XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1132




RELAZIONE TECNICA


(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).


Articolo 1.

Comma 1.

          La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico dell'Erario rispetto a quanto già previsto.

Comma 2.

          Il costo della proroga dello sgravio sui prodotti per autotrazione (benzina e gasolio lire 50 al litro; gpl lire 50 al chilogrammo; metano lire 16,67 al metro cubo) e sui prodotti per riscaldamento (gasolio lire 100 al litro; gpl lire 100 al chilogrammo; metano per uso civile lire 33,67 al metro cubo), nonché sulle emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua, è complessivamente stimato in un importo pari a lire 721 miliardi circa, valutazione cui si è pervenuti utilizzando una stima dei consumi che si verificheranno nel trimestre interessato dalla proroga (si vedano le tabelle A e B allegate).

Comma 3.

          Il costo della proroga dell'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nel riscaldamento delle serre è stimabile in lire 5 miliardi circa (si veda la tabella C allegata).

Comma 4.

          Il costo della proroga della riduzione del 40 per cento dell'aliquota di accisa sul gas metano impiegato in usi industriali è stimabile in lire 34 miliardi circa (si veda la tabella D allegata).

Commi 5 e 6.

          Il costo della proroga della riduzione di lire 100 al litro dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti attività di trasporto merci e persone è stimabile in lire 160 miliardi circa (si veda la tabella E allegata).

Comma 7.

          L'eventuale rideterminazione della riduzione di imposta prevista al comma 5 non dovrebbe determinare oneri superiori a lire 25 miliardi in considerazione del verosimile andamento atteso del prezzo del gasolio nel trimestre di riferimento.
Comma 8.

          La disposizione prevede modalità di attuazione dei commi 5, 6 e 7 e pertanto non comporta di per sé oneri.

Comma 9.

          Il costo della proroga dell'aumento della riduzione minima di prezzo sul gasolio e sul gpl utilizzato in particolari zone geografiche del Paese è stimabile in lire 11 miliardi (si veda la tabella F allegata).

Comma 10.

          L'onere finanziario concernente la proroga dello sconto di lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato da biomasse e con energia geotermica viene stimato in 4 miliardi di lire, tenuto conto che l'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva previsto, per un semestre, tale onere pari a 8 miliardi di lire.

          L'onere per l'erario derivante dal presente articolo è pari a lire 960 miliardi.


Articolo 2.

          La disposizione di cui all'articolo 2 non comporta oneri per l'Erario.


Articolo 3.

          La disposizione non comporta effetti finanziari sul bilancio dello Stato.


Articolo 4.

        In base alla legge n. 449 del 1997, l'adeguamento del prezzo dei medicinali al PME è previsto in sei tranche, con un incremento per tranche che risulta pari al 2,9 per cento.
          Tenuto conto che, sulla base dei dati del 1^ trimestre 2001 rispetto a quelli del 1^ trimestre 2000, l'incremento della spesa farmaceutica è risultato pari a + 30,6 per cento (+ 1.300 miliardi), la spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 è stimata in circa 22.750 miliardi di lire.
          Il blocco della tranche comporta, pertanto un minore incremento di spesa per un importo di circa lire 330 miliardi per il periodo luglio-dicembre 2001.
          Il differimento di due mesi (dal 1^ luglio al 1^ settembre) della nuova disciplina di rimborso dei medicinali non coperti da brevetto comporta una maggiore spesa di circa lire 40 miliardi (essendo stimabile in circa lire 250 miliardi su base annua il risparmio conseguibile dall'applicazione della disciplina, dopo le verifiche di legge effettuate dall'amministrazione).


Articolo 5.

          La disposizione non provoca effetti finanziari sul bilancio dello Stato.


Articolo 6.

          Le stime riportate nelle note tecniche relative a ciascuno degli articoli del presente decreto conducono alla necessità di attivare una copertura finanziaria complessiva per l'intero provvedimento pari a circa lire 960 miliardi.
          E' possibile individuare quale fonte, seppure parziale, di copertura del provvedimento il maggior incasso affluito all'erario a titolo di IVA in conseguenza del divario tra il prezzo del petrolio greggio (espresso in lire) verificato nel primo semestre e quello atteso.
          Il quadro macroeconomico di riferimento utilizzato per formulare le previsioni iniziali del bilancio dello Stato per l'anno 2001 indicava, per il medesimo anno, un prezzo medio annuo atteso di 25 dollari per barile di greggio (prezzo cif) con un tasso di cambio lira/dollaro pari a 2.035,13, prevedendo quindi un prezzo di circa 50.878 lire per un barile di petrolio. A fronte di tale previsione, nel corso del primo semestre, si sono verificati: a) un prezzo espresso in dollari costantemente superiore alle attese; b) una dinamica del tasso di cambio sfavorevole alla nostra moneta. Ai fini della stima della maggiore IVA conseguentemente incassata è opportuno però fare riferimento alla struttura dei costi industriali relativi ai singoli prodotti energetici implicitamente assunti per coerenza al quadro macroeconomico adottato. Pur nella consapevolezza delle complesse relazioni che intercorrono, in un determinato momento, tra il prezzo del barile di greggio e il costo industriale di ciascuno specifico prodotto, l'analisi delle dinamiche storiche delle suddette variabili porta ad individuare, ed a fare proprie ai fini della metodologia di stima, la seguente griglia di valori:

Costo medio industriale di alcuni principali prodotti energetici implicitamente sotteso alle previsioni iniziali:

              Benzina super ....................... 617,5 L./litro

              Benzina verde ....................... 615,8 L./litro

              Gasolio auto ........................ 584,8 L./litro

              Gasolio riscaldamento ............... 547,3 L./litro

              GPL auto ............................ 497,2 L./kg.

              GPL riscaldamento ................... 497,2 L./kg.
          Confrontando, per ciascun prodotto, il costo medio atteso con quello verificato nel primo semestre dell'anno (fonte: Ministero delle attività produttive) e tenendo conto delle quantità di ciascun prodotto immesse in consumo, anche prevedendo le quantità relative all'intero mese di giugno, è possibile stimare la maggiore IVA incassata e non prevista nel corso del periodo considerato. In particolare, il maggiore gettito acquisito risulta stimato pari a lire 725 miliardi circa.



Tabella A.

ARTICOLO 1 - COMMA 2

applicata al consumo previsto per il terzo trimestre 2001
per i principali prodotti petroliferi


Previsione (Census) (*) dei consumi per il terzo trimestre
2001 (in milioni)


... (omissis) ...


(*) Previsione corretta in base ai dati registrati nel primo quadrimestre dell'anno (Fonte M.I.C.A.). Per il metano, la correzione fa riferimento ai consumi registrati nel 2000.Tabella B.



ARTICOLO 1 - COMMA 2


          Emulsione con oli da gas usata come carburante e come combustibile per riscaldamento

              aliquota DL 268/2000 ........ 513.693 lire/000 litri;

              nuova aliquota .............. 474.693 " "

              differenza (incentivo economico) . 39.000 " "

              Consumo stimato (luglio-settembre
2001) ................................ 14 milioni di litri

              Onere derivante dalla proroga
dell'aliquota ........................ 547 milioni di lire


          Emulsione con olio combustibile denso BTZ usata come combustibile per riscaldamento

              aliquota DL 268/2000 ......... 96.154 lire/000 kg;

              nuova aliquota ............... 57.154 " "

              differenza (incentivo economico) . 39.000 " "

              Consumo stimato (luglio-settembre
2001) .................................... 5 milioni di kg.

              Onere derivante dalla proroga
dell'aliquota ......................... 207 milioni di lire

          Il mancato incasso erariale è stimabile
in circa........................... 754 milione di lire

          Stima dei consumi su dati Unione Petrolifera del 5-6-2001 (la densità dell'emulsione è pari a 0,855).



Tabella C.

ARTICOLO 1 - COMMA 3

Periodo 1^ luglio-30 settembre 2001 (ipotesi di ulteriore proroga dell'esenzione):

          Consumo gasolio agricolo serre (circa il 15 per cento del consumo globale) pari a circa 375.000.000 litri annui (di cui 281.250.000 litri per il florovivaismo e 93.750.000 litri per le altre serre).

          Agevolazione pari al 10 per cento dell'aliquota normale (739,064 lire/litro) per il florovivaismo serre: 73,906 lire/litro

          L'esenzione dall'accisa per il periodo 1^ luglio-30 settembre 2001 comporterebbe per il settore del florovivaismo serre un onere di circa 5 miliardi di lire.



Tabella D.

ARTICOLO 1 - COMMA 4


24,20 lire/mc aliquota vigente gas metano usi industriali
14,52 lire/mc aliquota ridotta del 40 per cento
    9,68 lire/mc differenza di aliquota
5.309 milioni mc previsione di consumo metano usi industriali per il 3^ trimestre 2001
      51 miliardi lire perdita di gettito per l'intero settore industriale (3^ trimestre 2001).

          Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 per cento (fonte SNAM), la perdita di gettito sarebbe pari a circa 34 miliardi di lire per il 3^ trimestre 2001.



Tabella E.

ARTICOLO 1 - COMMI 5 E 6


Consumo annuo autotrasporto merci 7,1 mld litri
massa max complessiva 3,5 t

Costo annuo per 100 lire di 710 mld di lire
riduzione dell'accisa

Costo annuo per il trasporto 99 mld di lire
di persone (100 lire/litro)

          Il costo per la proroga della riduzione di accisa per il terzo trimestre 2001 per il settore dell'autotrasporto merci e del trasporto di persone ammonta pertanto a circa:

          202,25 mld di lire di cui: 177,5 per il comma 5;
                24,75 per il comma 6.

che però, tenuto conto della ridotta circolazione del mese di agosto, anche per dispositivi di legge, è stimabile in 160 miliardi di lire.



Tabella F.

ARTICOLO 1 - COMMA 9


Proroga della riduzione di lire 50 sui prodotti per
riscaldamento (zone montane)


... (omissis) ...



Allegato

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127).


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

          Articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

              Art. 9 - (omissis).- 11. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1^ luglio 2000, ai procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data. Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1^ luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del secondo periodo, la parte può avvalersi delle disposizioni del presente articolo versando l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.




Frontespizio Relazione Testo articoli
Testo del decreto legge