XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1132
Onorevoli Deputati! - L'articolo 21, comma 1, della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001),
sostituisce, a decorrere dal 1^ luglio 2001, il comma 6
dell'articolo 21 del testo unico delle accise, di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, riguardante il regime
fiscale del "biodiesel". In particolare è previsto che il
contingente annuo di biodiesel esente da accisa venga elevato
da 125.000 a 300.000 tonnellate nell'ambito di un programma
triennale, che viene a sostituire il progetto-pilota in vigore
fino al 30 giugno 2001.
Il comma 3 del medesimo articolo consente inoltre che tra
i soggetti beneficiari delle quote di biodiesel esente
afferenti il periodo 1^ luglio 2000-30 giugno 2001, vengano
ripartite, proporzionalmente alle relative quote, purché
vengano immesse in consumo, nel suddetto periodo, le quote
residuali dei due precedenti periodi annuali. In caso di
rinuncia, totale o parziale, delle quote risultanti dalla
suddetta ripartizione, le stesse sono redistribuite,
proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri
beneficiari.
L'articolo 1, comma 1, del decreto in esame, ricalcando la
formulazione del suddetto comma 3 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, prevede che i quantitativi di
biodiesel esenti da accisa non immessi in consumo nei periodi
1^ luglio 1998-30 giugno 1999, 1^ luglio 1999-30 giugno 2000 e
1^ luglio 2000-30 giugno 2001 vengano ripartiti tra i soggetti
beneficiari, proporzionalmente alle relative quote, purché
immessi in consumo entro il 30 settembre 2001. Rispetto alla
disciplina già contenuta nel citato comma 3, la novità è
costituita dall'inclusione del periodo 1^ luglio 2000-30
giugno 2001 nell'ambito temporale al quale si riferiscono i
quantitativi non assegnati e nell'estendere al 30 settembre
2001 il termine ultimo entro il quale deve peraltro avvenire
l'immissione in consumo dei quantitativi stessi.
Il trend incrementativo del prezzo del petrolio, con
il conseguente aumento del prezzo dei carburanti e dei
combustibili, inducono, poi, alla proroga dell'agevolazione
d'aliquota, già prevista dall'articolo 24 della legge n. 388
del 2000. Con il comma 2 dell'articolo 1 del decreto in esame,
pertanto, è stata prevista un'estensione del detto regime
agevolativo fino al 30 settembre 2001, tenuto conto
dell'attuale quadro di compatibilità finanziaria.
Con il comma 3 dello stesso articolo 1 viene mantenuta
fino al 30 settembre 2001 l'esenzione dall'accisa per il
gasolio impiegato nel riscaldamento delle serre destinate a
tutte le tipologie di coltivazioni riconducibili allo
svolgimento di attività agricole, prevista dall'articolo 24,
comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 30
giugno 2001.
Quanto alle modalità di erogazione del beneficio, la
disposizione in esame, nel richiamare il regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000,
n. 92, fa in realtà riferimento al regolamento di cui decreto
del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, entrato
in vigore il 1^ gennaio 2001, che contiene le norme
regolamentari concernenti le modalità di erogazione delle
agevolazioni per l'agricoltura, in sostituzione della
disciplina prevista dal comma 127 dell'articolo 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
Il comma 4 dell'articolo 1 mantiene fino al 30 settembre
2001 la riduzione del 40 per cento, già prevista fino al 30
giugno 2001 dall'articolo 24, comma 5, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, dell'aliquota di accisa sul gas metano per
combustione per uso industriale, fissata in via ordinaria in
lire 24,2 al metro cubo dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1999, laddove si
verifichino consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.
Conseguentemente l'aliquota in questione risulta essere pari a
lire 14,52 al metro cubo.
Con i commi da 5 a 8 dell'articolo 1, si dispone la
proroga, fino al 30 settembre 2001, della riduzione, nella
misura di lire 100.000 per mille litri, dell'aliquota normale
di accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli
esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa
massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre
categorie esercenti attività di trasporto di persone, già
prevista, fino al 30 giugno 2001, dall'articolo 25, commi 1 e
2, della citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, e si prevede,
altresì, che con decreto ministeriale possa essere variata
l'entità della predetta riduzione in relazione all'andamento
dei prezzi internazionali del petrolio.
Il comma 9 dell'articolo 1 del decreto conferma fino al 30
settembre 2001 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima
di prezzo (lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per
chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per
riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese), già
previsto fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 27, comma 1,
della citata legge n. 388 del 2000.
Tale riduzione si aggiunge a quella introdotta in via
permanente, pari a lire 200 per litro per il gasolio e a lire
258 al chilogrammo per il gpl, prevista dall'articolo 8, comma
10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(collegato alla legge finanziaria 1999) come sostituita
dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (legge finanziaria 2000), e disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.
L'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000
stabilisce per il periodo 1^ gennaio-30 giugno 2001 l'aumento
di lire 30 dello sconto previsto per ogni chilowattora di
calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentato con
biomasse o con energia geotermica. Tale sconto si aggiunge a
quello già stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo
8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e successive modificazioni, che sarebbe quindi il solo
ad applicarsi in tali fattispecie, a decorrere dal 1^ luglio,
ove non venisse emanato un provvedimento legislativo diretto
al mantenimento del suo incremento.
Con il comma 10 dell'articolo 1 del decreto in esame viene
appunto confermato, fino al 30 settembre 2001, il predetto
ulteriore sconto di lire 30 per ogni chilowattora di calore
fornito.
L'articolo 2 del decreto concerne il gas metano
utilizzato come combustibile per usi civili, per il quale la
vigente normativa collega il trattamento fiscale alle tariffe,
articolate per tipologie di usi, previste dal provvedimento
CIP n. 37 del 26 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 150 del 1^ luglio 1986.
L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con delibera
n. 237 del 28 dicembre 2000, ha disposto l'abrogazione
implicita del predetto provvedimento CIP, la soppressione
dell'attuale differenziazione delle tariffe secondo l'uso del
gas e l'istituzione a decorrere dal 1^ luglio 2001 di un
sistema tariffario articolato per fasce di consumo.
Con l'articolo 2, pertanto, atteso lo stretto collegamento
tra trattamento fiscale e tariffe, si intende far
sopravvivere, ai soli fini fiscali, fino al 30 settembre 2001,
le tariffe T1 e T2 previste dal citato provvedimento CIP n. 37
del 26 giugno 1986.
Con l'articolo 3 del decreto si dettano disposizioni in
merito alle modalità di presentazione delle dichiarazioni
periodiche IVA per l'anno 2001, in attesa della prossima
emanazione di un più articolato quadro normativo
specificamente rivolto a regolare in modo organico la
materia.
In ordine all'articolo 4 occorre osservare che la legge 23
dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), nello
stabilire, all'articolo 85, comma 26, nuove disposizioni sulla
concedibilità, da parte del Servizio sanitario nazionale, dei
medicinali non coperti da brevetto, ha previsto che la
disciplina innovativa trovi applicazione a partire dal 1^
luglio 2001.
Il differimento della decorrenza di dette disposizioni
rispetto al termine di entrata in vigore della stessa legge
finanziaria era motivato dalla opportunità di preparare
operatori e opinione pubblica alla introduzione di un sistema
che non prevede più la totale gratuità dei farmaci di classe
a), ponendo a carico dell'assistito l'eventuale
differenza fra prezzo pubblico e prezzo medio ponderato dei
medicinali di uguale composizione aventi prezzo non superiore
a quello massimo attribuibile al generico.
In relazione a tale esigenza si prevedeva che entro il 15
aprile 2001 il Ministero della sanità, previo accertamento da
parte della Commissione unica del farmaco della bioequivalenza
dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 sopra citato
e previa verifica della loro disponibilità in commercio,
pubblicasse nella Gazzetta Ufficiale l'elenco dei
farmaci assoggettati alla nuova disciplina, con l'indicazione
dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo.
A tali adempimenti ha regolarmente provveduto la
competente Direzione generale della valutazione dei medicinali
e della farmacovigilanza del Ministero della sanità,
pubblicando nella Gazzetta Ufficiale in data 21 aprile
2001 un primo comunicato nel quale erano indicate le modalità
applicative dell'articolo 85, commi 26 e 28, della legge n.
388 del 2000, e in data 7 giugno 2001 un secondo e definitivo
comunicato in cui sono elencati i princìpi attivi e le forme
farmaceutiche interessati alla nuova disciplina, nonché,
analiticamente, le singole specialità medicinali, con la
specificazione del prezzo massimo di rimborso (calcolato sulla
base media ponderata prevista dalla norma), del prezzo in
vigore dal 1^ luglio 2001 (già calcolato con la tranche
di adeguamento al prezzo medio europeo, prevista dalla legge
n. 449 del 1997) e della quota da porre a carico del paziente
(nel caso in cui il prezzo del medicinale risulti superiore a
quello massimo di rimborso).
Ciò posto, con il comma 1 dell'articolo 4 del decreto, al
fine di contenere l'aumento della spesa farmaceutica, si
prevede anzitutto il differimento al 1^ gennaio 2002
dell'applicazione della quarta tranche di adeguamento
del prezzo dei medicinali al prezzo medio europeo.
Conseguentemente, con il comma 2 del medesimo articolo,
viene differito di due mesi il termine di entrata in vigore
della nuova disciplina di rimborso dei farmaci non coperti da
brevetto di uguale composizione, per consentire
all'Amministrazione di ricalcolare i prezzi di riferimento e
le quote a carico degli assistiti.
L'articolo 5 del decreto dispone il differimento al 1^
gennaio 2002 dell'entrata in vigore della disciplina sul
contributo unificato per le spese di giustizia, destinato a
sostituire per i procedimenti civili e amministrativi una
pluralità di tributi (fra cui imposta di bollo, tassa di
iscrizione a ruolo e diritti di cancelleria). Tale
differimento è dovuto a ragioni d'ordine
tecnico-amministrativo legate all'avvio di necessari strumenti
convenzionali destinati ad includere la rete dei rivenditori
dei generi di monopolio nel novero dei soggetti presso cui
sarà possibile versare il contributo in questione; sono
attualmente in corso ed in via di definizione le procedure per
il raggiungimento degli accordi con i rappresentanti della
categoria interessata.
Con l'articolo 6 si provvede ad individuare la necessaria
copertura occorrente a fare fronte agli oneri finanziari
derivanti dall'applicazione delle citate disposizioni.
L'articolo 7 contiene la disposizione relativa alla data
di entrata in vigore del decreto.