XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1596




        Onorevoli Deputati! - Il difficile processo di pacificazione nella Macedonia rende necessario che l'Italia, già impegnata nei Balcani nelle missioni previste dal decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, assicuri la propria presenza per contribuire concretamente agli sforzi internazionali in atto per il mantenimento della pace nell'area.
        La situazione nella regione, infatti, induce a ritenere che il Governo macedone non sia in grado di realizzare autonomamente un processo di conciliazione tra le diverse componenti etniche del Paese. Pertanto, su richiesta dello stesso Governo macedone alla Comunità internazionale, le istituzioni euro-atlantiche hanno deciso di inviare in Macedonia una forza multinazionale NATO, allo scopo di ridurre al minimo il rischio di ulteriore destabilizzazione nei Balcani, di offrire il supporto della Comunità internazionale alle legittime istituzioni macedoni, nonché di contribuire al raggiungimento di un ambiente sicuro in Macedonia, necessaria premessa alla crescita democratica ed economica del Paese, mediante il disarmo delle fazioni in lotta da attuare in "ambiente non ostile" (operazione "Raccolta essenziale").
        In relazione a quanto sopra è stato predisposto il presente decreto-legge, con il quale all'articolo 1, comma 1, viene autorizzata la partecipazione di un contingente di 740 militari alle operazioni in Macedonia, a decorrere dal 23 agosto 2001 e per una durata di 39 giorni, comprensivi della fase organizzativa, nel rispetto dei termini temporali fissati dal Consiglio Atlantico della NATO.
        Con l'articolo 1, comma 2, vengono disciplinati il trattamento economico aggiuntivo spettante al personale del contingente, nonché il trattamento assicurativo e le disposizioni relative allo stato giuridico del personale, aspetti per i quali si fa espresso rinvio a quanto applicato agli altri contingenti dislocati nei territori della ex Jugoslavia, Kosovo ed Albania.
        Con l'articolo 1, comma 3, viene prevista la clausola di salvaguardia degli atti adottati fino alla data di entrata in vigore del provvedimento.
        Con l'articolo 2 si provvede ad estendere al personale di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 294 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 339 del 2001 - unità appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della Guardia di finanza - il trattamento economico previsto dall'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 294 del 2001 (indennità relativa ai periodi di riposo e recupero). Il provvedimento sana una incongrua disparità di trattamento tra le diverse categorie di personale impegnato sul fronte delle varie iniziative internazionali e non comporta ulteriori oneri rispetto agli stanziamenti autorizzati dal suddetto decreto-legge n. 294 del 2001.
        Gli articoli 3 e 4 riguardano la clausola finanziaria e l'entrata in vigore del provvedimento.




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Testo del decreto legge