XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1654-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1654,

              constatata l'ampiezza e l'articolazione del contenuto del decreto-legge, effettivamente suddiviso in più capi, solo il primo dei quali rubricato "Disposizioni per il passaggio all'euro" in analogia con il titolo del decreto-legge stesso,

              rilevato che le previsioni, contenute nel testo, di provvedimenti attuativi da emanarsi in periodi successivi potrebbero contrastare con quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione,

              rilevato che il disegno di legge non risulta corredato delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 marzo 2000,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2, comma 3, ove si fa riferimento al "primo comma" e al "secondo comma" dell'articolo 24 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, essendo tale articolo costituito da un solo comma, si correggano i riferimenti con l'indicazione, rispettivamente, al "primo periodo" e al "secondo periodo" dell'unico comma dell'articolo in questione;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              il titolo del provvedimento sia adeguato al contenuto del decreto-legge, articolato in cinque capi, di cui solo il contenuto del primo trova riflesso nel titolo; ove non si ritenesse di procedere a tale integrazione, invece, dovrebbero essere soppresse tutte le disposizioni che non possono essere riconducibili al titolo stesso;

              all'articolo 7, comma 1, si specifichi la natura dell'atto previsto, ove abbia natura normativa si stabilisca che esso sia adottato sotto forma di regolamento e emanato con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
              all'articolo 7, comma 4, si specifichi la natura dell'atto previsto che risulta dover essere emanato d'intesa tra tale il Ministero e la Banca d'Italia;

              all'articolo 9, comma 1, lettera a) e all'articolo 11, comma 1, lettera b), si adeguino i richiami ai testi unici a quanto stabilito dalla circolare recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, punto 12, lettera m), ai sensi della quale i testi unici sono citati con la formula: "testo unico... di cui al decreto del Presidente della Repubblica (o altro atto)....";

              all'articolo 24, comma 2, si chiarisca se il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ivi previsto, abbia natura normativa e, in tal caso, si preveda la sua emanazione con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; analogamente si proceda anche all'articolo 25, comma 1.

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              i molteplici riferimenti alla normativa vigente (contenuti ad esempio all'articolo 17, commi 1 e 2 o all'articolo 25, comma 5) formulati come "rinvii muti", rendono di difficile comprensione il contenuto normativo del decreto-legge; analogamente il rinvio all'applicabilità della legislazione vigente "in quanto compatibile" (ad esempio all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 22, comma 1, capoversi 10 e 11) non appare configurare un soddisfacente coordinamento con la previgente legislazione;

              sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 1, comma 3, primo periodo, dovrebbe essere precisato - come peraltro si afferma nella relazione di accompagnamento - che il termine decorre dal 1^ gennaio 2001. Al medesimo comma, inoltre, dovrebbe chiarirsi quale sia il valore giuridico dei titoli di credito emessi in lire a partire da tale data;

              all'articolo 1, comma 4, con riferimento agli altri soggetti che svolgono attività finanziaria, dovrebbe essere meglio chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della norma procedendo ad una migliore individuazione dei destinatari della stessa;

              all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 22, comma 1, capoverso 1, dovrebbe sostituirsi la parola: "euri" con la seguente: "euro", utilizzata come sostantivo indeclinabile nella Lettera circolare del Presidente della Camera del 25 settembre 2001, recante "Criteri per la redazione dei testi normativi in vista della fine della fase transitoria dell'unione monetarie e della cessazione del corso legale della lira", oltreché nella legislazione vigente;
              all'articolo 11, comma 1, lett. a), ove si definisce la categoria degli "interessati" , dovrebbe chiarirsi se siano escluse anche le persone fisiche esercenti attività di impresa, almeno per quanto concerne proventi derivanti dall'esercizio dell'attività stessa;

              all'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e), f) g), h), dovrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere le definizioni date per il richiamo degli atti normativi che potrebbero - come di solito accade - essere citati per esteso la prima volta e sinteticamente nelle successive occasioni, secondo quanto espressamente previsto nella citata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al punto 12, lettera a);

              all'articolo 22, comma 1, capoverso 9, in fine, le parole "delle società di cui al comma 1" dovrebbero essere sostituite con le seguenti: "della società di cui al comma 1"; al capoverso 11, invece, le parole "del presente decreto" andrebbero sostituite dalle seguenti: "della presente legge" (nel caso in cui ci si intenda riferire alla legge "novellata") oppure dalle seguenti: "del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350" (ove si intenda specificamente richiamare la norma "novellante");

              all'articolo 25, comma 2, dovrebbe precisarsi se la disposizione relativa alle operazioni finanziarie che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a effettuare sia correlata unicamente all'attuazione del comma 1; ove ciò non fosse, invece, potrebbe risultare opportuno precisarne le finalità e le tipologie,

              all'articolo 26, dovrebbe valutarsi l'opportunità di aggiungere la tradizionale clausola che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1654, esprime

PARERE FAVOREVOLE

          con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 1, comma 4, che prevede che le disposizioni recate dai commi da 1 a 3 del medesimo articolo si applicano anche "a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria" si segnala l'opportunità di definire in forma esplicita, anche mediante opportuni rinvii normativi, quale sia l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni richiamate;
              b) all'articolo 2, comma 5, si rileva l'opportunità di stabilire il termine entro il quale deve essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze cui è rimessa la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del medesimo articolo.

          La I Commissione,

              esaminate le modifiche apportate dalla Commissione competente al testo originario del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 350 del 2001 "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro";

              preso atto che le stesse non incidono su profili di competenza della I Commissione;

              ribadendo le osservazioni già espresse il 10 ottobre scorso,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

              esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 1654,

              premesso che:

                le dichiarazioni rese nella seduta svoltasi in data odierna dal rappresentante del Governo, apportando elementi di chiarimento e di informazione che risultano tali da consolidare le ipotesi e gli assunti esposti nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, consentono di ritenere fondate ed attendibili le previsioni di maggiori entrata derivanti dall'attuazione del provvedimento medesimo;

                la misura delle entrate in questione risulta in particolare tale da ascrivere al decreto-legge in titolo effetti finanziari netti di segno positivo;

                alla luce di tali considerazioni, non risulta necessario prevedere nel testo una disposizione di copertura quale quella recata dall'articolo 26, che appare anzi opportuno sopprimere in assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato;

                a tal fine è peraltro necessario che il Governo, in coerenza con l'impegno assunto dal rappresentante del Governo nella seduta odierna, proceda ad una riallocazione contabile della posta relativa alle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto-legge nel quadro di sintesi contenuto nell'allegato 8 alla relazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 e ad una conseguente rettifica, nel rispetto della vigente disciplina contabile, del prospetto di copertura degli oneri correnti derivanti dalla legge finanziaria medesima;

                le entrate in questione risultano infatti attualmente classificate nel citato allegato 8 come entrate di conto capitale, ciò che non consentirebbe di porle a compensazione delle minori entrate correnti derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame; esse rivestono invece natura di entrate correnti, da ascrivere in particolare al titolo II dell'entrata (entrate extra tributarie), ciò che ne impone la ricollocazione contabile sopra ricordata;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

              nel presupposto che le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del provvedimento indicate nell'allegato 8 alla relazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2002 siano ascritte alle entrate di parte corrente e che venga coerentemente modificato, nel rispetto della vigente disciplina contabile, il prospetto di copertura degli oneri correnti determinati dal disegno di legge finanziaria medesimo;

              e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

                sia soppresso l'articolo 26.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 1654, di conversione in legge del decreto-legge 350/2001, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro;
              rilevato come dal 1^ gennaio 2002 avrà inizio la circolazione delle banconote e monete metalliche denominate in euro;

              rilevato altresì come, fino al 28 febbraio 2002, permarrà un regime di doppia circolazione monetaria, nel quale, accanto alla nuova divisa, rimarrà temporaneamente in corso anche la valuta nazionale;

              sottolineata la necessità di predisporre tutte le misure e gli strumenti procedurali e di gestione atti a superare le obiettive difficoltà che gli operatori e gli utenti certamente incontreranno nel primo periodo di sostituzione della lira con l'euro;

              evidenziata l'opportunità di introdurre nell'ordinamento norme atte ad assicurare adeguate forme di protezione dell'euro contro i rischi di falsificazione, coinvolgendo anche le Poste italiane S.p.A., le quali sono chiamate a svolgere un ruolo rilevante nelle operazioni di distribuzione della nuova moneta;

              delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il provvedimento in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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