presidenti delle giunte
regionali, fino alla data di
entrata in vigore della
rispettiva legge regionale di
cui all'articolo 122, primo
comma, della Costituzione. |
7. Fermi restando i
divieti previsti da diverse
disposizioni di legge, le
situazioni di incompatibilità
di cui alle lettere a), b)
e c) del comma 1,
con esclusione dei compiti di
amministrazione in società
aventi fini di lucro, non
sussistono per le cariche od
uffici ricoperti e per le
attività svolte alla data di
entrata in vigore della
presente legge. Per le
attività professionali di cui
al comma 1, lettera e),
svolte alla data di entrata
in vigore della presente
legge, il titolare di cariche
di governo può percepire
unicamente i proventi per le
prestazioni adempiute prima
della medesima data. |
|
|
|
|
1. I titolari di
cariche di governo,
nell'esercizio delle loro
funzioni, si dedicano
esclusivamente alla cura
degli interessi
pubblici. |
Soppresso. |
|
2. Essi devono
astenersi da ogni atto, anche
adottato collegialmente, in
cui sia ravvisabile un
conflitto rilevante di
interessi. |
Soppresso. |
|
3. Il conflitto di
interessi si considera tale
quando l'atto abbia
un'incidenza specifica
sull'assetto patrimoniale del
titolare, del coniuge e dei
parenti entro il secondo
grado, salvo che il
provvedimento stesso riguardi
la generalità ovvero intere
categorie di cittadini. |
1. Sussiste
situazione di conflitto di
interessi ai sensi della
presente legge quando l'atto
è adottato dal titolare di
cariche di governo in
situazione di incompatibilità
ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, ovvero quando l'atto
ha un'incidenza specifica
sull'assetto patrimoniale del
titolare, del coniuge e dei
parenti entro il secondo
grado, con danno per
l'interesse pubblico e salvo
che il provvedimento stesso
riguardi la generalità o
intere categorie di
soggetti. |
|
(Abuso di posizione 1. Restano ferme le vigenti disposizioni volte a prevenire e reprimere l'abuso di posizione dominante da parte delle imprese, anche quando esso sia riconducibile ad atti posti in essere dal titolare di cariche di governo, di cui all'articolo 1, comma 2. 2. Le disposizioni della presente legge non escludono l'applicabilità delle norme penali, amministrative e disciplinari previste dall'ordinamento vigente. |
|
|
|
|
1. Entro quaranta giorni
dall'assunzione della carica
di governo, gli interessati
comunicano all'Autorità di
garanzia di cui all'articolo
5 di quali cariche o attività
comprese nell'elenco di cui
all'articolo 2 sono titolari;
trasmettono altresì tutti i
dati relativi alle attività
patrimoniali di cui siano o
siano stati titolari nei tre
mesi precedenti. Essi devono
effettuare analoghe
comunicazioni per ogni
successiva variazione dei
dati in precedenza forniti,
entro venti giorni dai fatti
che l'abbiano determinata. |
1. Entro novanta
giorni dall'assunzione della
carica di governo, il
titolare di cariche di
governo che si trova in una
delle situazioni di
incompatibilità di cui
all'articolo 2, comma 1,
dichiara all'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato, di cui all'articolo
10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, di quali
cariche o attività comprese
nell'elenco di cui
all'articolo 2, comma 1, è
titolare; trasmette altresì
tutti i dati relativi alle
attività patrimoniali di cui
è o è stato titolare nei tre
mesi precedenti. |
|
2. Il titolare di
cariche di governo deve
dichiarare, ai sensi del
comma 1, ogni successiva
variazione dei dati in
precedenza forniti, entro
venti giorni dai fatti che
l'abbiano determinata. |
|
2. L'Autorità di
garanzia entro i trenta
giorni successivi alla
scadenza dei termini di cui
al comma 1 provvede agli
accertamenti necessari e,
qualora le comunicazioni di
cui al comma 1 non siano
state effettuate ovvero
risultino non veritiere o
incomplete, comunica la
violazione rispettivamente ai
Presidenti delle Camere e dei
consigli regionali,
provinciali e comunali. |
3. Entro i trenta
giorni successivi al
ricevimento delle
dichiarazioni di cui ai commi
1 e 2 l'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato provvede agli
accertamenti necessari con le
modalità di cui all'articolo
6. |
|
|
|
|
1. E' istituita
l'Autorità di garanzia, di
seguito denominata
"Autorità", con funzioni di
vigilanza sulla correttezza
degli atti adottati dai
titolari di cariche di
governo. 2. L'Autorità è organo collegiale costituito dal Presidente e da due componenti, nominati di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra persone di notoria indipendenza da individuare tra magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti o della Corte di cassazione, professori universitari ordinari di materie economiche o giuridiche, e personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità. 3. I componenti dell'Autorità, che sono nominati per cinque anni con incarico rinnovabile, non possono esercitare attività professionale o di consulenza, né ricoprire altri uffici pubblici o privati e non possono, nell'anno successivo alla cessazione dell'incarico, assumere cariche pubbliche aventi attinenza con le competenze dell'Autorità. 4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. 5. L'Autorità è costituita entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni essa delibera le norme riguardanti la propria organizzazione, il proprio funzionamento, il trattamento giuridico del personale, nonché la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla |
|
contabilità generale
dello Stato. Il bilancio
preventivo della gestione e
il rendiconto, soggetto al
controllo della Corte dei
conti, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale. 6. Le indennità spettanti ai membri dell'Autorità sono determinate nei modi e nei termini di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. |
|
|
|
|
1. E' affidato
all'Autorità il compito di
accertare se nello
svolgimento delle funzioni
pubbliche da parte dei
titolari di cariche di
governo siano adottati atti
volti a favorire l'interesse
proprio in contrasto con
l'interesse pubblico. 2. L'Autorità procede d'ufficio alle verifiche di competenza; a tale fine corrisponde con gli organi delle amministrazioni, collabora con gli stessi e acquisisce le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti indicati nel comma 1, senza che le si possano opporre vincoli di riservatezza su informazioni o documenti amministrativi. 3. L'Autorità può adottare determinazioni generali concernenti: a) misure atte a individuare e risolvere situazioni di conflitto di interesse; b) misure intese a rendere noti i casi in cui è praticata l'astensione di cui all'articolo 3, comma 2. 4. L'Autorità accerta le situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, vigila sul rispetto dei divieti conseguenti e promuove previa diffida nei casi di inosservanza: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'amministrazione competente, di quella vigilante dell'ente o dell'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato; |
|
c) la
sospensione dall'iscrizione
in albi e registri
professionali, che deve
essere comunicata agli ordini
professionali per gli atti di
loro competenza. 5. Sono fatte salve in ogni caso le conseguenze di carattere penale o disciplinare previste dalle normative vigenti. 6. A richiesta del Governo l'Autorità esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi. |
|
(Funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di conflitto di |
|
1. L'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato accerta la
sussistenza delle situazioni
di incompatibilità di cui
all'articolo 2, comma 1,
vigila sul rispetto dei
divieti conseguenti e
promuove nei casi di
inosservanza: a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio ad opera dell'Amministrazione competente o di quella vigilante l'ente o l'impresa; b) la sospensione del rapporto di impiego pubblico o privato; c) la sospensione dall'iscrizione in albi e registri professionali, che deve essere comunicata agli ordini professionali per gli atti di loro competenza. 2. Al fine di accertare la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 3 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esamina, controlla e verifica gli effetti dell'azione del titolare di cariche di governo con riguardo alla eventuale incidenza specifica sull'assetto patrimoniale del titolare di cariche di governo, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, con danno per l'interesse pubblico secondo quanto disposto dall'articolo 3. |
|
3. A seguito degli
accertamenti di cui ai commi
1 e 2, l'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato riferisce al
Parlamento con comunicazione
motivata diretta ai
Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera
dei deputati, quando
dall'esecuzione o
dall'attuazione di atti o
deliberazioni derivano, in
danno del pubblico
interesse, trattamenti
privilegiati o agevolati di
specifici interessi privati,
facenti capo al titolare di
cariche di governo ovvero al
coniuge o ai parenti entro il
secondo grado. Con la
segnalazione è formulato un
parere sulle misure idonee a
porre rimedio tempestivo alle
conseguenze pregiudizievoli e
ad evitare che casi analoghi
si ripetano. 4. E' fatto salvo l'obbligo di denunzia alla competente autorità giudiziaria quando i fatti abbiano rilievo penale. 5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valutate preventivamente e specificatamente le condizioni di proponibilità ed ammissibilità della questione, procede d'ufficio alle verifiche di competenza. A tale fine, corrisponde e collabora con gli organi delle Amministrazioni, acquisisce i pareri delle altre Autorità amministrative indipendenti competenti e le informazioni necessarie per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, con i limiti opponibili all'autorità giudiziaria. 6. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si avvale dei poteri di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. 7. Nello svolgimento del procedimento di cui al presente articolo, è garantita la partecipazione procedimentale dell'interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 8. A richiesta del Governo, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato esprime pareri sui disegni e sulle proposte di legge, nonché sugli schemi di altri atti normativi. |
|
|
|
|
1. L'Autorità
individua e segnala le
situazioni di rilevante
conflitto di interesse,
indicando le soluzioni atte a
risolverlo, in modo da
assicurare il perseguimento
dell'interesse pubblico.
L'Autorità riferisce al
Parlamento con propria
comunicazione motivata
diretta ai Presidenti del
Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati,
quando dalla esecuzione o
dalla attuazione di atti o
deliberazioni possano
derivare, in danno del
pubblico interesse,
trattamenti privilegiati o
agevolati di specifici
interessi privati, facenti
capo a persone titolari di
cariche di governo, ovvero
del coniuge o dei parenti
entro il secondo grado. E'
fatto salvo l'obbligo di
denunzia alla competente
autorità giudiziaria quando i
fatti abbiano rilievo
penale. 2. Con la segnalazione è formulato un parere sulle misure idonee a porre rimedio tempestivo alle conseguenze di cui al comma 1 e ad evitare che casi analoghi possano ripetersi. |
|
|
|
|
1. L'Autorità presenta al
Governo e al Parlamento,
entro il 31 marzo di ogni
anno, una relazione
sull'attività svolta
nell'anno precedente. |
1. L'Autorità garante
della concorrenza e del
mercato presenta al
Parlamento una relazione
semestrale sullo stato delle
attività di controllo e
vigilanza di cui alla
presente legge. |
|
2. Nei casi in cui
le dichiarazioni di cui
all'articolo 5 non siano
state effettuate nei termini
ovvero risultino non
veritiere o incomplete
l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato
comunica la violazione
rispettivamente ai
Presidenti delle Camere
ovvero dei consigli
provinciali o comunali. |
|
|
|
|
1. L'Autorità si
avvale, in sede di prima
applicazione della presente
legge, di un ufficio composto
da dipendenti dello Stato e
di altre amministrazioni
pubbliche, in posizione di
comando, in conformità ai
rispettivi ordinamenti. Il
relativo contingente è
determinato, in misura non
superiore a quindici unità,
su proposta del Presidente
dell'Autorità, con decreto
del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con
i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la
funzione pubblica, entro
novanta giorni dalla nomina
dei componenti
dell'Autorità. 2. L'ufficio è coordinato da un segretario generale, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili o avvocati dello Stato, per il quale è disposto il collocamento in posizione di fuori ruolo, secondo le disposizioni dell'amministrazione di provenienza. 3. I soggetti di cui al comma 1 conservano lo stato giuridico ed il trattamento economico dell'amministrazione di appartenenza con oneri a carico di questa ultima. Agli stessi è corrisposto comunque, a carico dell'Autorità, il trattamento accessorio nelle misure previste per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Autorità stabilisce l'indennità da corrispondere al segretario generale. 4. L'Autorità si avvale altresì di un contingente di personale con contratto a tempo determinato in misura non superiore a cinque unità. 5. Gli atti che regolano il trattamento giuridico ed economico del personale sono trasmessi per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. 6. Il servizio prestato ai sensi del presente articolo è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di appartenenza. |
|
(Potenziamento dell'organico dell'Autorità garante della concorrenza e |
|
1. Il ruolo organico
di cui all'articolo 11 della
legge 10 ottobre 1990, n.
287, è integrato di 15 unità
in relazione ai compiti
attribuiti all'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato dalla presente
legge. L'Autorità può anche
utilizzare, nel limite di un
contingente di 15 unità,
personale eventualmente
resosi disponibile a seguito
dell'attuazione dei processi
di riordino e di accorpamento
di enti e amministrazioni
pubbliche o posto in
posizione di comando o in
analoghe posizioni secondo i
rispettivi ordinamenti, con
imputazione all'Autorità del
solo trattamento accessorio
spettante al predetto
personale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri sono definiti i
profili professionali
richiesti. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
|
|
|
| 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni, a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento |
|
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |