XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1685 - 241 - 246 - 1354 - 1437 - 1461-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione
ha adottato la seguente decisione:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
suscita perplessità la disposizione di cui all'articolo
3, comma 2, che prevede la possibilità per la Commissione
d'inchiesta di disporre sequestri preventivi anziché
penali.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminata la proposta di legge in oggetto;
osservato che l'articolo 3, comma 1, prevede per le
testimonianze rese innanzi alla Commissione d'inchiesta
l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura
penale, confìgurandosi una giurisdizionalizzazione del
procedimento di acquisizione di dati e notizie assunti nel
corso delle audizioni, che sarebbe giustificata solamente
qualora il compito della Commissione fosse, ma così non è,
quello di accertare giurisdizionalmente responsabilità
penali;
all'articolo 3, comma 1, ravvisata l'opportunità di
prevedere espressamente, per le testimonianze rese davanti
alla Commissione, l'applicabilità di tutte quelle disposizioni
di natura sostanziale, che disciplinano la testimonianza nel
processo penale, in quanto queste, al contrario di quelle
processuali, sono coerenti con la natura dei compiti
attribuiti dalla legge alla Commissione stessa, la quale,
attraverso le testimonianze, acquisisce, con i poteri
dell'autorità giudiziaria, dati e notizie in ordine alle
materie di cui è competente;
rilevato che all'articolo 3, comma 2, è attribuita alla
Commissione la facoltà di disporre direttamente sequestri
preventivi con le modalità di cui al codice di procedura
penale, nonostante che la Commissione non ha a disposizione
gli stessi strumenti che la legge attribuisce all'autorità
giudiziaria per verificare i presupposti che legittimano il
potere di sequestrare preventivamente beni in conseguenza
dello svolgimento di atti di indagine;
rilevato che la Commissione d'inchiesta, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ha l'obbligo di garantire il segreto
sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, relativi alle
indagini preliminari, per cui non sussistendo il pericolo
della loro diffusione al pubblico, è opportuno escludere la
facoltà attribuita alla autorità giudiziaria, nei confronti
della Commissione d'inchiesta, di apporre diniego motivato per
ragioni istruttorie, poiché queste, proprio in ragione del
regime di segretezza imposto alla Commissione stessa, non
sembrano essere giustificate;
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il
seguente: "Per le testimonianze davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384
del codice penale, in quanto applicabili";
2) all'articolo 3, sopprimere il comma 2;
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, la Commissione di
merito valuti l'opportunità di non attribuire all'autorità
giudiziaria la facoltà di rigettare la richiesta della
Commissione d'inchiesta relativa alla trasmissione di atti
inerenti ad indagini preliminari in corso, in quanto per tali
atti è comunque garantito un regime di segretezza;
b) all'articolo 3, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di aggiungere il seguente comma: "A
seguito degli atti di indagine di cui all'articolo 1, la
Commissione può disporre il sequestro ai sensi e con le
modalità dell'articolo 253 del codice di procedura penale. Si
applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo
III del Titolo III del libro III del codice di procedura
penale. L'autorità giudiziaria competente è individuata
secondo le norme di cui al codice di procedura penale".