XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1707 - 210 - 1865 - 2148 - 2191 - 2214-A
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
esprime
NULLA OSTA
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
l'articolo 8 sia sostituito dal seguente:
"1. Il ruolo organico di cui all'articolo 11 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, è integrato di 15 unità in relazione
ai compiti attribuiti all'Autorità garante della concorrenza e
del mercato dalla presente legge. L'Autorità può anche
utilizzare, nel limite di un contingente di 15 unità,
personale eventualmente resosi disponibile a seguito
dell'attuazione dei processi di riordino e di accorpamento di
enti e amministrazioni pubbliche o posto in posizione di
comando o in analoghe posizioni secondo i rispettivi
ordinamenti con imputazione all'Autorità del solo trattamento
accessorio spettante al predetto personale. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i profili
professionali richiesti.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato nella misura massima di 488.000 euro per
l'anno 2002 e di 1.462.000 euro a decorrere dall'anno 2003 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio".
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1707
recante norme in materia di conflitto di interessi,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
all'articolo 8, andrebbe stabilito per legge il limite
massimo dell'incremento della pianta organica da specificare
con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, in relazione ai compiti aggiuntivi attribuiti
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l'opportunità:
a) all'articolo 2, comma 1, di stabilire che le
incompatibilità ivi previste riguardino non soltanto i
titolari di cariche di governo, ma anche le figure apicali
degli istituti e degli enti pubblici, anche economici, di cui
alla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), di
limitare il divieto di esercitare attività professionali alle
materie connesse con la funzione di pubblica svolta, nello
spirito del testo originario del disegno di legge n. 1707;
c) di aggiungere all'articolo 2, comma 3, per una
maggiore chiarezza del testo, le seguenti parole: ", rimanendo
salva la non applicabilità delle disposizioni sulle
incompatibilità della presente legge ai sindaci dei comuni con
popolazione inferiore a 300 mila abitanti".