XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1533-A
PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1533;
constatato che il provvedimento in esame è, per sua
natura, destinato a intervenire su materie tra loro
disomogenee, essendo diretto a favorire l'adeguamento
normativo dell'ordinamento interno alla disciplina
comunitaria;
rilevato che molte disposizioni contenute nel capo I,
concernente le disposizioni generali sui procedimenti per
l'adempimento degli obblighi comunitari, risultano formulate
annualmente nei medesimi termini;
rilevato che su talune di esse sarebbe opportuna una
ampia riflessione (compatibilità del modello di
delegificazione con il dettato della legge 23 agosto 1988, n.
400; individuazione più stringente dei princìpi e criteri
direttivi per le deleghe che prevedono anche l'introduzione di
sanzioni penali);
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 4, comma 3, le
disposizioni dovrebbero essere riformulate secondo quanto
precisa, al punto 2, lettera g), la circolare dei
Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio dei
ministri sulla formulazione tecnica dei testi legislativi
dell'aprile 2001, secondo la quale "le disposizioni che
prevedono una pronuncia parlamentare su atti o schemi di atti
non individuano l'organo parlamentare competente (salva
l'attribuzione per legge della predetta pronuncia ad un
organismo bicamerale) e prevedono la trasmissione dell'atto
"al Parlamento"";
all'articolo 17, siano chiariti i princìpi e i criteri
per l'esercizio della delega conferita in relazione alla
finalità della delega stessa: dal tenore della disposizione,
infatti, non appare chiaro se si intenda raggiungere un
maggiore rigore nella individuazione dei requisiti
professionali o, al contrario, consentire una maggiore
apertura.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 1, lettera b), dovrebbe
chiarirsi se l'inciso che fa salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di
semplificazione amministrativa intenda escludere dal campo di
intervento dei decreti legislativi i settori già disciplinati
da fonti secondarie o comunque a queste affidati da leggi di
delegificazione, al fine di evitare possibili rilegificazioni
di tali settori; se così fosse, occorrerebbe formulare tale
prescrizione in modo più chiaro, alla stregua di un autonomo
criterio direttivo, precisando che, qualora l'attuazione delle
direttive oggetto di delega comporti l'intervento su procedure
per le quali sono state disposte delegificazioni ai sensi
delle leggi n. 59 del 1997 e n. 50 del 1999, il Governo debba
procedere attraverso l'emanazione di regolamenti;
all'articolo 4, comma 1, rilevato che un'analoga
disposizione è contenuta nell'articolo 4, comma 1, dell'ultima
legge comunitaria 2000 (legge 29 dicembre 2000, n. 422),
dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento
soprattutto con riferimento alla vigenza dei regolamenti
comunitari presi a riferimento dalle due disposizioni: la
disposizione in vigore fa infatti riferimento a quelli vigenti
alla data del 30 giugno 2000, mentre quella contenuta nel
provvedimento si riferisce ai regolamenti adottati
successivamente al 1^ gennaio 2000;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 2, comma 1, lettera c), appare
opportuna una più puntuale definizione dei criteri di delega
in materia di sanzioni, anche al fine di conferire il massimo
di chiarezza e di certezza per quanto riguarda il ricorso alla
norma penale;
all'articolo 2, comma 1, lettera f), ove si
prevede che il Governo tenga conto, nell'esercizio della
delega, anche delle eventuali modificazioni del diritto
comunitario intervenute fino al momento dell'esercizio della
delega, appare opportuno evidenziare che la norma,
autorizzando in sostanza il recepimento di disposizioni
comunitarie ancora non esistenti nell'ordinamento, sembrerebbe
porre la questione della compiuta definizione dell'oggetto
della delega, come richiesto dall'articolo 76 della
Costituzione;
all'articolo 12, dovrebbe verificarsi se la
disposizione che stabilisce che i previsti regolamenti possono
introdurre misure sanzionatorie non sia in contrasto con il
principio di legalità secondo il quale solo fonti di carattere
primario possono introdurre sanzioni a carico dei
cittadini;
all'articolo 18, la disposizione dovrebbe essere
integrata indicando specificamente l'atto che il Governo è
delegato ad emanare.
(Parere espresso l'11 ottobre 2001).
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
1533;
rilevato che il provvedimento è già stato esaminato dal
Comitato per la legislazione, che ha reso il proprio parere lo
scorso 11 ottobre, e che, nel prosieguo dell'esame in sede
referente, la Commissione ha recepito alcuni rilievi in esso
contenuti, nonché introdotto ulteriori disposizioni alcune
delle quali recanti nuove norme di delega;
considerato che il disegno di legge in oggetto, secondo
quanto già osservato dal Comitato in occasione dell'esame
delle leggi comunitarie per il 1998 e per il 1999, non detta
soltanto disposizioni dirette al conseguimento degli obiettivi
fissati dalla legge generale sulla cui base esso è adottato
(legge 9 marzo 1989, n. 86), ma modifica esso stesso tale
ultima fonte, nonché la legge 16 aprile 1987, n. 183, creando
un intreccio tra legge generale e legge comunitaria che non
appare conforme alle esigenze di un corretto metodo della
legislazione;
ribadendo l'opportunità che la Commissione accolga anche
i rilievi non recepiti contenuti nel parere reso lo scorso 11
ottobre;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, comma 3, già modificato a seguito del
parere del Comitato per la legislazione, si sopprima anche il
riferimento alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali secondo stabilito dal punto 2, lettera g)
della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la
formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del
Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 11, dovrebbe chiarirsi il significato
dell'inciso "anche su domanda dell'associazione che ha agito
in giudizio", in considerazione del fatto che la normativa
vigente - segnatamente la legge 30 luglio 1998, n. 281 -
riconosce la legittimazione delle associazioni di consumatori
ad agire in giudizio per la tutela dei diritti collettivi dei
consumatori e degli utenti e che sembra pacifico che tali
associazioni possano agire anche per l'esecuzione degli
obblighi sanciti nel provvedimento giudiziario da esse
promosso e per l'irrogazione delle relative sanzioni;
all'articolo 24, dovrebbe verificarsi se l'attuazione
del principio di cui al comma 1, lettera e), possa porsi
in contrasto o, comunque, abbia impatto problematico con le
disposizioni di maggior rigore introdotte dalla recente legge
18 agosto 2000, n. 248, relativa al diritto d'autore;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 23, dovrebbe uniformarsi la citazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quanto
previsto dal punto 12, lettera m), della citata
circolare recante regole e raccomandazioni per la formulazione
tecnica dei testi legislativi;
all'articolo 26, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
richiamare per l'attuazione della delega anche i principi e i
criteri generali contenuti nell'articolo 2 del disegno di
legge; appare comunque opportuno rivedere la formulazione
dell'alinea che richiama i "seguenti principi criteri
direttivi", indicandoli nella sola lettera a).
(Parere espresso il 30 ottobre 2001).
RELAZIONI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI
RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di
legge comunitaria 2001,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
trasmettendo gli emendamenti da essa approvati.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA I COMMISSIONE
Art. 4.
Al comma 1, sostituire le parole: adottati
successivamente al 1^ gennaio 2000 con le seguenti:
vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 22.
Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la
seguente:
f-bis) prevedere le misure necessarie per proteggere
le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli, quale
reazione a un reclamo o a un'azione volta a ottenere il
rispetto del principio di parità di trattamento.
Art. 21.
Al comma 1, dopo le parole: il Governo è delegato
ad emanare, inserire le seguenti: , entro il termine di
cui all'articolo 1, comma 1,.
Art. 22.
Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il
seguente numero:
8) la diffusione delle informazioni relative alle
disposizioni vigenti in materia di parità di trattamento fra
le persone indipendentemente dalla razza e l'origine
etnica.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
4. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente
articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro
sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
Commissioni competenti per materia. Decorso inutilmente tale
termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere
parlamentare.
RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - legge comunitaria 2001";
auspicato il ricorso alla sanzione penale quale
strumento di natura eccezionale e residuale, rispetto ad altri
strumenti di prevenzione e repressione delle condotte
illecite, da applicare solamente qualora gli altri tipi di
sanzione non siano sufficienti ad esplicare la propria
funzione;
sottolineata la necessità, ai sensi degli articoli 25
e 76 della Costituzione, che i principi e criteri direttivi
stabiliti all'articolo 2, lettera c), siano
sufficientemente determinati, al fine di delimitare l'ambito
di discrezionalità attribuito al legislatore delegato in
ordine all'individuazione delle fattispecie sanzionatorie
penali ed amministrative;
rilevato che all'articolo 2, lettera c), nella
parte in cui sono dettati i criteri per l'individuazione dei
beni da tutelare penalmente, è fatto genericamente riferimento
agli interessi generali dell'ordinamento, salvo l'esplicito
richiamo all'ecosistema, rimettendone l'individuazione ad una
eccessiva discrezionalità del legislatore delegato, per cui,
al fine sia di assicurare un sufficiente grado di
determinatezza alla disposizione in esame sia per garantire la
natura sussidiaria del diritto penale, appare necessario
circoscrivere l'area della tutela penale agli interessi
costituzionalmente protetti, fra i quali vi rientra anche
l'ambiente e, quindi, l'ecosistema;
osservato che l'articolo 3, comma 3, prevede che,
qualora le direttive ivi richiamate prescrivano di adottare
discipline sanzionatorie, il Governo possa prevedere nei
regolamenti di attuazione, per le fattispecie individuate
dalle direttive stesse adeguate sanzioni amministrative, al
contrario, invece, di quanto stabilito dall'articolo 1 della
legge n. 689 del 1981, che estende il principio di legalità
alle sanzioni amministrative;
ritenuto che - per quanto l'articolo 25 della
Costituzione riservi alla legge la competenza in materia
penale e non anche quella in materia sanzionatoria
amministrativa e per quanto la legge n. 689 del 1981 abbia la
stessa forza normativa della legge comunitaria - sia opportuno
applicare, anche nel caso in esame, il principio di garanzia,
al quale si è ispirato il legislatore del 1981 nell'escludere
che le sanzioni amministrative possano essere previste da
fonti di grado secondario, riservando alla legge la previsione
della sanzione amministrativa relativa alla violazione di
norme attuative di direttive comunitarie;
osservato che anche all'articolo 12 è prevista una
deroga al principio di legalità, di cui all'articolo 1 della
legge n. 689 del 1981, in quanto stabilisce che i regolamenti
di riordino della disciplina relativa alla produzione e alla
commercializzazione dei prodotti alimentari, conservati e non,
possano prevedere sanzioni amministrative, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge
comunitaria, relative alle violazioni delle disposizioni
contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive
comunitarie, per cui - anche in questo caso - è opportuno
ribadire il principio di legalità, modificando la disposizione
in esame delegando il Governo ad emanare in tale materia
appositi decreti legislativi;
ritenuto che la modifica dell'articolo 53 del decreto
legislativo n. 22 del 1997, relativo al traffico
transfrontaliero illecito di rifiuti, di cui all'articolo 13,
non risolve i dubbi circa la determinatezza della fattispecie
penale in esso prevista, in quanto il contenuto del precetto
non è descritto direttamente dalla norma, ma si deve
ricostruire in via interpretativa attraverso il richiamo
all'articolo 26 del Regolamento CEE 259/93, che non sembra
fornire una definizione di traffico illecito sufficientemente
specifica;
sottolineata l'esigenza, in riferimento all'articolo
22, di evitare la eccessiva frammentazione delle norme in
materia di garanzie contro le discriminazioni per cause
direttamente o indirettamente connesse con la razza o
l'origine etnica, data la necessità di coordinamento con la
normativa in tema di immigrazione e condizione dello
straniero, in attesa della prossima emanazione del disegno di
legge di parziale modifica del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con i seguenti rilievi:
1) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sia
delimitata la tutela penale alla lesione degli interessi
costituzionalmente protetti;
2) all'articolo 3 sia sostituito il comma 3 con una
disposizione che deleghi il Governo ad emanare decreti
legislativi recanti disposizioni recanti sanzioni penali o
amministrative per le violazioni delle direttive comprese
nell'allegato C;
3) all'articolo 12 sia previsto che le disposizioni
sanzionatorie amministrative debbano essere introdotte
nell'ordinamento per mezzo della legislazione delegata;
4) all'articolo 13 si valuti l'opportunità di
prevedere una fatti- specie maggiormente determinata del reato
di traffico illecito di rifiuti rispetto a quella descritta
nel provvedimento in esame;
5) valuti la Commissione di merito l'opportunità di
deliberare, ai sensi dell'articolo 86, comma 7, del
regolamento, la proposta di stralcio dell'articolo 22 del
disegno di legge in oggetto.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA II COMMISSIONE
Art. 2.
All'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire
le parole: interessi generali dell'ordinamento interno, ivi
compreso l'ecosistema con le seguenti: interessi
costituzionalmente protetti.
Art. 3.
All'articolo 3, sostituire il comma 3 con i
seguenti:
3. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è
delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di
cui al comma 1, ove le direttive di cui essi danno esecuzione
prescrivano di adottare discipline sanzionatorie.
3-bis. La delega di cui al comma 3 è esercitata con
decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di
decreto legislativo di cui al presente articolo sono
trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti
dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni
competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere.
Art. 12.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 12.
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria
in materia alimentare).
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è
delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di
cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994,
n. 146, relativo alla regolamentazione di prodotti
alimentari.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti
legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno
ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma
1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui
al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli
altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e
al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso,
entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine
i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il
disegno di legge comunitaria C. 1533: "Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria
2001";
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
sul disegno di legge
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
La IV Commissione,
esaminato per la parte di propria competenza il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2001" (C. 1533);
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria per il 2001
(C. 1533);
1. per quanto riguarda i profili di merito,
delibera di riferire favorevolmente sul disegno di legge,
per le parti di competenza;
2. per quanto riguarda i profili finanziari,
premesso che la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera d), concernente le modalità di
copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione
delle direttive mediante decreto legislativo, non appare
coerente con il canone posto dall'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, in quanto si sostanzia nel ricorso a
risorse ascritte ad una gestione fuori bilancio che - in
relazione alle sue modalità di finanziamento - non può
assicurarne l'esistenza ex ante;
considerato inoltre che l'obbligo della
predisposizione della relazione tecnica, contenuto nella
disposizione richiamata al capoverso precedente, risulta di
fatto limitato ai soli provvedimenti da emanarsi ai fini
dell'attuazione delle direttive di cui all'allegato B, non
essendo infatti previsto alcun vaglio parlamentare degli
schemi di decreto legislativo emanati in attuazione delle
direttive di cui all'allegato A, cui non può escludersi
possano essere riconnessi effetti onerosi per il bilancio
dello Stato e per la finanza pubblica;
rilevata pertanto l'esigenza di individuare una
modalità di copertura che - superando a regime il disposto del
citato articolo 2, comma 1, lettera d) - renda
disponibili per l'attuazione delle direttive comunitarie
adeguate risorse, determinate in via preventiva tenendo anche
conto dei possibili costi amministrativi che il processo di
adattamento alla disciplina comunitaria può comportare;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto
dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 5, dopo il comma 1, aggiungere il
seguente: "1-bis. Agli eventuali oneri derivanti dal
presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma
1, lettera d)";
all'articolo 19, al comma 1 anteporre il seguente:
"All'articolo 1, comma 5-bis, della legge 23 giugno
2000, n. 178, e successive modificazioni, dopo le parole: "è
istituito" siano aggiunte le seguenti: "per l'anno 2000"";
all'articolo 22, il comma 2 sia sostituito dal
seguente: "All'onere derivante dall'istituzione e dal
funzionamento dell'ufficio di cui al comma 1, lettere g)
e h), determinato nella misura massima di lire
3.941.000.000 annue a decorrere dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero medesimo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.";
con le seguenti, ulteriori condizioni:
all'articolo 2, comma 1, della legge 16 aprile 1987,
n. 183, dopo la lettera c) sia aggiunta la seguente:
"c-bis) indica le risorse necessarie
all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6,
della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione
degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni";
all'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo
il comma 6 sia aggiunto il seguente:
"6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo
11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni";
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità di aggiungere
all'articolo 2, comma 1, lettera d), il seguente
periodo: "con riferimento agli schemi di decreto legislativo
recanti l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di
cui all'allegato B".
RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato il disegno di legge A.C. 1533, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001;
rilevato che l'allegato A include, tra le altre, la
Direttiva 2000/26/CE, la quale introduce disposizioni
fortemente innovative in materia di risarcimento dei danni
materiali e personali derivati da sinistri avvenuti in uno
Stato diverso da quello di residenza della parte lesa;
tenuto conto che l'attuazione delle disposizioni
recate dalla direttiva, le quali appaiono largamente
condivisibili, laddove intendono assicurare una più efficace
tutela nel caso di sinistri RC auto, potrà comportare
significative modifiche alla disciplina interna vigente in
materia;
rilevata, altresì, la significativa importanza delle
disposizioni contenute nelle direttive 2000/28/CE e
2000/46/CE, anch'esse incluse nell'allegato A, che attengono
all'esercizio e alla vigilanza prudenziale dell'attività dei
cosiddetti istituti di moneta elettronica;
tenuto conto che l'attuazione delle direttive in
esame, determinando una nuova tipologia di enti creditizi e di
mezzi di pagamento, dovrebbe comportare alcune rilevanti
modifiche e integrazioni alle disposizioni del Testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, alla disciplina
antiriciclaggio nonché alla normativa in materia di sistemi di
pagamento;
considerato che l'importanza delle questioni
prospettate renderebbe opportuna l'inclusione delle tre
direttive nell'allegato B, di modo che i decreti legislativi
di recepimento delle stesse vengano trasmessi al Parlamento
per acquisire il parere delle competenti Commissioni;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito ad includere le
direttive 2000/26/CE, 2000/28/CE e 2000/46/CE nell'allegato
B.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VI COMMISSIONE
Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole:
2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio" e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica.
Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole:
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi
dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti:
2000/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18
settembre 2000, che modifica la direttiva 2000/12/CE relativa
all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo
esercizio e 2000/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli
istituti di moneta elettronica.
Nell'allegato A sono soppresse le seguenti parole:
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
Conseguentemente nell'allegato B, dopo le parole:
2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 2000, che modifica la direttiva 93/104/CE del Consiglio
concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di
lavoro, al fine di comprendere i settori e le attività esclusi
dalla suddetta direttiva, sono inserite le seguenti:
2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri in materia di assicurazione della
responsabilità civile risultante dalla circolazione di
autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione
autoveicoli).
RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2001,
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.
RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1533, concernente
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001";
considerato che l'articolo 13 prevede una modifica
dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
relativo al traffico illecito di rifiuti;
rilevato che nell'Allegato A si prevede l'attuazione
di due direttive comunitarie in materia di emissione acustica
ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a
funzionare all'aperto (2000/14/CE) e di misure per la
prevenzione nella produzione di rifiuti derivanti dai veicoli
(2000/53/CE);
considerata, in particolare, l'importanza della
normativa sulla rottamazione dei veicoli ai fini della tutela
ambientale e date le implicazioni che tali norme sono
destinate ad avere soprattutto in relazione alla normativa
sulla produzione e la progettazione dei veicoli;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di
inserire la direttiva 2000/53/CE all'interno dell'Allegato B
del disegno di legge C. 1533, al fine di consentire
l'espressione del parere parlamentare sul relativo schema di
decreto legislativo di attuazione.
RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1533, recante
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge
comunitaria 2001", per le parti di propria competenza;
preso atto che per le direttive 2000/53/CE e
2000/56/CE ("veicoli fuori uso" e "trasporto di merci
pericolose per ferrovia") presenti nell'Allegato A, è previsto
il conferimento di deleghe legislative al Governo;
considerato che quattro direttive ("dispositivi di
protezione per trattori agricoli", 2000/19/CE e 2000/22/CE,
"dispositivi di protezione dei veicoli a motore", 2000/40/CE e
"patente di guida", 2000/56/CE) possono essere attuate in via
amministrativa da parte dello Stato, delle Regioni e delle
province autonome, nell'ambito delle loro rispettive
competenze;
constatato che la Commissione europea ha elogiato
l'Italia per il superamento delle difficoltà nel recepimento
della normativa comunitaria, e che il Governo è deciso a
perseguire tale indirizzo, nell'intento di eliminare
l'immagine negativa che ha caratterizzato fino ad alcuni anni
fa il nostro paese;
rilevato che il Governo (al quale va dato atto della
tempestività nella presentazione, già nel mese di settembre,
del disegno di legge comunitaria per il 2001) si è impegnato
ad affrontare urgentemente le questioni pendenti relative alle
direttive 1999/48/CE e 2000/62/CE in tema di trasporto di
merci pericolose per ferrovia;
rilevato, inoltre, che la direttiva 2000/22/CE è già
stata recepita con decreto ministeriale del 10 agosto 2001 e
che con altrettanta sollecitudine saranno recepite le
direttive 2000/19/CE e 2000/40/CE;
evidenziato che, all'interno di questa cornice
programmatica, il Governo, sensibile alle tematiche della
tutela ambientale e della sicurezza, è teso a recepire al più
presto, e comunque entro il termine di scadenza, le direttive
2000/53/CE e 2000/56/CE, rispettivamente in materia di veicoli
fuori uso e di patente di guida;
sottolineata la necessità di migliorare il livello di
sicurezza del trasporto marittimo, in particolare per quanto
riguarda i rischi legati al trasporto via mare di idrocarburi,
favorendo la sostituzione di navi cisterna a scafo singolo con
navi a doppio scafo;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1533, recante
disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
partecipazione dell'Italia alle Comunità europee (Legge
comunitaria per il 2001);
premesso che:
il disegno di legge comunitaria per il 2001 si compone
di 22 articoli e tre allegati: i primi sei articoli contengono
disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli
obblighi comunitari, mentre i successivi articoli contengono
disposizioni particolari di adempimento, con le quali si
modificano disposizioni vigenti per dare attuazione diretta a
norme comunitarie, nonché criteri specifici di delega per
l'attuazione di alcune direttive;
considerato che la legge comunitaria si è dimostrata
in questi anni uno strumento adeguato, sebbene necessiti di
essere ulteriormente valorizzata per migliorare il recepimento
del diritto comunitario nell'ordinamento nazionale, sino ad
oggi particolarmente carente;
valutata positivamente la scelta di prevedere,
all'articolo 11, una specifica sanzione amministrativa per
l'inadempimento degli obblighi stabiliti nei provvedimenti
inibitori degli atti e comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti, adottati ai sensi
dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281. Al
riguardo sembrerebbe opportuno anche un maggiore
coinvolgimento del "Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti", costituito presso il Ministero delle Attività
produttive, con particolare riferimento alla tutela dei
cittadini rispetto all'erogazione dei servizi di pubblica
utilità;
valutata altresì positivamente la scelta di prevedere
la modifica dei requisiti previsti dall'articolo 20 del
decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, per la nomina
del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si
esercita l'attività estrattiva;
ritenuta necessaria, nell'attuazione delle direttive
più rilevanti per i cittadini e per il sistema produttivo,
l'adozione di una procedura aggravata che consenta alle
Commissioni competenti una adeguata valutazione della futura
legislazione delegata, e, con specifico riferimento alla
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali, anche ai fini di una
opportuna concertazione tra le parti ed in una prospettiva di
tutela delle piccole e medie imprese rispetto a soggetti
controparte economicamente e contrattualmente più forti;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, appare opportuno
specificare più chiaramente il significato dell'espressione
"anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio",
anche al fine di evitare dubbi interpretativi
nell'applicazione della disposizione in esame;
b) appare necessaria una più chiara definizione
dei requisiti professionali previsti per la nomina del
direttore responsabile di taluni impianti nei quali si
esercita l'attività estrattiva, anche nell'ottica di una
sempre maggiore attenzione al tema della sicurezza nei luoghi
di lavoro;
c) in relazione alle disposizioni di cui
all'articolo 21, recanti princìpi e criteri direttivi per il
recepimento della direttiva 2000/35/CE in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali,
appare opportuno prevedere che l'elevamento del tasso di mora
relativo ai rapporti commerciali previsti dalla direttiva
medesima non preclude al creditore, oltre alla possibilità di
ottenere un risarcimento ragionevole per tutti i costi di
recupero sostenuti a causa del ritardo di pagamento, anche la
possibilità di ottenere il risarcimento degli eventuali danni
ulteriori subiti a causa dei pagamenti non tempestivi, atteso
altresì che l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva dispone
che gli Stati membri possono lasciare in vigore od emanare
norme più favorevoli al creditore di quelle necessarie per
conformarsi alla presente direttiva;
e con gli emendamenti, da essa approvati, trasmessi in
allegato.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA X COMMISSIONE
Art. 1.
All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente
direttiva:
2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
servizi della società dell'informazione, in particolare il
commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul
commercio elettronico").
Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la
suddetta direttiva.
All'articolo 1, allegato B, inserire la seguente
direttiva:
2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni commerciali.
Conseguentemente, all'allegato A sopprimere la
suddetta direttiva.
RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1533 recante
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge
comunitaria 2001";
considerato che tra le direttive al cui recepimento il
Governo viene delegato sono comprese tre rilevanti direttive
in materia di organizzazione dell'orario di lavoro
(2000/34/CE) e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi
di lavoro (2000/92/CE e 2000/39/CE);
rilevato che all'articolo 17 si intende modificare il
decreto legislativo n. 624 del 1996 concernente la materia
della sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive, al fine di un adeguamento dello stesso decreto
legislativo a successive modifiche intervenute nella normativa
comunitaria;
preso atto che la direttiva 2000/43/CE, compresa
nell'allegato A, concernente la parità di trattamento
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, per la
notevole valenza dal punto di vista costituzionale, incidendo
sui diritti fondamentali della persona, andrebbe più
opportunamente inserita nell'allegato B in modo da sottoporre
il decreto legislativo all'esame delle competenti Commissioni
parlamentari;
considerato che la direttiva 2000/39/CE è stata
emanata in attuazione della precedente direttiva 98/24/CE del
Consiglio, che tuttavia non è ancora stata recepita da un
apposito decreto legislativo nonostante l'apposita delega
contenuta nella legge comunitaria 2000;
preso atto che la direttiva 2000/34/CE modifica,
integrandola, la precedente direttiva 93/104/CE, per il cui
mancato recepimento la Commissione ha avviato nei confronti
dell'Italia una procedura di infrazione presentando ricorso
alla Corte di giustizia;
ritenuto che il principio di delega contenuto
nell'articolo 17 non appare sufficientemente chiaro in ordine
allo scopo che si prefigge;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
a condizione che sia approvato l'emendamento allegato e
con le seguenti osservazioni:
si provveda a recepire tempestivamente la direttiva
98/24/CE, per la sua valenza di normativa preliminare rispetto
alla direttiva 2000/39/CE di cui si dispone l'attuazione in
via amministrativa, nonché la direttiva 93/104/CE;
si espliciti, all'articolo 17, che lo scopo del
decreto delegato è la più funzionale accessibilità alla
qualifica di direttore responsabile di impianti nei quali si
esercita l'attività estrattiva, anche in considerazione della
riforma dell'ordinamento dei corsi universitari e dei relativi
titoli.
EMENDAMENTO APPROVATO DALLA XI COMMISSIONE
Trasferire dall'allegato A all'allegato B la seguente
direttiva:
2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
il principio della parità di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il disegno di legge comunitaria 2001;
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato, per la parte di propria competenza, il
disegno di legge recante "Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2001";
delibera di
RIFERIRE FAVOREVOLMENTE
con le seguenti osservazioni:
con riferimento all'articolo 12 si ravvisa l'esigenza
che le disposizioni sanzionatorie amministrative debbano
essere introdotte nell'ordinamento per mezzo di legislazione
delegata;
con riferimento all'articolo 18 si ritiene opportuno
richiamare l'attenzione sulla necessità di apprestare una
normativa che preveda l'impiego dei prodotti omeopatici nel
campo della medicina veterinaria.
EMENDAMENTI APPROVATI DALLA XIII COMMISSIONE
Art. 1.
Nell'allegato A sopprimere le parole: 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei
prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità e le
seguenti: 2000/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e
di cioccolato destinati all'alimentazione umana.
Conseguentemente, aggiungere le stesse nell'allegato
B.
Art. 21.
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-bis.
(Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità).
1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
concernenti l'etichettaturae la presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al
principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al
sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di
etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi
di controllo riconosciuti dalla Comunità europea, che consenta
di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicità
del prodotto commercializzato.
Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:
Art. 21-ter.
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai
prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana).
1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai
prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di
cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza,
rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia
prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di
cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di
cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione
"cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata
la dizione "cioccolato puro";
b) individuare meccanismi di certificazione di
qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente
burro di cacao per la produzione di cioccolato.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni
regionali,
esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di
propria competenza
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1. all'articolo 4 si dovrebbe prevedere la limitazione
della delega alle sanzioni di natura penale per le
disposizioni comunitarie la cui attuazione è di competenza
delle regioni e delle province autonome;
2. all'articolo 5 si dovrebbe rispettare l'autonomia
regionale nel regolare l'attribuzione degli oneri per
prestazioni e controlli da parte di enti pubblici per quanto
concerne l'attuazione delle normative comunitarie di
competenza delle regioni e delle province autonome;
3. all'articolo 6 si dovrebbe limitare la delega al
riordino in testi unici delle disposizioni di recepimento
delle direttive comunitarie alle materie che sono di
competenza dello Stato, tenendo anche conto delle recenti
modificazioni al titolo V della seconda parte della
Costituzione;
4. all'articolo 22 si dovrebbe prevedere
esplicitamente il rispetto degli statuti delle regioni ad
autonomia speciale e delle loro norme di attuazione, anche
qualora le misure positive di tutela di gruppi etnici
non siano volte, come previsto dalla lettera c) del
comma 1, ad evitare o compensare svantaggi connessi con una
determinata razza od origine etnica.
La Commissione richiama altresì al rispetto delle
competenze regionali e delle province autonome (tenendo anche
conto delle recenti modificazioni del titolo V della seconda
parte della Costituzione), nell'attuazione delle direttive
comunitarie ai sensi degli articoli 1, 2 e 3, segnalando, in
particolare, le direttive in materia di agricoltura e di
istruzione professionale.