XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1132
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni).
Articolo 1.
Comma 1.
La disposizione non determina oneri aggiuntivi a carico
dell'Erario rispetto a quanto già previsto.
Comma 2.
Il costo della proroga dello sgravio sui prodotti per
autotrazione (benzina e gasolio lire 50 al litro; gpl lire 50
al chilogrammo; metano lire 16,67 al metro cubo) e sui
prodotti per riscaldamento (gasolio lire 100 al litro; gpl
lire 100 al chilogrammo; metano per uso civile lire 33,67 al
metro cubo), nonché sulle emulsioni stabilizzate di oli da gas
ovvero di olio combustibile denso con acqua, è
complessivamente stimato in un importo pari a lire 721
miliardi circa, valutazione cui si è pervenuti utilizzando una
stima dei consumi che si verificheranno nel trimestre
interessato dalla proroga (si vedano le tabelle A e B
allegate).
Comma 3.
Il costo della proroga dell'esenzione dall'accisa per il
gasolio impiegato nel riscaldamento delle serre è stimabile in
lire 5 miliardi circa (si veda la tabella C allegata).
Comma 4.
Il costo della proroga della riduzione del 40 per cento
dell'aliquota di accisa sul gas metano impiegato in usi
industriali è stimabile in lire 34 miliardi circa (si veda la
tabella D allegata).
Commi 5 e 6.
Il costo della proroga della riduzione di lire 100 al
litro dell'accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato
dagli esercenti attività di trasporto merci e persone è
stimabile in lire 160 miliardi circa (si veda la tabella E
allegata).
Comma 7.
L'eventuale rideterminazione della riduzione di imposta
prevista al comma 5 non dovrebbe determinare oneri superiori a
lire 25 miliardi in considerazione del verosimile andamento
atteso del prezzo del gasolio nel trimestre di riferimento.
Comma 8.
La disposizione prevede modalità di attuazione dei commi
5, 6 e 7 e pertanto non comporta di per sé oneri.
Comma 9.
Il costo della proroga dell'aumento della riduzione
minima di prezzo sul gasolio e sul gpl utilizzato in
particolari zone geografiche del Paese è stimabile in lire 11
miliardi (si veda la tabella F allegata).
Comma 10.
L'onere finanziario concernente la proroga dello sconto
di lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti
di teleriscaldamento alimentato da biomasse e con energia
geotermica viene stimato in 4 miliardi di lire, tenuto conto
che l'articolo 27, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, aveva previsto, per un semestre, tale onere pari a 8
miliardi di lire.
L'onere per l'erario derivante dal presente articolo è
pari a lire 960 miliardi.
Articolo 2.
La disposizione di cui all'articolo 2 non comporta oneri
per l'Erario.
Articolo 3.
La disposizione non comporta effetti finanziari sul
bilancio dello Stato.
Articolo 4.
In base alla legge n. 449 del 1997, l'adeguamento del
prezzo dei medicinali al PME è previsto in sei tranche,
con un incremento per tranche che risulta pari al 2,9
per cento.
Tenuto conto che, sulla base dei dati del 1^ trimestre
2001 rispetto a quelli del 1^ trimestre 2000, l'incremento
della spesa farmaceutica è risultato pari a + 30,6 per cento
(+ 1.300 miliardi), la spesa farmaceutica a carico del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2001 è stimata in
circa 22.750 miliardi di lire.
Il blocco della tranche comporta, pertanto un
minore incremento di spesa per un importo di circa lire 330
miliardi per il periodo luglio-dicembre 2001.
Il differimento di due mesi (dal 1^ luglio al 1^
settembre) della nuova disciplina di rimborso dei medicinali
non coperti da brevetto comporta una maggiore spesa di circa
lire 40 miliardi (essendo stimabile in circa lire 250 miliardi
su base annua il risparmio conseguibile dall'applicazione
della disciplina, dopo le verifiche di legge effettuate
dall'amministrazione).
Articolo 5.
La disposizione non provoca effetti finanziari sul
bilancio dello Stato.
Articolo 6.
Le stime riportate nelle note tecniche relative a
ciascuno degli articoli del presente decreto conducono alla
necessità di attivare una copertura finanziaria complessiva
per l'intero provvedimento pari a circa lire 960 miliardi.
E' possibile individuare quale fonte, seppure parziale,
di copertura del provvedimento il maggior incasso affluito
all'erario a titolo di IVA in conseguenza del divario tra il
prezzo del petrolio greggio (espresso in lire) verificato nel
primo semestre e quello atteso.
Il quadro macroeconomico di riferimento utilizzato per
formulare le previsioni iniziali del bilancio dello Stato per
l'anno 2001 indicava, per il medesimo anno, un prezzo medio
annuo atteso di 25 dollari per barile di greggio (prezzo cif)
con un tasso di cambio lira/dollaro pari a 2.035,13,
prevedendo quindi un prezzo di circa 50.878 lire per un barile
di petrolio. A fronte di tale previsione, nel corso del primo
semestre, si sono verificati: a) un prezzo espresso in
dollari costantemente superiore alle attese; b) una
dinamica del tasso di cambio sfavorevole alla nostra moneta.
Ai fini della stima della maggiore IVA conseguentemente
incassata è opportuno però fare riferimento alla struttura dei
costi industriali relativi ai singoli prodotti energetici
implicitamente assunti per coerenza al quadro macroeconomico
adottato. Pur nella consapevolezza delle complesse relazioni
che intercorrono, in un determinato momento, tra il prezzo del
barile di greggio e il costo industriale di ciascuno specifico
prodotto, l'analisi delle dinamiche storiche delle suddette
variabili porta ad individuare, ed a fare proprie ai fini
della metodologia di stima, la seguente griglia di valori:
Costo medio industriale di alcuni principali prodotti
energetici implicitamente sotteso alle previsioni
iniziali:
Benzina super ....................... 617,5 L./litro
Benzina verde ....................... 615,8 L./litro
Gasolio auto ........................ 584,8 L./litro
Gasolio riscaldamento ............... 547,3 L./litro
GPL auto ............................ 497,2 L./kg.
GPL riscaldamento ................... 497,2 L./kg.
Confrontando, per ciascun prodotto, il costo medio atteso
con quello verificato nel primo semestre dell'anno (fonte:
Ministero delle attività produttive) e tenendo conto delle
quantità di ciascun prodotto immesse in consumo, anche
prevedendo le quantità relative all'intero mese di giugno, è
possibile stimare la maggiore IVA incassata e non prevista nel
corso del periodo considerato. In particolare, il maggiore
gettito acquisito risulta stimato pari a lire 725 miliardi
circa.
Tabella A.
ARTICOLO 1 - COMMA 2
applicata al consumo previsto per il terzo trimestre 2001
per i principali prodotti petroliferi
Previsione (Census) (*) dei consumi per il terzo trimestre
2001 (in milioni)
... (omissis) ...
(*) Previsione corretta in base ai dati registrati nel primo
quadrimestre dell'anno (Fonte M.I.C.A.). Per il metano, la
correzione fa riferimento ai consumi registrati nel
2000.Tabella B.
ARTICOLO 1 - COMMA 2
Emulsione con oli da gas usata come carburante e come
combustibile per riscaldamento
aliquota DL 268/2000 ........ 513.693 lire/000 litri;
nuova aliquota .............. 474.693 " "
differenza (incentivo economico) . 39.000 " "
Consumo stimato (luglio-settembre
2001) ................................ 14 milioni di litri
Onere derivante dalla proroga
dell'aliquota ........................ 547 milioni di lire
Emulsione con olio combustibile denso BTZ usata come
combustibile per riscaldamento
aliquota DL 268/2000 ......... 96.154 lire/000 kg;
nuova aliquota ............... 57.154 " "
differenza (incentivo economico) . 39.000 " "
Consumo stimato (luglio-settembre
2001) .................................... 5 milioni di kg.
Onere derivante dalla proroga
dell'aliquota ......................... 207 milioni di lire
Il mancato incasso erariale è stimabile
in circa........................... 754 milione di lire
Stima dei consumi su dati Unione Petrolifera del
5-6-2001 (la densità dell'emulsione è pari a 0,855).
Tabella C.
ARTICOLO 1 - COMMA 3
Periodo 1^ luglio-30 settembre 2001 (ipotesi di ulteriore
proroga dell'esenzione):
Consumo gasolio agricolo serre (circa il 15 per cento
del consumo globale) pari a circa 375.000.000 litri annui (di
cui 281.250.000 litri per il florovivaismo e 93.750.000 litri
per le altre serre).
Agevolazione pari al 10 per cento dell'aliquota normale
(739,064 lire/litro) per il florovivaismo serre: 73,906
lire/litro
L'esenzione dall'accisa per il periodo 1^ luglio-30
settembre 2001 comporterebbe per il settore del florovivaismo
serre un onere di circa 5 miliardi di lire.
Tabella D.
ARTICOLO 1 - COMMA 4
24,20 lire/mc aliquota vigente gas metano usi industriali
14,52 lire/mc aliquota ridotta del 40 per cento
9,68 lire/mc differenza di aliquota
5.309 milioni mc previsione di consumo metano usi industriali
per il 3^ trimestre 2001
51 miliardi lire perdita di gettito per l'intero settore
industriale (3^ trimestre 2001).
Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a
1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67 per cento
(fonte SNAM), la perdita di gettito sarebbe pari a circa 34
miliardi di lire per il 3^ trimestre 2001.
Tabella E.
ARTICOLO 1 - COMMI 5 E 6
Consumo annuo autotrasporto merci 7,1 mld litri
massa max complessiva 3,5 t
Costo annuo per 100 lire di 710 mld di lire
riduzione dell'accisa
Costo annuo per il trasporto 99 mld di lire
di persone (100 lire/litro)
Il costo per la proroga della riduzione di accisa per il
terzo trimestre 2001 per il settore dell'autotrasporto merci e
del trasporto di persone ammonta pertanto a circa:
202,25 mld di lire di cui: 177,5 per il comma 5;
24,75 per il comma 6.
che però, tenuto conto della ridotta circolazione del mese di
agosto, anche per dispositivi di legge, è stimabile in 160
miliardi di lire.
Tabella F.
ARTICOLO 1 - COMMA 9
Proroga della riduzione di lire 50 sui prodotti per
riscaldamento (zone montane)
... (omissis) ...
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127).
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Articolo 9, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n.
488:
Art. 9 - (omissis).- 11. Le disposizioni del
presente articolo si applicano dal 1^ luglio 2000, ai
procedimenti iscritti a ruolo a decorrere dalla medesima data.
Detto termine può essere prorogato, per un periodo massimo di
dodici mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della giustizia e del
Ministro delle finanze, tenendo conto di oggettive esigenze
organizzative degli uffici, o di accertate difficoltà dei
soggetti interessati per gli adempimenti posti a loro carico.
Per i procedimenti già iscritti a ruolo al 1^ luglio 2000
ovvero all'eventuale nuovo termine fissato ai sensi del
secondo periodo, la parte può avvalersi delle disposizioni del
presente articolo versando l'importo del contributo di cui
alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al
rimborso o alla ripetizione di quanto già pagato a titolo di
imposta di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti
di cancelleria.