|
Disposizioni urgenti in
vista dell'introduzione
|
Disposizioni urgenti in
vista dell'introduzione
dell'euro, in materia di
tassazione dei redditi di
natura finanziaria, di
emersione di attività
detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di
altre operazioni
|
|
DISPOSIZIONI PER IL |
DISPOSIZIONI PER IL |
|
Disposizioni per il passaggio all'euro del |
Disposizioni per il passaggio all'euro del |
|
|
|
|
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del
presente decreto le banche,
previa informativa da darsi
in via impersonale mediante
la pubblicazione di apposito
avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana, possono trasformare
in euro i conti della
clientela denominati in lire,
salvo che il cliente, entro
quindici giorni dalla
pubblicazione dell'avviso,
richieda alla banca, con atto
scritto, di mantenere la
denominazione in lire del
conto fino al 31 dicembre
2001. Sui conti trasformati
in euro i clienti possono
continuare a operare in lire,
anche mediante emissione di
assegni, fino al 31 dicembre
2001. |
Identico. |
|
2. Le disposizioni
previste dal comma 1 si
applicano anche ai conti
espressi in valute dei Paesi
partecipanti all'euro; in
tali casi, la facoltà di cui
all'ultimo periodo del comma
1 si intende riferita alla
valuta di denominazione
originaria del conto. 3. I riferimenti negli assegni e negli altri titoli emessi, nonché negli ordini di accreditamento e di addebitamento in conto in lire impartiti alle banche entro il 31 dicembre 2001, vengono intesi come riferimenti all'unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Ad essi si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997. A decorrere dal 1^ gennaio 2002 non possono essere emessi assegni e altri titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito; dalla |
|
medesima data non possono
essere impartiti alle banche
ordini di accreditamento o di
addebitamento in conto in
lire. Resta in ogni caso
ferma la facoltà di versare
in conto banconote e monete
metalliche in lire fino al 28
febbraio 2002. 4. Le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle Poste italiane S.p.a. e a tutti gli altri soggetti che svolgono attività finanziaria. |
|
(Conversione in euro dei valori bollati e |
|
1. I tabaccai e gli
altri rivenditori autorizzati
alla vendita al pubblico dei
valori bollati possono
restituire al loro punto di
approvvigionamento i valori,
compresi i foglietti
cambiari, privi
dell'indicazione in euro a
decorrere dal 1^ gennaio 2002
e non oltre il 28 febbraio
2002, ottenendo la
contestuale sostituzione con
valori di corrispondente
importo in euro, ovvero il
rimborso in euro al netto
dell'aggio a suo tempo
percepito. 2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 ha luogo la sostituzione dei valori con indicazione sia in lire che in euro, una volta determinata la nuova tariffa del bollo in euro, a decorrere dal giorno successivo a tale determinazione e fino al giorno finale del sesto mese successivo. 3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica anche ai valori postali, ancorché gli stessi non siano dichiarati ufficialmente fuori corso per l'affrancatura. |
|
|
|
|
1. Gli sportelli della
Banca d'Italia, della
Tesoreria provinciale dello
Stato, della Tesoreria
centrale dello Stato, della
Cassa depositi e prestiti,
delle banche e degli uffici
postali, per le attività di
bancoposta di cui al decreto
del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n.
14 4, restano chiusi al
pubblico il 31 dicembre
2001. |
1. Identico. |
|
2. Il 29 dicembre
2001 non saranno effettuate
presso gli sportelli degli
uffici postali le operazioni
di prelievo o di accredito,
ovvero di movimentazione in
tempo reale dei conti
correnti postali. |
2. Identico. |
|
3. In deroga a quanto
stabilito dall'articolo 24,
primo comma, della legge 27
febbraio 1985, n. 52, gli
uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio
restano chiusi al pubblico il
29 ed il 31 dicembre 2001.
Agli effetti di quanto
previsto dall'articolo 24,
secondo comma, della citata
legge n. 52 del 1985, il
giorno 28 dicembre 2001 è
considerato ultimo giorno
lavorativo. |
3. Identico. |
|
4. Limitatamente
all'anno 2001, i contribuenti
versano entro il 24 dicembre
le somme dovute a titolo di
acconto dell'imposta sul
valore aggiunto e i
concessionari del servizio
nazionale della riscossione,
le banche e le Poste italiane
S.p.a. riversano entro il 28
dicembre le somme riscosse
allo stesso titolo. |
4. Identico. |
|
5. Le modalità di
attuazione del comma 1 sono
stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
5. Identico. |
|
6. Limitatamente alla
scadenza del 27 dicembre
2001, il pagamento delle
somme di cui all'articolo 28,
comma 7, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, non
può essere effettuato
mediante il versamento
unitario previsto
dall'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n.
241. |
6. Identico. |
|
7. I termini di
pagamento dei diritti
doganali e di ogni altra
somma pagata in dogana, in
scadenza dal 28 al 31
dicembre 2001, sono stabiliti
al 27 dicembre 2001. |
7. Identico. |
|
8. In relazione a
quanto stabilito dal comma 1,
il termine di chiusura
dell'esercizio finanziario
2001 per la Tesoreria dello
Stato è fissato al 28
dicembre 2001 e alla medesima
data cessano di avere
validità i titoli di spesa la
cui perenzione matura il 31
dicembre 2001. |
8. Identico. |
|
9. In deroga alle
disposizioni recate
dall'articolo 6 della legge
14 aprile 1977, n. 112, e dal
decreto-legge 9 dicembre
1977, n. 892, convertito
dalla legge 3 febbraio 1978,
n. 23, ed a quelle contenute
nell'allegato al decreto del
Ministro del tesoro in data 4
aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
97 del 27 aprile 1995, per
l'anno 2001 lo stipendio e la
tredicesima mensilità dovute
al personale statale possono
essere corrisposti a
decorrere dal 7 dicembre
sulla base degli
scaglionamenti stabiliti in
apposito calendario
predisposto dal Ministero
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Banca d'Italia, da
pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana. |
9. In deroga alle
disposizioni recate
dall'articolo 6 della legge
14 aprile 1977, n. 112, e dal
decreto-legge 9 dicembre
1977, n. 892, convertito
dalla legge 3 febbraio 1978,
n. 23, ed a quelle contenute
nell'allegato al decreto del
Ministro del tesoro in data 4
aprile 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n.
97 del 27 aprile 1995, per
l'anno 2001 lo stipendio e la
tredicesima mensilità
dovuti al personale
statale possono essere
corrisposti a decorrere dal 7
dicembre sulla base degli
scaglionamenti stabiliti in
apposito calendario
predisposto dal Ministero
dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la
Banca d'Italia, da
pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana. |
|
|
|
|
1. La Banca d'Italia,
nei casi in cui in conformità
alle decisioni assunte
nell'ambito del Sistema
europeo delle banche
centrali, stabilisce la
chiusura del sistema dei
pagamenti denominato BI-REL
in un giorno lavorativo, ne
dà preventiva comunicazione
mediante pubblicazione di un
apposito avviso nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Tale pubblicazione è
effettuata almeno quindici
giorni prima del giorno di
chiusura. |
Identico. |
| 2. I termini in scadenza nei giorni di chiusura di cui al comma 1, anche se di prescrizione o di decadenza, ai quali sia soggetto qualunque adempimento, pagamento od operazione da effettuarsi per il tramite del sistema BI-REL, sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo del sistema BI-REL, determinato secondo il |
|
calendario comunicato
dalla Banca d'Italia e
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana. |
|
Disposizioni contro la |
Disposizioni contro la |
|
|
|
|
1. Al decreto
legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, dopo l'articolo
52-ter è inserito il
seguente titolo: |
Identico. |
|
Disposizioni a tutela delle banconote e monete metalliche in euro non aventi corso |
|
(Falsificazione di banconote e monete in euro non aventi |
|
1. Agli effetti
della legge penale, alle
monete aventi corso legale
nello Stato sono equiparate
le banconote e le monete
metalliche in euro che ancora
non hanno corso legale,
nonché i valori di bollo
espressi in moneta euro non
aventi ancora corso
legale. 2. L'equiparazione stabilita dal comma 1 ha efficacia per i reati commessi prima del 1^ gennaio 2002. 3. Per i delitti previsti dagli articoli 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 del codice penale commessi entro la data di cui al comma 2, le pene rispettivamente stabilite sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data. (Responsabilità amministrativa degli enti per falsità in monete euro non 1. Per i delitti indicati nell'articolo 25-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che hanno ad oggetto banconote o monete metalliche in euro che ancora non hanno corso legale ovvero valori di bollo espressi in moneta euro che ancora non ha corso legale, si applicano all'ente le sanzioni pecuniarie previste dal citato articolo |
|
25-bis, diminuite
di un terzo. La diminuzione
non opera nei casi di
falsificazione quando il
colpevole ha posto in
circolazione le monete o i
valori di bollo
successivamente al 31
dicembre 2001". |
|
|
|
|
01. Al primo comma
dell'articolo 461 del codice
penale, dopo la parola
"filigrane" sono inserite le
seguenti: ", programmi
informatici". |
|
1. Nell'articolo 461 del
codice penale, dopo il primo
comma è aggiunto il
seguente: |
1. Identico. |
|
"La stessa pena si
applica se le condotte
previste dal primo comma
hanno ad oggetto ologrammi o
altri componenti della moneta
destinati ad assicurarne la
protezione contro la
contraffazione o
l'alterazione". |
|
|
|
|
1. Dopo l'articolo 25
del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231, è
inserito il seguente: |
Identico. |
|
"Art. 25-bis. -
(Falsità in monete, in carte
di pubblico credito e in
valori di bollo).- 1.
In relazione alla
commissione dei delitti
previsti dal codice penale in
materia di falsità in monete,
in carte di pubblico credito
e in valori di bollo, si
applicano all'ente le
seguenti sanzioni
pecuniarie: a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote; b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà; d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote; e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo; |
|
f) per il
delitto di cui all'articolo
464, primo comma, la sanzione
pecuniaria fino a trecento
quote. |
|
2. Nei casi di condanna
per uno dei delitti di cui
agli articoli 453, 454, 455,
459, 460 e 461 del codice
penale, si applicano all'ente
le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9,
comma 2, per una durata non
superiore ad un anno". |
|
|
|
|
1. Per le finalità di
cui al regolamento (CE) n.
1338/2001 del Consiglio, del
28 giugno 2001, e per le
valutazioni sull'impatto
economico-finanziario delle
falsificazioni delle
banconote e delle monete
metalliche denominate in
euro, nonchè degli altri
mezzi di pagamento, le
autorità nazionali competenti
ad individuare, raccogliere
ed analizzare i dati tecnici
e statistici, nonchè le altre
informazioni sui casi di
falsificazione, trasmettono
al Ministero dell'economia e
delle finanze i dati e le
informazioni di cui
dispongono, secondo le
modalità e i termini
stabiliti dallo stesso
Ministero, di concerto con il
Ministero dell'interno. |
Identico. |
|
2. Per dati tecnici e
statistici si intendono i
dati che consentono di
identificare i mezzi di
pagamento falsi così come i
dati relativi al numero e
alla provenienza geografica
degli stessi. |
|
3. Per informazioni
si intendono tutte le altre
notizie relative ai casi di
falsificazione, ad esclusione
dei dati personali. |
|
4. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
e la Banca d'Italia
stabiliscono, d'intesa, le
modalità e i termini per lo
scambio dei dati e delle
informazioni di cui ai commi
1, 2 e 3. |
|
|
|
|
1. Le banche e gli altri
soggetti che gestiscono o
distribuiscono a titolo
professionale banconote e
monete metalliche in euro
hanno l'obbligo di ritirare
dalla circolazione le
banconote e le monete
metalliche in euro sospette
di falsità e di trasmetterle
senza indugio,
rispettivamente, alla Banca
d'Italia e all'Istituto
poligrafico e Zecca dello
Stato. |
1. Identico. |
|
2. La Banca d'Italia
e il Ministero dell'economia
e delle finanze, nell'ambito
delle rispettive competenze,
possono emanare disposizioni
applicative del comma 1,
anche con riguardo alle
misure organizzative |
2. Identico. |
|
occorrenti per il
rispetto degli obblighi di
ritiro e di trasmissione
delle banconote e delle
monete metalliche in euro
sospette di falsità. |
|
3. Nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1
che violano le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia
o dal Ministero dell'economia
e delle finanze, o che
comunque non ritirano dalla
circolazione ovvero non
trasmettono alla Banca
d'Italia e all'Istituto
poligrafico e Zecca dello
Stato le banconote o monete
metalliche in euro sospette
di falsità, è applicabile la
sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila a
quindicimila euri. Si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385. La competenza
ad applicare la sanzione
spetta al Ministro
dell'economia e delle finanze
nei casi riguardanti le
monete metalliche in euro e
al Governatore della Banca
d'Italia nei casi riguardanti
le banconote in euro. |
3. Nei confronti dei
soggetti di cui al comma 1
che violano le disposizioni
emanate dalla Banca d'Italia
o dal Ministero dell'economia
e delle finanze, o che
comunque non ritirano dalla
circolazione ovvero non
trasmettono alla Banca
d'Italia e all'Istituto
poligrafico e Zecca dello
Stato le banconote o monete
metalliche in euro sospette
di falsità, è applicabile la
sanzione amministrativa
pecuniaria da tremila a
quindicimila euro. Si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
dell'articolo 145 del
testo unico di cui al
decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385. La
competenza ad applicare la
sanzione spetta al Ministro
dell'economia e delle finanze
nei casi riguardanti le
monete metalliche in euro e
al Governatore della Banca
d'Italia nei casi riguardanti
le banconote in euro. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI |
|
|
|
|
1. Sono abrogati: |
1. Sono abrogati: |
|
a) il comma 9
dell'articolo 82 del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; |
a) il comma 9
dell'articolo 82 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; |
|
b) il comma 12
dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461; |
b) identica: |
|
c) il comma 15
dell'articolo 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461; |
c) identica; |
|
d) il comma 13
dell'articolo 14 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461; |
d) identica; |
|
e) il comma 2
dell'articolo 10-ter
della legge 23 marzo 1983,
n. 77. |
e) identica. |
|
2. Le disposizioni del
comma 1 hanno effetto per la
determinazione delle
plusvalenze, dei
differenziali positivi e dei
proventi e delle
minusvalenze, differenziali
negativi e oneri realizzati a
decorrere dal 4 agosto 2001,
nonché per i redditi di
capitale di cui all'articolo
10-ter, comma 1, della
legge 23 marzo 1983, n. 77,
percepiti a decorrere dalla
stessa data. |
2. Identico. |
|
3. Fino alla data del
3 agosto 2001 restano in
vigore e continuano ad
applicarsi con decorrenza 1^
gennaio 2001 gli elementi di
rettifica delle plusvalenze e
degli altri redditi diversi
di natura finanziaria, nonchè
di taluni redditi di capitale
individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in
data 4 agosto 2000,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 21
agosto 2000. Non si fa luogo
al rimborso o alla
ripetizione di quanto dovuto
a titolo di ritenuta o di
imposta sostitutiva. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Al decreto
legislativo 1^ aprile 1996,
n. 239, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche: |
Identico. |
|
a) il comma 1
dell'articolo 6 è sostituito
dal seguente: "1. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti all'estero, diversi dai soggetti residenti negli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis"; b) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato; c) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente: "2. La banca o la società di intermediazione mobiliare di cui al comma 1 deve acquisire: a) una dichiarazione dell'effettivo beneficiario dei proventi dei titoli che attesti di non essere residente in Italia né in alcuno degli Stati o territori di cui all'articolo 76, comma 7-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come individuati dai decreti del Ministro delle finanze di cui al medesimo comma 7-bis. La dichiarazione deve essere redatta in conformità al modello stabilito con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2001, e produce effetti salvo revoca; b) i dati identificativi del soggetto non residente effettivo beneficiario dei proventi dei titoli depositati, nonché il codice identificativo del titolo e gli elementi necessari a determinare gli interessi, premi ed altri frutti, non soggetti ad imposta sostitutiva, di sua pertinenza"; |
|
d)
nell'articolo 7, comma 4,
primo periodo, le parole:
"dell'attestazione" sono
sostituite dalle seguenti:
"della dichiarazione"; nel
secondo periodo, le parole:
"La predetta attestazione"
sono sostituite dalle
seguenti: "La predetta
dichiarazione". 2. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli interessi, premi ed altri frutti che maturano a decorrere dal 1^ gennaio 2002. |
|
EMERSIONE DI ATTIVITA' |
EMERSIONE DI ATTIVITA' |
|
|
|
|
1. Ai fini delle
disposizioni di cui al
presente capo, si intende
per: |
1. Ai fini delle
disposizioni di cui al
presente capo, si intende
per: |
|
a)
"interessati", le persone
fisiche, gli enti non
commerciali, le società
semplici e le associazioni
equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; |
a)
"interessati", le persone
fisiche, gli enti non
commerciali, le società
semplici e le associazioni
equiparate ai sensi
dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917; |
|
b)
"intermediari", le banche
italiane, le società
d'intermediazione mobiliare
previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera e),
del testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
emanato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le società di gestione
del risparmio previste
dall'articolo 1, comma 1,
lettera o), dello
stesso testo unico,
limitatamente alle attività
di gestione su base
individuale di portafogli di
investimento per conto terzi,
le società fiduciarie di cui
alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico
previsto dall'articolo 201
del predetto testo unico, le
Poste italiane S.p.a., le
stabili organizzazioni in
Italia di banche e di imprese
di investimento non
residenti; |
b)
"intermediari", le banche
italiane, le società
d'intermediazione mobiliare
previste dall'articolo 1,
comma 1, lettera e),
del testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria,
di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, le società di gestione
del risparmio previste
dall'articolo 1, comma 1,
lettera o), dello
stesso testo unico,
limitatamente alle attività
di gestione su base
individuale di portafogli di
investimento per conto terzi,
le società fiduciarie di cui
alla legge 23 novembre 1939,
n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico
previsto dall'articolo 201
del predetto testo unico, le
Poste italiane S.p.a., le
stabili organizzazioni in
Italia di banche e di imprese
di investimento non
residenti; |
|
c) "d.l. n. 429
del 1982", il decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, recante
norme per la repressione
della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per
agevolare la definizione
delle pendenze in materia
tributaria; |
c)
"decreto-legge n.
429 del 1982", il
decreto-legge 10 luglio 1982,
n. 429, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7
agosto 1982, n. 516, recante
norme per la repressione
della evasione in materia di
imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per
agevolare la definizione
delle pendenze in materia
tributaria; |
|
d) "d.l. n. 167
del 1990", il decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni,
recante norme in tema di
rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e
valori; |
d)
"decreto-legge n.
167 del 1990", il
decreto-legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4
agosto 1990, n. 227, e
successive modificazioni,
recante norme in tema di
rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per
l'estero di denaro, titoli e
valori; |
|
e) "d.l. n.
143 del 1991", il
decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni,
recante provvedimenti urgenti
per limitare l'uso del
contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo
di riciclaggio; |
e)
"decreto-legge n.
143 del 1991", il
decreto-legge 3 maggio 1991,
n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5
luglio 1991, n. 197, e
successive modificazioni,
recante provvedimenti urgenti
per limitare l'uso del
contante e dei titoli al
portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del
sistema finanziario a scopo
di riciclaggio; |
|
f) "d.lgs. n.
213 del 1998", il decreto
legislativo 24 giugno 1998,
n. 213, recante disposizioni
per l'introduzione dell'euro
nell'ordinamento nazionale, a
norma dell'articolo 1, comma
1, della legge 17 dicembre
1997, n. 433; |
soppressa; |
|
g) "d.lgs. n.
319 del 1998", il decreto
legislativo 26 agosto 1998,
n. 319, recante il riordino
dell'Ufficio italiano dei
cambi, a norma dell'articolo
1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433; |
g) "ˆâ2decreto
legislativo n. 319 del
1998", il decreto legislativo
26 agosto 1998, n. 319,
recante il riordino
dell'Ufficio italiano dei
cambi, a norma dell'articolo
1, comma 1, della legge 17
dicembre 1997, n. 433; |
|
h) "d.lgs. n. 74
del 2000", il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n.
74, recante la nuova
disciplina dei reati in
materia di imposte sui
redditi e sul valore
aggiunto, a norma
dell'articolo 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205. |
h) "ˆâ2decreto
legislativo n. 74 del
2000", il decreto legislativo
10 marzo 2000, n. 74, recante
la nuova disciplina dei reati
in materia di imposte sui
redditi e sul valore
aggiunto, a norma
dell'articolo 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205. |
|
|
|
|
1. Nel periodo tra il 1^
novembre 2001 e il 28
febbraio 2002 gli interessati
fiscalmente residenti in
Italia che rimpatriano,
attraverso gli intermediari,
denaro e altre attività
finanziarie comunque detenute
alla data di entrata in
vigore del presente decreto
fuori del territorio dello
Stato, senza l'osservanza
delle disposizioni di cui al
decreto-legge n. 167 del
1990, possono conseguire gli
effetti indicati
nell'articolo 14 con il
versamento di una somma pari
al 2,5 per cento dell'importo
dichiarato delle attività
finanziarie medesime, che non
è deducibile, né
compensabile, ai fini di
alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attività così
rimpatriate possono essere
destinate a qualunque
finalità. |
Identico. |
|
2. In luogo del
versamento della somma di cui
al comma 1, nel periodo di
tempo di cui al medesimo
comma, gli interessati
possono sottoscrivere, per un
importo pari al 12 per cento
dell'ammontare delle attività
finanziarie rimpatriate,
titoli di Stato di cui
all'articolo 18, comma 2, con
tasso di interesse tale da
rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale
tra il valore nominale e la
quotazione di mercato. |
|
|
|
| 1. Gli interessati presentano agli intermediari una dichiarazione riservata delle attività finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico diricevere in deposito le attività provenienti dall'estero e optando per il versamento della somma di cui all'articolo 12, comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla sottoscrizione dei titoli di cui |
Identico. |
|
all'articolo 12, comma 2.
Con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
entro dieci giorni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto, è approvato
il modello di dichiarazione
riservata. Per la
determinazione del
controvalore in euro delle
attività finanziarie espresse
in valuta viene utilizzato il
cambio stabilito con apposito
provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate,
da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana
entro il 31 ottobre 2001,
sulla base della media dei
cambi fissati, ai sensi
dell'articolo 76, comma 7,
del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per il periodo da
settembre 2000 ad agosto
2001. Nei casi diversi dal
rimpatrio di denaro la somma
di cui all'articolo 12, comma
1, è commisurata
all'ammontare delle altre
attività finanziarie
rimpatriate indicato nella
dichiarazione riservata. 2. Gli intermediari versano la somma di cui all'articolo 12, comma 1, secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il termine previsto per il versamento delle ritenute relative al mese di ricezione della dichiarazione riservata, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari, anche in mancanza di apposite istruzioni dello stesso. Gli intermediari versano alla Banca d'Italia, entro la data stabilita con il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, le somme corrispondenti ai mandati alla sottoscrizione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2. 3. Gli intermediari rilasciano agli interessati copia della dichiarazione riservata. Gli intermediari comunicano all'amministrazione finanziaria, entro il termine stabilito per la dichiarazione dei sostituti d'imposta, l'ammontare complessivo delle attività rimpatriate, quello delle somme di cui all'articolo 12, comma 1, versate, ovvero dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, sottoscritti, senza indicazione dei nominativi dei soggetti che hanno presentato la dichiarazione riservata. 4. Nei confronti degli intermediari, per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso relativi alle somme di cui all'articolo 12, comma 1, si applicano le disposizioni in |
|
materia di imposte sui
redditi. |
|
|
|
|
1. Salvo quanto
stabilito dal comma 7, il
rimpatrio delle attività
finanziarie effettuato ai
sensi dell'articolo 12 e nel
rispetto delle modalità di
cui all'articolo 13: |
1. Identico: |
|
a) preclude nei
confronti del dichiarante e
dei soggetti solidalmente
obbligati, ogni accertamento
tributario e contributivo per
i |
a) identica; |
|
periodi d'imposta per i
quali non è ancora decorso il
termine per l'azione di
accertamento alla data di
entrata in vigore del
presente decreto,
limitatamente agli imponibili
rappresentati dalle somme o
dalle altre attività
costituite all'estero e
oggetto di rimpatrio; b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e quelle previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla disponibilità delle attività finanziarie dichiarate; |
b) identica; |
|
c) esclude la
punibilità per i reati di cui
agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo n. 74 del
2000, nonché i reati di cui
al decreto-legge n. 429 del
1982, ad eccezione di quelli
previsti dall'articolo 4,
lettere d) e f),
del predetto decreto n.
429, relativamente alla
disponibilità delle attività
finanziarie dichiarate. |
c) esclude la
punibilità per i reati di cui
agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo n. 74 del
2000, nonché per i
reati di cui al decreto-legge
n. 429 del 1982, ad eccezione
di quelli previsti
dall'articolo 4, lettere
d) e f), del
predetto decreto n. 429,
relativamente alla
disponibilità delle attività
finanziarie dichiarate. |
|
2. Fermi rimanendo gli
obblighi in materia di
antiriciclaggio indicati
all'articolo 17 e quelli di
rilevazione e comunicazione
previsti dagli articoli 1,
commi 1 e 2, e 3-ter
del decreto-legge n. 167 del
1990, gli intermediari non
effettuano le comunicazioni
all'amministrazione
finanziaria previste
dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge n. 167 del
1990. Gli intermediari non
devono comunicare
all'amministrazione
finanziaria, ai fini degli
accertamenti tributari, dati
e notizie concernenti le
dichiarazioni riservate, ivi
compresi quelli riguardanti
la somma e i titoli di cui
all'articolo 12, commi 1 e
2. |
2. Identico. |
|
3. Per quanto
riguarda la non comunicazione
all'amministrazione
finanziaria disposta dal
comma 2, qualora non sia
rispettata la limitazione ai
dati e notizie indicati nel
comma 2, gli intermediari
devono comunicare alla
medesima amministrazione i
dati e le notizie relativi
alle dichiarazioni riservate,
nonchè quelli eccedenti i
medesimi. |
3. Identico. |
|
4. Gli intermediari
sono obbligati, ai sensi
delle vigenti disposizioni di
legge, a fornire i dati e le
notizie relativi alle
dichiarazioni riservate ove
siano richiesti in relazione
all'acquisizione delle fonti
di prova e della prova nel
corso dei procedimenti e dei
processi penali, nonché in
relazione agli accertamenti
per le finalità di
prevenzione e per
l'applicazione di misure di
prevenzione di natura
patrimoniale previste da
specifiche disposizioni di
legge ovvero per l'attività
di contrasto del
riciclaggio. |
4. Identico. |
|
5. Relativamente alle
attività finanziarie oggetto
di rimpatrio, gli interessati
non sono tenuti ad effettuare
le dichiarazioni previste
dagli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990
per il periodo d'imposta in
corso alla data di
presentazione della
dichiarazione riservata,
nonché per quello precedente,
ove la dichiarazione medesima
sia presentata nel periodo
dal 1^ gennaio al 28 febbraio
2002. Restano fermi gli
obblighi di dichiarazione
all'Ufficio italiano dei
cambi previsti dall'articolo
3 del predetto decreto-legge
n. 167. |
5. Identico. |
|
6. In caso di
accertamento, gli interessati
possono opporre agli organi
competenti gli effetti
preclusivi e estintivi di cui
al comma 1 con invito a
controllare la congruità
della somma di cui
all'articolo 12, |
6. Identico. |
|
comma 1, in relazione
all'ammontare delle attività
indicato nella dichiarazione
riservata, ovvero
l'effettività della
sottoscrizione dei titoli di
cui all'articolo 12, comma 2.
Previa adesione
dell'interessato, le basi
imponibili fiscali e
contributive determinate
dalle amministrazioni
competenti sono definite fino
a concorrenza degli importi
dichiarati. 7. Il rimpatrio delle attività non produce gli effetti di cui al presente articolo quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, una delle violazioni delle norme indicate al comma 1 è stata già constatata o comunque sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti penali ivi indicati è già stato avviato il procedimento penale. |
7. Identico. |
|
8. Gli interessati
possono comunicare agli
intermediari cui è presentata
la dichiarazione riservata i
redditi derivanti dalle
attività finanziarie
rimpatriate, percepiti dopo
la data di entrata in vigore
del presente decreto e prima
della presentazione della
dichiarazione medesima,
fornendo contestualmente la
provvista corrispondente alle
imposte dovute, che sarebbero
state applicate dagli
intermediari qualora le
attività finanziarie fossero
già state depositate presso
gli stessi. Nei confronti
degli intermediari si applica
l'articolo 13, comma 4. |
8. Identico. |
|
|
|
|
1. In conformità alle
disposizioni del Trattato
istitutivo della Comunità
europea in materia di libera
circolazione dei capitali,
gli interessati che comunque
detengono all'estero alla
data di entrata in vigore del
presente decreto attività
finanziarie, possono
conseguire gli effetti
indicati nell'articolo 14, ad
eccezione del comma 8,
relativamente alle attività
finanziarie mantenute
all'estero e regolarizzate,
con il versamento della somma
indicata nell'articolo 12,
comma 1, ovvero con le
modalità indicate
all'articolo 12, comma 2, nel
rispetto dei termini previsti
nel medesimo articolo. |
Identico. |
|
2. Gli interessati
presentano agli intermediari
la dichiarazione riservata di
cui all'articolo 13 delle
attività finanziarie oggetto
di regolarizzazione, optando
per il versamento della somma
di cui all'articolo 12, comma
1, ovvero per la
sottoscrizione dei titoli di
cui all'articolo 12, comma 2.
Alla dichiarazione riservata
deve essere allegata una
certificazione degli
intermediari non residenti
che attesta che le attività
corrispondenti agli importi
in essa indicati sono in
deposito presso i medesimi
intermediari. 3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, la somma indicata all'articolo 12, comma 1, ovvero versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, ed |
|
effettuano le relative
comunicazioni e attestazioni
con le modalità di cui
all'articolo 13, commi 2, 3 e
4. |
|
4. Gli intermediari
effettuano le rilevazioni di
cui all'articolo 1, commi 1 e
2, del decreto-legge n. 167
del 1990 e le comunicazioni
di cui al comma 3 dello
stesso articolo. |
|
|
|
|
1. In conformità alle
disposizioni del Trattato
istitutivo della Comunità
europea in materia di libera
circolazione dei capitali,
gli interessati che comunque
detengono alla data di
entrata in vigore del
presente decreto investimenti
ed attività all'estero
diversi dalle attività di cui
all'articolo 15 possono
regolarizzare, nel periodo di
tempo di cui all'articolo 12,
i predetti investimenti e
attività con le modalità
indicate nel predetto
articolo 15, senza obbligo
della certificazione ivi
prevista. La regolarizzazione
produce gli effetti di cui
all'articolo 14, ad eccezione
del comma 8. |
Identico. |
|
2. Nell'ipotesi di
cui al comma 1, si applicano
le disposizioni di cui
all'articolo 15, commi 3 e
4. |
|
|
|
|
1. Alle operazioni di
cui agli articoli 12, 15 e 16
si applicano le disposizioni
concernenti gli obblighi di
identificazione,
registrazione e segnalazione
previsti dal decreto-legge n.
143 del 1991. |
Identico. |
|
2. Le operazioni di
cui agli articoli 12, 15 e 16
non costituiscono di per sé
elemento sufficiente ai fini
della valutazione dei profili
di sospetto per la
segnalazione di cui
all'articolo 3 del
decreto-legge n. 143 del
1991, ferma rimanendo la
valutazione degli altri
elementi previsti dal
medesimo articolo 3 del
decreto-legge n. 143. |
|
|
|
|
1. Nell'ipotesi di cui
all'articolo 12, comma 2, il
Ministro dell'economia e
delle finanze assegna,
tramite gli intermediari, un
ammontare di titoli di Stato
pari ai mandati
all'investimento conferiti
con le dichiarazioni
riservate. |
Identico. |
|
2. Per l'attuazione
del comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad emettere
titoli di Stato di durata non
inferiore a dieci anni, le
cui caratteristiche, compresi
il tasso d'interesse, la |
|
durata, l'inizio del
godimento, le modalità e le
procedure di assegnazione,
sono stabilite con decreto
dello stesso Ministro, da
pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica
italiana entro la data del 26
ottobre 2001. 3. Per l'assegnazione dei titoli di cui all'articolo 12, comma 2, gli intermediari devono segnalare alla Banca d'Italia gli importi di cui al medesimo articolo 12, comma 2, oggetto del mandato ad essi conferito con le dichiarazioni riservate, nei tempi e con le modalità contenute nel decreto di emissione dei predetti titoli. 4. Alla Banca d'Italia sono affidate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui al presente articolo. |
|
|
|
|
1. Nell'articolo 5 del
decreto-legge n. 167 del
1990, sono apportate le
seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) al comma 2,
le parole: "è punita con la
sanzione amministrativa
pecuniaria di lire un
milione" sono sostituite
dalle seguenti: "è punita con
la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 5 al 25 per
cento dell'ammontare degli
importi non dichiarati"; b) al comma 4, le parole: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire un milione" sono sostituite dalle seguenti: "è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati". 2. Per la violazione indicata all'articolo 14, comma 3, l'intermediario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento dell'ammontare degli importi eccedenti quelli indicati nella dichiarazione riservata. |
|
|
|
|
1. Gli importi
corrispondenti ai titoli
sottoscritti ai sensi
dell'articolo 12, comma 2,
sono destinati al
finanziamento delle
infrastrutture pubbliche e
private e degli insediamenti
produttivi strategici e di
preminente interesse
nazionale da realizzare per
la modernizzazione e lo
sviluppo del Paese. |
Soppresso. |
|
2. Le maggiori
entrate derivanti
dall'attuazione del presente
capo, ad eccezione di quelle
previste dal comma 1, sono
destinate ad un fondo
istituito presso lo stato di
previsione del Ministero
dell'economia e delle
finanze, finalizzato, con
appositi provvedimenti, al
finanziamento della
previdenza sociale. |
Soppresso. |
|
3. L'Ufficio italiano
dei cambi, nell'esercizio
dell'attività di raccolta
delle informazioni per
l'elaborazione delle
statistiche sulla bilancia
dei pagamenti e sulla
posizione patrimoniale verso
l'estero, assegnata con il
decreto legislativo n. 319
del 1998 e nell'esercizio
dell'attività di analisi
statistica sui dati aggregati
di cui all'articolo 5, comma
10, del decreto-legge n. 143
del 1991 fissa le modalità di
rilevazione delle attività
rimpatriate o
regolarizzate. |
3. Identico. |
|
|
|
|
1. Nell'ambito delle
competenze e dei poteri ad
essa spettanti, la Guardia di
finanza, secondo direttive
generali del Ministro
dell'economia e delle
finanze, partecipa al piano
straordinario di
accertamento, mirato al
contrasto dell'economia
sommersa, tenendo conto anche
dell'esigenza di assicurare
il corretto reimpiego delle
attività rimpatriate ai sensi
delle disposizioni contenute
nel presente capo. |
Identico. |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI |
|
|
|
|
1. L'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1998,
n.448, è sostituito dal
seguente: |
1. L'articolo 15 della
legge 23 dicembre 1998,
n.448, è sostituito dal
seguente: |
|
"Art. 15. (Società
per la cartolarizzazione) -
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a costituire o
a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti
terzi, di una società a
responsabilità limitata con
capitale sociale iniziale di
10.000 euri avente ad oggetto
esclusivo la realizzazione di
una o più operazioni di
cartolarizzazione dei crediti
d'imposta e contributivi. Ai
crediti futuri sono
assimilati altri proventi di
natura non tributaria
appartenenti allo Stato. La
società può essere costituita
anche con atto unilaterale
del Ministero dell'economia e
delle finanze; non si
applicano in tale caso le
disposizioni previste
dall'articolo 2497, secondo
comma, del codice civile.
Delle obbligazioni risponde,
nei confronti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma
3, nonché di ogni altro
creditore, nell'ambito di
ciascuna operazione di
cartolarizzazione,
esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e i
diritti di cui al comma 4. |
"Art. 15. (Società
per la cartolarizzazione) -
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
è autorizzato a costituire o
a promuovere la costituzione,
anche attraverso soggetti
terzi, di una società a
responsabilità limitata con
capitale sociale iniziale di
10.000 euro avente ad
oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più
operazioni di
cartolarizzazione dei crediti
d'imposta e contributivi. Ai
crediti futuri sono
assimilati altri proventi di
natura non tributaria
appartenenti allo Stato. La
società può essere costituita
anche con atto unilaterale
del Ministero dell'economia e
delle finanze; non si
applicano in tale caso le
disposizioni previste
dall'articolo 2497, secondo
comma, del codice civile.
Delle obbligazioni risponde,
nei confronti dei portatori
dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti di cui al comma
3, nonché di ogni altro
creditore, nell'ambito di
ciascuna operazione di
cartolarizzazione,
esclusivamente il patrimonio
separato con i beni e i
diritti di cui al comma 4. |
|
2. Le
caratteristiche delle
operazioni di
cartolarizzazione di cui al
comma 1 sono individuate con
uno o più decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze e, se
l'operazione di
cartolarizzazione riguarda
crediti di enti pubblici
soggetti a vigilanza di altro
Ministero, con uno o più
decreti del Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro vigilante. All'atto
di ogni operazione di
cartolarizzazione è nominato
un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il
quale, oltre ai poteri
stabiliti in sede di nomina a
tutela dell'interesse dei
portatori dei titoli, approva
le modificazioni delle
condizioni
dell'operazione. |
2. Identico. |
|
3. La società
di cui al comma 1 finanzia le
operazioni di
cartolarizzazione, anche in
più fasi, mediante emissione
di titoli, ovvero mediante
assunzione di
finanziamenti. |
3. Identico. |
|
4. I crediti e
gli altri proventi ceduti di
cui al comma 1, nonché ogni
altro diritto acquisito
nell'ambito delle singole
operazioni di
cartolarizzazione dalla
società ivi indicata nei
confronti dello Stato, di
enti pubblici o di terzi,
costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti
da quello della società
stessa e da quello relativo
alle altre operazioni. Su
ciascun patrimonio separato
non sono ammesse azioni da
parte di qualsiasi creditore
diverso dai portatori dei
titoli emessi ovvero dai
concedenti i finanziamenti di
cui al comma 3. |
4. Identico. |
|
5. Il ricavo
delle operazioni di cessione
dei crediti di imposta viene
destinato al rimborso dei
debiti di imposta o in
alternativa, secondo modalità
da definirsi, con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze. |
5. Identico. |
|
6. Con decreto
del Ministro dell'economia e
delle finanze sono
disciplinati i casi in cui i
titoli emessi e i
finanziamenti assunti dalla
società di cui al comma 1
beneficiano in tutto o in
parte della garanzia dello
Stato e sono specificati i
termini e le condizioni della
stessa. |
6. Identico. |
|
7. Alla società
di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni
contenute nel titolo V del
testo unico delle leggi in
materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, ad esclusione
dell'articolo 106, commi 2, o
3, lettere b) e c),
e 4, e dell'articolo 107,
nonché le corrispondenti
norme sanzionatorie previste
dal titolo VIII del medesimo
testo unico. |
7. Identico. |
|
8. I titoli
emessi dalla società di cui
al comma 1 sono assimilati ai
fini fiscali ai titoli di cui
all'articolo 31 del decreto
del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, e sono soggetti al
regime previsto dall'articolo
2, comma 1-bis, del
decreto legislativo 1^ aprile
1996, n. 239, purché ammessi
a quotazione in almeno un
mercato regolamentato estero.
Gli interessi e altri
proventi corrisposti in
relazione ai finanziamenti
concessi da soggetti non
residenti, esclusi i soggetti
residenti negli Stati o nei
territori aventi un regime
fiscale privilegiato,
individuati dal decreto del
Ministro delle finanze in
data 4 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 107 del 10
maggio 1999 e raccolti dalla
stessa società per finanziare
le operazioni di
cartolarizzazione di cui al
comma 1, non sono soggetti
alle imposte sui redditi. |
8. Identico. |
|
9. Ciascun
patrimonio separato di cui al
comma 4 non è soggetto alle
imposte sui redditi, né
all'imposta regionale sulle
attività produttive. Le
operazioni di
cartolarizzazione di cui al
comma 1 e tutti gli atti,
contratti, trasferimenti e
prestazioni posti in essere
per il perfezionamento delle
stesse, sono esenti
dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e
catastale e da ogni altra
imposta indiretta. Non si
applica la ritenuta prevista
dai commi 2 e 3 dell'articolo
26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi
ed altri proventi dei conti
correnti bancari delle
società di cui al comma 1. |
9. Identico. |
|
10. Alle
operazioni di
cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti di imposta e
contributivi o comunque
crediti in relazione ai quali
sia prevista l'iscrizione a
ruolo ai sensi dell'articolo
24 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46, si
applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni
di cui ai commi 3, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12 e 13
dell'articolo 13 della legge
23 dicembre 1998, n. 448. I
richiami all'INPS ed ai
decreti ministeriali ivi
contenuti devono,
rispettivamente, intendersi
riferiti, in quanto
compatibili, al Ministero
dell'economia e delle finanze
ed agli enti pubblici parte
delle operazioni di cui al
comma 1, ovvero ai decreti di
cui al comma 2. |
10. Identico. |
|
11. Si
applicano le disposizioni
della legge 30 aprile 1999,
n. 130, per quanto
compatibili. In deroga al
comma 6 dell'articolo 2 della
medesima legge, la
riscossione dei crediti e dei
proventi ceduti può essere
svolta, oltre che dalle
banche e dagli intermediari
finanziari indicati nel
citato comma 6, anche dallo
Stato, dagli enti pubblici di
cui al comma 1 e dagli altri
soggetti il cui intervento è
previsto dalle disposizioni
del presente decreto e dai
decreti di cui al comma 2. In
tale caso le operazioni di
riscossione non sono oggetto
dell'obbligo di verifica di
cui al citato comma 6 della
legge n. 130 del 1999". |
11. Identico". |
|
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI |
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE OPERAZIONI |
|
|
|
|
1. Il Ministero
dell'economia e delle finanze
può dare indirizzi a società
da esso direttamente o
indirettamente controllate e
non quotate in mercati
finanziari regolamentati, al
fine di ottimizzarne la
gestione della liquidità. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Il pagamento della
terza rata dei contributi
straordinari di cui alle
lettere a) e b),
comma 2, dell'articolo 41
della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, può essere anticipato
al 30 novembre 2001. |
Identico. |
|
2. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze sono definite
le modalità di corresponsione
del contributo straordinario
di cui al comma 1. |
|
|
|
|
1. Con decreto del
Ministro dell'economia e
delle finanze sono
determinate, anche in deroga
alle norme di contabilità
generale dello Stato,
denominazione, durata, prezzi
e remunerazione, modalità di
emissione di titoli, il cui
rimborso è effettuato
attraverso la cessione di
azioni detenute dallo Stato
in società di capitali. |
Identico. |
|
2. Con le stesse
modalità sono individuate le
caratteristiche di operazioni
finanziarie aventi ad oggetto
azioni detenute dallo Stato
in società di capitali. 3. Con il medesimo decreto sono individuate le società le cui azioni possono essere cedute o essere oggetto delle operazioni finanziarie ai sensi del comma 2. 4. Alle cessioni di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni previste dai commi 2, 3, e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito , con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. 5. I titoli di cui al comma 1 sono assimilati ai fini fiscali ai titoli di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e sono soggetti al regime previsto dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 1^ aprile 1996, n. 239. Le cessioni di cui al presente articolo non sono soggette alla tassa sui contratti di trasferimento delle azioni. |
|
|
|
|
1. Alle minori
entrate derivanti dagli
articoli 9 e 10, valutate in
lire 93 miliardi per l'anno
2001, in lire 288 miliardi
per l'anno 2002 ed in |
|
annue lire 186
miliardi a decorrere
dall'anno 2003, si provvede,
per l'anno 2001 mediante
utilizzo di parte delle
entrate recate dagli articoli
relativi all'emersione di
attività detenute all'estero,
all'uopo intendendosi
corrispondentemente ridotto
l'importo da destinare al
fondo di cui al comma 2
dell'articolo 20, e per gli
anni successivi con quota
parte dei risparmi di spesa
per interessi conseguenti dal
predetto articolo 10. |
Frontespizio |
Testo articoli |
Pareri |