XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1707 - 210 - 1865 - 2148 - 2191 - 2214-A




PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

esprime

NULLA OSTA
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

          con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:

          "1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità, personale eventualmente resosi disponibile a seguito dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi ordinamenti con imputazione all'Autorità del solo trattamento accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili professionali richiesti.
          2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
          3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio".



PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1707 recante norme in materia di conflitto di interessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

          all'articolo 8, andrebbe stabilito per legge il limite massimo dell'incremento della pianta organica da specificare con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ai compiti aggiuntivi attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

e con le seguenti osservazioni:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità:

                a) all'articolo 2, comma 1, di stabilire che le incompatibilità ivi previste riguardino non soltanto i titolari di cariche di governo, ma anche le figure apicali degli istituti e degli enti pubblici, anche economici, di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

                b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), di limitare il divieto di esercitare attività professionali alle materie connesse con la funzione di pubblica svolta, nello spirito del testo originario del disegno di legge n. 1707;

                c) di aggiungere all'articolo 2, comma 3, per una maggiore chiarezza del testo, le seguenti parole: ", rimanendo salva la non applicabilità delle disposizioni sulle incompatibilità della presente legge ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 300 mila abitanti".



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