XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1756-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1756;

                constatato che il titolo del provvedimento in esame non indica la materia trattata dallo stesso, limitandosi ad illustrarne le finalità, analogamente al titolo apposto al decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;

                rilevato che il disegno di legge non risulta corredato dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dell'analisi tecnico-normativa (ATN), disciplinate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

                ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni;

                sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 1, comma 6, si indichino gli atti e le procedure con le quali si dovrà procedere alle modifiche all'ordinamento interno del Corpo della Guardia di finanza, anche in considerazione dei diversi strumenti normativi che attualmente disciplinano la materia.

          Il Comitato osserva altresì:

                sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

                all'articolo 1, comma 5, dovrebbe valutarsi se la disposizione ivi contenuta risulti omogenea rispetto alle altre disposizioni contenute nel provvedimento, nonché a quelle contenute nell'articolo, relative all'istituzione di un Comitato di sicurezza finanziaria;

                sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi se siano sufficientemente individuate, nei loro elementi costitutivi, le fattispecie assoggettate a sanzione amministrativa;

                all'articolo 2, comma 4, dovrebbe uniformarsi la citazione del testo unico delle norme in materia valutaria a quanto previsto, al punto 12, lettera m), della circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri dell'aprile 2001.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              valutino le Commissioni l'opportunità di inserire tra i componenti del Comitato di sicurezza finanziaria anche un soggetto designato dal Ministro per le Attività produttive e il Procuratore Nazionale Antimafia nonché di individuare anche il Ministro per le Attività produttive come destinatario delle comunicazioni previste dall'articolo 2, comma 3.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


          La VI Commissione,

              esaminato il decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;

              condivisa la necessità di rafforzare, dopo gli attacchi negli Stati Uniti dell'11 settembre 2001, l'attività interna di contrasto al terrorismo, anche mediante l'istituzione di un Comitato di sicurezza finanziaria, con il compito di sorvegliare il funzionamento degli apparati interni di contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché di coordinare l'azione con quella di altri Paesi o delle principali Istituzioni internazionali e dell'Unione europea;

              rilevata l'opportunità di potenziare i meccanismi sanzionatori del divieto, stabilito in diversi atti internazionali, comunitari e interni, di effettuare transazioni che riguardino beni, servizi o attività finanziarie comunque riconducibili a soggetti o ad organizzazioni legate al terrorismo internazionale;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



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