|
|
|
|
|
|
|
1. E' istituita, per la
durata della XIV legislatura,
ai sensi dell'articolo 82
della Costituzione, una
Commissione parlamentare di
inchiesta sul ciclo dei
rifiuti e sulle attività
illecite ad esso connesse con
il compito di: |
1. Identico: |
|
a) svolgere
indagini atte a far luce sul
ciclo dei rifiuti, sulle
organizzazioni che lo
gestiscono, sui loro assetti
societari e sul ruolo svolto
dalla criminalità
organizzata, con specifico
riferimento alle associazioni
di cui agli articoli 416 e
416-bis del codice
penale; |
a) identica; |
|
b) individuare le
connessioni tra le attività
illecite nel settore dei
rifiuti ed altre attività
economiche, con particolare
riguardo al traffico dei
rifiuti tra le diverse
regioni del paese e verso
altre nazioni; |
b) identica; |
|
c) verificare
l'attuazione delle normative
vigenti e le eventuali
inadempienze da parte dei
soggetti pubblici e privati
destinatari delle stesse; |
c) identica; |
|
d) verificare i
comportamenti della pubblica
amministrazione centrale e
periferica, al fine di
accertare la congruità degli
atti e la coerenza con la
normativa vigente; |
d) identica; |
|
e) verificare le
modalità di gestione dei
servizi di smaltimento dei
rifiuti da parte degli enti
locali e i relativi sistemi
di affidamento; |
e) identica; |
|
f) proporre
soluzioni legislative e
amministrative ritenute
necessarie per rendere più
coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato,
delle regioni e degli enti
locali |
f) proporre
soluzioni legislative e
amministrative ritenute
necessarie per rendere più
coordinata e incisiva
l'iniziativa dello Stato,
delle regioni e degli enti
locali |
|
e per rimuovere le
disfunzioni accertate anche
attraverso la sollecitazione
all'adozione di normative
internazionali già approvate
dal Parlamento europeo ma non
ancora introdotte nella
legislazione italiana. |
e per rimuovere le
disfunzioni accertate anche
attraverso la sollecitazione
al recepimento di
normative previste in
direttive comunitarie non
introdotte nell'ordinamento
italiano ed in trattati o
accordi internazionali non
ancora ratificati
dall'Italia. |
|
2. La Commissione
riferisce al Parlamento
annualmente con singole
relazioni o con relazioni
generali e ogniqualvolta ne
ravvisi la necessità e
comunque al termine dei suoi
lavori. |
2. Identico. |
|
3. La Commissione
procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e
le stesse limitazioni
dell'autorità giudiziaria. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. La Commissione è
composta da venti senatori e
venti deputati, scelti
rispettivamente dal
Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, in
proporzione al numero dei
componenti i gruppi
parlamentari, comunque
assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun
gruppo esistente in almeno un
ramo del Parlamento. |
Identico. |
|
2. La Commissione,
nella prima seduta, elegge il
presidente, due
vicepresidenti e due
segretari. |
|
|
|
|
1. Per le testimonianze
davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni del
codice di procedura
penale. |
1. Per le testimonianze
davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni
previste dagli articoli da
366 a 384 del codice penale,
in quanto applicabili. |
|
2. A seguito degli
atti di indagine di cui al
comma 1, la Commissione può
disporre direttamente
sequestri preventivi con le
modalità di cui al codice di
procedura penale. |
2. A seguito degli
atti di indagine di cui
all'articolo 1, la
Commissione può disporre
direttamente sequestri
preventivi con le modalità di
cui al codice di procedura
penale. |
|
|
|
|
1. La Commissione può
acquisire copie di atti e
documenti relativi a
procedimenti e inchieste in
corso presso l'autorità
giudiziaria o altri organismi
inquirenti, nonché copie di
atti e documenti relativi a
indagini e inchieste
parlamentari, anche se
coperti dal segreto. In tale
ultimo caso la Commissione
garantisce il mantenimento
del regime di segretezza. Se
l'autorità giudiziaria, per
ragioni di natura
istruttoria, ritiene di non
poter derogare al segreto di
cui all'articolo 329 del
codice di procedura penale,
emette decreto motivato di
rigetto. Quando tali ragioni
vengono meno, l'autorità
giudiziaria provvede senza
ritardo a trasmettere quanto
richiesto. |
Identico. |
|
2. La Commissione
stabilisce quali atti e
documenti non dovranno essere
divulgati, anche in relazione
ad esigenze attinenti ad
altre istruttorie o inchieste
in corso. Devono in ogni caso
essere coperti dal segreto
gli atti e i documenti
attinenti a procedimenti
giudiziari nella fase delle
indagini preliminari. |
|
3. Il segreto
funzionale riguardante atti e
documenti acquisiti dalla
Commissione in riferimento ai
reati di cui agli articoli
416 e 416-bis del
codice penale non può essere
opposto ad altre Commissioni
parlamentari di inchiesta. |
|
|
|
|
1. I componenti la
Commissione, il personale
addetto alla stessa ed ogni
altra persona che collabora
con la Commissione o compie o
concorre a compiere atti di
inchiesta, oppure ne viene a
conoscenza per ragioni di
ufficio o di servizio, sono
obbligati al segreto per
tutto quanto riguarda gli
atti e i documenti di cui
all'articolo 4, comma 2. |
Identico. |
|
2. Salvo che il fatto
costituisca un più grave
reato, la violazione del
segreto di cui al comma 1,
nonché la diffusione in tutto
o in parte, anche per
riassunto o |
|
informazione, di atti o
documenti del procedimento di
inchiesta dei quali sia stata
vietata la divulgazione, sono
punite ai sensi dell'articolo
326 del codice penale. |
|
|
|
|
1. L'attività e il
funzionamento della
Commissione sono disciplinati
da un regolamento interno
approvato dalla Commissione
stessa prima dell'inizio dei
lavori. Ciascun componente
può proporre la modifica
delle norme regolamentari. |
Identico. |
|
2. La Commissione può
organizzare i propri lavori
anche attraverso uno o più
comitati, costituiti secondo
il regolamento di cui al
comma 1. |
|
3. Tutte le volte che
lo ritenga opportuno, la
Commissione può riunirsi in
seduta segreta. |
|
4. La Commissione può
avvalersi dell'opera di
agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria e di tutte le
collaborazioni che ritenga
necessarie. |
|
5. Per l'espletamento
delle sue funzioni la
Commissione fruisce di
personale, locali e strumenti
operativi messi a
disposizione dai Presidenti
delle Camere, d'intesa tra
loro. |
|
6. Le spese per il
funzionamento della
Commissione sono poste per
metà a carico del bilancio
del Senato della Repubblica e
per metà a carico del
bilancio della Camera dei
deputati. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |