XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1655-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Conversione in legge del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, recante
disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di
investimento
immobiliare.
Conversione in legge, con
modificazioni, del
decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, recante
disposizioni urgenti in
materia di privatizzazione e
valorizzazione del patrimonio
immobiliare pubblico e di
sviluppo dei fondi comuni di
investimento
immobiliare.


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE


          All'articolo 2:

                al comma 1, la parola: "euri" è sostituita dalla seguente: "euro".

              All'articolo 3:

                al comma 1, prima delle parole: "Per quanto concerne" sono inserite le seguenti: "1-bis";

                al comma 4, le parole: "modifiche ed integrazioni" sono sostituite dalla seguente: "modificazioni"; e le parole: "18.000 euri" e "22.000 euri" sono sostituite dalle seguenti: "18.000 euro" e: "22.000 euro";

                al comma 10, la parola: "integrazioni" è sostituita dalla seguente: "modificazioni";

                al comma 12, la parola: "soppresso" è sostituita dalla seguente: "abrogato";

                al comma 13, le parole: "Agenzia per il territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Agenzia del territorio";

                al comma 14, la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "cinque"; le parole da: "salvo che" sino alla fine del comma sono soppresse;

              al comma 17, le parole: "decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490"; e le parole: "e l'articolo 19" sono sostituite dalle seguenti: "e dall'articolo 19";

                al comma 19, le parole da: "Si applicano altresì" sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "Gli onorari notarili relativi alla vendita dei beni immobiliari di cui al presente articolo sono ridotti alla metà. La stessa riduzione si applica agli onorari notarili per la stipulazione di mutui collegati agli atti di vendita medesimi, anche fuori dalle ipotesi disciplinate dal testo unico di cui decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. In caso di cessione ai conduttori detti onorari sono ridotti al 25 per cento. I notai, in occasione degli atti di rivendita, provvederanno a curare le formalità di trascrizione, di intavolazione e di voltura catastale relative ai provvedimenti e agli atti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e dai commi 1 e 1-bis del presente articolo se le stesse non siano state già eseguite".
            All'articolo 5:

              al comma 1, lettera c), le parole: "5.000 euri" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro";

              al comma 1, lettera e), le parole: "siano detenuti" sono sostituite dalle seguenti: "sia detenuto";

              al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

          All'articolo 6:

              al comma 1, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

                al comma 2, le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

          All'articolo 9:

              al comma 1, le parole: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al"; e le parole: "decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" sono sostituite dalle seguenti: "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";

                al comma 3, le parole: "la lettera d) è soppressa" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera d) è abrogata";

                al comma 6, dopo le parole: "comma 4 dell'articolo 5" sono aggiunte le seguenti: "del presente decreto".

DECRETO-LEGGE 25 SETTEMBRE 2001, N. 351




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