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DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
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DISPOSIZIONI GENERALI SUI
PROCEDIMENTI PER
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
di un anno dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, i decreti
legislativi recanti le norme
occorrenti per dare
attuazione alle direttive
comprese negli elenchi di cui
agli allegati A e B. |
1. Identico. |
|
2. I decreti
legislativi sono adottati,
nel rispetto dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro con competenza
istituzionale prevalente per
la materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri,
della giustizia,
dell'economia e delle finanze
e con gli altri Ministri
interessati in relazione
all'oggetto della
direttiva. |
2. Identico. |
| 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini | 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari nonché, nei casi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini |
|
previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi
ultimi sono prorogati di
novanta giorni. |
previsti ai commi 1 o 4 o
successivamente, questi
ultimi sono prorogati di
novanta giorni. |
|
4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti
legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei princìpi
e criteri direttivi fissati
dalla presente legge, il
Governo può emanare, con la
procedura indicata nei commi
2 e 3, disposizioni
integrative e correttive dei
decreti legislativi emanati
ai sensi del comma 1. |
4. Identico. |
|
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1. Salvi gli specifici
princìpi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli
seguenti ed in aggiunta a
quelli contenuti nelle
direttive da attuare, i
decreti legislativi di cui
all'articolo 1 saranno
informati ai seguenti
princìpi e criteri direttivi
generali: |
1. Identico: |
|
a) le
amministrazioni direttamente
interessate provvederanno
all'attuazione dei decreti
legislativi con le ordinarie
strutture amministrative; |
a) identica; |
|
b) per evitare
disarmonie con le discipline
vigenti per i singoli settori
interessati dalla normativa
da attuare, saranno
introdotte le occorrenti
modifiche o integrazioni alle
discipline stesse, fatte
salve le materie oggetto di
delegificazione ovvero i
procedimenti oggetto di
semplificazione
amministrativa, materie e
procedimenti per i quali le
eventuali modifiche e
integrazioni delle relative
discipline hanno luogo con
regolamenti autorizzati ai
sensi dell'articolo 3; |
b) identica; |
|
c) salva
l'applicazione delle norme
penali vigenti, ove
necessario per assicurare
l'osservanza delle
disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno
previste sanzioni
amministrative e penali per
le infrazioni alle
disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a lire
duecento milioni e
dell'arresto fino a tre
anni, |
c) salva
l'applicazione delle norme
penali vigenti, ove
necessario per assicurare
l'osservanza delle
disposizioni contenute nei
decreti legislativi, saranno
previste sanzioni
amministrative e penali per
le infrazioni alle
disposizioni dei decreti
stessi. Le sanzioni penali,
nei limiti, rispettivamente,
dell'ammenda fino a
103.291 euro e
dell'arresto fino a tre
anni, |
|
saranno previste, in via
alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo
interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi
compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste:
la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
non inferiore a lire
duecentomila e non superiore
a lire duecento milioni
sarà prevista per le
infrazioni che ledano o
espongano a pericolo
interessi diversi da quelli
sopra indicati. Nell'ambito
dei limiti minimi e massimi
previsti, le sanzioni sopra
indicate saranno determinate
nella loro entità, tenendo
conto della diversa
potenzialità lesiva
dell'interesse protetto che
ciascuna infrazione presenta
in astratto, di specifiche
qualità personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione può recare
al colpevole o alla persona o
ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso saranno
previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano
omogenee e di pari
offensività rispetto alle
infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi; |
saranno previste, in via
alternativa o congiunta, solo
nei casi in cui le infrazioni
ledano o espongano a pericolo
interessi generali
dell'ordinamento interno, ivi
compreso l'ecosistema. In
tali casi saranno previste:
la pena dell'ammenda
alternativa all'arresto per
le infrazioni che espongano a
pericolo o danneggino
l'interesse protetto; la pena
dell'arresto congiunta a
quella dell'ammenda per le
infrazioni che rechino un
danno di particolare gravità.
La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
non inferiore a 103 euro
e non superiore a
103.291 euro sarà
prevista per le infrazioni
che ledano o espongano a
pericolo interessi diversi da
quelli sopra indicati.
Nell'ambito dei limiti minimi
e massimi previsti, le
sanzioni sopra indicate
saranno determinate nella
loro entità, tenendo conto
della diversa potenzialità
lesiva dell'interesse
protetto che ciascuna
infrazione presenta in
astratto, di specifiche
qualità personali del
colpevole, comprese quelle
che impongono particolari
doveri di prevenzione,
controllo o vigilanza, nonché
del vantaggio patrimoniale
che l'infrazione può recare
al colpevole o alla persona o
ente nel cui interesse egli
agisce. In ogni caso saranno
previste sanzioni identiche a
quelle eventualmente già
comminate dalle leggi vigenti
per le violazioni che siano
omogenee e di pari
offensività rispetto alle
infrazioni alle disposizioni
dei decreti legislativi; |
|
d) eventuali
spese non contemplate da
leggi vigenti e che non
riguardano l'attività
ordinaria delle
amministrazioni statali o
regionali potranno essere
previste nei soli limiti
occorrenti per l'adempimento
degli obblighi di attuazione
delle direttive; alla
relativa copertura, nonché
alla copertura delle minori
entrate eventualmente
derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto
non sia possibile far fronte
con i fondi già assegnati
alle competenti
amministrazioni, si
provvederà a norma degli
articoli 5 e 21 della legge
16 aprile 1987, n. 183,
osservando altresì il
disposto dell'articolo
11-ter, comma 2, della
legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive
modificazioni; |
d) identica; |
|
e) all'attuazione
di direttive che modificano
precedenti direttive già
attuate |
e) identica; |
|
con legge o decreto
legislativo si procederà, se
la modificazione non comporta
ampliamento della materia
regolata, apportando le
corrispondenti modifiche alla
legge o al decreto
legislativo di attuazione
della direttiva
modificata; |
|
f) i decreti
legislativi assicureranno in
ogni caso che, nelle materie
trattate dalle direttive da
attuare, la disciplina
disposta sia pienamente
conforme alle prescrizioni
delle direttive medesime,
tenuto anche conto delle
eventuali modificazioni
comunque intervenute fino al
momento dell'esercizio della
delega; |
f) identica; |
|
g) nelle materie
di competenza delle regioni a
statuto ordinario e speciale
e delle province autonome di
Trento e di Bolzano saranno
osservati l'articolo 9 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, e
successive modificazioni,
l'articolo 6, primo comma,
del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e l'articolo 2
del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, nonché,
per le regioni a statuto
speciale e per le province
autonome di Trento e di
Bolzano, le disposizioni
degli statuti speciali e
delle relative norme di
attuazione; |
g) identica; |
|
h) quando si
verifichino sovrapposizioni
di competenze fra
amministrazioni diverse o
comunque siano coinvolte le
competenze di più
amministrazioni statali, i
decreti legislativi
individueranno, attraverso le
più opportune forme di
coordinamento, rispettando il
principio di sussidiarietà e
le competenze delle regioni,
le procedure per
salvaguardare l'unitarietà
dei processi decisionali, la
trasparenza, la celerità,
l'efficacia e l'economicità
nell'azione amministrativa e
la chiara individuazione dei
soggetti responsabili. |
h) identica. |
|
|
|
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|
1. Il Governo è
autorizzato a dare attuazione
alle direttive comprese
nell'elenco di cui
all'allegato C con uno o più
regolamenti |
1. Identico. |
|
ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400,
attenendosi a princìpi e
criteri direttivi
corrispondenti a quelli
enunciati nelle lettere
b), e), f), g) e
h) del comma 1
dell'articolo 2. |
|
2. Fermo restando il
disposto dell'articolo 5,
comma 1, della legge 9 marzo
1989, n. 86, i regolamenti di
cui al comma 1 possono
altresì, per tutte le materie
non coperte da riserva
assoluta di legge, dare
attuazione alle direttive che
costituiscono modifica,
aggiornamento o completamento
delle direttive comprese
nell'allegato C, nonché, per
le parti interessate, alle
direttive la cui attuazione
comporti la modifica o
l'integrazione di discipline
già delegificate ovvero
riguardanti procedimenti
oggetto di semplificazione
amministrativa. |
2. Identico. |
|
3. Ove le direttive
cui essi danno attuazione
prescrivano di adottare
discipline sanzionatorie, il
Governo può prevedere nei
regolamenti di cui al comma
1, per le fattispecie
individuate dalle direttive
stesse, adeguate sanzioni
amministrative, che dovranno
essere determinate in
ottemperanza ai princìpi
stabiliti in materia
dall'articolo 2, comma 1,
lettera c). |
3. Il Governo, fatte
salve le norme penali
vigenti, è delegato ad
emanare, entro due anni dalla
data di entrata in vigore
della presente legge,
disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per
le violazioni dei regolamenti
di cui al comma 1, ove le
direttive di cui essi danno
attuazione prescrivano di
adottare discipline
sanzionatorie. |
|
4. La delega di cui
al comma 3 è esercitata con
decreti legislativi adottati
a norma dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri
competenti per materia. I
decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera c). Gli schemi
di decreto legislativo di cui
al presente comma sono
trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri
pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica
perché su di essi sia
espresso, entro quaranta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso tale
termine i decreti sono
emanati anche in mancanza del
parere. |
|
4. Le direttive che
modificano, aggiornano o
completano direttive attuate
con regolamenti ai sensi
dell'articolo 17, commi |
5. Identico. |
|
3 e 4, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni,
sono recepite con le medesime
modalità. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Al fine di assicurare
la piena integrazione delle
norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale,
il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è
delegato ad emanare, entro
due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate in via
regolamentare o
amministrativa ai sensi della
legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della
presente legge, e di
regolamenti comunitari
adottati successivamente al
1^ gennaio 2000, per i
quali non siano già previste
sanzioni penali o
amministrative. |
1. Al fine di assicurare
la piena integrazione delle
norme comunitarie
nell'ordinamento nazionale,
il Governo, fatte salve le
norme penali vigenti, è
delegato ad emanare, entro
due anni dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o
amministrative per le
violazioni di direttive
comunitarie attuate in via
regolamentare o
amministrativa ai sensi della
legge 22 febbraio 1994, n.
146, della legge 24 aprile
1998, n. 128, e della
presente legge, e di
regolamenti comunitari
vigenti alla data di
entrata in vigore della
presente legge, per i
quali non siano già previste
sanzioni penali o
amministrative. |
|
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata con
decreti legislativi adottati
a norma dell'articolo 14
della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro per
le politiche comunitarie e
del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri
competenti per materia. I
decreti legislativi si
informeranno ai princìpi e
criteri direttivi di cui
all'articolo 2, comma 1,
lettera c). |
2. Identico. |
|
3. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo
acquisisce i pareri delle
competenti Commissioni
parlamentari che devono
essere espressi entro
sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i
termini predetti, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. |
3. Sugli schemi di
decreto legislativo di cui al
presente articolo il Governo
acquisisce i pareri dei
competenti organi
parlamentari che devono
essere espressi entro
sessanta giorni dalla
ricezione degli schemi
stessi. Decorsi inutilmente i
termini predetti, i decreti
legislativi possono essere
comunque emanati. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Nell'attuazione delle
normative comunitarie, gli
oneri di prestazioni e |
1. Identico. |
|
controlli da eseguire da
parte di uffici pubblici in
applicazione delle normative
medesime sono posti a carico
dei soggetti interessati in
relazione al costo effettivo
del servizio, ove ciò non
risulti in contrasto con la
disciplina comunitaria. Le
tariffe di cui al precedente
periodo sono predeterminate e
pubbliche. |
|
2. Agli eventuali
oneri derivanti
dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi
dell'articolo 2, comma 1,
lettera d). |
|
|
|
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, con le modalità
di cui ai commi 2 e 3
dell'articolo 1, entro
diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, testi unici
delle disposizioni dettate in
attuazione delle deleghe
conferite per il recepimento
di direttive comunitarie, al
fine di coordinare le
medesime con le norme
legislative vigenti nelle
stesse materie, apportando le
sole integrazioni e
modificazioni necessarie a
garantire la semplificazione
e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della
normativa. |
Identico. |
|
2. I testi unici di
cui al comma 1 riguardano
materie o settori omogenei. A
tali testi unici si applicano
le disposizioni di cui al
comma 6 dell'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50. 3. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro. |
|
(Modifica all'articolo 2 1. All'articolo 2, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) indica le risorse necessarie all'attuazione delle direttive di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, ai fini della determinazione degli importi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". |
|
1. Alla legge 9 marzo 1989, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie che costituiscono oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia"; b) all'articolo 4, dopo il comma 6 è inserito il seguente: "6-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive di cui al comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni". |
|
|
|
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO, CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA
|
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI
ADEMPIMENTO, CRITERI
SPECIFICI DI DELEGA
|
|
|
|
|
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|
|
1. All'articolo 8 della
legge 11 ottobre 1986, n.
713, e successive
modificazioni, il comma 2 è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"2. I composti
odoranti e aromatizzanti e le
loro materie prime devono
essere indicati con i termini
"profumo" o "parfum" e
"aroma". Gli ingredienti in
concentrazione inferiore
all'1 per cento possono |
|
essere menzionati in
ordine sparso dopo quelli in
concentrazione superiore
all'1 per cento". |
|
|
|
|
|
|
|
1. All'articolo 18 del
decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 339, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: |
Identico. |
|
"1-bis. Le acque
di sorgente che alla data di
entrata in vigore del
presente decreto risultano
conformi alle norme
igienico-sanitarie prescritte
dalla direttiva 96/70/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 ottobre
1996, possono essere
commercializzate fino al 31
marzo 2002". |
|
|
|
|
|
|
|
1. All'articolo 11, comma
1, del decreto legislativo 25
gennaio 1992, n. 105, e
successive modificazioni, la
lettera c) è sostituita
dalla seguente: |
Identico. |
|
"c) l'indicazione
della composizione analitica,
risultante dalle analisi
effettuate, con i componenti
caratteristici;". |
|
|
|
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|
1. Al decreto
legislativo 9 novembre 1998,
n. 427, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
|
1. L'articolo 11 del
decreto legislativo 9
novembre 1998, n. 427, è
sostituito dal seguente: |
a) l'articolo 11 è
sostituito dal seguente: |
|
"Art. 11. (Diritti
dell'acquirente nel caso di
applicazione di legge
straniera). - 1. |
"Art. 11.
Identico"; |
|
Ove le parti abbiano
scelto di applicare al
contratto una legislazione
diversa da quella italiana,
all'acquirente devono
comunque essere riconosciute
le condizioni di tutela
previste dal presente decreto
legislativo, allorquando
l'immobile oggetto del
contratto sia situato nel
territorio di uno Stato
membro dell'Unione
europea". |
|
b) all'articolo
12, il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore che contravviene alle norme di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a), b), c), n. 1), d), n. 2) e n. 3), e), f), g), h), i), 3, comma 3, 4 e 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro". |
|
|
|
|
|
|
|
1. Al fine di completare
l'attuazione della direttiva
98/27/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
19 maggio 1998, relativa a
provvedimenti inibitori a
tutela degli interessi dei
consumatori, all'articolo 3
della legge 30 luglio 1998,
n. 281, dopo il comma 5 è
inserito il seguente: |
1. Identico: |
|
"5-bis. In caso
di inadempimento degli
obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel
giudizio di cui al comma 1,
ovvero previsti dal verbale
di conciliazione di cui al
comma 4, il giudice, anche su
domanda dell'associazione che
ha agito in giudizio, dispone
il pagamento di una somma di
denaro da lire un milione a
lire due milioni, per ogni
giorno di ritardo rapportato
alla gravità del fatto. Tale
somma è versata all'entrata
del bilancio dello Stato per
essere riassegnata con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
al Fondo da istituire
nell'ambito di apposita unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive, per |
"5-bis. In caso
di inadempimento degli
obblighi stabiliti dal
provvedimento reso nel
giudizio di cui al comma 1,
ovvero previsti dal verbale
di conciliazione di cui al
comma 4, il giudice, anche su
domanda dell'associazione che
ha agito in giudizio, dispone
il pagamento di una somma di
denaro da 516 euro a 1032
euro, per ogni giorno di
ritardo rapportato alla
gravità del fatto. Tale somma
è versata all'entrata del
bilancio dello Stato per
essere riassegnata con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze
al Fondo da istituire
nell'ambito di apposita unità
previsionale di base dello
stato di previsione del
Ministero delle attività
produttive, per |
|
finanziare iniziative a
vantaggio dei
consumatori". |
finanziare iniziative a
vantaggio dei
consumatori". |
|
|
|
|
|
|
|
1. All'articolo 50 della
legge 22 febbraio 1994, n.
146, dopo il comma 3 è
inserito il seguente: "3-bis. I regolamenti di cui al comma 1 possono prevedere sanzioni amministrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi fissati dall'ultima legge comunitaria per le previsioni sanzionatorie relative alle violazioni delle disposizioni contenute in decreti legislativi di attuazione di direttive comunitarie". |
1. Il Governo, fatte
salve le norme penali
vigenti, è delegato ad
emanare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore
delle presente legge,
disposizioni recanti sanzioni
penali o amministrative per
le violazioni dei regolamenti
di cui al comma 1
dell'articolo 50 della legge
22 febbraio 1994, n. 146,
relativo alla
regolamentazione di prodotti
alimentari. 2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. |
|
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 14 maggio 2001, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: "ai sensi dell'articolo 6 della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" |
|
sono sostituite dalle
seguenti: "aisensi della
decisione n. 2001/658/CE
della Commissione, del 10
agosto 2001"; b) al comma 4, le parole: "di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della decisione n. 227/2000/CE della Commissione, del 7 marzo 2000" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla decisione n. 2001/658/CE della Commissione, del 10 agosto 2001". |
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1. All'articolo 53 del
decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, il
comma 1 è sostituito dal
seguente: |
1. Identico: |
|
"1. Chiunque
effettua una spedizione di
rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi
dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 259/93
del Consiglio, del 1^
febbraio 1993, o effettua una
spedizione di rifiuti
elencati nell'allegato II del
citato regolamento in
violazione dell'articolo 1,
comma 3, lettere a), b),
c) e d), del
regolamento stesso, è punito
con la pena dell'ammenda da
lire tre milioni a lire
cinquanta milioni e con
l'arresto fino a due anni. La
pena è aumentata in caso di
spedizione di rifiuti
pericolosi". |
"1. Chiunque
effettua una spedizione di
rifiuti costituente traffico
illecito ai sensi
dell'articolo 26 del
regolamento (CEE) n. 259/93
del Consiglio, del 1^
febbraio 1993, o effettua una
spedizione di rifiuti
elencati nell'allegato II del
citato regolamento in
violazione dell'articolo 1,
comma 3, lettere a), b),
c) e d), del
regolamento stesso, è punito
con la pena dell'ammenda
da 1549 euro a 25.822 euro
e con l'arresto fino a due
anni. La pena è aumentata in
caso di spedizione di rifiuti
pericolosi". |
|
(Modifiche all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, in materia di raccolta e riciclaggio di 1. All'articolo 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 6 sono aggiunte, in fine, le parole: "o autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti. L'obbligo di conferimento non esclude la facoltà per il detentore di cedere le batterie esauste ed i rifiuti piombosi ad imprese di altro Stato membro della Comunità europea"; |
|
b) dopo il comma
6, è inserito il seguente: "6-bis. I soggetti non incaricati dal consorzio che effettuano attività di raccolta di batterie esauste o di rifiuti piombosi, devono trasmettere al consorzio, contestualmente alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, copia della comunicazione stessa. Alla violazione dell'obbligo si applicano le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione di cui al citato articolo 11, comma 3". |
|
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|
1. All'articolo 8 della
legge 9 febbraio 1982, n. 31,
le parole: "otto anni" sono
sostituite dalle seguenti:
"dodici anni". |
Identico. |
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|
1. L'articolo 12 della
legge 8 marzo 1991, n. 81, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 12. (Maestri di
sci stranieri). - 1. Le
regioni disciplinano
l'esercizio non saltuario nel
proprio territorio
dell'attività di maestro di
sci da parte di cittadini in
possesso di titoli rilasciati
da Paesi diversi dall'Italia
e non iscritti in albi
regionali italiani. |
|
2. Per i
cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea o degli
altri Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio
economico europeo, in
possesso di titoli
professionali per l'esercizio
dell'attività di maestro di
sci, rilasciati da altri
Stati membri dell'Unione
europea o facenti parte
dell'Accordo sullo spazio
economico europeo,
l'autorizzazione
all'esercizio della
professione è subordinata al
riconoscimento professionale
di cui al decreto legislativo
2 maggio 1994, n. 319, e
successive modificazioni. 3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione è subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6". |
|
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1. All'articolo 27 del
decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, il comma 7 è
abrogato. |
Identico. |
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1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro un anno
dalla data di entrata in |
Identico. |
|
vigore della presente
legge, disposizioni
integrative e correttive del
decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 624, nel
rispetto dei princìpi e
criteri direttivi e con
l'osservanza delle procedure
indicate dagli articoli 1 e
34 della legge 22 febbraio
1994, n. 146, e dall'articolo
6 della legge 6 febbraio
1996, n. 52, prevedendo che,
per talune tipologie di
attività estrattive, con
decreto del Ministro delle
attività produttive, di
concerto, ove d'interesse,
con il Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca, possano essere
individuati i requisiti
professionali per la nomina
di direttore responsabile,
anche diversi da quelli di
cui all'articolo 20 del
citato decreto legislativo n.
624 del 1996. |
|
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1. Il Governo è delegato
a riordinare la disciplina
relativa ai medicinali
veterinari recata dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 119, apportandovi
ulteriori modificazioni e
integrazioni, nel rispetto
dei princìpi e delle
disposizioni comunitarie in
materia, nonché dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: |
1. Il Governo è
delegato ad emanare un
decreto legislativo volto
a riordinare la
disciplina relativa ai
medicinali veterinari recata
dal decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119,
apportandovi ulteriori
modificazioni e integrazioni,
nel rispetto dei princìpi e
delle disposizioni
comunitarie in materia,
nonché dei seguenti princìpi
e criteri direttivi: |
|
a) riorganizzare
la disciplina relativa al
medicinale veterinario, con
riguardo, in particolare,
agli aspetti della
distribuzione, del
rifornimento, della
detenzione, dell'utilizzo,
della tenuta delle scorte,
delle modalità di
prescrizione, della
registrazione e dei campioni
gratuiti, nonché agli aspetti
comunque funzionalmente
connessi; |
a) identica; |
|
b) prevedere,
limitatamente all'impiego di
farmaci su animali non
produttori di alimenti per
l'uomo, nei casi di cui
all'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 119, la
possibilità e le modalità, da
parte dei medici veterinari,
di approvvigionarsi,
utilizzare e detenere a tale
fine scorte di medicinali ad
uso umano, |
b) identica; |
|
compresi quelli cedibili
solo a ospedali e case di
cura; |
|
c) delegificare
le disposizioni relative alle
procedure e ai procedimenti
amministrativi. |
c) identica. |
|
2. La delega di cui al
comma 1 è esercitata nel
termine di cui all'articolo
1, comma 1, e in osservanza
delle disposizioni di cui
agli articoli 2 e 5. |
2. Identico. |
|
|
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|
1. All'articolo 1
della legge 23 giugno 2000,
n. 178, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: a) comma 5-bis, dopo le parole: "è istituito", sono inserite le seguenti: "per l'anno 2000"; |
|
1. All'articolo
1, comma 6, della legge
23 giugno 2000, n. 178, e
successive modificazioni,
le parole: "2.000 milioni
di lire a decorrere dal 2000"
sono sostituite dalle
seguenti: "2.000 milioni di
lire per l'anno 2000 e di
1.500 milioni di lire a
decorrere dall'anno 2001". |
b) al comma 6, le
parole: "2.000 milioni di
lire a decorrere dal 2000"
sono sostituite dalle
seguenti: "2.000 milioni di
lire per l'anno 2000 e di
1.500 milioni di lire a
decorrere dall'anno
2001". |
|
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|
1. All'articolo 1, comma
5, del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, le
parole: "iscritti da almeno
cinque anni negli albi
previsti dalla legge" sono
soppresse. |
Identico. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Al fine di contrastare
i ritardi di pagamento che
costituiscono un ostacolo al
buon funzionamento del
mercato interno e di
garantire l'applicazione di
norme uniformi sia alle
operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il
Governo è delegato ad emanare
uno o più decreti legislativi
per adeguare la normativa
vigente in materia di ritardi
di pagamento ai princìpi e
alle prescrizioni della
direttiva 2000/35/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni
commerciali. |
1. Al fine di contrastare
i ritardi di pagamento che
costituiscono un ostacolo al
buon funzionamento del
mercato interno e di
garantire l'applicazione di
norme uniformi sia alle
operazioni interne che a
quelle transfrontaliere, il
Governo è delegato ad
emanare, entro il termine
di cui all'articolo 1, comma
1, uno o più decreti
legislativi per adeguare la
normativa vigente in materia
di ritardi di pagamento ai
princìpi e alle prescrizioni
della direttiva 2000/35/CE
del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni
commerciali. |
|
2. L'attuazione della
direttiva 2000/35/CE sarà, in
particolare, informata ai
seguenti princìpi e criteri
direttivi: |
2. Identico: |
|
a) prevedere che
il provvedimento di
ingiunzione di cui
all'articolo 633 del codice
di procedura civile sia
adottato dal giudice nel
termine di trenta giorni
dalla data di presentazione
del ricorso; |
a) identica; |
|
b) prevedere
l'abrogazione dell'ultimo
comma dell'articolo 633 del
codice di procedura
civile; |
b) identica; |
|
c) prevedere che
il termine di cui
all'articolo 641, primo
comma, del codice di
procedura civile, in caso di
notifica in uno degli Stati
europei, sia di cinquanta
giorni, che può essere
ridotto fino a venti giorni
ed aumentato fino a sessanta
quando concorrono giusti
motivi, e che lo stesso
termine, in caso di notifica
in altri Stati, non possa
essere inferiore a trenta
giorni né superiore a
centoventi; di conseguenza,
sopprimere il secondo periodo
del secondo comma
dell'articolo 641 del codice
di procedura civile; |
c) identica; |
|
d) prevedere che
nell'ipotesi di cui
all'articolo 648, primo
comma, del codice |
d) identica; |
|
di procedura civile, il
giudice istruttore conceda
l'esecuzione provvisoria
parziale del decreto
ingiuntivo opposto, in
relazione alle somme non
contestate, salvo che
l'opposizione riguardi
aspetti procedurali; |
|
e) coordinare la
nuova disciplina con le
disposizioni in materia di
subfornitura nelle attività
produttive di cui alla legge
18 giugno 1998, n. 192,
apportando ad essa le
opportune modifiche in modo
da uniformarla alle nuove
disposizioni in materia di
ritardi di pagamento. |
e) coordinare la
nuova disciplina con le
disposizioni in materia di
subfornitura nelle attività
produttive di cui alla legge
18 giugno 1998, n. 192,
apportando ad essa le
opportune modifiche in modo
da uniformare il saggio
degli interessi moratori di
cui all'articolo 3, comma 3,
della medesima legge n. 192
del 1998 al livello degli
interessi di mora (tasso
legale) previsto dalle
disposizioni in materia di
ritardi di pagamento, di cui
all'articolo 3, paragrafo 1,
lettera d), della
direttiva; |
|
f) prevedere che
le azioni di accertamento di
cui all'articolo 3, paragrafo
5, della direttiva possano
essere esperite in ogni sede
dalle associazioni di
categoria degli imprenditori
presenti nel CNEL
prevalentemente in
rappresentanza delle piccole
e medie imprese e degli
artigiani; g) prevedere che le associazioni di cui alla lettera f) siano legittimate ad esperire, oltre che le suddette azioni di accertamento, anche azioni inibitorie dei comportamenti abusivi. (Attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la 1. L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, sarà informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato |
|
da organismi di
controllo riconosciuti dalla
Comunità europea, che
consenta di evidenziare le
caratteristiche qualitative e
di tipicità del prodotto
commercializzato. |
|
(Attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione 1. L'attuazione della direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana, sarà informata ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) garantire che l'etichettatura dei prodotti di cacao e di cioccolato, oltre ad assicurare la trasparenza, rechi una distinta indicazione a seconda che il bene sia prodotto con aggiunta di grassi vegetali diversi dal burro di cacao o che sia prodotto utilizzando esclusivamente burro di cacao; nel primo caso l'etichetta dovrà contenere la dizione "cioccolato" mentre nel secondo caso potrà essere utilizzata la dizione "cioccolato puro"; b) individuare meccanismi di certificazione di qualità per i prodotti tipici che utilizzano esclusivamente burro di cacao per la produzione di cioccolato. |
|
|
|
|
|
|
|
1. Il Governo è delegato
ad emanare, entro il termine
e con le modalità di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2,
uno o più decreti legislativi
al fine di dare organica
attuazione alla direttiva
2000/43/CE del |
1. Identico. |
|
Consiglio, del 29 giugno
2000, e di coordinare le
disposizioni vigenti in
materia di garanzie contro le
discriminazioni per cause
direttamente o indirettamente
connesse con la razza o
l'origine etnica, anche
attraverso la modifica e
l'integrazione delle norme in
materia di garanzie contro le
discriminazioni, ivi compresi
gli articoli 43 e 44 del
testo unico delle
disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, nel rispetto
dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: |
|
a) assicurare il
rispetto del principio della
parità di trattamento fra le
persone, garantendo che le
differenze di razza od
origine etnica non siano
causa di discriminazione, in
un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse
forme di razzismo possono
avere su donne e uomini,
dell'esistenza di forme di
razzismo mirate in modo
particolare alle donne, e
dell'esistenza di
discriminazioni basate sia
sul sesso sia sulla razza od
origine etnica; |
a) assicurare il
rispetto del principio della
parità di trattamento fra le
persone, garantendo che le
differenze di razza od
origine etnica non siano
causa di discriminazione, in
un'ottica che tenga conto del
diverso impatto che le stesse
forme di razzismo possono
avere su donne e uomini,
dell'esistenza di forme di
razzismo e di forme di
discriminazione a carattere
culturale e religioso
mirate in modo particolare
alle donne, e dell'esistenza
di discriminazioni basate sia
sul sesso sia sulla razza od
origine etnica; |
|
b) definire la
nozione di discriminazione
come "diretta" quando, a
causa della sua razza od
origine etnica, una persona è
trattata meno favorevolmente
di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in
una situazione analoga;
definire la nozione di
discriminazione come
"indiretta" quando una
disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto
o un comportamento
apparentemente neutri mettono
persone di una determinata
razza od origine etnica in
una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre
persone, salvo che tale
disposizione, criterio,
prassi, atto, patto o
comportamento siano
giustificati da ragioni
oggettive, non basate sulle
suddette qualità ovvero, nel
caso di attività di lavoro o
di impresa, riguardino
requisiti essenziali al loro
svolgimento; prevedere che
siano considerate come di
scriminazioni anche le
molestie quando venga posto
in essere, per motivi di
razza o di origine etnica, un
comportamento indesiderato
che di per sé ovvero per la
sua insistenza sia
percepibile, secondo
ragio |
b) definire la
nozione di discriminazione
come "diretta" quando, a
causa della sua razza od
origine etnica, una persona è
trattata meno favorevolmente
di quanto sia, sia stata o
sarebbe trattata un'altra in
una situazione analoga;
definire la nozione di
discriminazione come
"indiretta" quando una
disposizione, un criterio,
una prassi, un atto, un patto
o un comportamento
apparentemente neutri mettono
persone di una determinata
razza od origine etnica in
una posizione di particolare
svantaggio rispetto ad altre
persone, salvo che tale
disposizione, criterio,
prassi, atto, patto o
comportamento siano
giustificati da ragioni
oggettive, non basate sulle
suddette qualità ovvero, nel
caso di attività di lavoro o
di impresa, riguardino
requisiti essenziali al loro
svolgimento; nell'ambito
delle predette definizioni
sono comunque fatte salve le
disposizioni che disciplinano
l'ingresso ed il soggiorno
dei cittadini dei Paesi terzi
e il loro accesso
all'occupazione e
all'impiego; prevedere che
siano considerate come
discriminazioni |
|
nevolezza, come
arrecante offesa alla
dignità e libertà della
persona che lo subisce,
ovvero sia suscettibile di
creare un clima di
intimidazione nei suoi
confronti; |
anche le molestie
quando venga posto in essere,
per motivi di razza o di
origine etnica, un
comportamento indesiderato
che di per sé ovvero per la
sua insistenza sia
percepibile come arrecante
offesa alla dignità e libertà
della persona che lo subisce,
ovvero sia suscettibile di
creare un clima di
intimidazione nei suoi
confronti; |
|
c) promuovere
l'eliminazione di ogni
discriminazione diretta e
indiretta e prevedere
l'adozione di misure
specifiche, ivi compresi
progetti di azioni positive,
dirette ad evitare o
compensare svantaggi connessi
con una determinata razza od
origine etnica; |
c) identica; |
|
d) prevedere
l'applicazione del princìpio
della parità di trattamento
senza distinzione di razza od
origine etnica sia nel
settore pubblico sia nel
settore privato, assicurando
che, ferma restando la
normativa sostanziale di
settore, la tutela
giurisdizionale e
amministrativa sia azionabile
quando le discriminazioni si
verificano nell'ambito delle
seguenti aree: |
d) identica; |
|
1) condizioni di
accesso all'occupazione e al
lavoro sia dipendente che
autonomo, compresi i criteri
di selezione, le condizioni
di assunzione, nonché gli
avanzamenti di carriera; 2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento e formazione professionale, perfezionamento e riqualificazione professionale, inclusi i tirocini professionali; 3) occupazione e condizioni di lavoro, comprese le condizioni di licenziamento e la retribuzione; 4) attività prestata presso le organizzazioni dei lavoratori o dei datori di lavoro e accesso alle prestazioni erogate da tali organizzazioni; 5) protezione sociale, compresa la sicurezza sociale; 6) assistenza sanitaria; 7) prestazioni sociali; 8) istruzione; |
|
9) accesso a beni e
servizi e alla loro
fornitura, incluso
l'alloggio; |
|
e) riconoscere la
legittimazione ad agire nei
procedimenti giurisdizionali
e amministrativi anche ad
associazioni rappresentative
degli interessi lesi dalla
discriminazione, su delega
della persona interessata;
prevedere che, in caso di
discriminazione collettiva,
anche quando non siano
individuabili in modo
immediato e diretto le
persone lese dalla
discriminazione, la domanda
possa essere proposta dalle
suddette associazioni o
dall'ufficio di cui alla
lettera g), nei casi
previsti dal numero 2) della
lettera d); |
e) riconoscere la
legittimazione ad agire nei
procedimenti giurisdizionali
e amministrativi anche ad
associazioni rappresentative
degli interessi lesi dalla
discriminazione, su delega
della persona interessata;
prevedere che, in caso di
discriminazione collettiva,
anche quando non siano
individuabili in modo
immediato e diretto le
persone lese dalla
discriminazione, la domanda
possa essere proposta dalle
suddette associazioni; |
|
f) prevedere
criteri oggettivi che
dimostrino l'effettiva
rappresentatività delle
associazioni di cui alla
lettera e); |
|
f) prevedere che
quando la persona che si
ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce
all'autorità giudiziaria
elementi di fatto, anche
relativi a fenomeni di
carattere collettivo,
idonei a fondare, in
termini gravi, precisi e
concordanti, la presunzione
dell'esistenza di una
discriminazione diretta o
indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova
sull'insussistenza della
discriminazione; |
g) prevedere che
quando la persona che si
ritiene lesa dalla
discriminazione fornisce
all'autorità giudiziaria
elementi di fatto idonei a
fondare, in termini gravi,
precisi e concordanti,
l'indizio
dell'esistenza di una
discriminazione diretta o
indiretta, spetti al
convenuto l'onere della prova
sull'insussistenza della
discriminazione; tale
onere non è previsto per i
procedimenti penali; |
|
h) prevedere le
misure necessarie per
proteggere le persone da
trattamenti o conseguenze
sfavorevoli, quale reazione a
un reclamo o a un'azione
volta a ottenere il rispetto
del principio di parità di
trattamento; |
|
g) prevedere
l'istituzione presso il
Dipartimento per le pari
opportunità della Presidenza
del Consiglio dei ministri di
un ufficio di controllo e di
garanzia della parità di
trattamento e
dell'operatività degli
strumenti di garanzia,
diretto da un responsabile
nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri o per
sua delega dal Ministro per
le pari opportunità, che
svolga attività di promozione
della parità e di rimozione
delle discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine
etnica, in particolare
attraverso: |
i) identico; |
|
1) l'assistenza
indipendente alle persone
lese dalle discriminazioni
o alle associazioni od
organismi di cui alla lettera
e) nei procedimenti
giurisdizionali o
amministrativi intrapresi; |
1) l'assistenza
indipendente alle persone
lese dalle discriminazioni
nei procedimenti
giurisdizionali o
amministrativi intrapresi; |
|
2) la
legittimazione a proporre la
domanda di cui alla lettera
e) nei casi di
discriminazioni collettive di
rilevanza nazionale, anche
quando non siano
individuabili in modo
immediato e diretto le
persone lese dalla
discriminazione; |
soppresso; |
|
3) lo svolgimento di
inchieste indipendenti in
materia di discriminazione,
nel rispetto delle
prerogative e delle funzioni
dell'autorità giudiziaria; |
2)
identico; |
|
4) la promozione
dell'adozione, da parte di
soggetti pubblici o privati,
di misure specifiche, ivi
compresi progetti di azioni
positive, dirette a evitare o
compensare svantaggi connessi
con una determinata razza od
origine etnica; |
3)
identico; |
|
5) la formulazione di
pareri, anche su richiesta
degli interessati, e,
eventualmente, la
formulazione di proposte di
modifica della normativa
vigente in materia; |
4) la
formulazione di pareri e la
formulazione di proposte di
modifica della normativa
vigente in materia; |
|
6) la formulazione di
raccomandazioni su questioni
connesse con le
discriminazioni fondate sulla
razza o sull'origine
etnica; |
5)
identico; |
|
7) la redazione di
una relazione annuale al
Parlamento sull'applicazione
del principio di parità di
trattamento e
sull'operatività dei
meccanismi di tutela contro
le discriminazioni fondate
sulla razza o sull'origine
etnica, nonché di una
relazione annuale al
Presidente del Consiglio dei
ministri sull'attività svolta
nell'anno precedente; |
|
6)
identico; |
|
7) la
diffusione delle informazioni
relative alle disposizioni
vigenti in materia di parità
di trattamento fra le persone
indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica; |
|
h) prevedere che
l'ufficio di cui alla lettera
g) possa avvalersi
anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche,
ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello
Stato, nonché di esperti e di
consulenti. |
l) prevedere che
l'ufficio di cui alla lettera
i) possa avvalersi
anche di personale di altre
amministrazioni pubbliche,
ivi compresi magistrati e
avvocati e procuratori dello
Stato, nonché di esperti e di
consulenti. |
|
2. All'onere derivante
dall'istituzione dell'ufficio
di cui al comma 1, lettere
g) e h), valutato
in lire 3.941.000.000 annue
per gli anni 2003 e
successivi, si provvede ai
sensi dell'articolo 21 della
legge 16 aprile 1987, n.
183. |
2. All'onere
derivante dall'istituzione e
dal funzionamento
dell'ufficio di cui al comma
1, lettere i) e
l), determinato nella
misura massima di 2.035.357
euro annui a decorrere
dall'anno 2003, si provvede
mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al
Ministero medesimo. Il
Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. |
|
3. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 2,
l'applicazione dei criteri e
dei princìpi enunciati nel
presente articolo non
comporta oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato. |
3. Identico. |
|
4. Gli schemi di
decreto legislativo di cui al
presente articolo sono
trasmessi alla Camera dei
deputati e al Senato della
Repubblica perché su di essi
sia espresso, entro sessanta
giorni dalla data di
trasmissione, il parere dei
competenti organi
parlamentari. Decorso
inutilmente tale termine, i
decreti sono emanati anche in
mancanza del parere
parlamentare. (Modifiche agli articoli 134 e 138 del testo unico delle leggi di pubblica 1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 134, secondo comma, dopo le parole "cittadinanza italiana" sono inserite le seguenti: "ovvero di un Paese membro dell'Unione europea"; |
|
b)
all'articolo 134, dopo il
secondo comma è inserito il
seguente "I cittadini dei Paesi membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani"; c) all'articolo 138, primo comma, n. 1^, dopo le parole: "cittadino italiano" sono aggiunte le seguenti: "o di un Paese membro dell'Unione europea"; d) all'articolo 138, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Le guardie particolari giurate, cittadini di Paesi membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento". (Attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, un decreto legislativo al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, e di adeguare e coordinare le disposizioni vigenti dell'ordinamento interno in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, ivi compresa la legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, alle norme derivanti dagli obblighi internazionali in materia, nel rispetto dei |
|
princìpi e criteri
direttivi generali di cui
all'articolo 2, oltre che dei
seguenti: a) ridefinire l'oggetto del diritto esclusivo di riproduzione degli autori e dei titolari dei diritti connessi, specificando che lo stesso concerne ogni forma di riproduzione, anche indiretta, temporanea o parziale; b) ridefinire il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico spettante all'autore, tenendo conto dei modi di comunicazione con filo o senza filo, anche con riferimento alla messa a disposizione del pubblico delle opere in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti; c) riconoscere, nell'ambito del diritto di comunicazione al pubblico, il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico, in modo che ciascuno possa avervi accesso nel luogo e nel momento individualmente prescelti, rispettivamente agli artisti interpreti ed esecutori, nonché ai produttori di fonogrammi, di opere cinematografiche ed audiovisive, ed agli organismi di diffusione radiotelevisiva; d) ridefinire il diritto di distribuzione spettante agli autori, rivedendo l'esaurimento dello stesso in caso di prima vendita o primo atto di trasferimento di proprietà nella Comunità europea, effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso; e) ridisciplinare le eccezioni ai diritti esclusivi di riproduzione, distribuzione e comunicazione al pubblico, esercitando le opzioni previste dall'articolo 5 della direttiva; f) rideterminare il regime della protezione giuridica contro l'elusione dei meccanismi tecnologici per la protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi, prevedendo adeguati obblighi e divieti; g) prevedere un'adeguata protezione giuridica a tutela delle informazioni sul regime dei diritti, stabilendo idonei obblighi e divieti. |
|
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato 1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo per dare organica attuazione alla direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) definire le informazioni obbligatorie generali che devono essere fornite dal prestatore di un servizio ai destinatari del servizio stesso ed alle competenti autorità da designare ai sensi della normativa vigente nonché le modalità per renderle accessibili, in modo facile, diretto e permanente; in particolare, devono essere indicati in modo chiaro e inequivocabile i prezzi dei servizi, anche riguardo alle imposte e ai costi di consegna; b) definire gli obblighi di informazione sia per la comunicazione commerciale che per la comunicazione non sollecitata; quanto a quest'ultima, ai sensi della normativa sul trattamento dei dati personali, devono essere incoraggiati ed agevolati sistemi di filtraggio da parte delle imprese. In ogni caso, l'invio di comunicazioni non sollecitate per posta elettronica non deve dare luogo a costi supplementari di comunicazione per il destinatario; c) definire l'impiego di comunicazioni commerciali fornite da soggetti che esercitano una professione regolamentata, nel rispetto delle relative norme applicabili; |
|
d) disciplinare
la responsabilità dei
prestatori intermediari con
riferimento all'attività di
semplice trasporto; in
particolare, il prestatore
non sarà considerato
responsabile delle
informazioni trasmesse a
condizione che: 1) non sia esso stesso a dare origine alla trasmissione; 2) non selezioni il destinatario della trasmissione; 3) non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse; e) disciplinare la responsabilità dei prestatori con riferimento alla memorizzazione temporanea detta "caching"; il prestatore non sarà considerato responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni, effettuata al solo scopo di rendere più efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a loro richiesta, a condizione che egli: 1) non modifichi le informazioni; 2) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni; 3) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni; 4) indichi tali informazioni in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore; 5) non interferisca con l'uso lecito delle tecnologie ampiamente riconosciute ed utilizzate nel settore per ottenere dati sull'impiego delle stesse informazioni; 6) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitarne l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ne ha disposto la rimozione o la disabilitazione dell'accesso; |
|
f) disciplinare
la responsabilità dei
prestatori con riferimento
all'attività cosiddetta di
"hosting"; il
prestatore non sarà
considerato responsabile
delle informazioni
memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a
condizione che egli: 1) non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illecita; 2) per quanto attiene alle azioni risarcitorie, non sia al corrente dei fatti o di circostanze che rendano manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; 3) non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitarne l'accesso; g) disciplinare le modalità con le quali i prestatori di servizi delle società dell'informazione sono tenuti ad informaresenza indugio la pubblica autorità competente di presunte attività o informazioni illecite dei destinatari dei loro servizi o a comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi, con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati; h) favorire l'elaborazione, da parte di associazioni o di organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori, di codici di condotta per evitare violazioni dei diritti, garantire la protezione dei minori e salvaguardare la dignità umana; i) prevedere misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni; l) prevedere che il prestatore di servizi è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha usato la dovuta diligenza; |
|
m) prevedere che,
in caso di dissenso fra
prestatore e destinatario del
servizio della società
dell'informazione, la
composizione extragiudiziale
delle controversie possa
adeguatamente avvenire anche
per via elettronica. (Attuazione della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi al fine di dare organicaattuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto del seguente princiipio e criterio direttivo: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unità navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unità. (Modifica all'articolo 4 1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente: "4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; |
|
cesena; tordo sassello;
tordo bottaccio; merlo;
pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad
altre specie eventualmente
catturati devono essere
inanellati ed immediatamente
liberati". (Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di 1. La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, è sostituita dalla seguente: "B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire ed in euro): 1) qualunque ne sia il valore 1. Reperti archeologici 2. Smembramento di monumenti 9. Incunaboli e manoscritti 12. Archivi 2) 27.067.800 (corrispondenti a 13979,35 euro) 5. Mosaici e disegni 6. Incisioni 8. Fotografie 11. Carte geografiche stampate 3) 54.135.600 (corrispondenti a 27958,70 euro) 4. Acquerelli, guazzi e pastelli 4) 90.226.000 (corrispondenti a 46597,84 euro) 7. Arte statuaria 10. Libri 13. Collezioni 14. Mezzi di trasporto |
|
15. Altri oggetti |
|
5) 270.678.000
(corrispondenti a 139793,52
euro) 3. Quadri Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione". (Approvazione della decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle 1. E' approvata la decisione n. 2000/597/CE del Consiglio, del 29 settembre 2000, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee. 2. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione di cui al comma 1 dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, della decisione stessa. |
|
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma
1)
|
ALLEGATO A
(Articolo 1, comma
1)
|
|
2000/13/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri concernenti
l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la
relativa pubblicità. |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/14/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 maggio
2000, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri concernenti
l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a
funzionare all'aperto. |
Identica. |
|
2000/20/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio
2000, che modifica la
direttiva 64/432/CEE del
Consiglio relativa a problemi
di polizia sanitaria in
materia di scambi
intracomunitari di animali
delle specie bovina e
suina. |
Identica. |
|
2000/26/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri in materia di
assicurazione della
responsabilità civile
risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica
le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio
(Quarta direttiva
assicurazione
autoveicoli). |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/28/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, che modifica la
direttiva 2000/12/CE relativa
all'accesso all'attività
degli enti creditizi ed al
suo esercizio. |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/31/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi
della società
dell'informazione, in
particolare il commercio
elettronico, nel mercato
interno ("direttiva sul
commercio elettronico"). |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni
commerciali. |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/36/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione
umana. |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/37/CE della
Commissione, del 5 giugno
2000, che modifica il
capitolo VI-bis -
Farmacovigilanza - della
direttiva 81/851/CEE del
Consiglio per il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative ai medicinali
veterinari. |
Identica. |
|
2000/38/CE della
Commissione, del 5 giugno
2000, che modifica il
capitolo V-bis -
Farmacovigilanza - della
direttiva 75/319/CEE del
Consiglio concernente il
ravvicinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari ed
amministrative relative alle
specialità medicinali. |
Identica. |
|
2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio
della parità di trattamento
fra le persone
indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica. |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/46/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, riguardante l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza
prudenziale dell'attività
degli istituti di moneta
elettronica. |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/53/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli
fuori uso. |
Soppressa (v.
allegato B). |
|
2000/59/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 novembre
2000, relativa agli impianti
portuali di raccolta per i
rifiuti prodotti dalle navi e
i residui del carico. |
|
2000/62/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 10 ottobre
2000, che modifica la
direttiva 96/49/CE del
Consiglio per il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri relative al trasporto
di merci pericolose per
ferrovia. |
Identica. |
|
2000/65/CE del
Consiglio, del 17 ottobre
2000, che modifica la
direttiva 77/388/CEE quanto
alla determinazione del
debitore dell'imposta sul
valore aggiunto. |
|
2000/70/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 novembre
2000, che modifica la
direttiva 93/42/CE del
Consiglio per quanto riguarda
i dispositivi medici che
incorporano derivati stabili
del sangue e del plasma
umano. |
|
2000/77/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 14 dicembre
2000, recante modifica della
direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i
principi relativi
all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione
animale. |
|
2001/15/CE della
Commissione, del 15 febbraio
2001, sulle sostanze che
possono essere aggiunte a
scopi nutrizionali specifici
ai prodotti alimentari
destinati ad un'alimentazione
particolare. |
|
2001/17/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2001,
in materia di risanamento e
liquidazione delle imprese di
assicurazione. |
|
2001/20/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente il ravvicinamento
delle disposizioni
legislative, regolamentari ed
amministrativi degli Stati
membri relative
all'applicazione della buona
pratica clinica
nell'esecuzione della
sperimentazione clinica di
medicinali ad uso umano. |
|
2001/24/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 aprile 2001,
in materia di risanamento e
di liquidazione degli enti
creditizi. |
|
2001/37/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 5 giugno 2001,
sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative,
regolamentari e
amministrative degli Stati
membri relative alla
lavorazione, alla
presentazione e alla vendita
dei prodotti del tabacco. |
|
2001/40/CE del
Consiglio, del 28 maggio
2001, relativa al
riconoscimento reciproco
delle decisioni di
allontanamento dei cittadini
di paesi terzi. |
|
2001/44/CE del
Consiglio, del 15 giugno
2001, che modifica la
direttiva 76/308/CEE relativa
all'assistenza reciproca in
materia di recupero dei
crediti risultanti da
operazioni che fanno parte
del sistema di finanziamento
del Fondo europeo agricolo di
orientamento e di garanzia,
nonché dei prelievi agricoli,
dei dazi doganali,
dell'imposta sul valore
aggiunto e di talune
accise. |
|
2001/46/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio
2001, recante modificazione
della direttiva 95/53/CE del
Consiglio che fissa i
principi relativi
all'organizzazione dei
controlli ufficiali nel
settore dell'alimentazione
animale e delle direttive
70/524/CEE, 96/25/CE e
1999/29/CE del Consiglio,
relative all'alimentazione
animale. |
|
2001/51/CE del
Consiglio, del 28 giugno
2001, che integra le
disposizioni dell'articolo 6
della convenzione di
applicazione dell'accordo di
Schengen del 14 giugno
1985. |
|
2001/55/CE del
Consiglio, del 20 luglio
2001, sulle norme minime per
la concessione della
protezione temporanea in caso
di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione
dell'equilibrio degli sforzi
tra gli Stati membri che
ricevono gli sfollati e
subiscono le conseguenze
dell'accoglienza degli
stessi. |
|
2001/64/CE del
Consiglio, del 31 agosto
2001, che modifica la
direttiva 66/401/CEE relativa
alla commercializzazione
delle sementi di piante
foraggere e la direttiva
66/402/CEE relativa alla
commercializzazione delle
sementi di cereali. - 1533-ATesto del |
|
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
ALLEGATO B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
|
|
1999/92/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre
1999, relativa alle
prescrizioni minime per il
miglioramento della tutela
della sicurezza e della
salute dei lavoratori che
possono essere esposti al
rischio di atmosfere
esplosive (quindicesima
direttiva particolare ai
sensi dell'articolo 16,
paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). |
Identica. |
|
(v. allegato
A). |
2000/13/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 marzo 2000,
relativa al ravvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri concernenti
l'etichettatura e la
presentazione dei prodotti
alimentari, nonché la
relativa pubblicità. |
|
(v. allegato
A). |
2000/26/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 maggio
2000, concernente il
ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati
membri in materia di
assicurazione della
responsabilità civile
risultante dalla circolazione
di autoveicoli e che modifica
le direttive 73/239/CEE e
88/357/CEE del Consiglio
(Quarta direttiva
assicurazione
autoveicoli). |
|
(v. allegato
A). |
2000/28/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, che modifica la
direttiva 2000/12/CE relativa
all'accesso all'attività
degli enti creditizi ed al
suo esercizio. |
|
(v. allegato
A). |
2000/31/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'8 giugno
2000, relativa a taluni
aspetti giuridici dei servizi
della società
dell'informazione, in
particolare il commercio
elettronico, nel mercato
interno ("direttiva sul
commercio
elettronico"). |
|
2000/34/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno
2000, che modifica la
direttiva 93/104/CE del
Consiglio concernente taluni
aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro, al
fine di comprendere i settori
e le attività esclusi dalla
suddetta direttiva. |
Identica. |
|
(v. allegato
A). |
2000/35/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 giugno
2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni
commerciali. |
|
(v. allegato
A). |
2000/36/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 giugno
2000, relativa ai prodotti di
cacao e di cioccolato
destinati all'alimentazione
umana. |
|
(v. allegato
A). |
2000/43/CE del
Consiglio, del 29 giugno
2000, che attua il principio
della parità di trattamento
fra le persone
indipendentemente dalla razza
e dall'origine etnica. |
|
(v. allegato
A). |
2000/46/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 settembre
2000, riguardante l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza
prudenziale dell'attività
degli istituti di moneta
elettronica. |
|
(v. allegato
A). |
2000/53/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio,, del 18 settembre
2000, relativa ai veicoli
fuori uso. |
|
2000/78/CE del
Consiglio, del 27 novembre
2000, che stabilisce un
quadro generale per la parità
di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni
di lavoro. 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile concluso da Association of European Airlines (AEA), European Transport Workers Federation (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Association (ERA) e International Air Carrier Association (IACA). 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, che modifica la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie. |
|
2001/14/CE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio
2001, relativa alla
ripartizione della capacità
di infrastruttura
ferroviaria, all'imposizione
dei diritti per l'utilizzo
dell'infrastruttura
ferroviaria e alla
certificazione di
sicurezza. 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio. 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico. 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti dei diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione. |
| 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza |
|
e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori durante
il lavoro (seconda direttiva
particolare ai sensi
dell'articolo 16, paragrafo
1, della direttiva
89/391/CEE). |
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ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
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ALLEGATO C
(Articolo 3, comma 1)
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2000/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del
20 marzo 2000, relativa agli
impianti a fune adibiti al
trasporto di persone. |
Identica. |
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2000/75/CE del
Consiglio, del 20 novembre
2000, che stabilisce
disposizioni specifiche
relative alle misure di lotta
e di eradicazione della
febbre catarrale degli
ovini. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |