XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1654-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1654,
constatata l'ampiezza e l'articolazione del contenuto
del decreto-legge, effettivamente suddiviso in più capi, solo
il primo dei quali rubricato "Disposizioni per il passaggio
all'euro" in analogia con il titolo del decreto-legge
stesso,
rilevato che le previsioni, contenute nel testo, di
provvedimenti attuativi da emanarsi in periodi successivi
potrebbero contrastare con quanto previsto dall'articolo 15,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo il quale
i decreti-legge devono contenere misure di immediata
applicazione,
rilevato che il disegno di legge non risulta corredato
delle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e
l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27
marzo 2000,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano
essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2, comma 3, ove si fa riferimento al
"primo comma" e al "secondo comma" dell'articolo 24 della
legge 27 febbraio 1985, n. 52, essendo tale articolo
costituito da un solo comma, si correggano i riferimenti con
l'indicazione, rispettivamente, al "primo periodo" e al
"secondo periodo" dell'unico comma dell'articolo in
questione;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
il titolo del provvedimento sia adeguato al contenuto
del decreto-legge, articolato in cinque capi, di cui solo il
contenuto del primo trova riflesso nel titolo; ove non si
ritenesse di procedere a tale integrazione, invece, dovrebbero
essere soppresse tutte le disposizioni che non possono essere
riconducibili al titolo stesso;
all'articolo 7, comma 1, si specifichi la natura
dell'atto previsto, ove abbia natura normativa si stabilisca
che esso sia adottato sotto forma di regolamento e emanato con
decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
all'articolo 7, comma 4, si specifichi la natura
dell'atto previsto che risulta dover essere emanato d'intesa
tra tale il Ministero e la Banca d'Italia;
all'articolo 9, comma 1, lettera a) e
all'articolo 11, comma 1, lettera b), si adeguino i
richiami ai testi unici a quanto stabilito dalla circolare
recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica
dei testi legislativi" del Presidente del Senato, del
Presidente della Camera e del Presidente del Consiglio dei
ministri del 20 aprile 2001, punto 12, lettera m), ai
sensi della quale i testi unici sono citati con la formula:
"testo unico... di cui al decreto del Presidente della
Repubblica (o altro atto)....";
all'articolo 24, comma 2, si chiarisca se il decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, ivi previsto,
abbia natura normativa e, in tal caso, si preveda la sua
emanazione con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988; analogamente si proceda anche
all'articolo 25, comma 1.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
i molteplici riferimenti alla normativa vigente
(contenuti ad esempio all'articolo 17, commi 1 e 2 o
all'articolo 25, comma 5) formulati come "rinvii muti",
rendono di difficile comprensione il contenuto normativo del
decreto-legge; analogamente il rinvio all'applicabilità della
legislazione vigente "in quanto compatibile" (ad esempio
all'articolo 8, comma 3 e all'articolo 22, comma 1, capoversi
10 e 11) non appare configurare un soddisfacente coordinamento
con la previgente legislazione;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 1, comma 3, primo periodo, dovrebbe essere
precisato - come peraltro si afferma nella relazione di
accompagnamento - che il termine decorre dal 1^ gennaio 2001.
Al medesimo comma, inoltre, dovrebbe chiarirsi quale sia il
valore giuridico dei titoli di credito emessi in lire a
partire da tale data;
all'articolo 1, comma 4, con riferimento agli altri
soggetti che svolgono attività finanziaria, dovrebbe essere
meglio chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della
norma procedendo ad una migliore individuazione dei
destinatari della stessa;
all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 22, comma 1,
capoverso 1, dovrebbe sostituirsi la parola: "euri" con la
seguente: "euro", utilizzata come sostantivo indeclinabile
nella Lettera circolare del Presidente della Camera del 25
settembre 2001, recante "Criteri per la redazione dei testi
normativi in vista della fine della fase transitoria
dell'unione monetarie e della cessazione del corso legale
della lira", oltreché nella legislazione vigente;
all'articolo 11, comma 1, lett. a), ove si
definisce la categoria degli "interessati" , dovrebbe
chiarirsi se siano escluse anche le persone fisiche esercenti
attività di impresa, almeno per quanto concerne proventi
derivanti dall'esercizio dell'attività stessa;
all'articolo 11, comma 1, lettere c), d), e), f) g),
h), dovrebbe essere valutata l'opportunità di mantenere le
definizioni date per il richiamo degli atti normativi che
potrebbero - come di solito accade - essere citati per esteso
la prima volta e sinteticamente nelle successive occasioni,
secondo quanto espressamente previsto nella citata circolare
sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, al punto 12,
lettera a);
all'articolo 22, comma 1, capoverso 9, in fine, le
parole "delle società di cui al comma 1" dovrebbero essere
sostituite con le seguenti: "della società di cui al comma 1";
al capoverso 11, invece, le parole "del presente decreto"
andrebbero sostituite dalle seguenti: "della presente legge"
(nel caso in cui ci si intenda riferire alla legge
"novellata") oppure dalle seguenti: "del decreto-legge 25
settembre 2001, n. 350" (ove si intenda specificamente
richiamare la norma "novellante");
all'articolo 25, comma 2, dovrebbe precisarsi se la
disposizione relativa alle operazioni finanziarie che il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a
effettuare sia correlata unicamente all'attuazione del comma
1; ove ciò non fosse, invece, potrebbe risultare opportuno
precisarne le finalità e le tipologie,
all'articolo 26, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
aggiungere la tradizionale clausola che autorizza il Ministro
dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio
decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1654, esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 4, che prevede che le
disposizioni recate dai commi da 1 a 3 del medesimo articolo
si applicano anche "a tutti gli altri soggetti che svolgono
attività finanziaria" si segnala l'opportunità di definire in
forma esplicita, anche mediante opportuni rinvii normativi,
quale sia l'ambito soggettivo di applicazione delle
disposizioni richiamate;
b) all'articolo 2, comma 5, si rileva
l'opportunità di stabilire il termine entro il quale deve
essere adottato il decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze cui è rimessa la definizione delle modalità di
attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 1 del
medesimo articolo.
La I Commissione,
esaminate le modifiche apportate dalla Commissione
competente al testo originario del disegno di legge di
conversione del decreto-legge n. 350 del 2001 "Disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro";
preso atto che le stesse non incidono su profili di
competenza della I Commissione;
ribadendo le osservazioni già espresse il 10 ottobre
scorso,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C.
1654,
premesso che:
le dichiarazioni rese nella seduta svoltasi in data
odierna dal rappresentante del Governo, apportando elementi di
chiarimento e di informazione che risultano tali da
consolidare le ipotesi e gli assunti esposti nella relazione
tecnica allegata al provvedimento in esame, consentono di
ritenere fondate ed attendibili le previsioni di maggiori
entrata derivanti dall'attuazione del provvedimento
medesimo;
la misura delle entrate in questione risulta in
particolare tale da ascrivere al decreto-legge in titolo
effetti finanziari netti di segno positivo;
alla luce di tali considerazioni, non risulta
necessario prevedere nel testo una disposizione di copertura
quale quella recata dall'articolo 26, che appare anzi
opportuno sopprimere in assenza di oneri a carico del bilancio
dello Stato;
a tal fine è peraltro necessario che il Governo, in
coerenza con l'impegno assunto dal rappresentante del Governo
nella seduta odierna, proceda ad una riallocazione contabile
della posta relativa alle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del decreto-legge nel quadro di sintesi
contenuto nell'allegato 8 alla relazione del disegno di legge
finanziaria per l'anno 2002 e ad una conseguente rettifica,
nel rispetto della vigente disciplina contabile, del prospetto
di copertura degli oneri correnti derivanti dalla legge
finanziaria medesima;
le entrate in questione risultano infatti attualmente
classificate nel citato allegato 8 come entrate di conto
capitale, ciò che non consentirebbe di porle a compensazione
delle minori entrate correnti derivanti dall'attuazione del
provvedimento in esame; esse rivestono invece natura di
entrate correnti, da ascrivere in particolare al titolo II
dell'entrata (entrate extra tributarie), ciò che ne impone la
ricollocazione contabile sopra ricordata;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che le maggiori entrate derivanti
dall'attuazione del provvedimento indicate nell'allegato 8
alla relazione del disegno di legge finanziaria per l'anno
2002 siano ascritte alle entrate di parte corrente e che venga
coerentemente modificato, nel rispetto della vigente
disciplina contabile, il prospetto di copertura degli oneri
correnti determinati dal disegno di legge finanziaria
medesimo;
e con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
sia soppresso l'articolo 26.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo
del disegno di legge C. 1654, di conversione in legge del
decreto-legge 350/2001, recante disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'Euro;
rilevato come dal 1^ gennaio 2002 avrà inizio la
circolazione delle banconote e monete metalliche denominate in
euro;
rilevato altresì come, fino al 28 febbraio 2002,
permarrà un regime di doppia circolazione monetaria, nel
quale, accanto alla nuova divisa, rimarrà temporaneamente in
corso anche la valuta nazionale;
sottolineata la necessità di predisporre tutte le
misure e gli strumenti procedurali e di gestione atti a
superare le obiettive difficoltà che gli operatori e gli
utenti certamente incontreranno nel primo periodo di
sostituzione della lira con l'euro;
evidenziata l'opportunità di introdurre
nell'ordinamento norme atte ad assicurare adeguate forme di
protezione dell'euro contro i rischi di falsificazione,
coinvolgendo anche le Poste italiane S.p.A., le quali sono
chiamate a svolgere un ruolo rilevante nelle operazioni di
distribuzione della nuova moneta;
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il provvedimento in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE