XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1655-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

                esaminato il disegno di legge n. 1655,

                rilevato che le previsioni, contenute nel testo, di provvedimenti attuativi da emanarsi in periodi successivi potrebbero contrastare con quanto previsto dall'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione,

                constatato che il decreto-legge non è formulato con la tecnica della novellazione e che, pur recando un apposito articolo contenente disposizioni di coordinamento, nei diversi articoli sono contenute ulteriori norme di abrogazione espressa o di coordinamento,

                rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                in conformità a quanto stabilito dalla circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001:

                1. all'articolo 3, dopo l'elencazione in lettere contenuta nel comma 1, ove figura un capoverso non numerato, si trasformi lo stesso in comma aggiuntivo: la circolare, infatti al punto 7, lettera f), espressamente stabilisce che "al termine di una partizione in lettere o numeri non è ammesso l'inserimento di un periodo autonomo rispetto alla lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera successiva";

                2. all'articolo 3, commi 4 e 10, le espressioni "e successive modifiche e integrazioni" e "e successive integrazioni" siano sostituite dalla seguente: "e successive modificazioni", (punto 12, lettera b) della circolare);

                3. all'articolo 3, comma 17, all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 9, comma 1, si adeguino i richiami ai testi unici a quanto stabilito dal punto 12, lettera m) dalla predetta circolare, ai sensi della quale i testi unici sono citati con la formula: "testo unico... di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o altro atto)...";

                all'articolo 4, comma 1, si chiarisca la natura, regolamentare o meno, dei decreti previsti;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

                all'articolo 6, comma 2, ove la disposizione introduca un nuovo tributo, si proceda alla soppressione della stessa. Tale previsione, infatti, contrasterebbe con l'articolo 4 della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, che stabilisce che "non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti".


          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                all'articolo 2, comma 7, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare specificamente le disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, ritenute applicabili, anziché utilizzare la formula "per quanto compatibili", che rimette tale compito all'interprete;

                all'articolo 4, comma 2, ugualmente, dovrebbe valutarsi l'opportunità di individuare specificamente le disposizioni degli articoli da 1 a 3 ritenute applicabili;

                all'articolo 5, commi 1 e 2, dovrebbe verificarsi la necessità di autorizzare con norma di rango legislativo l'istituzione dei fondi di investimento previsti e se le disposizioni in questione non configurino una rilegificazione di materia già disciplinata con normativa di rango secondario, ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; all'articolo 6, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, sarebbe opportuno specificare se le relative disposizioni si applicano anche ai fondi d'investimento istituiti sulla base delle previsioni contenute nello stesso decreto-legge;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

                all'articolo 1, commi 1 e 2, dovrebbe essere indicato il termine per l'emanazione dei previsti decreti; al comma 2, inoltre, dovrebbe essere specificato il soggetto cui spetta l'emanazione dei decreti che individuano i beni degli enti pubblici non territoriali, quelli non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica e quelli ubicati all'estero;

                all'articolo 1, comma 4, dovrebbe essere indicato l'atto oggetto della attività di trascrizione;
                all'articolo 1, comma 6, dovrebbe essere chiarito secondo quali modalità regioni, province, comuni e altri enti locali possono far richiesta di applicazione delle disposizioni dell'articolo 1;

                all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 1, lettera c), dovrebbe sostituirsi la parola: "euri" con la seguente: "euro", che è utilizzata come sostantivo indeclinabile nella Lettera circolare del Presidente della Camera del 25 settembre 2001, recante "Criteri per la redazione dei testi normativi in vista della fine della fase transitoria dell'unione monetarie e della cessazione del corso legale della lira";

                all'articolo 8, comma 3, dovrebbero essere precisati tanto il termine per l'emanazione del decreto quanto il soggetto incaricato di emanarlo;

                all'articolo 9, comma 1, dovrebbe verificarsi se la disposizione abbia o meno carattere di interpretazione autentica: si ricorda, peraltro, che l'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, prevede che "l'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica";

                all'articolo 9, comma 2, dovrebbe verificarsi se effettivamente la disposizione in questione sia una norma di coordinamento, come indicato dal tenore della rubrica, o se la stessa risulti più propriamente essere di carattere sostanziale".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        La I Commissione,

            considerando che le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, concernenti l'istituzione di organismi di investimento collettivo del risparmio, intervengono su materia già delegificata dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 58 del 1998,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

                a) valuti la Commissione, al fine di garantire una migliore coerenza rispetto all'assetto normativo generale, l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 3, nella parte in cui all'adozione dei decreti dirigenziali adottati dall'Agenzia del demanio con efficacia ricognitiva dei beni pubblici si ricollegano gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile disciplinante invece gli effetti derivanti dalla trascrizione degli atti dispositivi della proprietà, prescindendo tra l'altro dall'effettiva trascrizione nei registri immobiliari degli stessi decreti;

                b) valuti la Commissione, al fine di garantire una migliore coerenza rispetto all'assetto normativo generale, l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 16, nella parte in cui si ricollegano gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile alla pubblicazione dei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze con i quali si trasferiscono i beni immobili prescindendo dall'effettiva trascrizione nei registri immobiliari dei decreti stessi;

                c) valuti la Commissione, al fine di garantire una migliore coerenza rispetto all'assetto normativo generale, l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 19, nella parte in cui si prevede, per gli atti di trasferimento dei beni immobili pubblici dalle società a natura privatistica istituite a tal fine ai soggetti terzi interessati, l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante invece la disciplina dei contratti aventi come parte un soggetto appartenente all'amministrazione dello Stato;

                d) suscita, inoltre, perplessità la disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 19, che appare potenzialmente lesiva del principio dell'affidamento nella parte in cui esonera la società venditrice del bene immobile dalla consegna al soggetto acquirente dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla loro regolarità urbanistica-edilizia e fiscale;

                e) suscita, inoltre, perplessità la disposizione contenuta nell'articolo 6, comma 2, nella parte in cui sembra istituire una nuova imposta in deroga sostanzialmente al disposto dell'articolo 4 della legge n. 212 del 2000, recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, che stabilisce espressamente che "non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi, esistenti ad altre categorie di soggetti".

          La I Commissione:

              esaminato il testo del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 351 del 2001 recante Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Commissione competente per l'esame di merito;

              considerato che solo in parte sono state recepite le osservazioni formulate dal Comitato permanente per i pareri della I Commissione il 10 ottobre scorso;

              ribadendo le osservazioni non recepite;


          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1655,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1655,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1655,

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 1655,

          esprime,

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

                a) all'articolo 1, comma 2, sarebbe opportuno precisare quale sia il soggetto (o quali siano i soggetti) a cui viene affidata l'adozione e l'emanazione dei decreti.



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