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1. In ottemperanza agli
obblighi internazionali
assunti dall'Italia nella
strategia di contrasto alle
attività connesse al
terrorismo internazionale e
al fine di rafforzare
l'attività di contrasto nelle
materie di cui al presente
decreto, è istituito, per il
periodo di un anno a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto e senza
oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, presso
il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Comitato di
sicurezza finanziaria (CSF),
di seguito denominato
"Comitato", presieduto dal
Direttore generale del
Tesoro, o da un suo delegato,
e composto da sette membri. I
componenti sono nominati dal
Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base
delle designazioni
effettuate, rispettivamente,
dal Ministro dell'interno,
dal Ministro della giustizia,
dal Ministro degli affari
esteri, dalla Banca d'Italia
e dall'Ufficio italiano dei
cambi. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in
servizio presso il Ministero
dell'economia e delle finanze
ed un ufficiale della Guardia
di finanza. La durata del
Comitato può essere prorogata
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
da adottare previa conforme
delibera del Consiglio dei
Ministri. |
1. In ottemperanza agli
obblighi internazionali
assunti dall'Italia nella
strategia di contrasto alle
attività connesse al
terrorismo internazionale e
al fine di rafforzare
l'attività di contrasto nelle
materie di cui al presente
decreto, è istituito, per il
periodo di un anno a
decorrere dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto e senza
oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, presso
il Ministero dell'economia e
delle finanze, il Comitato di
sicurezza finanziaria (CSF),
di seguito denominato
"Comitato", presieduto dal
Direttore generale del
Tesoro, o da un suo delegato,
e composto da sette membri. I
componenti sono nominati dal
Ministro dell'economia e
delle finanze, sulla base
delle designazioni
effettuate, rispettivamente,
dal Ministro dell'interno,
dal Ministro della giustizia,
dal Ministro degli affari
esteri, dalla Banca d'Italia
e dall'Ufficio italiano dei
cambi. Del Comitato fanno
anche parte un dirigente in
servizio presso il Ministero
dell'economia e delle
finanze, un ufficiale
della Guardia di finanza, un
funzionario o ufficiale in
servizio presso la Direzione
investivativa antimafia e un
ufficiale dell'Arma dei
Carabinieri. La durata del
Comitato può essere prorogata
con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri,
da adottare previa conforme
delibera del Consiglio dei
Ministri. |
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2. Al Comitato sono
trasmessi, in deroga ad ogni
disposizione vigente in
materia di segreto di
ufficio, i provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni
emessi ai sensi dell'articolo
2 e del decreto-legge 28
settembre 2001, n. 353. |
2. Identico. |
| 3. Il Comitato, con propria delibera, d'intesa con la Banca d'Italia, individua gli ulteriori dati ed informazioni, acquisiti in base alla vigente normativa sull'antiriciclaggio, sull'usura e sugli intermediari finanziari, che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato può richiedere ulteriori accertamenti all'Ufficio italiano dei cambi e al Nucleo speciale di polizia valutaria. Ove se ne ravvisi la necessità, può anche richiedere lo sviluppo di eventuali attività informative alla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68. Il |
3. Identico. |
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presidente del Comitato
può trasmettere dati ed
informazioni al Comitato
esecutivo per i servizi di
informazione e di sicurezza
ed ai direttori dei Servizi
per la informazione e la
sicurezza, anche ai fini
dell'attività di
coordinamento spettante al
Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi
dell'articolo 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801. |
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4. Il Comitato
stabilisce i necessari
collegamenti con gli
organismi che svolgono simili
funzioni negli altri Paesi al
fine di contribuire al
necessario coordinamento
internazionale, anche alla
luce delle decisioni che
verranno assunte in materia
dal Gruppo di azione
finanziaria internazionale
(GAFI). |
4. Identico. |
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5. La commissione
consultiva prevista
dall'articolo 32 del decreto
del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988,
n. 148, è soppressa. |
5. La Commissione
consultiva prevista
dall'articolo 32 del testo
unico delle norme in materia
valutaria, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, è
soppressa. |
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6. Entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore del presente
decreto sono apportate le
opportune modifiche
all'ordinamento interno del
Corpo della Guardia di
finanza. |
6. Identico. |
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1. Sono nulli gli atti
compiuti in violazione delle
disposizioni recanti il
divieto di esportazione di
beni e servizi, ovvero
recanti il congelamento di
capitali e di altre risorse
finanziarie, contenute in
regolamenti adottati dal
Consiglio dell'Unione
europea, anche in attuazione
di risoluzioni del Consiglio
di sicurezza delle Nazioni
Unite. |
1. Identico. |
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2. Chiunque compie le
operazioni vietate ai sensi
del comma 1 è soggetto alla
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di
denaro non inferiore alla
metà del valore accertato
dell'operazione stessa e non
superiore al doppio del
valore medesimo. |
2. La violazione
delle disposizioni di cui al
comma 1 è punita con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore alla
metà del valore
dell'operazione stessa e non
superiore al doppio del
valore medesimo. |
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3. I soggetti
indicati nei regolamenti
richiamati al comma 1 sono
obbligati a comunicare al
Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento
del tesoro, l'entità dei
capitali e delle altre
risorse finanziarie oggetto
di congelamento entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti
ovvero, se successiva, dalla
data di formazione dei
capitali o delle risorse
finanziarie. Nel caso di
omissione o ritardo della
comunicazione, si applica la
sanzione amministrativa del
pagamento di una somma di
denaro non inferiore alla
metà del valore dei capitali
o delle altre risorse
finanziarie e non superiore
al doppio del valore
medesimo. |
3. I soggetti
indicati nei regolamenti
richiamati al comma 1 sono
obbligati a comunicare al
Ministero dell'economia e
delle finanze, Dipartimento
del tesoro, l'entità dei
capitali e delle altre
risorse finanziarie oggetto
di congelamento entro trenta
giorni dalla data di entrata
in vigore dei regolamenti
ovvero, se successiva, dalla
data di formazione dei
capitali o delle risorse
finanziarie. L'omissione o
il ritardo della
comunicazione, al di fuori
delle ipotesi di concorso
nelle altre violazioni
previste dal presente
decreto, sono puniti con una
sanzione amministrativa
pecuniaria non inferiore a un
terzo e non superiore alla
metà dell'importo della
sanzione di cui al comma 2. |
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4. Per l'accertamento delle
violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo e
per l'irrogazione delle
relative sanzioni si
applicano le disposizioni del
titolo II, capi I e II, del
testo unico delle norme in
materia valutaria, approvato
con decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e successive
modifiche. |
4. Per l'accertamento
delle violazioni delle
disposizioni di cui al
presente articolo e per
l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le
disposizioni del titolo II,
capi I e II, del testo unico
delle norme in materia
valutaria, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e successive
modificazioni, fatta
eccezione per le disposizioni
dell'articolo 30. |
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