XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1132
Decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2001
Disposizioni in materia di accise sui prodotti
petroliferi ed altre misure urgenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative, emanato con il
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visti gli articoli 21, 24, 25 e 27 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21,
convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92, concernente
proroga del regime speciale in materia di IVA per i produttori
agricoli;
Visto l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare
alcuni interventi in materia di accise sui prodotti
petroliferi, al fine di compensare le variazioni
dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento
dei prezzi internazionali del petrolio, e per l'effetto
avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese
che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle
proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e
dell'occupazione;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza
di differire taluni termini concernenti l'adeguamento alla
media europea dei prezzi dei medicinali e la decorrenza delle
nuove modalità di rimborso ai farmacisti dei medicinali
stessi;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza
di differire l'applicazione del contributo unificato per le
spese degli atti giudiziari, in attesa della definizione delle
relative procedure tecnico-amministrative, con particolare
riguardo a quelle destinate ad agevolare il più possibile le
modalità di versamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 giugno 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della
sanità e del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro delle attività produttive;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Disposizioni in materia di accise).
1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo
di 125.000 tonnellate di "biodiesel" esente da accisa
nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo
21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato
con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni, nel testo previgente a quello modificato
dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, relativo al periodo 1^ luglio 2000-30 giugno 2001, sono
ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purchè
vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i
quantitativi di "biodiesel" esente complessivamente non
immessi in consumo nei periodi 1^ luglio 1998-30 giugno 1999,
1^ luglio 1999-30 giugno 2000 e 1^ luglio 2000- 30 giugno
2001. In caso di rinuncia, totale o parziale, alle quote
risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un
beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente
alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.
2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi
indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella
misura ivi fissata.
3. Per il periodo 1^ luglio 2001-30 settembre 2001 il
gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da
accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si
applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15
febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000,
n. 92.
4. A decorrere dal 1^ luglio 2001 e fino al 30 settembre
2001, l'accisa sul gas metano, stabilita con il testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta
del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,
termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000
metri cubi per anno.
5. A decorrere dal 1^ luglio 2001 e fino al 30 settembre
2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il
gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima
complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire
100.000 per mille litri di prodotto.
6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai
seguenti soggetti:
a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche
locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi
regionali di attuazione;
b) alle imprese esercenti autoservizi di
competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28
settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del
Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al
citato decreto legislativo n. 422 del 1997;
c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti
trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di
persone.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il
31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo
dal 1^ luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui
al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di
vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato
settimanalmente dal Ministero delle attività produttive,
purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla
fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima
settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in
più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il
medesimo decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per
la regolazione contabile dei crediti di imposta.
8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche
mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,
i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano,
entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione
ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con
l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277.
9. Per il periodo 1^ luglio 2001-30 settembre 2001,
l'ammontare della riduzione minima di costo prevista
dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 4
dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di
gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50
per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.
10. Per il periodo dal 1^ luglio 2001 al 30 settembre
2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito
d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera
f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive
modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilowattora
(Kwh) di calore fornito.
Articolo 2.
(Disposizione concernente il settore del gas
metano).
1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n.37
del 26 giugno 1986, ai soli fini fiscali, restano in vigore
fino al 30 settembre 2001.
Articolo 3.
(Disposizione transitoria concernente le modalità di
presentazione delle dichiarazioni periodiche dell'imposta sul
valore aggiunto per l'anno 2001).
1. Per l'anno 2001 le dichiarazioni periodiche ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto di cui al regolamento recante
norme per la semplificazione e la razionalizzazione di alcuni
adempimenti contabili in materia di imposta sul valore
aggiunto, emanato con decreto del Presidente della Repubblica
23 marzo 1998, n. 100, sono presentate in via telematica,
direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento recante
modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative
alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività
produttive e all'imposta sul valore aggiunto, emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322.
Articolo 4.
(Interventi urgenti in materia di spesa
farmaceutica).
1. E' differita al 1^ gennaio 2002 la fase relativa
all'anno 2001 di adeguamento alla media europea del prezzo dei
medicinali, calcolata secondo i criteri contenuti
nell'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449.
2. Il termine del 1^ luglio 2001 previsto dall'articolo
85, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
differito al 1^ settembre 2001.
Articolo 5.
(Differimento dell'applicazione del contributo unificato
per le spese degli atti giudiziari).
1. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, come modificato dall'articolo 33, comma 9, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"11. Le disposizioni del presente articolo si
applicano dal 1^ gennaio 2002 ai procedimenti iscritti a ruolo
a decorrere dalla medesima data. Per i procedimenti già
iscritti a ruolo alla data del 1^ gennaio 2002 la parte può
valersi delle disposizioni del presente articolo versando
l'importo del contributo di cui alla tabella 1 in ragione del
50 per cento. Non si fa luogo al rimborso o alla ripetizione
di quanto già pagato a titolo di imposta di bollo, di tassa di
iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria".
Articolo 6.
(Norma di copertura).
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in
lire 960 miliardi per l'anno 2001, si provvede, quanto a lire
725 miliardi, mediante utilizzo delle maggiori entrate per
imposta sul valore aggiunto derivanti dall'andamento del
prezzo dei prodotti petroliferi e, quanto a lire 235 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, all'uopo
utilizzando i seguenti accantonamenti per gli importi
indicati:
a) Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica: lire 13.381 milioni;
b) Ministero della giustizia: lire 5.671
milioni;
c) Ministero della pubblica istruzione: lire
117.000 milioni;
d) Ministero dell'interno: lire 7.012 milioni;
e) Ministero dei trasporti: lire 16.200
milioni;
f) Ministero della difesa: lire 3.870 milioni;
g) Ministero del lavoro: lire 19.770 milioni;
h) Ministero della sanità: lire 42.540
milioni;
i) Ministero dei beni culturali: lire 5.180
milioni;
l) Ministero dell'ambiente: lire 4.376
milioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 7.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 giugno 2001.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Sirchia, Ministro della sanità.
Castelli, Ministro della giustizia.
Marzano, Ministro delle attività produttive.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.