XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1533-A




PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
          Il Comitato per la legislazione,

                esaminato il disegno di legge n. 1533;

                constatato che il provvedimento in esame è, per sua natura, destinato a intervenire su materie tra loro disomogenee, essendo diretto a favorire l'adeguamento normativo dell'ordinamento interno alla disciplina comunitaria;

                rilevato che molte disposizioni contenute nel capo I, concernente le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, risultano formulate annualmente nei medesimi termini;

                rilevato che su talune di esse sarebbe opportuna una ampia riflessione (compatibilità del modello di delegificazione con il dettato della legge 23 agosto 1988, n. 400; individuazione più stringente dei princìpi e criteri direttivi per le deleghe che prevedono anche l'introduzione di sanzioni penali);

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 3, le disposizioni dovrebbero essere riformulate secondo quanto precisa, al punto 2, lettera g), la circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi dell'aprile 2001, secondo la quale "le disposizioni che prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti non individuano l'organo parlamentare competente (salva l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto "al Parlamento"";

                all'articolo 17, siano chiariti i princìpi e i criteri per l'esercizio della delega conferita in relazione alla finalità della delega stessa: dal tenore della disposizione, infatti, non appare chiaro se si intenda raggiungere un maggiore rigore nella individuazione dei requisiti professionali o, al contrario, consentire una maggiore apertura.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 2, comma 1, lettera b), dovrebbe chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure per le quali sono state disposte delegificazioni ai sensi delle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, il Governo debba procedere attraverso l'emanazione di regolamenti;
                all'articolo 4, comma 1, rilevato che un'analoga disposizione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, dell'ultima legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422), dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento soprattutto con riferimento alla vigenza dei regolamenti comunitari presi a riferimento dalle due disposizioni: la disposizione in vigore fa infatti riferimento a quelli vigenti alla data del 30 giugno 2000, mentre quella contenuta nel provvedimento si riferisce ai regolamenti adottati successivamente al 1^ gennaio 2000;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 1, lettera c), appare opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla norma penale;

                all'articolo 2, comma 1, lettera f), ove si prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della delega, appare opportuno evidenziare che la norma, autorizzando in sostanza il recepimento di disposizioni comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, sembrerebbe porre la questione della compiuta definizione dell'oggetto della delega, come richiesto dall'articolo 76 della Costituzione;

                all'articolo 12, dovrebbe verificarsi se la disposizione che stabilisce che i previsti regolamenti possono introdurre misure sanzionatorie non sia in contrasto con il principio di legalità secondo il quale solo fonti di carattere primario possono introdurre sanzioni a carico dei cittadini;

                all'articolo 18, la disposizione dovrebbe essere integrata indicando specificamente l'atto che il Governo è delegato ad emanare.

(Parere espresso l'11 ottobre 2001).


        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1533;

            rilevato che il provvedimento è già stato esaminato dal Comitato per la legislazione, che ha reso il proprio parere lo scorso 11 ottobre, e che, nel prosieguo dell'esame in sede referente, la Commissione ha recepito alcuni rilievi in esso contenuti, nonché introdotto ulteriori disposizioni alcune delle quali recanti nuove norme di delega;

            considerato che il disegno di legge in oggetto, secondo quanto già osservato dal Comitato in occasione dell'esame delle leggi comunitarie per il 1998 e per il 1999, non detta soltanto disposizioni dirette al conseguimento degli obiettivi fissati dalla legge generale sulla cui base esso è adottato (legge 9 marzo 1989, n. 86), ma modifica esso stesso tale ultima fonte, nonché la legge 16 aprile 1987, n. 183, creando un intreccio tra legge generale e legge comunitaria che non appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della legislazione;
            ribadendo l'opportunità che la Commissione accolga anche i rilievi non recepiti contenuti nel parere reso lo scorso 11 ottobre;

            ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 3, già modificato a seguito del parere del Comitato per la legislazione, si sopprima anche il riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni regionali secondo stabilito dal punto 2, lettera g) della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri.

        Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 11, dovrebbe chiarirsi il significato dell'inciso "anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio", in considerazione del fatto che la normativa vigente - segnatamente la legge 30 luglio 1998, n. 281 - riconosce la legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti e che sembra pacifico che tali associazioni possano agire anche per l'esecuzione degli obblighi sanciti nel provvedimento giudiziario da esse promosso e per l'irrogazione delle relative sanzioni;

            all'articolo 24, dovrebbe verificarsi se l'attuazione del principio di cui al comma 1, lettera e), possa porsi in contrasto o, comunque, abbia impatto problematico con le disposizioni di maggior rigore introdotte dalla recente legge 18 agosto 2000, n. 248, relativa al diritto d'autore;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 23, dovrebbe uniformarsi la citazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quanto previsto dal punto 12, lettera m), della citata circolare recante regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

            all'articolo 26, dovrebbe valutarsi l'opportunità di richiamare per l'attuazione della delega anche i principi e i criteri generali contenuti nell'articolo 2 del disegno di legge; appare comunque opportuno rivedere la formulazione dell'alinea che richiama i "seguenti principi criteri direttivi", indicandoli nella sola lettera a).

(Parere espresso il 30 ottobre 2001).

RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge comunitaria 2001,

              delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

trasmettendo gli emendamenti da essa approvati.


EMENDAMENTI APPROVATI DALLA I COMMISSIONE


Art. 4.


          Al comma 1, sostituire le parole: adottati successivamente al 1^ gennaio 2000 con le seguenti: vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 22.


          Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

              f-bis) prevedere le misure necessarie per proteggere le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento.


Art. 21.


          Al comma 1, dopo le parole: il Governo è delegato ad emanare, inserire le seguenti: , entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1,.

Art. 22.


          Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero:

              8) la diffusione delle informazioni relative alle disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e l'origine etnica.


          Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

          4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.



RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

                esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2001";

                auspicato il ricorso alla sanzione penale quale strumento di natura eccezionale e residuale, rispetto ad altri strumenti di prevenzione e repressione delle condotte illecite, da applicare solamente qualora gli altri tipi di sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria funzione;

                sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25 e 76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi stabiliti all'articolo 2, lettera c), siano sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie penali ed amministrative;

                rilevato che all'articolo 2, lettera c), nella parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei beni da tutelare penalmente, è fatto genericamente riferimento agli interessi generali dell'ordinamento, salvo l'esplicito richiamo all'ecosistema, rimettendone l'individuazione ad una eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, per cui, al fine sia di assicurare un sufficiente grado di determinatezza alla disposizione in esame sia per garantire la natura sussidiaria del diritto penale, appare necessario circoscrivere l'area della tutela penale agli interessi costituzionalmente protetti, fra i quali vi rientra anche l'ambiente e, quindi, l'ecosistema;

                osservato che l'articolo 3, comma 3, prevede che, qualora le direttive ivi richiamate prescrivano di adottare discipline sanzionatorie, il Governo possa prevedere nei regolamenti di attuazione, per le fattispecie individuate dalle direttive stesse adeguate sanzioni amministrative, al contrario, invece, di quanto stabilito dall'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, che estende il principio di legalità alle sanzioni amministrative;

                ritenuto che - per quanto l'articolo 25 della Costituzione riservi alla legge la competenza in materia penale e non anche quella in materia sanzionatoria amministrativa e per quanto la legge n. 689 del 1981 abbia la stessa forza normativa della legge comunitaria - sia opportuno applicare, anche nel caso in esame, il principio di garanzia, al quale si è ispirato il legislatore del 1981 nell'escludere che le sanzioni amministrative possano essere previste da fonti di grado secondario, riservando alla legge la previsione della sanzione amministrativa relativa alla violazione di norme attuative di direttive comunitarie;

                osservato che anche all'articolo 12 è prevista una deroga al principio di legalità, di cui all'articolo 1 della legge n. 689 del 1981, in quanto stabilisce che i regolamenti di riordino della disciplina relativa alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti alimentari, conservati e non, possano prevedere sanzioni amministrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria, relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie, per cui - anche in questo caso - è opportuno ribadire il principio di legalità, modificando la disposizione in esame delegando il Governo ad emanare in tale materia appositi decreti legislativi;

                ritenuto che la modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo al traffico transfrontaliero illecito di rifiuti, di cui all'articolo 13, non risolve i dubbi circa la determinatezza della fattispecie penale in esso prevista, in quanto il contenuto del precetto non è descritto direttamente dalla norma, ma si deve ricostruire in via interpretativa attraverso il richiamo all'articolo 26 del Regolamento CEE 259/93, che non sembra fornire una definizione di traffico illecito sufficientemente specifica;

                sottolineata l'esigenza, in riferimento all'articolo 22, di evitare la eccessiva frammentazione delle norme in materia di garanzie contro le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente connesse con la razza o l'origine etnica, data la necessità di coordinamento con la normativa in tema di immigrazione e condizione dello straniero, in attesa della prossima emanazione del disegno di legge di parziale modifica del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

          
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con i seguenti rilievi:

                1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia delimitata la tutela penale alla lesione degli interessi costituzionalmente protetti;

                2) all'articolo 3 sia sostituito il comma 3 con una disposizione che deleghi il Governo ad emanare decreti legislativi recanti disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle direttive comprese nell'allegato C;

                3) all'articolo 12 sia previsto che le disposizioni sanzionatorie amministrative debbano essere introdotte nell'ordinamento per mezzo della legislazione delegata;

                4) all'articolo 13 si valuti l'opportunità di prevedere una fatti- specie maggiormente determinata del reato di traffico illecito di rifiuti rispetto a quella descritta nel provvedimento in esame;

                5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di deliberare, ai sensi dell'articolo 86, comma 7, del regolamento, la proposta di stralcio dell'articolo 22 del disegno di legge in oggetto.


EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE


Art. 2.

          All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: interessi generali dell'ordinamento interno, ivi compreso l'ecosistema con le seguenti: interessi costituzionalmente protetti.


Art. 3.


          All'articolo 3, sostituire il comma 3 con i seguenti:

          3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1, ove le direttive di cui essi danno esecuzione prescrivano di adottare discipline sanzionatorie.

          3-bis. La delega di cui al comma 3 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

Art. 12.

          
Sostituirlo con il seguente:

Art. 12.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
in materia alimentare).

          1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti alimentari.
          2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.


RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

                esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge comunitaria C. 1533: "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001";

                delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

          sul disegno di legge

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)


          La IV Commissione,

                esaminato per la parte di propria competenza il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001" (C. 1533);

          delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

                esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2001 (C. 1533);


1. per quanto riguarda i profili di merito,

delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge, per le parti di competenza;


2. per quanto riguarda i profili finanziari,

                premesso che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), concernente le modalità di copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle direttive mediante decreto legislativo, non appare coerente con il canone posto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, in quanto si sostanzia nel ricorso a risorse ascritte ad una gestione fuori bilancio che - in relazione alle sue modalità di finanziamento - non può assicurarne l'esistenza ex ante;

                considerato inoltre che l'obbligo della predisposizione della relazione tecnica, contenuto nella disposizione richiamata al capoverso precedente, risulta di fatto limitato ai soli provvedimenti da emanarsi ai fini dell'attuazione delle direttive di cui all'allegato B, non essendo infatti previsto alcun vaglio parlamentare degli schemi di decreto legislativo emanati in attuazione delle direttive di cui all'allegato A, cui non può escludersi possano essere riconnessi effetti onerosi per il bilancio dello Stato e per la finanza pubblica;
                rilevata pertanto l'esigenza di individuare una modalità di copertura che - superando a regime il disposto del citato articolo 2, comma 1, lettera d) - renda disponibili per l'attuazione delle direttive comunitarie adeguate risorse, determinate in via preventiva tenendo anche conto dei possibili costi amministrativi che il processo di adattamento alla disciplina comunitaria può comportare;

                delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d)";

                all'articolo 19, al comma 1 anteporre il seguente: "All'articolo 1, comma 5-bis, della legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, dopo le parole: "è istituito" siano aggiunte le seguenti: "per l'anno 2000"";

                all'articolo 22, il comma 2 sia sostituito dal seguente: "All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, lettere g) e h), determinato nella misura massima di lire 3.941.000.000 annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.";


con le seguenti, ulteriori condizioni:

                all'articolo 2, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dopo la lettera c) sia aggiunta la seguente:

                "c-bis) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni";

                all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 6 sia aggiunto il seguente:

          "6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni";
e con la seguente osservazione:

                valuti la Commissione l'opportunità di aggiungere all'articolo 2, comma 1, lettera d), il seguente periodo: "con riferimento agli schemi di decreto legislativo recanti l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B".


RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

                esaminato il disegno di legge A.C. 1533, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001;

                rilevato che l'allegato A include, tra le altre, la Direttiva 2000/26/CE, la quale introduce disposizioni fortemente innovative in materia di risarcimento dei danni materiali e personali derivati da sinistri avvenuti in uno Stato diverso da quello di residenza della parte lesa;

                tenuto conto che l'attuazione delle disposizioni recate dalla direttiva, le quali appaiono largamente condivisibili, laddove intendono assicurare una più efficace tutela nel caso di sinistri RC auto, potrà comportare significative modifiche alla disciplina interna vigente in materia;

                rilevata, altresì, la significativa importanza delle disposizioni contenute nelle direttive 2000/28/CE e 2000/46/CE, anch'esse incluse nell'allegato A, che attengono all'esercizio e alla vigilanza prudenziale dell'attività dei cosiddetti istituti di moneta elettronica;

                tenuto conto che l'attuazione delle direttive in esame, determinando una nuova tipologia di enti creditizi e di mezzi di pagamento, dovrebbe comportare alcune rilevanti modifiche e integrazioni alle disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, alla disciplina antiriciclaggio nonché alla normativa in materia di sistemi di pagamento;

                considerato che l'importanza delle questioni prospettate renderebbe opportuna l'inclusione delle tre direttive nell'allegato B, di modo che i decreti legislativi di recepimento delle stesse vengano trasmessi al Parlamento per acquisire il parere delle competenti Commissioni;

          
delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

                provveda la Commissione di merito ad includere le direttive 2000/26/CE, 2000/28/CE e 2000/46/CE nell'allegato B.


EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE


          Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole: 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio" e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.

          Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole: 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti: 2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.


          Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole: 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

          Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole: 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti: 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli).

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


          La VII Commissione,

                esaminato il disegno di legge comunitaria 2001,

          delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.



RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

                esaminato il disegno di legge C. 1533, concernente "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001";

                considerato che l'articolo 13 prevede una modifica dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997, relativo al traffico illecito di rifiuti;

                rilevato che nell'Allegato A si prevede l'attuazione di due direttive comunitarie in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto (2000/14/CE) e di misure per la prevenzione nella produzione di rifiuti derivanti dai veicoli (2000/53/CE);

                considerata, in particolare, l'importanza della normativa sulla rottamazione dei veicoli ai fini della tutela ambientale e date le implicazioni che tali norme sono destinate ad avere soprattutto in relazione alla normativa sulla produzione e la progettazione dei veicoli;

          delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

                valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire la direttiva 2000/53/CE all'interno dell'Allegato B del disegno di legge C. 1533, al fine di consentire l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di decreto legislativo di attuazione.

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

                esaminato il disegno di legge C. 1533, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001", per le parti di propria competenza;

                preso atto che per le direttive 2000/53/CE e 2000/56/CE ("veicoli fuori uso" e "trasporto di merci pericolose per ferrovia") presenti nell'Allegato A, è previsto il conferimento di deleghe legislative al Governo;

                considerato che quattro direttive ("dispositivi di protezione per trattori agricoli", 2000/19/CE e 2000/22/CE, "dispositivi di protezione dei veicoli a motore", 2000/40/CE e "patente di guida", 2000/56/CE) possono essere attuate in via amministrativa da parte dello Stato, delle Regioni e delle province autonome, nell'ambito delle loro rispettive competenze;

                constatato che la Commissione europea ha elogiato l'Italia per il superamento delle difficoltà nel recepimento della normativa comunitaria, e che il Governo è deciso a perseguire tale indirizzo, nell'intento di eliminare l'immagine negativa che ha caratterizzato fino ad alcuni anni fa il nostro paese;

                rilevato che il Governo (al quale va dato atto della tempestività nella presentazione, già nel mese di settembre, del disegno di legge comunitaria per il 2001) si è impegnato ad affrontare urgentemente le questioni pendenti relative alle direttive 1999/48/CE e 2000/62/CE in tema di trasporto di merci pericolose per ferrovia;

                rilevato, inoltre, che la direttiva 2000/22/CE è già stata recepita con decreto ministeriale del 10 agosto 2001 e che con altrettanta sollecitudine saranno recepite le direttive 2000/19/CE e 2000/40/CE;

                evidenziato che, all'interno di questa cornice programmatica, il Governo, sensibile alle tematiche della tutela ambientale e della sicurezza, è teso a recepire al più presto, e comunque entro il termine di scadenza, le direttive 2000/53/CE e 2000/56/CE, rispettivamente in materia di veicoli fuori uso e di patente di guida;

                sottolineata la necessità di migliorare il livello di sicurezza del trasporto marittimo, in particolare per quanto riguarda i rischi legati al trasporto via mare di idrocarburi, favorendo la sostituzione di navi cisterna a scafo singolo con navi a doppio scafo;

                
delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)



          La X Commissione,

                esaminato il disegno di legge C. 1533, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria per il 2001);

                premesso che:

                il disegno di legge comunitaria per il 2001 si compone di 22 articoli e tre allegati: i primi sei articoli contengono disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari, mentre i successivi articoli contengono disposizioni particolari di adempimento, con le quali si modificano disposizioni vigenti per dare attuazione diretta a norme comunitarie, nonché criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive;

                considerato che la legge comunitaria si è dimostrata in questi anni uno strumento adeguato, sebbene necessiti di essere ulteriormente valorizzata per migliorare il recepimento del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, sino ad oggi particolarmente carente;

                valutata positivamente la scelta di prevedere, all'articolo 11, una specifica sanzione amministrativa per l'inadempimento degli obblighi stabiliti nei provvedimenti inibitori degli atti e comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti, adottati ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Al riguardo sembrerebbe opportuno anche un maggiore coinvolgimento del "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti", costituito presso il Ministero delle Attività produttive, con particolare riferimento alla tutela dei cittadini rispetto all'erogazione dei servizi di pubblica utilità;

                valutata altresì positivamente la scelta di prevedere la modifica dei requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, per la nomina del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva;

                ritenuta necessaria, nell'attuazione delle direttive più rilevanti per i cittadini e per il sistema produttivo, l'adozione di una procedura aggravata che consenta alle Commissioni competenti una adeguata valutazione della futura legislazione delegata, e, con specifico riferimento alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, anche ai fini di una opportuna concertazione tra le parti ed in una prospettiva di tutela delle piccole e medie imprese rispetto a soggetti controparte economicamente e contrattualmente più forti;

                delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno specificare più chiaramente il significato dell'espressione "anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio", anche al fine di evitare dubbi interpretativi nell'applicazione della disposizione in esame;

                b) appare necessaria una più chiara definizione dei requisiti professionali previsti per la nomina del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva, anche nell'ottica di una sempre maggiore attenzione al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro;

                c) in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 21, recanti princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, appare opportuno prevedere che l'elevamento del tasso di mora relativo ai rapporti commerciali previsti dalla direttiva medesima non preclude al creditore, oltre alla possibilità di ottenere un risarcimento ragionevole per tutti i costi di recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, anche la possibilità di ottenere il risarcimento degli eventuali danni ulteriori subiti a causa dei pagamenti non tempestivi, atteso altresì che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva dispone che gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare norme più favorevoli al creditore di quelle necessarie per conformarsi alla presente direttiva;

e con gli emendamenti, da essa approvati, trasmessi in allegato.


EMENDAMENTI APPROVATI DALLA X COMMISSIONE


Art. 1.

              All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

                2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico").
              Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la suddetta direttiva.

          All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente direttiva:

                2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

              Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la suddetta direttiva.


RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)



          La XI Commissione,

                esaminato il disegno di legge n. 1533 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2001";

                considerato che tra le direttive al cui recepimento il Governo viene delegato sono comprese tre rilevanti direttive in materia di organizzazione dell'orario di lavoro (2000/34/CE) e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro (2000/92/CE e 2000/39/CE);

                rilevato che all'articolo 17 si intende modificare il decreto legislativo n. 624 del 1996 concernente la materia della sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive, al fine di un adeguamento dello stesso decreto legislativo a successive modifiche intervenute nella normativa comunitaria;

                preso atto che la direttiva 2000/43/CE, compresa nell'allegato A, concernente la parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, per la notevole valenza dal punto di vista costituzionale, incidendo sui diritti fondamentali della persona, andrebbe più opportunamente inserita nell'allegato B in modo da sottoporre il decreto legislativo all'esame delle competenti Commissioni parlamentari;

                considerato che la direttiva 2000/39/CE è stata emanata in attuazione della precedente direttiva 98/24/CE del Consiglio, che tuttavia non è ancora stata recepita da un apposito decreto legislativo nonostante l'apposita delega contenuta nella legge comunitaria 2000;
                preso atto che la direttiva 2000/34/CE modifica, integrandola, la precedente direttiva 93/104/CE, per il cui mancato recepimento la Commissione ha avviato nei confronti dell'Italia una procedura di infrazione presentando ricorso alla Corte di giustizia;

                ritenuto che il principio di delega contenuto nell'articolo 17 non appare sufficientemente chiaro in ordine allo scopo che si prefigge;

                delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE


a condizione che sia approvato l'emendamento allegato e con le seguenti osservazioni:

                si provveda a recepire tempestivamente la direttiva 98/24/CE, per la sua valenza di normativa preliminare rispetto alla direttiva 2000/39/CE di cui si dispone l'attuazione in via amministrativa, nonché la direttiva 93/104/CE;

                si espliciti, all'articolo 17, che lo scopo del decreto delegato è la più funzionale accessibilità alla qualifica di direttore responsabile di impianti nei quali si esercita l'attività estrattiva, anche in considerazione della riforma dell'ordinamento dei corsi universitari e dei relativi titoli.


EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE


          Trasferire dall'allegato A all'allegato B la seguente direttiva:

              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.


RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)



          La XII Commissione,

                esaminato il disegno di legge comunitaria 2001;

                delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


          La XIII Commissione,

                esaminato, per la parte di propria competenza, il disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001";

                delibera di


RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con le seguenti osservazioni:

                con riferimento all'articolo 12 si ravvisa l'esigenza che le disposizioni sanzionatorie amministrative debbano essere introdotte nell'ordinamento per mezzo di legislazione delegata;

                con riferimento all'articolo 18 si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità di apprestare una normativa che preveda l'impiego dei prodotti omeopatici nel campo della medicina veterinaria.

EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE


Art. 1.

              Nell'allegato A sopprimere le parole: 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le seguenti: 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana.

          Conseguentemente, aggiungere le stesse nell'allegato B.

Art. 21.

          
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità).

          1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettaturae la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità del prodotto commercializzato.


          Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-ter.

(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana).

          1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

                a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro";

                b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato.



PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
          La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

              esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

                1. all'articolo 4 si dovrebbe prevedere la limitazione della delega alle sanzioni di natura penale per le disposizioni comunitarie la cui attuazione è di competenza delle regioni e delle province autonome;

                2. all'articolo 5 si dovrebbe rispettare l'autonomia regionale nel regolare l'attribuzione degli oneri per prestazioni e controlli da parte di enti pubblici per quanto concerne l'attuazione delle normative comunitarie di competenza delle regioni e delle province autonome;

                3. all'articolo 6 si dovrebbe limitare la delega al riordino in testi unici delle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie alle materie che sono di competenza dello Stato, tenendo anche conto delle recenti modificazioni al titolo V della seconda parte della Costituzione;

                4. all'articolo 22 si dovrebbe prevedere esplicitamente il rispetto degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle loro norme di attuazione, anche qualora le misure positive di tutela di gruppi etnici non siano volte, come previsto dalla lettera c) del comma 1, ad evitare o compensare svantaggi connessi con una determinata razza od origine etnica.

          La Commissione richiama altresì al rispetto delle competenze regionali e delle province autonome (tenendo anche conto delle recenti modificazioni del titolo V della seconda parte della Costituzione), nell'attuazione delle direttive comunitarie ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, segnalando, in particolare, le direttive in materia di agricoltura e di istruzione professionale.



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