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1. Per procedere al
riordino, gestione e
valorizzazione del patrimonio
immobiliare dello Stato,
anche in funzione della
formulazione del conto
generale del patrimonio, di
cui agli articoli 5, comma 2,
della |
Identico. |
|
legge 3 aprile 1997, n.
94, e 14, comma 2, del
decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, l'Agenzia del
demanio, con propri decreti
dirigenziali, individua,
sulla base e nei limiti della
documentazione esistente
presso gli archivi e gli
uffici pubblici, i singoli
beni, distinguendo tra beni
demaniali e beni facenti
parte del patrimonio
indisponibile e
disponibile. 2. Appositi decreti individuano i beni degli enti pubblici non territoriali, i beni non strumentali in precedenza attribuiti a società a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti di proprietà dello Stato, nonché i beni ubicati all'estero. L'individuazione dei beni degli enti pubblici e di quelli già attribuiti alle società suddette è effettuata anche sulla base di elenchi predisposti dagli stessi. 3. I decreti di cui ai commi 1 e 2, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto. 4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura. 5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui ai commi 1 e 2, è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fermi gli altri rimedi di legge. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai beni di regioni, province, comuni ed altri enti locali che ne facciano richiesta. |
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1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a costituire o
a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti
terzi, di una o più società a
responsabilità limitata con
capitale iniziale di 10.000
euri, aventi ad oggetto
esclusivo la realizzazione di
una o più operazioni di
cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio
immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di
cui all'articolo 1. Le
società possono essere
costituite anche con atto
unilaterale del Ministero
dell'economia e delle
finanze; non si applicano in
tale caso le disposizioni
previste dall'articolo 2497,
secondo comma, del codice
civile. Delle obbligazioni
nei confronti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma
2, nonché di ogni altro
creditore nell'ambito di
ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde
esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e diritti
di cui al comma 2. |
1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a costituire o
a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti
terzi, di una o più società a
responsabilità limitata con
capitale iniziale di 10.000
euro, aventi ad oggetto
esclusivo la realizzazione di
una o più operazioni di
cartolarizzazione dei
proventi derivanti dalla
dismissione del patrimonio
immobiliare dello Stato e
degli altri enti pubblici di
cui all'articolo 1. Le
società possono essere
costituite anche con atto
unilaterale del Ministero
dell'economia e delle
finanze; non si applicano in
tale caso le disposizioni
previste dall'articolo 2497,
secondo comma, del codice
civile. Delle obbligazioni
nei confronti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma
2, nonché di ogni altro
creditore nell'ambito di
ciascuna operazione di
cartolarizzazione, risponde
esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e diritti
di cui al comma 2. |
|
2. Le società
costituite ai sensi del comma
1 effettuano le operazioni di
cartolarizzazione, anche in
più fasi, mediante
l'emissione di titoli o
l'assunzione di
finanziamenti. Per ogni
operazione sono individuati i
beni immobili destinati al
soddisfacimento dei diritti
dei portatori dei titoli e
dei concedenti i
finanziamenti. I beni così
individuati, nonché ogni
altro diritto acquisito
nell'ambito dell'operazione
di cartolarizzazione, dalle
società ivi indicate nei
confronti dello Stato e degli
altri enti pubblici o di
terzi, costituiscono
patrimonio separato a tutti
gli effetti da quello delle
società stesse e da quello
relativo alle altre
operazioni. Su ciascun
patrimonio separato non sono
ammesse azioni da parte di
qualsiasi creditore diverso
dai portatori dei titoli
emessi dalle società ovvero
dai concedenti i
finanziamenti da esse
reperiti. |
2. Identico. |
|
3. Con i decreti di
cui al comma 1 dell'articolo
3 sono disciplinati i casi in
cui i titoli emessi e i
finanziamenti reperiti dalle
società di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in
parte della garanzia dello
Stato e sono specificati i
termini e le condizioni della
stessa. |
3. Identico. |
|
4. Alle società di
cui al comma 1 si applicano
le disposizioni contenute nel
titolo V del testo unico
delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, ad
esclusione dell'articolo 106,
commi 2, 3, lettere b)
e c), e 4, e
dell'articolo 107, nonché le
corrispondenti norme
sanzionatorie previste dal
titolo VIII del medesimo
testo unico. |
4. Identico. |
|
5. I titoli emessi
dalle società di cui al comma
1 sono assimilati ai fini
fiscali ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e sono soggetti al
regime previsto dall'articolo
2, comma 1-bis, del
decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239, purché ammessi
a quotazione in almeno un
mercato regolamentato estero.
Gli interessi e altri
proventi corrisposti in
relazione ai finanziamenti
effettuati da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti
residenti negli Stati o nei
territori aventi un regime
fiscale privilegiato,
individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1999, e raccolti dalle
società di cui al comma 1 ai
fini delle operazioni di
cartolarizzazione ivi
indicate, non sono soggetti
alle imposte sui redditi. |
5. Identico. |
|
6. Ciascun patrimonio
separato di cui al comma 2
non è soggetto alle imposte
sui redditi né all'imposta
regionale sulle attività
produttive. Le operazioni di
cartolarizzazione di cui al
comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e
prestazioni posti in essere
per il perfezionamento delle
stesse, sono esenti
dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra
imposta indiretta. Ai fini
dell'imposta comunale
sull'incremento di valore
degli immobili, i
trasferimenti di beni
immobili alle società
costituite ai sensi del comma
1 non si considerano atti di
alienazione. Soggetti passivi
dell'imposta comunale sugli
immobili sono i gestori
individuati ai sensi del
comma 1, lettera d),
dell'articolo 3 per tutta
la |
6. Identico. |
|
durata della gestione,
nei limiti in cui l'imposta
era dovuta prima del
trasferimento di cui al comma
1 dell'articolo 3. Non si
applica la ritenuta prevista
dai commi 2 e 3 dell'articolo
26 del decreto del Presidente
della Repubblica del 29
settembre 1973, n. 600, sugli
interessi ed altri proventi
dei conti correnti bancari
delle società di cui al comma
1. Sono escluse
dall'applicazione
dell'imposta sul valore
aggiunto le locazioni in
favore di amministrazioni
dello Stato, enti pubblici
territoriali e altri soggetti
pubblici. |
|
7. Si applicano le
disposizioni della legge 30
aprile 1999, n. 130, per
quanto compatibili. In deroga
al comma 6 dell'articolo 2
della medesima legge, la
riscossione dei crediti
ceduti e dei proventi
derivanti dalla dismissione
del patrimonio immobiliare
può essere svolta, oltre che
dalle banche e dagli
intermediari finanziari
indicati nel citato comma 6,
anche dallo Stato, dagli enti
pubblici e dagli altri
soggetti il cui intervento è
previsto dalle disposizioni
del presente decreto e dei
decreti di cui al comma 1
dell'articolo 3. In tale caso
le operazioni di riscossione
non sono oggetto dell'obbligo
di verifica di cui al
medesimo comma 6. |
7. Identico. |
|
|
|
|
1. I beni immobili
individuati ai sensi
dell'articolo 1 possono
essere trasferiti a titolo
oneroso ad una o più società
costituite ai sensi del comma
1 dell'articolo 2 con uno o
più decreti di natura non
regolamentare del Ministro
dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. Con
gli stessi decreti sono
determinati: |
1. Identico: |
|
a) il prezzo
iniziale che la società
corrisponde a titolo
definitivo a fronte del
trasferimento dei beni
immobili e le modalità di
pagamento dell'eventuale
residuo, che può anche essere
rappresentato da titoli; |
a) identica; |
|
b) le
caratteristiche
dell'operazione di
cartolarizzazione che la
società realizza per
finanziare il pagamento del
prezzo. All'atto di ogni
operazione di
cartolarizzazione è nominato
un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il
quale, oltre ai poteri
stabiliti in sede di nomina a
tutela dell'interesse dei
portatori dei titoli, approva
le modificazioni delle
condizioni
dell'operazione; |
b) identica; |
|
c) l'immissione
della società nel possesso
dei beni immobili
trasferiti; |
c) identica; |
|
d) la gestione
dei beni immobili trasferiti
e dei contratti accessori, da
regolarsi in via
convenzionale con criteri di
remuneratività; |
d) identica; |
|
e) le modalità
per la valorizzazione e la
rivendita dei beni immobili
trasferiti. |
e) identica; |
|
Per quanto concerne i
beni immobili di enti
pubblici soggetti a vigilanza
di altro Ministero, i decreti
del Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottati
di concerto con il Ministro
vigilante. |
1-bis. Per
quanto concerne i beni
immobili di enti pubblici
soggetti a vigilanza di altro
Ministero, i decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze sono adottati
di concerto con il Ministro
vigilante. |
|
2. Fino alla rivendita
dei beni immobili trasferiti
ai sensi del comma 1 i
gestori degli stessi,
individuati ai sensi del
comma 1, lettera d),
sono responsabili a tutti gli
effetti ed a proprie spese
per gli interventi necessari
di manutenzione ordinaria e
straordinaria, nonché per
l'adeguamento dei beni alla
normativa vigente. |
2. Identico. |
|
3. E' riconosciuto in
favore dei conduttori delle
unità immobiliari ad uso
residenziale il diritto di
opzione per l'acquisto, in
forma individuale e a mezzo
di mandato collettivo, al
prezzo determinato secondo
quanto disposto dai commi 7 e
8. Le modalità di esercizio
dell'opzione sono determinate
con i decreti di cui al comma
1. Sono confermate le
agevolazioni di cui al comma
8 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 16 febbraio 1996,
n.104. |
3. Identico. |
|
4. E' riconosciuto il
diritto dei conduttori delle
unità immobiliari ad uso
residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo
lordo, determinato con le
modalità previste
dall'articolo 21 della legge
5 agosto 1978, n. 457, e
successive modifiche ed
integrazioni, inferiore a
18.000 euri, al rinnovo del
contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a
decorrere dalla prima
scadenza del contratto
successiva al trasferimento
dell'unità immobiliare alla
società di cui al comma 1
dell'articolo 2, con
applicazione del medesimo
canone di locazione in atto
alla data di scadenza del
contratto. Per le famiglie
con componenti
ultrasessantacinquenni o con
componenti disabili il limite
del reddito familiare
complessivo lordo,
determinato con le modalità
indicate nel periodo
precedente, è pari a 22.000
euri. Per le unità
immobiliari occupate da
conduttori
ultrasessantacinquenni è
consentita l'alienazione
della sola nuda proprietà,
fermo restando il diritto di
prelazione di cui al comma
5. |
4. E' riconosciuto il
diritto dei conduttori delle
unità immobiliari ad uso
residenziale, con reddito
familiare complessivo annuo
lordo, determinato con le
modalità previste
dall'articolo 21 della legge
5 agosto 1978, n. 457, e
successive modificazioni,
inferiore a 18.000
euro, al rinnovo del
contratto di locazione per un
periodo di nove anni, a
decorrere dalla prima
scadenza del contratto
successiva al trasferimento
dell'unità immobiliare alla
società di cui al comma 1
dell'articolo 2, con
applicazione del medesimo
canone di locazione in atto
alla data di scadenza del
contratto. Per le famiglie
con componenti
ultrasessantacinquenni o con
componenti disabili il limite
del reddito familiare
complessivo lordo,
determinato con le modalità
indicate nel periodo
precedente, è pari a 22.000
euro. Per le unità
immobiliari occupate da
conduttori
ultrasessantacinquenni è
consentita l'alienazione
della sola nuda proprietà,
fermo restando il diritto di
prelazione di cui al comma
5. |
|
5. E' riconosciuto il
diritto di prelazione in
favore dei conduttori delle
unità immobiliari ad uso
residenziale, solo per il
caso di vendita degli
immobili ad un prezzo
inferiore a quello di
esercizio dell'opzione. Il
diritto di prelazione
eventualmente spettante ai
sensi di legge ai conduttori
delle singole unità
immobiliari ad uso diverso da
quello residenziale può
essere esercitato unicamente
nel caso di vendita
frazionata degli immobili. Il
diritto di prelazione
sussiste anche se la vendita
frazionata è successiva ad un
acquisto in blocco. Le
modalità di esercizio della
prelazione sono determinate
con i decreti di cui al comma
1. |
5. Identico. |
|
6. I diritti dei
conduttori sono riconosciuti
se essi sono in regola con il
pagamento dei canoni e degli
oneri accessori e sempre che
non sia stata accertata
l'irregolarità della
locazione. Sono inoltre
riconosciuti i diritti dei
conduttori delle unità
immobiliari ad uso
residenziale |
6. Identico. |
|
purché essi o gli altri
membri conviventi del nucleo
familiare non siano
proprietari di altra
abitazione adeguata alle
esigenze del nucleo familiare
nel comune di residenza. I
diritti di opzione e di
prelazione spettano anche ai
familiari conviventi, nonché
agli eredi del conduttore con
lui conviventi ed ai portieri
degli stabili oggetto della
vendita, in caso di
eliminazione del servizio di
portineria. |
|
7. Il prezzo di
vendita degli immobili e
delle unità immobiliari è
determinato in ogni caso
sulla base delle valutazioni
correnti di mercato,
prendendo a riferimento i
prezzi effettivi di
compravendite di immobili e
unità immobiliari aventi
caratteristiche analoghe. Le
unità immobiliari libere,
quelle occupate ad uso
diverso da quello
residenziale e quelle ad uso
residenziale, per le quali i
conduttori non hanno
esercitato il diritto di
opzione per l'acquisto, sono
poste in vendita al miglior
offerente individuato con
procedura competitiva, le cui
caratteristiche sono
determinate dai decreti di
cui al comma 1, fermo
restando il diritto di
prelazione di cui al comma
5. |
7. Identico. |
|
8. Il prezzo di vendita
delle unità immobiliari ad
uso residenziale, escluse
quelle di pregio ai sensi del
comma 13, offerte in opzione
ai conduttori che acquistano
in forma individuale è pari
al prezzo di mercato delle
stesse unità immobiliari
libere diminuito del 30 per
cento. Per i medesimi
immobili è altresì confermato
l'ulteriore abbattimento di
prezzo, secondo i
coefficienti in vigore, in
favore esclusivamente dei
conduttori che acquistano a
mezzo di mandato collettivo
unità immobiliari ad uso
residenziale che
rappresentano almeno l'80 per
cento delle unità
residenziali complessive
dell'immobile, al netto di
quelle libere. |
8. Identico. |
|
9. La determinazione
esatta del prezzo di vendita
di ciascun bene immobile e
unità immobiliare, nonché
l'espletamento, ove
necessario, delle attività
inerenti l'accatastamento dei
beni immobili trasferiti e la
ricostruzione della
documentazione ad essi
relativa, possono essere
affidati all'Agenzia del
territorio e a società aventi
particolare esperienza nel
settore immobiliare,
individuate con procedura
competitiva, le cui
caratteristiche sono
determinate dai decreti di
cui al comma 1. |
9. Identico. |
|
10. I beni immobili degli
enti previdenziali pubblici
ricompresi nei programmi
straordinari di dismissione
di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive integrazioni, che
non sono stati aggiudicati
alla data del 31 ottobre
2001, sono alienati con le
modalità di cui al presente
decreto. |
10. I beni immobili
degli enti previdenziali
pubblici ricompresi nei
programmi straordinari di
dismissione di cui
all'articolo 7 del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni,
che non sono stati
aggiudicati alla data del 31
ottobre 2001, sono alienati
con le modalità di cui al
presente decreto. |
|
11. I beni immobili
degli enti previdenziali
pubblici, diversi da quelli
di cui al comma 10 e che non
sono stati venduti alla data
del 31 ottobre 2001, sono
alienati con le modalità di
cui al presente decreto. La
disposizione non si applica
ai beni immobili ad uso
prevalentemente strumentale.
Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali emana
direttive agli enti
previdenziali pubblici per
l'unificazione dei rispettivi
uffici, sedi e sportelli. |
11. Identico. |
|
12. Il prezzo per il
trasferimento dei beni
immobili è corrisposto agli
enti previdenziali titolari
dei beni medesimi. Le
relative disponibilità sono
acquisite al bilancio per
essere accreditate su conti
di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore;
sulle giacenze è riconosciuto
un interesse annuo al tasso
fissato con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze. E' soppresso
il comma 3 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. La copertura delle
riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti
previdenziali pubblici
vincolati a costituirle è
realizzata anche utilizzando
il corrispettivo di cui al
comma 1, lettera a), e
i proventi di cui
all'articolo 4. Viene estesa
all'INPDAI la facoltà di
accesso alla Tesoreria
centrale dello Stato per
anticipazioni relative al
fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai
sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge
12 agosto 1974, n. 370,
nonché dell'articolo 35 della
legge 23 dicembre 1998, n.
448. |
12. Il prezzo per il
trasferimento dei beni
immobili è corrisposto agli
enti previdenziali titolari
dei beni medesimi. Le
relative disponibilità sono
acquisite al bilancio per
essere accreditate su conti
di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore;
sulle giacenze è riconosciuto
un interesse annuo al tasso
fissato con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze. E' abrogato
il comma 3 dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488. La copertura delle
riserve tecniche e delle
riserve legali degli enti
previdenziali pubblici
vincolati a costituirle è
realizzata anche utilizzando
il corrispettivo di cui al
comma 1, lettera a), e
i proventi di cui
all'articolo 4. Viene estesa
all'INPDAI la facoltà di
accesso alla Tesoreria
centrale dello Stato per
anticipazioni relative al
fabbisogno finanziario delle
gestioni previdenziali, ai
sensi di quanto disposto
dall'articolo 16 della legge
12 agosto 1974, n. 370,
nonché dell'articolo 35 della
legge 23 dicembre 1998, n.
448. |
|
13. Con i decreti di
cui al comma 1, su proposta
dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di
concerto con l'Agenzia per il
territorio, sono individuati
gli immobili di pregio. Si
considerano comunque di
pregio gli immobili situati
nei centri storici urbani, ad
eccezione di quelli
individuati nei decreti di
cui al comma 1, su proposta
dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di
concerto con l'Agenzia per il
territorio. |
13. Con i decreti di
cui al comma 1, su proposta
dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli
enti previdenziali, di
concerto con l'Agenzia del
territorio, sono
individuati gli immobili di
pregio. Si considerano
comunque di pregio gli
immobili situati nei centri
storici urbani, ad eccezione
di quelli individuati nei
decreti di cui al comma 1, su
proposta dell'Osservatorio
sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, di
concerto con l'Agenzia per il
territorio. |
|
14. Sono nulli gli
atti di disposizione degli
immobili acquistati per
effetto dell'esercizio del
diritto di opzione e del
diritto di prelazione prima
che siano trascorsi dieci
anni dalla data
dell'acquisto, salvo che
si verifichino incrementi del
nucleo familiare di almeno
due unità, ovvero si
verifichi il trasferimento
dell'acquirente in un comune
distante di più di 50
chilometri da quello di
ubicazione
dell'immobile. |
14. Sono nulli gli
atti di disposizione degli
immobili acquistati per
effetto dell'esercizio del
diritto di opzione e del
diritto di prelazione prima
che siano trascorsi cinque
anni dalla data
dell'acquisto. |
|
15. Ai fini della
valorizzazione dei beni il
Ministero dell'economia e
delle finanze convoca una o
più conferenze di servizi o
promuove accordi di programma
per sottoporre
all'approvazione iniziative
per la valorizzazione degli
immobili individuati ai sensi
dell'articolo 1. Con i
decreti di cui al comma 1
sono stabiliti i criteri per
l'assegnazione agli enti
territoriali interessati dal
procedimento di una quota,
non inferiore al 5 per cento
e non superiore al 15 per
cento, del ricavato
attribuibile alla rivendita
degli immobili
valorizzati. |
15.
Identico. |
|
16. La pubblicazione
dei decreti di cui al comma 1
produce gli effetti previsti
dall'articolo 2644 del codice
civile in favore della
società beneficiaria del
trasferimento. Si applica la
disposizione di cui al comma
4 dell'articolo 1. |
16.
Identico. |
|
17. Il diritto di
prelazione, eventualmente
spettante a terzi sui beni
immobili trasferiti ai sensi
del comma 1, non si applica
al trasferimento ivi previsto
e può essere esercitato
all'atto della successiva |
17. Il diritto di
prelazione, eventualmente
spettante a terzi sui beni
immobili trasferiti ai sensi
del comma 1, non si applica
al trasferimento ivi previsto
e può essere esercitato
all'atto della successiva |
|
rivendita dei beni da
parte della società. I
trasferimenti di cui al comma
1 e le successive rivendite
non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, né a
quanto disposto dal comma 113
dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di
prelazione degli enti locali
territoriali, e l'articolo 19
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato
dall'articolo 1 della legge 2
aprile 2001, n. 136,
concernente la proposizione
di progetti di valorizzazione
e gestione di beni immobili
statali. Le Amministrazioni
dello Stato, gli enti
pubblici territoriali e gli
altri soggetti pubblici non
possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni
immobili di cui al presente
decreto. |
rivendita dei beni da
parte della società. I
trasferimenti di cui al comma
1 e le successive rivendite
non sono soggetti alle
autorizzazioni previste dal
testo unico di cui al
decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, né a
quanto disposto dal comma 113
dell'articolo 3 della legge
23 dicembre 1996, n. 662,
concernente il diritto di
prelazione degli enti locali
territoriali, e
dall'articolo 19 della
legge 23 dicembre 1998, n.
448, come modificato
dall'articolo 1 della legge 2
aprile 2001, n. 136,
concernente la proposizione
di progetti di valorizzazione
e gestione di beni immobili
statali. Le Amministrazioni
dello Stato, gli enti
pubblici territoriali e gli
altri soggetti pubblici non
possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni
immobili di cui al presente
decreto. |
|
18. Lo Stato e gli
altri enti pubblici sono
esonerati dalla consegna dei
documenti relativi alla
proprietà dei beni e alla
regolarità
urbanistica-edilizia e
fiscale. Restano fermi i
vincoli gravanti sui beni
trasferiti. Con i decreti di
cui al comma 1 può essere
disposta in favore della
società beneficiaria del
trasferimento la garanzia di
un valore minimo dei beni ad
essa trasferiti e dei canoni
di locazione. |
18.
Identico. |
|
19. Per la rivendita
dei beni immobili ad essa
trasferiti, la società è
esonerata dalla garanzia per
vizi e per evizione e dalla
consegna dei documenti
relativi alla proprietà dei
beni e alla regolarità
urbanistica-edilizia e
fiscale. La garanzia per vizi
e per evizione è a carico
dello Stato ovvero dell'ente
pubblico proprietario del
bene prima del trasferimento
a favore della società. Le
disposizioni di cui
all'articolo 2, comma 59,
della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, si applicano alle
rivendite da parte della
società di tutti i beni
immobili trasferiti ai sensi
del comma 1. Si applicano
altresì le disposizioni di
cui all'articolo 16 del regio
decreto 18 novembre 1923, n.
2440. L'ufficiale rogante è
designato dal Ministro
dell'economia e delle
finanze. Se gli atti di
rivendita sono rogati da
notaio, gli onorari notarili
sono ridotti al 50 per
cento. |
19. Per la rivendita dei beni immobili ad essa trasferiti, la società è esonerata dalla garanzia per vizi e per evizione e dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale. La garanzia per vizi e per evizione è a carico dello Stato ovvero dell'ente pubblico proprietario del bene prima del trasferimento a favore della società. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano alle rivendite da parte della società di tutti i beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1. Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite. |
|
20. Gli enti
previdenziali alienano gli
immobili definitivamente
offerti in opzione alla data
di entrata in vigore del
presente decreto al prezzo
ed alle altre condizioni
indicate nell'offerta. |
20. Identico. |
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1. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a promuovere la
costituzione di uno o più
fondi comuni di investimento
immobiliare, conferendo beni
immobili a uso diverso da
quello residenziale dello
Stato, dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di |
Identico. |
|
Stato e degli enti
pubblici non territoriali,
individuati con uno o più
decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze
da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale. I
decreti disciplinano altresì
le procedure per
l'individuazione o
l'eventuale costituzione
della società di gestione,
per il suo funzionamento e
per il collocamento delle
quote del fondo e i criteri
di attribuzione dei proventi
derivanti dalla vendita delle
quote. |
|
2. Le disposizioni di
cui agli articoli da 1 a 3 si
applicano, per quanto
compatibili, ai trasferimenti
dei beni immobili ai fondi
comuni di investimento di cui
al comma 1. |
|
Disciplina dei fondi comuni d'investimento |
Disciplina dei fondi comuni d'investimento |
|
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1. E' ammessa
l'istituzione di organismi di
investimento collettivo del
risparmio (OICR) aventi le
seguenti caratteristiche: |
1. Identico. |
|
a) abbiano ad
oggetto l'investimento
esclusivo o prevalente in
beni immobili, diritti reali
immobiliari e partecipazioni
in società immobiliari; |
a) identica; |
|
b) assumano
prestiti nel limite massimo
del 60 per cento del valore
degli immobili e diritti
reali immobiliari e
partecipazioni e del 20 per
cento degli altri beni; |
b) identica; |
|
c) prevedano
comunque la quotazione dei
certificati rappresentativi
per i quali il valore minimo
di sottoscrizione è fissato
in 5.000 euri; |
c) prevedano
comunque la quotazione dei
certificati rappresentativi
per i quali il valore minimo
di sottoscrizione è fissato
in 5.000 euro; |
|
d) prevedano la
possibilità di non
distribuire le plusvalenze
derivanti dall'alienazione di
beni immobili, di diritti
reali immobiliari e di
partecipazioni in società
immobiliari; |
d) identica; |
|
e) prevedano
che, nel caso in cui i
certificati di partecipazione
siano ammessi alla
negoziazione nei mercati
regolamentati italiani, non
più del 45 per cento dei
certificati sia detenuto da
soggetti esercenti attività
d'impresa commerciale e che
non più del 25 per cento dei
certificati siano detenuti da
una persona fisica o da un
soggetto non residente; |
e) prevedano
che, nel caso in cui i
certificati di partecipazione
siano ammessi alla
negoziazione nei mercati
regolamentati italiani, non
più del 45 per cento dei
certificati sia detenuto da
soggetti esercenti attività
d'impresa commerciale e che
non più del 25 per cento dei
certificati sia detenuto
da una persona fisica o da
un soggetto non residente; |
|
f) prevedano
che, nel caso in cui i
certificati di partecipazione
non siano ammessi alla
negoziazione nei mercati
regolamentati italiani,
almeno il 75 per cento dei
certificati sia detenuto da
soggetti non esercenti
attività d'impresa
commerciale e dai fondi
pensione e che ciascun
partecipante non possa
detenere più del 5 per cento
dei certificati. |
f) identica. |
|
2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, la Banca d'Italia e
la Consob adottano, ciascuno
per le materie di propria
competenza, i regolamenti ed
i provvedimenti necessari per
l'istituzione degli organismi
previsti dal comma 1, nel
rispetto delle disposizioni
del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Con
proprio regolamento, adottato
ai sensi dell'articolo 37 del
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, il
Ministro dell'economia e
delle finanze può dettare
specifiche disposizioni
concernenti le categorie
degli investitori cui è
destinata l'offerta dei
certificati, l'assunzione di
debiti e la negoziazione dei
certificati nei mercati
regolamentati anche in deroga
ai limiti individuati nel
comma 1. |
2. Il Ministro
dell'economia e delle
finanze, la Banca d'Italia e
la Consob adottano, ciascuno
per le materie di propria
competenza, i regolamenti ed
i provvedimenti necessari per
l'istituzione degli organismi
previsti dal comma 1, nel
rispetto delle disposizioni
del testo unico di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Con
proprio regolamento, adottato
ai sensi dell'articolo 37 del
testo unico al decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, il Ministro
dell'economia e delle finanze
può dettare specifiche
disposizioni concernenti le
categorie degli investitori
cui è destinata l'offerta dei
certificati, l'assunzione di
debiti e la negoziazione dei
certificati nei mercati
regolamentati anche in deroga
ai limiti individuati nel
comma 1. |
|
3. Fino
all'emanazione dei
regolamenti e provvedimenti
previsti dal comma 2, alle
società di gestione del
risparmio continuano ad
applicarsi le disposizioni
vigenti in quanto compatibili
con quanto disposto dal comma
1. |
3. Identico. |
|
4. Le società di
gestione del risparmio,
relativamente ai fondi già
istituiti alla data di
entrata in vigore del
presente decreto, possono
optare per l'applicazione del
regime, ivi incluso quello
fiscale, previsto dal
presente decreto, dandone
comunicazione alle competenti
autorità entro sessanta
giorni dalla data di entrata
in vigore dello stesso. |
4. Identico. |
|
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|
|
1. I fondi comuni
d'investimento immobiliare
istituiti ai sensi
dell'articolo 37 del decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e dell'articolo
14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, non sono
soggetti alle imposte sui
redditi e all'imposta
regionale sulle attività
produttive. Le ritenute
operate sui redditi di
capitale sono a titolo
d'imposta. Non si applicano
le ritenute previste
dall'articolo 26, commi 2, 3,
3-bis e 5, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonché le ritenute
previste dall'articolo
10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77. |
1. I fondi comuni
d'investimento immobiliare
istituiti ai sensi
dell'articolo 37 del testo
unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e dell'articolo
14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, non sono
soggetti alle imposte sui
redditi e all'imposta
regionale sulle attività
produttive. Le ritenute
operate sui redditi di
capitale sono a titolo
d'imposta. Non si applicano
le ritenute previste
dall'articolo 26, commi 2, 3,
3-bis e 5, del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, nonché le ritenute
previste dall'articolo
10-ter della legge 23
marzo 1983, n. 77. |
|
2. Sull'ammontare del
valore netto contabile del
fondo, la società di gestione
preleva annualmente un
ammontare pari all'1 per
cento a titolo di imposta
sostitutiva. Il valore netto
del fondo deve essere
calcolato come media annua
dei valori risultanti dai
prospetti periodici |
2. Sull'ammontare del
valore netto contabile del
fondo, la società di gestione
preleva annualmente un
ammontare pari all'1 per
cento a titolo di imposta
sostitutiva. Il valore netto
del fondo deve essere
calcolato come media annua
dei valori risultanti dai
prospetti periodici |
|
redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1,
lettera c), numero 3),
del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, tenendo
anche conto dei mesi in cui
il fondo non ha avuto alcun
valore perché avviato o
cessato in corso d'anno. Ai
fini dell'applicazione della
presente disposizione non
concorre a formare il valore
del patrimonio netto
l'ammontare dell'imposta
sostitutiva dovuta per il
periodo d'imposta e
accantonata nel passivo. |
redatti ai sensi
dell'articolo 6, comma 1,
lettera c), numero 3),
del testo unico di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, tenendo
anche conto dei mesi in cui
il fondo non ha avuto alcun
valore perché avviato o
cessato in corso d'anno. Ai
fini dell'applicazione della
presente disposizione non
concorre a formare il valore
del patrimonio netto
l'ammontare dell'imposta
sostitutiva dovuta per il
periodo d'imposta e
accantonata nel passivo. |
|
3. L'imposta
sostitutiva di cui al comma 2
è corrisposta entro il 28
febbraio dell'anno
successivo. Per
l'accertamento, la
riscossione, le sanzioni e i
rimborsi dell'imposta
sostitutiva si applicano le
disposizioni stabilite in
materia di imposte sui
redditi. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. I proventi derivanti
dalle partecipazioni ai
fondi, nonché le plusvalenze
realizzate mediante la loro
cessione o rimborso non sono
soggetti ad imposizione,
salvo che le partecipazioni
siano relative ad imprese
commerciali. Sui proventi di
ogni tipo percepiti o
iscritti in bilancio è
riconosciuto un credito
d'imposta, che non concorre a
formare il reddito, pari
all'1 per cento del valore
delle quote,
proporzionalmente riferito al
periodo di possesso rilevato
in ciascun periodo d'imposta.
In ogni caso il valore delle
quote è rilevato, in ciascun
periodo d'imposta,
dall'ultimo prospetto
predisposto dalla società di
gestione. |
Identico. |
|
|
|
|
1. La società di
gestione è soggetto passivo
ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto per le
cessioni di beni e le
prestazioni di servizi
relative alle operazioni dei
fondi immobiliari da essa
istituiti. L'imposta sul
valore aggiunto è determinata
e liquidata separatamente
dall'imposta dovuta per
l'attività della società
secondo le disposizioni
previste dal decreto del
Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, ed
è applicata distintamente per
ciascun fondo. Al versamento
dell'imposta si procede
cumulativamente per le somme
complessivamente dovute dalla
società e dai fondi. Gli
acquisti di immobili
effettuati dalla società di
gestione e imputati ai
singoli fondi, nonché le
manutenzioni degli stessi,
danno diritto alla detrazione
dell'imposta ai sensi
dell'articolo 19 del citato
decreto. Ai fini
dell'articolo 38-bis
del medesimo decreto, gli
immobili costituenti
patrimonio del fondo e le
spese di manutenzione sono
considerati beni
ammortizzabili ed ai rimborsi
d'imposta si provvede entro e
non oltre sei mesi, senza
presentazione delle garanzie
previste dal medesimo
articolo. |
Identico. |
|
2. In alternativa
alla richiesta di rimborso la
società di gestione può
computare gli importi, in
tutto o in parte, in
compensazione delle imposte e
dei contributi ai sensi
dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241, anche oltre il limite
fissato dall'articolo 25,
comma 2, del citato decreto.
Può altresì cedere a terzi il
credito indicato nella
dichiarazione annuale. Si
applicano le disposizioni
degli articoli 43-bis e
43-ter del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602.
Gli atti pubblici o le
scritture private
autenticate, aventi ad
oggetto la cessione del
credito, sono soggetti ad
imposta di registro nella
misura fissa di lire
250.000. |
|
3. Con decreto
dell'amministrazione
finanziaria sono stabilite le
modalità di attuazione delle
disposizioni dei commi 1 e 2,
anche con riguardo al
versamento dell'imposta,
all'effettuazione delle
compensazioni e alle cessioni
dei crediti. |
|
|
|
|
1. L'articolo 7 della
tabella allegata al testo
unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di
registro, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, deve intendersi
applicabile anche ai fondi
d'investimento immobiliare
disciplinati dall'articolo 37
del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e
dall'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio
1994, n. 86. |
1. L'articolo 7 della
tabella allegata al testo
unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di
registro, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, deve intendersi
applicabile anche ai fondi
d'investimento immobiliare
disciplinati dall'articolo 37
del testo unico di cui al
decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, e
dall'articolo 14-bis
della legge 25 gennaio
1994, n. 86. |
|
2. Gli atti
comportanti l'alienazione di
immobili dello Stato, di enti
previdenziali pubblici, di
regioni, di enti locali o
loro consorzi, nei quali i
fondi intervengono come parte
acquirente, sono soggetti
alle imposte di registro,
ipotecarie e catastali nella
misura fissa di un milione di
lire per ciascuna imposta. |
2. Identico. |
|
3. Nell'articolo 2,
comma 1, del decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239, la lettera d) è
soppressa. |
3. Nell'articolo 2,
comma 1, del decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239, la lettera d) è
abrogata. |
|
4. Nell'articolo 27,
comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, le
parole: "nonché sugli utili
in qualunque forma
corrisposti a fondi
d'investimento immobiliare di
cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 86" sono
soppresse. |
4. Identico. |
|
5. Nell'articolo
14-bis, comma 10, della
legge 25 gennaio 1994, n. 86,
il terzo periodo è
soppresso. |
5. Identico. |
|
6. Nella legge 25
gennaio 1994, n. 86,
l'articolo 15 è abrogato,
salvo quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 5. |
6. Nella legge 25
gennaio 1994, n. 86,
l'articolo 15 è abrogato,
salvo quanto previsto dal
comma 4 dell'articolo 5
del presente
decreto. |
|
7. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano, sono determinate le
regolazioni contabili degli
effetti finanziari per lo
Stato e le regioni,
conseguenti all'attuazione
del presente capo. |
7. Identico. |
|
|
|
|
1. Per il periodo
d'imposta 2001, l'imposta
sostitutiva di cui
all'articolo 6 è dovuta
proporzionalmente al valore
del patrimonio netto del
fondo riferito al periodo
intercorrente tra la data di
entrata in vigore del
presente decreto ed il 31
dicembre 2001. Le
disposizioni dell'articolo 6,
comma 1, si applicano ai
redditi di capitale divenuti
esigibili dalla data di
entrata in vigore del
presente decreto. |
Identico. |
Frontespizio |
Testo articoli |
Pareri |