XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1756-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
delle Commissioni

Conversione in legge del
decreto-legge 12 ottobre
2001, n. 369, recante misure
urgenti per reprimere e
contrastare il finanziamento
del terrorismo
internazionale.
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 12 ottobre
2001, n. 369, recante misure
urgenti per reprimere e
contrastare il finanziamento
del terrorismo
internazionale.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale.
1. Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI


              All'articolo 1:

              al comma 1, terzo periodo, le parole: "ed un ufficiale della Guardia di finanza" sono sostituite dalle seguenti: ", un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia e un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri";

        al comma 5, le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle norme in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148".


              All'articolo 2:

              il comma 2 è sostituito dal seguente:

          "2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo";

                al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'omissione o il ritardo della comunicazione, al di fuori delle ipotesi di concorso nelle altre violazioni previste dal presente decreto, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a un terzo e non superiore alla metà dell'importo della sanzione di cui al comma 2";

                al comma 4, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al"; le parole: "successive modifiche" sono sostituite dalle seguenti: "successive modificazioni" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30".




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri