XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1596
Onorevoli Deputati! - Il difficile processo di
pacificazione nella Macedonia rende necessario che l'Italia,
già impegnata nei Balcani nelle missioni previste dal
decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, assicuri la
propria presenza per contribuire concretamente agli sforzi
internazionali in atto per il mantenimento della pace
nell'area.
La situazione nella regione, infatti, induce a ritenere
che il Governo macedone non sia in grado di realizzare
autonomamente un processo di conciliazione tra le diverse
componenti etniche del Paese. Pertanto, su richiesta dello
stesso Governo macedone alla Comunità internazionale, le
istituzioni euro-atlantiche hanno deciso di inviare in
Macedonia una forza multinazionale NATO, allo scopo di ridurre
al minimo il rischio di ulteriore destabilizzazione nei
Balcani, di offrire il supporto della Comunità internazionale
alle legittime istituzioni macedoni, nonché di contribuire al
raggiungimento di un ambiente sicuro in Macedonia, necessaria
premessa alla crescita democratica ed economica del Paese,
mediante il disarmo delle fazioni in lotta da attuare in
"ambiente non ostile" (operazione "Raccolta essenziale").
In relazione a quanto sopra è stato predisposto il
presente decreto-legge, con il quale all'articolo 1, comma 1,
viene autorizzata la partecipazione di un contingente di 740
militari alle operazioni in Macedonia, a decorrere dal 23
agosto 2001 e per una durata di 39 giorni, comprensivi della
fase organizzativa, nel rispetto dei termini temporali fissati
dal Consiglio Atlantico della NATO.
Con l'articolo 1, comma 2, vengono disciplinati il
trattamento economico aggiuntivo spettante al personale del
contingente, nonché il trattamento assicurativo e le
disposizioni relative allo stato giuridico del personale,
aspetti per i quali si fa espresso rinvio a quanto applicato
agli altri contingenti dislocati nei territori della ex
Jugoslavia, Kosovo ed Albania.
Con l'articolo 1, comma 3, viene prevista la clausola di
salvaguardia degli atti adottati fino alla data di entrata in
vigore del provvedimento.
Con l'articolo 2 si provvede ad estendere al personale di
cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 294 del 2001,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 339 del 2001 -
unità appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei
carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza - il
trattamento economico previsto dall'ultimo periodo
dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 294
del 2001 (indennità relativa ai periodi di riposo e recupero).
Il provvedimento sana una incongrua disparità di trattamento
tra le diverse categorie di personale impegnato sul fronte
delle varie iniziative internazionali e non comporta ulteriori
oneri rispetto agli stanziamenti autorizzati dal suddetto
decreto-legge n. 294 del 2001.
Gli articoli 3 e 4 riguardano la clausola finanziaria e
l'entrata in vigore del provvedimento.