XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1685 - 241 - 246 - 1354 - 1437 - 1461-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              suscita perplessità la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede la possibilità per la Commissione d'inchiesta di disporre sequestri preventivi anziché penali.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminata la proposta di legge in oggetto;

              osservato che l'articolo 3, comma 1, prevede per le testimonianze rese innanzi alla Commissione d'inchiesta l'applicabilità delle disposizioni del codice di procedura penale, confìgurandosi una giurisdizionalizzazione del procedimento di acquisizione di dati e notizie assunti nel corso delle audizioni, che sarebbe giustificata solamente qualora il compito della Commissione fosse, ma così non è, quello di accertare giurisdizionalmente responsabilità penali;

              all'articolo 3, comma 1, ravvisata l'opportunità di prevedere espressamente, per le testimonianze rese davanti alla Commissione, l'applicabilità di tutte quelle disposizioni di natura sostanziale, che disciplinano la testimonianza nel processo penale, in quanto queste, al contrario di quelle processuali, sono coerenti con la natura dei compiti attribuiti dalla legge alla Commissione stessa, la quale, attraverso le testimonianze, acquisisce, con i poteri dell'autorità giudiziaria, dati e notizie in ordine alle materie di cui è competente;
              rilevato che all'articolo 3, comma 2, è attribuita alla Commissione la facoltà di disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale, nonostante che la Commissione non ha a disposizione gli stessi strumenti che la legge attribuisce all'autorità giudiziaria per verificare i presupposti che legittimano il potere di sequestrare preventivamente beni in conseguenza dello svolgimento di atti di indagine;

              rilevato che la Commissione d'inchiesta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ha l'obbligo di garantire il segreto sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, relativi alle indagini preliminari, per cui non sussistendo il pericolo della loro diffusione al pubblico, è opportuno escludere la facoltà attribuita alla autorità giudiziaria, nei confronti della Commissione d'inchiesta, di apporre diniego motivato per ragioni istruttorie, poiché queste, proprio in ragione del regime di segretezza imposto alla Commissione stessa, non sembrano essere giustificate;

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con le seguenti condizioni:

              1) all'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: "Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili";

              2) all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

              e con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 4, comma 1, la Commissione di merito valuti l'opportunità di non attribuire all'autorità giudiziaria la facoltà di rigettare la richiesta della Commissione d'inchiesta relativa alla trasmissione di atti inerenti ad indagini preliminari in corso, in quanto per tali atti è comunque garantito un regime di segretezza;

                b) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere il seguente comma: "A seguito degli atti di indagine di cui all'articolo 1, la Commissione può disporre il sequestro ai sensi e con le modalità dell'articolo 253 del codice di procedura penale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al Capo III del Titolo III del libro III del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria competente è individuata secondo le norme di cui al codice di procedura penale".



Frontespizio Relazione Testo articoli