XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1685 - 241 - 246 - 1354 - 1437 - 1461-A




        Onorevoli Colleghi! - La VIII Commissione propone all'Assemblea l'approvazione di un provvedimento che verte su un argomento di estremo rilievo: l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse. Si tratta di una materia di notevole complessità e delicatezza e di pregnante attualità.


1) La proposta di legge C. 1685, approvata dal Senato della Repubblica.

        Al riguardo, si ricorda che in questo campo un disegno di legge è stato approvato dalla XIII Commissione "Territorio, Ambiente, Beni Ambientali" del Senato della Repubblica, all'unanimità ed in sede deliberante, lo scorso 27 settembre.
        Del resto, nei primi mesi della XIV legislatura, sono state formalizzate, anche alla Camera dei deputati, numerose iniziative legislative su questa tematica, che sicuramente presenta quei profili di pubblico interesse, necessari, alla stregua della normativa costituzionale, per poter procedere alla deliberazione di una inchiesta parlamentare. Infatti alla Camera sono state presentate le proposte di legge nn. 241 (Realacci ed altri), 246 (Sospiri), 1354 (Foti), 1437 (Boato ed altri), 1461 (Stradella ed altri).
        La VIII Commissione, tuttavia, ha deliberato di adottare quale testo base, per l'esame in sede referente, la proposta di legge approvata dal Senato; tale proposta di legge, con alcune limitate modifiche, costituisce il medesimo testo che la VIII Commissione propone all'Assemblea.
        D'altronde, come già rilevato nel corso dell'iter in Commissione, i temi della gestione integrata del ciclo dei rifiuti e dell'enorme mercato dell'illecito che attorno ad esso si è sviluppato nel nostro Paese, con tutte le attività criminose che ne sono derivate, sono già stati al centro dell'attenzione del Parlamento. Invero, nel corso della XII legislatura, vennero istituite due Commissioni monocamerali: al Senato con deliberazione del 12 ottobre 1995, alla Camera con deliberazione del 20 giugno 1995. Mentre la Commissione istituita alla Camera esaurì i suoi compiti con l'approvazione della relazione conclusiva l'11 marzo 1996, di contro l'organismo analogo creato al Senato non iniziò mai la sua attività, anche in considerazione dello scioglimento anticipato delle Assemblee legislative.
        Nella XIII legislatura, poi, fu costituita, con la legge 10 aprile 1997, n. 97 (modificata dalla legge 14 giugno 1999, n. 184) una Commissione bicamerale, che ha svolto un'attività particolarmente intensa ed approfondita (comprensiva di 220 sedute, di 34 relazioni territoriali e 16 documenti tematici approvati, di 7 deliberazioni di ispezione, di 12 convegni organizzati, di 32 segnalazioni all'autorità giudiziaria, di 32 missioni, di 576 persone ascoltate in audizione informale, fra cui membri del Governo, rappresentanti degli enti locali, delle associazioni industriali e ambientaliste). Tale Commissione concluse i suoi lavori con l'approvazione di una ampia e dettagliata relazione finale, trasmessa alla Presidenza delle due Camere il 13 aprile 2001, auspicando, fra l'altro, la creazione nel nuovo Parlamento di una analoga Commissione d'inchiesta - "soprattutto per quanto in termini di stimolo, attenzione e sollecitazione è possibile fare, per ridurre i tempi che separano l'Italia dall'obiettivo di modernizzare il ciclo dei rifiuti" - magari ampliandone i poteri alle questioni del dissesto idrogeologico, dell'attività estrattiva abusiva, della depurazione delle acque, dell'abusivismo edilizio.
        La relazione finale della Commissione di inchiesta ha proposto una serie di indirizzi che conservano la loro validità e che esigono un'ulteriore e decisa iniziativa del Parlamento per approfondire le questioni, per completare le verifiche, per individuare le novelle normative da introdurre e per sollecitare con forza le decisioni ed i comportamenti idonei ad assicurare il rapido completamento della fase di transizione verso un sistema industriale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti (raccolta differenziata, riciclaggio, recupero anche energetico), superando definitivamente situazioni di drammatica emergenza sul territorio e di pericolosa illegalità, che alimentano un mercato dell'illecito di enormi dimensioni. In questa prospettiva è avvertita l'esigenza di potenziare e di dotare di adeguati e sofisticati strumenti tecnologici il sistema dei controlli amministrativi dei diversi organismi a tal fine competenti (Anpa - Arpa - Appa) per un'efficace azione di prevenzione e tutela dell'ambiente e della salute, e di garanzia del corretto funzionamento del mercato; per realizzare un'efficace lotta alla illegalità occorrono una legislazione organica per sanzionare penalmente le fattispecie dei reati contro l'ambiente, nonché un più intenso e stretto coordinamento fra le forze dell'ordine preposte al contrasto ed alla repressione delle ecomafie in campo nazionale, accrescendo il raccordo con le strutture di polizia sovranazionale; è quanto mai opportuna la redazione di un testo unico in materia di legislazione sui rifiuti, onde fornire un quadro di riferimento certo ed agevolmente consultabile a tutti gli operatori ed alle imprese del settore, alle pubbliche amministrazioni, agli organi giudiziari; la bonifica dei territori inquinati sia da attività industriali decennali che da fenomeni, purtroppo diffusi, di illecito smaltimento è necessaria per scongiurare il degrado ambientale di rilevanti porzioni di territorio; è, altresì, indispensabile colmare l'attuale pesantissimo deficit legato allo smaltimento dei rifiuti speciali; la gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani deve essere assicurata in tutto il Paese, ponendo fine all'attuale situazione di netta differenziazione fra il Nord, il Centro ed il Sud.
        La proposta di legge approvata dal Senato, sulla quale si è concentrato l'esame della VIII Commissione, consta di 6 articoli, che riproducono con lievi modifiche la legge n. 97 del 1997, istitutiva di analoga Commissione nella scorsa legislatura.
        All'articolo 1, le funzioni principali della Commissione sono identificate nello svolgimento di indagini per verificare i rapporti fra la gestione del ciclo dei rifiuti e le organizzazioni criminali, le cosiddette ecomafie, nonché per individuare connessioni più in generale con attività illecite, soprattutto per quanto attiene al traffico dei rifiuti; nel controllo dell'attuazione della normativa vigente e di eventuali inadempienze di soggetti pubblici e/o privati; nel controllo dell'operato delle Amministrazioni centrali e periferiche e delle modalità di gestione dei servizi smaltimento rifiuti da parte degli enti locali. La Commissione avrà anche il compito di proporre nuove soluzioni legislative e amministrative, al fine di promuovere una azione in questo campo più efficace ed incisiva della Pubblica Amministrazione e di rimuovere le disfunzioni accertate.
        La Commissione è chiamata a riferire al Parlamento annualmente, oppure ogniqualvolta ne ravvisi la necessità ed, in ogni caso, al termine dei suoi lavori.
        Infine la proposta di legge n. 1685 prevede che la durata della Commissione coincida con la legislatura in corso, al contrario delle proposte n. 241 (Realacci ed altri) e n. 1437 (Boato ed altri), che, invece, stabiliscono di limitare a due anni tale durata.
        In base all'articolo 2, la Commissione è composta da 20 senatori e da 20 deputati, scelti rispettivamente dai Presidenti delle due Assemblee, secondo il criterio proporzionale in relazione alla consistenza dei gruppi parlamentari. Nella prima seduta la Commissione elegge, a scrutinio segreto, nel suo seno il Presidente, due Vice-Presidenti e due Segretari.
        L'articolo 3 stabilisce che la Commissione può ricorrere all'acquisizione di testimonianze e può disporre sequestri preventivi, secondo le norme del codice di procedura penale. Quest'ultima ipotesi non era contemplata nella legge n. 97 del 1997.
        Ai sensi dell'articolo 4, la Commissione può acquisire copie di atti e documenti inerenti a procedimenti initinere presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, ovvero concernenti indagini ed inchieste parlamentari, pur se coperti dal segreto. E', poi, disciplinato il rapporto fra autorità giudiziaria e Commissione in ordine all'obbligo di preservare il segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale. E', altresì, regolato il regime di segretezza degli atti, documenti, comunque in possesso della Commissione.
        L'articolo 5 prevede che i componenti e ciascun addetto alla Commissione debbono rispettare il segreto per tutti gli atti che la Commissione medesima decide o, in ogni caso, è tenuta a non divulgare. La violazione di tale obbligo di segreto è assoggettata alle sanzioni previste dal codice penale.
        Secondo l'articolo 6, la Commissione disciplina con regolamento, approvato prima dell'inizio dei lavori, il suo funzionamento, potendosi organizzare anche attraverso uno o più comitati. La Commissione, ove lo ritenga, si riunisce in seduta segreta; può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ogni collaborazione, giudicata utile; fruisce di risorse umane, logistiche ed economiche poste a disposizione dai Presidenti delle due Camere.
        Le spese di funzionamento sono a carico, in parti uguali, del bilancio delle due Assemblee parlamentari.


2) Istruttoria legislativa svolta.

        L'attività istruttoria svolta dalla Commissione in relazione al provvedimento in esame è stata sintetica e si è concentrata in poche sedute, anche in ragione dei margini temporali piuttosto ristretti dettati dal vincolo del calendario d'Assemblea.
        La VIII Commissione, al termine dell'esame preliminare, pur avendo affrontato nel merito il contenuto di tutte le proposte di legge presentate alla Camera, ha deliberato di assumere come testo base per l'esame degli emendamenti il testo della proposta di legge n. 1685, anche in ragione del fatto che tale proposta era già stata approvata dal Senato.
        L'esame degli emendamenti in sede referente, peraltro, ha portato all'adozione di alcune modifiche al testo trasmesso dal Senato, sulla cui opportunità ha convenuto, nella sostanza, l'intera Commissione. Tali modifiche sono state ritenute significative dai componenti della Commissione, poiché consentirebbero di apportare un contributo migliorativo al testo della proposta di legge n. 1685, non soltanto in termini di chiarezza, ma anche sotto il profilo della completezza delle attribuzioni dell'istituenda Commissione d'inchiesta.


3) I pareri espressi.

        Per quanto concerne i pareri espressi dalle competenti Commissioni in sede consultiva, la I Commissione ha espresso parere favorevole, con una osservazione, mentre la II Commissione ha espresso parere favorevole con condizioni e osservazioni.
        Di fronte al parere della II Commissione, la VIII Commissione ha ritenuto di approvare un apposito emendamento che garantisse l'accoglimento di uno dei rilievi espressi, che evidenziava la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 3 sostituendo, ad un generalizzato riferimento all'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale per le testimonianze davanti alla Commissione, un più puntuale e specifico richiamo agli articoli da 366 a 384 del codice penale.
        Per quanto riguarda, invece, la seconda condizione contenuta nel parere della Commissione Giustizia, essa è riferita all'opportunità di sopprimere la norma che consente alla Commissione di disporre sequestri preventivi; anche la I Commissione ha espresso le sue perplessità in ordine alla conservazione di questa norma. Al riguardo, la VIII Commissione ha ritenuto, anche in relazione alla totale ristrettezza del tempo a disposizione ed alla necessità di adeguati approfondimenti, di rimettere tale delicata questione all'Assemblea, adottando esclusivamente una limitata modifica al comma 2 dell'articolo 3, che è illustrata di seguito.
        In proposito si intende rilevare che le regioni contrarie all'eventuale soppressione del comma 2 dell'articolo 3, nel testo già approvato dal Senato, sarebbero, ad avviso di alcuni membri della VIII Commissione, quelle di una esplicita interpretazione in senso restrittivo dei poteri attribuiti alla Commissione, tale da pregiudicarne il funzionamento. Al contrario, le ragioni a favore di tale soppressione sarebbero, secondo altri membri, quelle di riconoscere alla Commissione di inchiesta, in linea generale e senza espressi richiami normativi, tutti i poteri e le limitazioni dell'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 82 della Costituzione, nonché l'ulteriore considerazione che la legge n. 97 del 1997, istitutiva della precedente Commissione, non prevedeva il potere di sequestro preventivo.


4) Il testo proposto dalla Commissione.

        Al termine dell'esame, la VIII Commissione ha quindi deciso di proporre all'Assemblea l'approvazione del testo trasmesso dal Senato, con alcune limitate ma significative modifiche.
        Con la prima modifica, si è inteso precisare il contenuto della disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), secondo cui la Commissione potrebbe sollecitare "all'adozione di normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo ma non ancora introdotte nella legislazione italiana". Al riguardo, si è rilevato che tale formulazione, sinteticamente adottata dal Senato, si riferiva sostanzialmente a distinti obiettivi: da un lato l'ipotesi di sollecitazione di nuove intese internazionali, la cui opportunità fosse emersa nel corso dei lavori della Commissione; dall'altro la ratifica di accordi internazionali già conclusi, ma le cui norme non fossero state ancora introdotte nel nostro ordinamento. In tal senso si è osservato altresì che il riferimento "alle normative internazionali già approvate dal Parlamento europeo" appariva improprio alla luce delle competenze di tale istituzione. Per questi motivi, si è ritenuto opportuno ridefinire tale facoltà della Commissione.
        Con una ulteriore modifica, si è recepita una delle due condizioni contenute nel parere della II Commissione, nel senso descritto in precedenza.
        Infine, per ragioni di chiarezza normativa, si è soppresso l'inciso iniziale di cui all'articolo 3, comma 2, della proposta di legge n. 1685, che limitava la possibilità di disporre sequestri preventivi. Si è infatti valutata l'opportunità di attivare tali poteri della Commissione, a seguito non soltanto degli atti di cui al comma 1, ma di tutti i possibili atti di indagine che la Commissione d'inchiesta è abilitata a compiere. Si è conseguentemente adeguata la stessa rubrica dell'articolo 3.
        In conclusione, si intende ribadire una valutazione positiva in merito alla istituzione della Commissione d'inchiesta, auspicando una rapida approvazione della proposta di legge n. 1685 anche da parte della Camera dei deputati. La nuova Commissione di inchiesta, infatti, con il contributo attivo di tutti i gruppi parlamentari, potrà assicurare un prezioso ed importante contributo per realizzare nel nostro Paese un sistema moderno e lineare di gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti.
        Tale sistema dovrà peraltro essere in linea con le esigenze prioritarie e doverose di tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, con l'impiego di tecnologie sicure ed all'avanguardia, ponendo fine alle attività criminose ed illecite che si sono sempre più consolidate ed insinuate in questo comparto di fondamentale importanza per l'intera comunità.

Tino IANNUZZI, Relatore.




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