XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1596




Decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2001


Disposizioni urgenti per la partecipazione militare
italiana alla missione internazionale di pace in
Macedonia.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


          Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

          Visto il decreto legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonchè prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

          Vista la decisione di intervenire militarmente nella Macedonia, adottata dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001, dopo il fallimento del piano di conciliazione adottato dal Governo macedone;

          Ritenuto che l'Italia debba ulteriormente impegnarsi nelle attività volte a stabilire la pace nella regione balcanica e ad instaurare condizioni di convivenza e sviluppo nello spirito della Carta delle Nazioni Unite;

          Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a disciplinare la partecipazione italiana alle predette operazioni umanitarie in Macedonia;

          Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 settembre 2001;

          Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro della difesa e del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana

il seguente decreto-legge:


Articolo 1.

          1. E' autorizzata, a decorrere dal 23 agosto 2001 e fino al 30 settembre 2001, la partecipazione di un contingente militare all'intervento in Macedonia, deliberato dal Consiglio Atlantico della NATO il 22 agosto 2001.
          2. Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni relative allo stato giuridico e al trattamento economico, assicurativo e pensionistico previste dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, per il personale che partecipa alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia e in Kosovo.
          3. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle operazioni di cui al comma 1.


Articolo 2.

          1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Al personale impiegato nei programmi di cui al comma 1, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita".


Articolo 3.

          1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in lire 8.564 milioni, si provvede, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001 - 2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
          2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Articolo 4.

          1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
          Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

          Dato a Roma, addì 18 settembre 2001.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Martino, Ministro della difesa.
Ruggiero, Ministro degli affari esteri.
Scajola, Ministro dell'interno.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.



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