XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1533-A




        Onorevoli Colleghi!

1. Ambito di intervento normativo.

        Il disegno di legge comunitaria per il 2001 riproduce lo schema dei disegni di legge comunitaria, recanti, nel Capo I (articoli da 1 a 6) le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e nel Capo II le disposizioni particolari di delega legislativa.
        Il disegno di legge originario, presentato dal Governo il 6 settembre 2001, si compone di 22 articoli e dei tradizionali tre allegati A, B e C con i quali si prevede complessivamente l'attuazione di 17 direttive. Tra le disposizioni generali, gli articoli 1 e 2 individuano i principi di delega legislativa per l'attuazione delle direttive contenute negli allegati A (14 direttive) e B (2 direttive), mentre l'articolo 3 conferisce al Governo l'autorizzazione all'attuazione con regolamento delegificato dell'unica direttiva contenuta nell'allegato C.
        Secondo quanto prescrive la legge La Pergola, all'articolo 2, il Governo è poi tenuto a fornire, nella relazione al disegno di legge comunitaria, alcune informazioni di particolare rilevanza: lo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario, lo stato delle procedure d'infrazione, le ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive scadute o in scadenza, la legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie nonché l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Tale obbligo viene adempiuto nel disegno di legge. La relazione governativa evidenzia in particolare e per la prima volta (dopo la novella apportata dalla legge comunitaria 1999) la legislazione regionale attuativa delle direttive comunitarie. Si riferisce inoltre dell'esistenza di un totale di 161 procedure giurisdizionali in corso (di cui 121 procedure di infrazione, 33 ricorsi pendenti alla Corte di Giustizia e 7 sentenze il cui giudicato non è stato eseguito).


2. Il contenuto delle direttive.

        Per quanto riguarda le disposizioni particolari di adempimento, contenute negli articoli da 7 a 22 e con le quali si modificano disposizioni vigenti per dare attuazione diretta a norme comunitarie, ovvero si dettano criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive, si può sinteticamente osservare che le materie principalmente interessate riguardano l'agricoltura, le attività produttive e la tutela dei consumatori, la sanità e gli affari sociali, l'ambiente e la gestione dei rifiuti, le relazioni commerciali e finanziarie e l'organizzazione del lavoro.
        In particolare, nel settore agricolo si attuano una serie di direttive tecniche che modificano o integrano l'elenco e le quantità delle sostanze ammesse negli antiparassitari e nei prodotti fitosanitari. Sono inoltre previste direttive che intervengono sugli alimenti per animali e sulle sostanze ammesse nei mangimi.
        Nel settore delle Attività produttive si tocca il profilo della tutela dei consumatori con le direttive sull'etichettatura delle acque di sorgente, delle acque naturali, dei prodotti alimentari e dei cosmetici, e con le sanzioni connesse a provvedimenti inibitori dell'autorità giudiziaria. Un'altra direttiva di particolare interesse è quella sul commercio elettronico.
        Nel settore sanitario le principali direttive riguardano la disciplina della farmacovigilanza e la formazione nelle professioni mediche, nonché gli scambi intracomunitari di animali che costituisce una costante delle diverse leggi comunitarie annuali.
        Per quanto riguarda gli Affari sociali, viene in evidenza l'attuazione dell'importante direttiva in materia di divieto di discriminazione in ragione della razza e dell'origine etnica, mentre in materia ambientale, gli interventi riguardano principalmente le sanzioni per il traffico illecito dei rifiuti.
        Sotto il profilo delle relazioni commerciali e finanziarie, la legge comunitaria per il 2001 prevede l'attuazione di direttive significative quali la direttiva sugli istituti di moneta elettronica (le imprese non creditizie autorizzate ad emettere mezzi di pagamento in forma di "moneta elettronica"), quelle in materia di lotta ai ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali e quelle sul pari trattamento delle persone lese in incidenti automobilistici.
        Nel campo lavoristico vengono in rilievo le direttive sui settori esclusi dalla disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro e le diverse disposizioni sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
        La relazione evidenzia infine che gli unici oneri a carico del bilancio dello Stato riguardano l'articolo 22 (recante attuazione della direttiva 2000/43/CE sulla parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), per il quale viene redatta la relazione tecnica.


3. Il testo della Commissione.

        Nel corso dell'esame degli emendamenti in Commissione sono state apportate al disegno di legge originario numerose modifiche. In particolare sono stati approvati 13 articoli aggiuntivi ed è stato introdotto il recepimento di 27 nuove direttive (di cui 15 nell'allegato A, 11 nell'Allegato B ed una nell'allegato C). Sono poi state trasferite dall'Allegato A all'Allegato B nove direttive, per le quali sarà pertanto necessario acquisire il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo di recepimento.
        Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi, va segnalata innanzitutto l'introduzione, nell'ambito delle disposizioni generali del Capo I, degli articoli 6-bis e 6-ter, recanti rispettivamente modifiche alla legge "La Pergola" ed alla "Legge Fabbri". Le modifiche sono, in primo luogo, volte a consentire che la legge comunitaria possa recare disposizioni modificative o abrogative (oltre che di norme vigenti in contrasto con obblighi comunitari) anche di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, qualora esse formino oggetto di procedure di infrazione. In questo modo si dà forma giuridica ad una prassi interpretativa seguita dalla Camera ai fini della definizione del contenuto proprio della legge comunitaria. In secondo luogo si prevede, dando seguito ad un parere della Commissione bilancio, che gli oneri eventualmente collegati all'attuazione di direttive dovranno essere coperti mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali della legge finanziaria.
        Quanto al Capo II, il nuovo articolo 12-bis apporta delle correzioni di carattere formale al decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio d'oliva. Il nuovo articolo 13-bis reca invece due novelle al decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta, trasporto e riciclaggio delle batterie al piombo esaurite facendo venire meno l'obbligo di conferimento al Consorzio delle batterie usate (COBAT), in quanto giudicato dalla Commissione europea incompatibile con le norme comunitarie e per il quale è stata avviata il 21 maggio 2001 una procedura di infrazione contro l'Italia.
        Il nuovo articolo 21-bis detta criteri per l'attuazione della direttiva 2000/13/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, mentre l'articolo 21-ter detta specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao destinati all'alimentazione umana (la cosiddetta "direttiva cioccolato"), in origine inserita semplicemente nell'allegato A e per la quale è stato altresì previsto il trasferimento all'allegato B.
        Per dare esecuzione a una sentenza della Corte di giustizia è stato introdotto il nuovo articolo 23, che apporta modifiche a due articoli del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931) concernenti il rilascio di licenza per la conduzione di istituti di vigilanza privata o di agenzie investigative (articolo 134) ed i requisiti per la nomina delle guardie giurate.
        Con il nuovo articolo 24 si dettano criteri di delega per il recepimento della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (direttiva aggiunta all'allegato B). Il nuovo articolo 25 detta specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in origine contenuta semplicemente nell'allegato A e ora trasferita nell'allegato B. Nell'allegato A viene poi introdotta la direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi, e in particolare per quelli delle navi militari (nuovo articolo 26). In esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia, con il nuovo articolo 27 viene modificata la legge 11 febbraio 1992, n. 157, relativamente alle specie di uccelli catturabili per la cessione a fini di richiamo.
        L'articolo 28, introdotto anch'esso dalla Commissione, prevede marginali modifiche, di carattere esclusivamente formale, al testo unico in materia di beni culturali e ambientali (decreto legislativo n. 490 del 1999) circa i valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea e suscettibili di restituzione.
        L'articolo 29, infine, dà attuazione ad una decisione del Consiglio dell'Unione europea che ha ridefinito il sistema di finanziamento dell'Unione attraverso le risorse proprie.
        Per quanto riguarda le altre modifiche al Capo II, va segnalato che è stato riformulato l'articolo 12, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia alimentare, per tenere conto del parere espresso al riguardo dalla II Commissione giustizia nel senso che l'introduzione di sanzioni penali o amministrative conseguenti alla violazione dei regolamenti sulla revisione ed il riordino della materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari dovrà avvenire con fonte primaria (decreti legislativi) anziché con regolamenti, come previsto in origine.
        Altre modifiche sono state apportate in Commissione ad alcuni dei criteri di delega contenuti negli articoli 21 e 22. L'articolo 21 riguarda l'attuazione della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'articolo 22 dispone invece il recepimento della direttiva 2000/43/CE, volta a dar attuazione al principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, conferendo altresì delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi di coordinamento (anche attraverso modifica o integrazione) delle disposizioni vigenti in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente collegate alla razza o all'origine etnica.
        Nel capo I, infine, oltre ad alcune modifiche agli articoli 1 e 4, va segnalata la modifica all'articolo 3, relativo all'attuazione delle direttive tramite regolamento, nel quale è stato riformulato il comma 3 ed introdotto un nuovo comma 3-bis. Tali norme ampliano la portata della norma originaria introducendo una nuova delega legislativa, da esercitare entro due anni, che consente l'adozione di sanzioni, non solo amministrative ma anche penali, per la violazione di regolamenti di attuazione delle direttive comunitarie, qualora le direttive prescrivano l'adozione di discipline sanzionatorie.


4. Istruttoria legislativa svolta.

        Per quanto riguarda le relazioni approvate dalle singole Commissioni di settore, ritengo utile segnalare, tra le altre, le relazioni delle Commissioni affari costituzionali e giustizia - che contenevano emendamenti tutti approvati dalla XIV Commissione -, nonché la relazione della Commissione bilancio, le cui condizioni la XIV Commissione ha ritenuto di dover recepire in considerazione della opportunità di individuare modalità di copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie mediante decreti legislativi le quali rendano disponibili per l'attuazione delle direttive risorse determinate in via preventiva in modo tale da tener conto anche degli eventuali costi amministrativi che il processo di adattamento alla disciplina comunitaria può comportare.
        Del pari significativi sono stati gli emendamenti inclusi nella relazione trasmessa dalla Commissione agricoltura, concernenti la specificazione di criteri di delega specifici per l'attuazione delle direttive 2000/13/CE e 2000/36/CE, concernenti rispettivamente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari e i prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana. Numerose sono state, inoltre, le richieste delle Commissioni di merito riguardanti l'opportunità di trasferire direttive dall'allegato A all'allegato B, al fine di consentire un più completo coinvolgimento parlamentare nei procedimenti di attuazione.
        Sul testo del disegno di legge è stato inoltre acquisito il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale ha formulato talune considerazioni riguardanti la necessità di salvaguardare le competenze regionali e delle province autonome anche alla luce della recenti modificazioni del titolo V della seconda parte della Costituzione, con particolare riferimento alle direttive in materia di agricoltura e di istruzione professionale. Si tratta di rilievi che la XIV Commissione non mancherà di tenere nel debito conto, soprattutto in vista dell'auspicabile riforma organica della legge La Pergola alla quale occorrerà dedicarsi nei prossimi mesi.
        E' da segnalare, infine, che sul provvedimento sono stati acquisiti due pareri del Comitato per la legislazione, dapprima, sul testo originale del provvedimento e, successivamente, sul testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente. Del primo parere del Comitato per la legislazione, la XIV Commissione ha recepito la prima condizione e le osservazioni riferite all'articolo 4 comma 1 e all'articolo 18. Di quel parere non si è ritenuto, invece, opportuno recepire la condizione riferita all'articolo 17, occorrendo al riguardo maggiori approfondimenti, mentre l'osservazione riferita all'articolo 2, comma 1, lettera b), non è stata recepita dal momento che la trasformazione in autonomo criterio di delega della previsione secondo cui sono sottratti dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di delegificazione, sarebbe parsa in contraddizione con la natura stessa dei criteri di delega, volti ad orientare in senso positivo l'attività legislativa del Governo e non a precluderne del tutto l'esercizio in termini negativi. Quanto al secondo parere espresso dal Comitato per la legislazione - che la XIV Commissione ha ritenuto di dover acquisire in considerazione dell'ampiezza delle modifiche apportate al testo, numerose delle quali concernenti l'introduzione di nuove disposizioni di normazione diretta e di delega legislativa - la Commissione si impegna a tenerne conto nel corso della discussione in Assemblea al fine di recepire i rilievi in esso contenuti, con particolare riferimento alla condizione riferita all'articolo 1, comma 3. Il recepimento di tale ulteriore parere del Comitato già nel corso dell'esame in sede referente avrebbe, quindi, infatti - in base alla prassi applicabile - imposto alla XIV Commissione di richiedere il previo parere delle competenti Commissioni di merito sugli emendamenti volti a recepire i rilievi contenuti nel medesimo parere, con il rischio di dar vita a possibili conflitti tra le pronunce delle Commissioni e le valutazioni del Comitato.
        Tale ultima annotazione offre lo spunto per considerazioni di carattere più generale sull'opportunità che si proceda ad una compiuta riflessione in merito ad una razionalizzazione della procedura di esame del disegno di legge comunitaria che, pur salvaguardando le prerogative delle Commissioni di merito, ridefinisca più chiaramente gli ambiti di emendabilità del disegno di legge riconosciuti alla XIV Commissione e alle Commissioni di settore, ad oggi definiti sulla base di prassi applicative e di interpretazioni regolamentari via via stratificatesi nel corso degli anni.
        In conclusione, nel raccomandare all'Assemblea la sollecita approvazione del disegno di legge comunitaria 2001, al fine di consentire al nostro Paese di tenersi al passo con gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea, mi auguro che si valorizzino sempre più, attraverso gli opportuni aggiornamenti normativi e procedurali, le funzioni di uno strumento, quale la legge comunitaria annuale, potenzialmente in grado di offrire al Parlamento la regìa dell'intero programma di attuazione degli obblighi comunitari. Tale compito necessita di un procedimento snello e rispondente alla velocità dei processi decisionali europei, nel quale l'attenzione per le questioni di dettaglio dovrebbe essere accantonata, dovendo essa, più opportunamente, esercitarsi al momento della partecipazione alla formazione delle norme comunitarie.

Guido ROSSI, Relatore.




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