XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1655-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1655,
rilevato che le previsioni, contenute nel testo, di
provvedimenti attuativi da emanarsi in periodi successivi
potrebbero contrastare con quanto previsto dall'articolo 15,
comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale i
decreti-legge devono contenere misure di immediata
applicazione,
constatato che il decreto-legge non è formulato con la
tecnica della novellazione e che, pur recando un apposito
articolo contenente disposizioni di coordinamento, nei diversi
articoli sono contenute ulteriori norme di abrogazione
espressa o di coordinamento,
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
delle relazioni recanti l'analisi tecnico normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli
articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento debbano
essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
in conformità a quanto stabilito dalla circolare
recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica
dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del
Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 aprile 2001:
1. all'articolo 3, dopo l'elencazione in lettere
contenuta nel comma 1, ove figura un capoverso non numerato,
si trasformi lo stesso in comma aggiuntivo: la circolare,
infatti al punto 7, lettera f), espressamente stabilisce
che "al termine di una partizione in lettere o numeri non è
ammesso l'inserimento di un periodo autonomo rispetto alla
lettera o al numero prima di passare al comma o alla lettera
successiva";
2. all'articolo 3, commi 4 e 10, le espressioni "e
successive modifiche e integrazioni" e "e successive
integrazioni" siano sostituite dalla seguente: "e successive
modificazioni", (punto 12, lettera b) della
circolare);
3. all'articolo 3, comma 17, all'articolo 5, comma 2,
e all'articolo 9, comma 1, si adeguino i richiami ai testi
unici a quanto stabilito dal punto 12, lettera m) dalla
predetta circolare, ai sensi della quale i testi unici sono
citati con la formula: "testo unico... di cui al decreto del
Presidente della Repubblica (o altro atto)...";
all'articolo 4, comma 1, si chiarisca la natura,
regolamentare o meno, dei decreti previsti;
sotto il profilo dei limiti di contenuto del
decreto-legge:
all'articolo 6, comma 2, ove la disposizione introduca
un nuovo tributo, si proceda alla soppressione della stessa.
Tale previsione, infatti, contrasterebbe con l'articolo 4
della citata legge 27 luglio 2000, n. 212, che stabilisce che
"non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi
tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad
altre categorie di soggetti".
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 7, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di individuare specificamente le disposizioni
della legge 30 aprile 1999, n. 130, ritenute applicabili,
anziché utilizzare la formula "per quanto compatibili", che
rimette tale compito all'interprete;
all'articolo 4, comma 2, ugualmente, dovrebbe
valutarsi l'opportunità di individuare specificamente le
disposizioni degli articoli da 1 a 3 ritenute applicabili;
all'articolo 5, commi 1 e 2, dovrebbe verificarsi la
necessità di autorizzare con norma di rango legislativo
l'istituzione dei fondi di investimento previsti e se le
disposizioni in questione non configurino una rilegificazione
di materia già disciplinata con normativa di rango secondario,
ai sensi dell'articolo 37 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; all'articolo 6, comma 1 e
all'articolo 9, comma 1, sarebbe opportuno specificare se le
relative disposizioni si applicano anche ai fondi
d'investimento istituiti sulla base delle previsioni contenute
nello stesso decreto-legge;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 1, commi 1 e 2, dovrebbe essere indicato
il termine per l'emanazione dei previsti decreti; al comma 2,
inoltre, dovrebbe essere specificato il soggetto cui spetta
l'emanazione dei decreti che individuano i beni degli enti
pubblici non territoriali, quelli non strumentali in
precedenza attribuiti a società a totale partecipazione
pubblica e quelli ubicati all'estero;
all'articolo 1, comma 4, dovrebbe essere indicato
l'atto oggetto della attività di trascrizione;
all'articolo 1, comma 6, dovrebbe essere chiarito
secondo quali modalità regioni, province, comuni e altri enti
locali possono far richiesta di applicazione delle
disposizioni dell'articolo 1;
all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 4, e
all'articolo 5, comma 1, lettera c), dovrebbe
sostituirsi la parola: "euri" con la seguente: "euro", che è
utilizzata come sostantivo indeclinabile nella Lettera
circolare del Presidente della Camera del 25 settembre 2001,
recante "Criteri per la redazione dei testi normativi in vista
della fine della fase transitoria dell'unione monetarie e
della cessazione del corso legale della lira";
all'articolo 8, comma 3, dovrebbero essere precisati
tanto il termine per l'emanazione del decreto quanto il
soggetto incaricato di emanarlo;
all'articolo 9, comma 1, dovrebbe verificarsi se la
disposizione abbia o meno carattere di interpretazione
autentica: si ricorda, peraltro, che l'articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente, prevede che "l'adozione
di norme interpretative in materia tributaria può essere
disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria,
qualificando come tali le disposizioni di interpretazione
autentica";
all'articolo 9, comma 2, dovrebbe verificarsi se
effettivamente la disposizione in questione sia una norma di
coordinamento, come indicato dal tenore della rubrica, o se la
stessa risulti più propriamente essere di carattere
sostanziale".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
considerando che le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1, concernenti l'istituzione di organismi di
investimento collettivo del risparmio, intervengono su materia
già delegificata dall'articolo 37 del decreto legislativo n.
58 del 1998,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione, al fine di garantire
una migliore coerenza rispetto all'assetto normativo generale,
l'opportunità di modificare l'articolo 1, comma 3, nella parte
in cui all'adozione dei decreti dirigenziali adottati
dall'Agenzia del demanio con efficacia ricognitiva dei beni
pubblici si ricollegano gli effetti previsti dall'articolo
2644 del codice civile disciplinante invece gli effetti
derivanti dalla trascrizione degli atti dispositivi della
proprietà, prescindendo tra l'altro dall'effettiva
trascrizione nei registri immobiliari degli stessi decreti;
b) valuti la Commissione, al fine di garantire
una migliore coerenza rispetto all'assetto normativo generale,
l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 16, nella
parte in cui si ricollegano gli effetti previsti dall'articolo
2644 del codice civile alla pubblicazione dei decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze con i quali si
trasferiscono i beni immobili prescindendo dall'effettiva
trascrizione nei registri immobiliari dei decreti stessi;
c) valuti la Commissione, al fine di garantire
una migliore coerenza rispetto all'assetto normativo generale,
l'opportunità di modificare l'articolo 3, comma 19, nella
parte in cui si prevede, per gli atti di trasferimento dei
beni immobili pubblici dalle società a natura privatistica
istituite a tal fine ai soggetti terzi interessati,
l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante invece la
disciplina dei contratti aventi come parte un soggetto
appartenente all'amministrazione dello Stato;
d) suscita, inoltre, perplessità la disposizione
contenuta nell'articolo 3, comma 19, che appare potenzialmente
lesiva del principio dell'affidamento nella parte in cui
esonera la società venditrice del bene immobile dalla consegna
al soggetto acquirente dei documenti relativi alla proprietà
dei beni e alla loro regolarità urbanistica-edilizia e
fiscale;
e) suscita, inoltre, perplessità la disposizione
contenuta nell'articolo 6, comma 2, nella parte in cui sembra
istituire una nuova imposta in deroga sostanzialmente al
disposto dell'articolo 4 della legge n. 212 del 2000, recante
disposizioni in materia di Statuto dei diritti del
contribuente, che stabilisce espressamente che "non si può
disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né
prevedere l'applicazione di tributi, esistenti ad altre
categorie di soggetti".
La I Commissione:
esaminato il testo del disegno di legge di conversione
del decreto legge n. 351 del 2001 recante Disposizioni urgenti
in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di
investimento immobiliare, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dalla Commissione competente per l'esame di
merito;
considerato che solo in parte sono state recepite le
osservazioni formulate dal Comitato permanente per i pareri
della I Commissione il 10 ottobre scorso;
ribadendo le osservazioni non recepite;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
1655,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
1655,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
1655,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n.
1655,
esprime,
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a) all'articolo 1, comma 2, sarebbe opportuno
precisare quale sia il soggetto (o quali siano i soggetti) a
cui viene affidata l'adozione e l'emanazione dei decreti.