XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1456-A
Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che la Camera si
accinge ad approvare assume un rilievo primario perché è
diretto a tradurre normativamente le indicazioni contenute nel
Documento di programmazione economica e finanziaria, con
riferimento particolare alle disposizioni che il Governo ha
inteso adottare per assicurare nel breve e medio periodo una
consistente ripresa produttiva. Si tratta di un esigenza
generalmente condivisa e che ha assunto ancora maggiore
urgenza in relazione ai gravissimi atti di terrorismo
internazionale che presentano anche gravi ripercussioni
sull'economia internazionale.
L'ampio consenso che si registra sul provvedimento è
confermato dalla circostanza che tutte le Commissioni
competenti in sede consultiva hanno espresso parere favorevole
sul provvedimento. In alcuni casi i pareri contengono
osservazioni e condizioni le quali senza mettere in alcun modo
in discussione l'impianto del provvedimento appaiono volte a
migliorare la formulazione del testo, assicurare una maggiore
efficacia alle norme giuridiche o garantire un più chiaro
ambito applicativo. In due casi, in particolare, e sono quelli
dei pareri resi dalla Commissione "Attività produttive,
commercio e turismo" e dal Comitato per la legislazione, sono
state poste condizioni. Esse saranno valutate con profonda
attenzione. Ma prima di avviare la discussione generale d'Aula
valga ricordare, nuovamente, che il varo del provvedimento
così come oggi appare (dunque, non toccato da modifiche
migliorative) è l'effetto di una precisa volontà: privilegiare
la rapida approvazione della legge e dare immediate risposte
piuttosto che procrastinare i lavori di commissione per
cercare di ottenere il migliore testo normativo possibile.
Naturalmente la commissione, d'intesa con il Governo, ha
ritenuto che i possibili miglioramenti del testo attuale
potranno essere presi in considerazione in occasione di un
prossimo provvedimento legislativo.
Ed ecco le ragioni di questa volontà: il bene per il
nostro Stato, oggi, ovvero in un momento in cui gli eventi
internazionali portano a situazioni di precarietà soprattutto
nell'economia, impone un inversione di tendenza: si è convinti
che la rapida approvazione del testo che viene presentato sia
capace di fronteggiare queste situazioni ed eliminare i rischi
di recesso o ristagno.
1. Le norme per incentivare l'emersione dall'economia
sommersa.
Le nuove disposizioni in materia di emersione
dell'economia sommersa si inseriscono nel vigente quadro
legislativo costituito dall'insieme degli interventi promossi
dai Governi precedenti con i quali sono state previste
agevolazioni sul piano amministrativo per coloro i quali
vogliano rendere ufficiale il c.d. lavoro nero. Il riferimento
è all'articolo 5 convertito con modificazioni dal decreto
legge 1 ottobre 1996, n. 510 dalla legge 28 novembre 1996, n.
608; agli articoli. 75 e 78 della legge 23 dicembre 1998, n.
488 e successive modificazioni; all'articolo 63 della legge 23
dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni; all'articolo
16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Il senso delle nuove norme (in alcuni casi si tratta di
norme di delega) è il medesimo già impresso dalle leggi
ricordate ma, rispetto a queste, è più intenso e più esteso:
anzitutto si vuole porre le condizioni perché si sviluppi una
giusta concorrenza tra i lavoratori che lavorano in nero e
lavoratori che lavorano in bianco o tra questi e quelli che
lavorano ufficialmente solo in parte; in termini più diretti:
una giusta "assunzione". Affinché tale volontà possa
realizzarsi è necessario che la dichiarazione di emersione
garantisca: convenienza nel sistema, coerenza con il sistema e
stabilità nel sistema. In questo quadro si inseriscono i
profili strutturali dell'impianto normativo caratterizzato
dalla previsione di agevolazioni fiscali riferite a periodi di
imposta pregressi e futuri, il concordato e la
regolarizzazione degli impianti produttivi. Sono inoltre state
introdotte adeguate cautele contro l'aggiramento elusivo delle
regole.
Per quanto concerne la dichiarazione di emersione, essa è
il titolo con il quale il dichiarante accede ai regimi
tributario e previdenziale stabiliti dalle nuove norme. Nel
corpo della legge essa esprime validità per il periodo
d'imposta in corso e nei due successivi. E' anche il luogo in
cui esercitare l'opzione per beneficiare di uno speciale
concordato tributario e previdenziale.
Ove per presupposti s'intendano gli elementi della
fattispecie necessari alla produzione o determinazione degli
effetti giuridici della norma stessa ecco quali sono i
presupposti soggettivi e oggettivi implicati dalla disciplina
della dichiarazione di emersione.
Dal punto di vista soggettivo, occorre ricordare come: la
dichiarazione possa essere presentata dall'imprenditore, dal
lavoratore dipendente, dal lavoratore autonomo (l'introduzione
di questa ultima categoria è l'esito di un emendamento
presentato dal Senato). Dal punto di vista oggettivo, la
dichiarazione presuppone che il dichiarante abbia fatto
ricorso o abbia fornito lavoro irregolare; è irregolare il
lavoro non dichiarato o dichiarato solo in parte ai fini
tributari e previdenziali.
Nel prosieguo s'intende con "dichiarato" il contenuto
della dichiarazione del soggetto che decide di accedere ai
regimi sostitutivi tributario e previdenziale; per regime
sostitutivo, il meccanismo impositivo, circoscritto alla
peculiare fattispecie delle norme del capo in esame, che
sostituisce le normali imposte applicabili a quelle
fattispecie.
E' "dichiarato" l'addizione delle somme pagate ai
lavoratori dipendenti non regolari e dunque sottratte ai
regimi tributario e previdenziale oppure, dall'angolazione del
prestatore del lavoro, l'addizione delle somme percepite e
allo stesso modo non dichiarate. L'addizione riguarda le somme
relative al periodo d'imposta in corso ma l'estensione degli
effetti riguarda anche i due periodi d'imposta successivi.
Il regime sostitutivo stabilisce che l'imprenditore (o il
lavoratore autonomo) che dichiara il lavoro sommerso sia
sottoposto ad una aliquota ridotta ai fini IRPEF, IRPEG, IRAP
del 10 per cento per il primo anno; dell'15 per cento per il
secondo anno; del 20 per cento per il terzo anno. L'aliquota è
calcolata sugli ammontari emersi e la tassazione è separata
per modo che la base imponibile sulla quale incidono i tributi
sostitutivi sia avulsa da quella sulla quale si calcolano
quelli ordinari. Il regime previdenziale è anch'esso agevolato
e prevede per i medesimi periodi le seguenti aliquote: 8 per
cento; 10 per cento; 12 per cento. L'imposta e la
contribuzione, così come determinate, non sono compensabili e
non sono deducibili ai fini della determinazione di altri
tributi (imposte, tasse o contributi). Essa non genera neppure
credito d'imposta ex articolo 14 del testo Unico delle
imposte sui redditi.
Da altra angolazione, quella del lavoratore dipendente, la
disciplina è naturalmente più semplice: la base imponibile
sconta l'aliquota ridotta del 6 per cento; dell'8 per cento;
del 10 per cento ai fini delle imposte dirette; il lavoratore
è esentato dalle contribuzioni previdenziali.
Si ricorda come il Governo abbia concordato con le parti
sociali alcune modifiche al testo, con particolare riguardo
alle aliquote previdenziali di emersione, nonché alla
ricostruzione dell'anzianità a fini contributivi, le quali non
sono state inserite nel testo essenzialmente in considerazione
della necessità di consentire una approvazione sollecita dello
stesso. La Commissione ha peraltro sottolineato l'opportunità
di un prossimo intervento legislativo diretto ad introdurre
nell'ordinamento tali modificazioni.
Oltre alla riduzione del carico tributario e previdenziale
per il periodo d'imposta in corso e i due successivi, la
dichiarazione di emersione del lavoro irregolare porta con sé
anche altri benefici sia per l'imprenditore o il lavoratore
autonomo, che per il lavoratore dipendente.
Ecco quali sono, in particolare, i benefici per
l'imprenditore ed il lavoratore autonomo (i c.d. "sostitituti
d'imposta"):
a) possono chiedere l'applicazione delle aliquote
ridotte già ricordate su una base imponibile costituita da
maggiori utili rispetto al passato pari al triplo
dell'ammontare del lavoro nero dichiarato nel periodo
d'imposta;
b) possono utilizzare, pur in costanza delle
predette agevolazioni, il credito d'imposta per ogni nuovo
lavoratore assunto così come stabilito dalla legge 23 dicembre
2000, n. 388;
c) possono accedere ad un concordato che consente
di sanare violazioni (sia per le imposte dirette che per
l'Imposta sul valore aggiunto) dipendenti dal costo del lavoro
irregolare utilizzato. Il concordato deve essere espressamente
richiesto nell'ambito della dichiarazione di emersione e prima
che siano intercorsi ispezioni, accessi, verifiche o sia stato
notificato l'avviso d'accertamento. Sempre sul piano
applicativo comporta l'applicazione di un'imposta sostitutiva
dell'8 per cento su quanto dichiarato senza applicazione di
sanzioni e interessi e, nel momento in cui il tributo deve
essere assolto, se l'importo viene pagato immediatamente v'è
anche una riduzione del 25 per cento (in ipotesi di pagamento
rateale non saranno addebitati interessi). L'istituto
premiale, in quanto tale, esprime naturali effetti preclusivi
dell'azione d'accertamento da parte degli uffici della
finanza; nel caso specifico l'effetto preclusivo è limitato
quantitativamente: l'Amministrazione finanziaria non potrà
accertare nei limiti del triplo dell'ammontare delle somme
dovute per il lavoro irregolare dichiarato;
d) il concordato produce effetti "estintivi" anche
sul piano della responsabilità penale per reati connessi
all'utilizzo di lavoro irregolare: in particolare, non
potranno essere contestati e puniti i delitti di cui agli
articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 200, n. 74
ovvero, rispettivamente, il delitto di "dichiarazione
infedele" e il "delitto di omessa dichiarazione"; il delitto
di cui all'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Omissione o falsità di registrazione o denuncia
obbligatoria); i reati contravvenzionali, le violazioni
amministrative e le violazioni civili connessi alle violazioni
fiscali e previdenziali relative all'esistenza del lavoro
sommerso;
e) per quanto concerne il lavoratore dipendente
(il c.d. "sostituito"), questi potrà regolarizzare il passato
mediante il pagamento di 200 mila lire al mese e sarà escluso
dal pagamento dell'IRPEF per i tre anni successivi;
f) avrà il diritto a ricostruire in tutto o in
parte la posizione pensionistica negli anni pregressi, fino ad
un massimo di cinque anni: la contribuzione è volontaria, ma è
integrata fino a un terzo con trasferimenti a carico del fondo
di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000.
L'utilizzo del lavoro nero è un fenomeno che spesso si
accompagna a illeciti di tipo ambientale-urbanistico
(capannoni non in regola, etc.); e così, tra gli effetti della
dichiarazione di emersione, v'è anche quello di applicare ai
soggetti dichiaranti gli articoli 20, 21 e 24 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 (relativi al procedimento
di prescrizione e regolarizzazione in materia di disciplina
sanzionatoria del lavoro) estesi anche alle violazioni
amministrative e penali in materia ambientale che determinano
solo la lesione di interessi amministrativi e sono
caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene
protetto.
Nel corpo dell'articolo 2, in cui v'è disciplinata
l'estensione degli articoli 20,21 e 24 del decreto legislativo
19 dicembre 1994, n. 758 come anzidetto, al secondo comma è
prevista una delega al Governo ad adottare uno o più decreti
legislativi in materia ambientale. La delega, la quale da un
lato ha lo scopo di armonizzare e stabilire l'intervento
descritto al primo comma, mira ad introdurre una causa
estintiva speciale dei reati ambientali e una procedura di
ravvedimento operoso per le violazioni ambientali di carattere
amministrativo.
Al quinto comma dell'articolo 1 è stabilita la regola
secondo la quale, onde evitare ingiusti benefici, è previsto
che le disposizioni sull'emersione del lavoro irregolare non
si applichino ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 62
del Testo unico delle imposte sui redditi. I soggetti
contemplati dalla norma evocata sono i familiari entro un
certo grado.
Per quanto concerne la regolarizzazione del sommerso per
gli anni pregressi il congegno escogitato risulta modellato in
modo razionale in ogni sua parte e perciò perfettamente
funzionale allo scopo che, con esso, si vuole conseguire. I
prelievi previsti sono assai "miti" e i benefici a cui essi
danno ingresso, "cospicui".
Qualche dubbio suscita il sistema proposto per la
dichiarazione delle irregolarità dei periodi d'imposta a
venire, posto che esso è legato ad un fattore (il maggior
reddito) incerto nell'an e nel quantum, ossia
indipendente dalla scelta di autoregolarizzazione adottata
dall'imprenditore. Occorrerà valutare l'opportunità di
introdurre in un successivo provvedimento alcune correzioni
per non far inceppare il meccanismo riferito agli esercizi
futuri, correlando la spettanza del beneficio alla presenza,
tout court, di un reddito imponibile e non già, come è
nel testo attuale, ai maggiori imponibili.
2. Gli incentivi fiscali per l'investimento e lo
sviluppo.
L'articolo 4, il quale da avvio alle disposizioni recate
dal Capo II, riproduce nella sostanza, ma con novità, la
previgente disciplina denominata nella prassi "Legge Tremonti"
di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 357 del 1994. Ed è
proprio questo articolo ad essere richiamato come luogo in cui
sono inserite le norme che dovranno disciplinare le modalità
di applicazione anche del nuovo intervento. Rispetto alla
disciplina di richiamo, tuttavia, oggi è mutato il quadro
legislativo che sta sullo sfondo: infatti, a differenza di
allora, esistono speciali regole che agevolano l'imposizione
del reddito d'impresa in relazione ad alcune tipologie
d'investimento. L'intervento del Governo in questa materia e
l'intensità del suo contenuto hanno la propria causa nella
volontà di riformare profondamente il sistema di tassazione
del reddito d'impresa. La riforma è volta a pervenire a "basi
imponibili più razionali delle attuali e con una sola aliquota
del 33 per cento utilizzabile da tutti i produttori in
sostituzione delle attuali aliquote, segmentate e scalate
regressivamente in rapporto alla dimensione e alla
sofisticazione delle imprese" come può leggersi nella
relazione di accompagnamento al disegno di legge.
Come si vedrà più in dettaglio la norma che reintroduce
l'agevolazione esclude dall'imposizione del reddito d'impresa
o di lavoro autonomo una percentuale degli investimenti in
beni strumentali calcolato secondo un preciso criterio.
Con riferimento ai presupposti soggettivi e all'ambito
oggettivo d'applicazione, l'agevolazione in oggetto,
integrando la versione originaria, è estesa alle banche e alle
compagnie di assicurazione; è inoltre prevista l'estensione
della disciplina fiscale agevolata ai lavoratori autonomi.
Questi ultimi devono essere attivi alla data di entrata in
vigore della legge in oggetto anche se con un attività
inferiore a cinque anni.
Sotto il profilo oggettivo la norma si applica agli
investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali). Il
comma 4 dell'articolo 4 stabilisce ciò che è investimento e,
per questa via, precisa che è tale: (i) la realizzazione nel
territorio dello Stato di nuovi impianti; (ii) il
completamento di opere sospese; (iii) l'ampliamento; (iv) la
riattivazione; (v) l'ammodernamento di impianti esistenti e
(vi) l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante
contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare
è limitato ai beni strumentali per natura. Oltre
all'investimento in capitale, ed ecco un ulteriore novità
(inserita nel corpo del comma 2), rileva anche quello nella
formazione e aggiornamento e le spese sostenute per servizi
utilizzabili dal personale di assistenza negli asili nido ai
bambini di età inferiore a tre anni (quest'ultima
specificazione è l'effetto di un emendamento apportato dalla
commissione finanze del Senato).
Quanto alla materia "detassata" il comma 1 dell'articolo 4
esclude dall'imposizione del reddito d'impresa o di lavoro
autonomo "il 50 per cento del volume degli investimenti in
beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso
alla data di entrati in vigore della legge successivamente al
30 giugno e nell'intero periodo d'imposta successivo, in
eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati
nei cinque periodi d'imposta precedenti, con facoltà di
escludere dal calcolo della media il periodo in cui
l'investimento è stato maggiore".
Analogamente a quanto disciplinato nella previgente "legge
Tremonti" anche l'articolo 4, al comma 6, contiene una
disposizione antileusiva. Nello schema tracciato dalla norma
l'incentivo fiscale è revocato quando si realizzano eventi
tassativi, ovvero quando i beni oggetto degli investimenti:
vengono ceduti a terzi; vengono destinati a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa o dell'attività di lavoro autonomo
entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto o
entro il quinto periodo d'imposta se si tratta di beni
immobili.
L'articolo 5 chiude il Capo II e la materia in cui sono
agevolati gli investimenti. Più sopra si è ricordato che lo
sfondo sul quale interviene la nuova legge Tremonti per il
rilancio dell'economia oggi è caratterizzato da alcune leggi
speciali che riguardano simili o i medesimi oggetti; tra
queste, principalmente: il decreto legislativo n. 466 del 1997
e successive modifiche (la c.d. Dual Income Tax - Dit);
l'articolo 2 commi da 8 a 12 della legge n. 133 del 1999 e
successive modifiche (la c.d. legge Visco). L'articolo 5 reca
il riordino tra norme ed effetti. Ed ecco il modo: A) viene
previsto un sistema tassativo di soppressione delle
agevolazioni indicate nella Tabella A, allegata al
provvedimento; B) un sistema di cumulo tra agevolazioni
relative ad investimenti già effettuati alla data del 30
giugno 2001; C) un sistema opzionale tra agevolazioni
esistenti e la nuova disciplina enunciata dall'articolo 4,
comma 1.
In particolare, per quanto concerne la c.d. legge Visco:
gli investitori già interessati dal provvedimento (perché
hanno effettuato investimenti ed eseguito conferimenti in
denaro o accantonamenti a riserva assoggettati alla disciplina
di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13 della legge n. 133 del
1999) possono: continuare a beneficiare del regime scelto;
optare per il regime di cui all'articolo 4; cumulare i regimi
ma per quanto riguarda la nuova disciplina ciò vale solo
nell'ambito delle spese di formazione e aggiornamento;
Per quanto concerne la Dit: i soggetti che alla data del
30 giugno 2001 hanno eseguito operazioni di variazione in
aumento del capitale ai sensi del decreto legislativo n. 466
del 1997 continuano a fruire dei relativi benefici. Ma, in
alternativa al regime disposto dal decreto legislativo citato
e per ciascun periodo d'imposta possono: optare per la
disciplina di cui all'articolo 4 del provvedimento (nuova
legge Tremonti); cumulare i regimi ma per quanto riguarda la
nuova disciplina, anche in tal caso, ciò vale nell'ambito
delle spese di formazione e aggiornamento oppure quando
l'imponibile assoggettato ad aliquota agevolata secondo la
legge DIT è inferiore al 10 per cento dell'imponibile
totale.
Per quanto concerne la disciplina di cui all'articolo 8,
commi 1, 2, e 3 della legge n. 388 del 2000: i soggetti che
beneficiano delle agevolazioni (credito d'imposta) disposte
con le norme evocate possono: mantenere il regime prescelto;
rinunciare al regime prescelto optando per l'incentivo di cui
all'articolo 4; cumulare gli incentivi ma solo per le spese di
formazione e aggiornamento.
L'articolo 5 chiude con una deroga alle norme stabilite
dallo "statuto del contribuente" (legge 27 luglio 2000, n.
212). Segnatamente, la norma derogata è l' articolo 3, comma
1, dello Statuto ove si afferma, a guisa di principio, che le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo, salvo
quanto stabilito in materia di norme interpretative da
disporsi solo in casi eccezionali e qualificando come tali le
disposizioni di interpretazione autentica; la norma derogante
è il comma 3 dell'articolo 5 del provvedimento ove si afferma
che i redditi prodotti a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della legge in esame che
fruiscono delle agevolazioni più sopra richiamate non
rileveranno ai fini dell'attribuzione del credito d'imposta
ex articolo 105 del testo unico delle Imposte sui
redditi. Per questa vengono eliminati i c.d. "crediti
d'imposta virtuali".
Si è detto fin dall'inizio che l'intervento interseca
discipline speciali d'agevolazione sull'imposizione
reddituale. Per quanto concerne Dit e Superdit, le quali,
appunto, portano alcune di quelle discipline che attraverso
l'agevolazione incentivano l'investimento, si osserva che esse
pur "avvicinabili" sono in realtà profondamente diverse dalla
legge Tremonti: le ragioni che stanno alla base di quei
provvedimenti partono dall'assioma che è da premiare chi fa
investimenti con capitali propri; solo chi versa in siffatta
situazione è "virtuoso". Per ciò l'investimento è agganciato
ad un doppio parametro, la crescita del capitale e la crescita
dell'investimento; la parte di nuovo investimento che non
trova copertura in nuovo capitale proprio non merita
l'agevolazione.
Questo meccanismo ha finito per essere un privilegio di
pochi grandi o medi imprenditori in grado di utilizzare
strumenti sofisticati per manovrare a piacimento il capitale
proprio modificandolo quantitativamente a seconda delle
necessità. Da qui l'ulteriore effetto perverso della
sperequazione nell'applicazione delle imposte reddituali.
Il nuovo strumento, per contro: 1) ha una platea di
potenziali fruitori enormemente più vasta; 2) è nel suo
congegno applicativo semplicissimo. Esso può essere utilizzato
da ogni produttore. Condizione necessaria e sufficiente per
l'utilizzo è che sia stato effettuato un investimento
strumentale all'attività produttiva comparativamente di una
consistenza maggiore di quella che si può considerare abituale
per ogni specifica impresa.
La vastità applicativa è fortemente potenziata dalla
regola che esclude dalla media del quinquennio il periodo
d'imposta in cui l'investimento è stato maggiore. Per ciò è
lecito prevedere che qualsiasi investimento in nuovi impianti
finirà per dare diritto all'agevolazione. Un altro aspetto
incentivante che merita attenzione consiste nell'elargizione
di esso anche ai lavoratori autonomi.
3. Le disposizioni per favorire l'innovazione.
Con riferimento alle nuove disposizioni in materia di
sottoscrizione del capitale sociale la norma portata
dall'articolo 6 segue la filosofia di fondo dell'intervento
generale il quale, seppure distribuito su oggetti diversi ed
eterogenei, è unica ed organica: rilanciare l'economia. Nel
caso di specie la funzione della norma è favorire la nascita e
lo sviluppo di società che "non hanno bisogno di mezzi propri"
come strumento di finanziamento e per questa via consente, in
luogo della tradizionale costituzione del capitale sociale
mediante il versamento diretto, di sottoscrivere una polizza
assicurativa o un contratto di fideiussione bancaria.
Possono fruire dell'innovazione le società per azioni, le
società in accomandita per azioni e le società a
responsabilità limitata. Sono escluse le banche, gli enti e le
società finanziari indicati nell'articolo1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e successive
modificazioni.
La norma introduce una "facoltà" esercitata la quale i
soggetti ricordati possono sottoscrivere il capitale sociale
senza versamento di denaro ma utilizzando, come si è detto,
una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria; le forme
di equivalenza tra polizza e fideiussione bancaria stipulate e
capitale sottoscritto sono determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Per quanto concerne le nuove regole sulla titolarità dei
diritti brevettuali per invenzioni industriali, l'obiettivo
precipuo dell'articolo in esame è innovare la disciplina
vigente con un sistema che eviti l'insorgere di conflitti
sull'accertamento della proprietà dell'invenzione. La ragione,
anche in tal caso, resta la medesima: favorire la
trasformazione delle invenzioni in progetti concreti e dunque
alimentare la spinta economica. Più in particolare, l'articolo
7 incide con nuove regole il regio decreto 29 giugno 1939,
n.1127 e deroga, da questa prospettiva, alle disposizioni in
materia di invenzioni industriali. In sintesi prevede che al
ricercatore-inventore, legato da un rapporto di lavoro con
un'università o con una pubblica amministrazione che persegua
istituzionalmente fini di ricerca, sia riconosciuta la
proprietà esclusiva dei diritti derivanti dall'invenzione
brevettabile di cui è autore. All'inventore è riconosciuto un
diritto sul canone di sfruttamento del bene in misura non
inferiore al 50 per cento. Se il ricercatore-inventore non da
inizio allo sfruttamento industriale dell'opera entro cinque
anni dalla data del rilascio del brevetto, il diritto di
proprietà esclusiva è trasferito alla Pubblica amministrazione
al fine di salvaguardare il pubblico interesse.
4. Le norme per la soppressione di adempimenti inutili e
la semplificazione.
Con riferimento all'articolo 8, recante "Soppressione
dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri
contabili obbligatori", si rileva che la norma, incidendo sul
dettato del codice civile o delle leggi speciali fiscali,
elimina adempimenti formali tradizionali: il senso
dell'eliminazione sta nella consapevolezza che essi, di fatto,
sono divenuti solo fattori di complicazione del sistema
fiscale. Ecco, più in particolare, le ragioni principali
dell'intervento: si osserva che il sistema di tenuta e
conservazione dell'impianto contabile così come concepito dal
legislatore fiscale è eccessivamente complesso; gli
adempimenti sono superflui; la garanzia del controllo da parte
dell'Amministrazione finanziaria o degli organi delegati non
viene toccata dall'eliminazione della vidimazione e della
bollatura; coloro i quali operano nell'illegalità hanno da
sempre contabilità e accessori formalmente affidabili, dunque,
corretti; l'articolazione degli adempimenti, secondo l'assetto
attuale, colpisce solo i soggetti che operano nella legalità
e, per questa via, finiscono solo con l'irrigidire il
meccanismo produttivo.
Più nel dettaglio, l'articolo 8 prevede le seguenti
modifiche: eliminazione dell'obbligo della bollatura e della
vidimazione iniziale del libro giornale e del libro degli
inventari; eliminazione dell'obbligo di bollatura iniziale sui
libri previsti dalla normativa IVA e su quelli tenuti ai fini
delle imposte sui redditi; eliminazione della bollatura per i
libri contabili di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 73 (ex: libro dei cespiti
ammortizzabili; i libri per le scritture dei sostituti
d'imposta, etc.). La norma, infine, stabilisce l'eliminazione
della tassa di concessione governativa dovuta in occasione
delle vidimazioni del libro giornale e degli inventari con un
conseguente incremento dell'imposta di bollo.
Per quanto concerne l'articolo 9, recante "Semplificazione
di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro", la
disposizione si inserisce nel solco normativo già tracciato
dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 vertente
sull'introduzione dell'euro nell'ordinamento italiano. La
norma è formulata in un unico comma diviso da due lettere:
a) e b); entrambe le lettere enunciano modifiche
alla legge citata ed hanno lo scopo di semplificare l'attività
degli amministratori di società nelle operazioni di
conversione del capitale da lire a euro. Nella sostanza, la
spinta semplificatoria sta nel consentire l'omologa delle
delibere di conversione senza il transito dall'assemblea dei
soci.
Relativamente all'articolo 10 recante "rappresentanza dei
contribuenti per la definizione dell'accertamento con adesione
e modalità di sottoscrizione di atti giudiziari trasmessi a
distanza" si evidenzia come l'articolo in parola sia effetto
della medesima volontà di agevolare le relazioni tra cittadino
e fisco che connota altre disposizioni già rassegnate: nella
specie l'intervento riguarda due casi. Il primo, in cui il
contribuente persegua la definizione negoziale di una lite che
sta per insorgere con l'Amministrazione finanziaria; il
secondo in cui il contribuente abbia già incardinato una lite
con l'Amministrazione finanziaria.
Nella prima eventualità la norma attiene ai modi della
rappresentanza del contribuente durante l'accertamento con
adesione e precisa (aggiungendo al comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 218 del 97 il comma 1-bis) che il
contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito
di procura speciale secondo quando previsto dall'articolo 63
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973
oppure, quando la procura è rilasciata da un centro di
assistenza fiscale (CAF) che essa debba essere autenticata dal
responsabile del predetto centro.
Nella seconda eventualità, cioè a lite promossa, la norma
stabilisce che a decorrere dal 20 maggio 2001 nel caso di
trasmissione a distanza di atti giudiziari con mezzi di
telecomunicazione, fatto salvo quanto disposto dall'articolo
7, comma 3, della legge n. 664 del 1986, l'obbligo di
sottoscrizione è soddisfatto anche con la sottoscrizione del
funzionario ricevente o un suo sostituto. Sulla copia
foto-riprodotta deve comunque essere presente la
sottoscrizione del funzionario che ha steso l'atto
trasmesso.
Per quanto concerne l'articolo 11 recante "Disposizioni
concernenti l'addizionale comunale IRPEF ", si rileva come
questa volta la direzione della semplificazione è nelle
relazioni dei comuni con i cittadini, già avviata da
precedenti leggi. Le disposizioni enunciate dall'articolo 11
vanno nel senso di rendere facilmente conoscibile la delibera
che determina l'addizionale IRPEF. Infatti, poiché essa varia,
nell'entità, da comune a comune, i sostituti d'imposta devono
operare ritenute diverse sui redditi che erogano a percettori
residenti in comuni diversi e le variazioni sono pubblicate
nell'albo pretorio.
L'intervento proposto dal Governo introduce l'obbligo di
pubblicare la delibera che fissa l'entità dell'addizionale
IRPEF in un sito informatico specifico.
Il secondo comma dell'articolo 11 semplifica il versante
dei versamenti periodici fiscali e previdenziali spostando le
scadenze dei pagamenti.
5. La riorganizzazione dell'Amministrazione
finanziaria.
Per quanto concerne l'articolo 12, recante, "Gestione
unitaria delle funzioni statali in materia di giochi,
formazione del personale e trasferimento ai comuni di beni
immobili" si rileva come lo stesso sia diviso in commi a volte
con contenuto eterogeneo. In ogni caso sono espressione
unitaria ed organica della volontà semplificatoria
nell'organizzazione della Amministrazione delle finanze.
Il primo comma fissa alcuni principi per l'emanazione di
decreti presidenziali con i quali: eliminare duplicazioni di
competenze nel settore dei giochi, scommesse e concorsi a
premio; istituire una struttura (o utilizzarne una già
esistente) che accentri le competenze nei settori predetti.
Ciò con gli obiettivi precipui (ed è il secondo comma) di:
razionalizzare i sistemi informativi e la pubblicità; evitare
le diseconomie derivanti dalla frammentazione delle
competenze; prevedere, attraverso la delegificazione, la
possibilità che venga modificata la disciplina dei singoli
giochi così da garantire tra essi la perequazione del prelievo
erariale.
Le ulteriori norme dell'articolo in commento riguardano il
piano speciale d'accertamento in relazione alla disciplina
sull'emersione del lavoro irregolare (di cui all'articolo 1);
la formazione e mobilità del personale.
6. La soppressione dell'imposta sulle successioni e
donazioni.
L'intervento proposto dal Governo è anticipato da una
legislazione che ha profondamente inciso sulla portata dei
tributi in parola: il riferimento, in particolare è
all'articolo 8 della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria
per il 2000) e all'articolo 69 della legge n. 342 del 2000.
Tale ultima, oltre ad una vasta revisione del regime del
tributo, riduce notevolmente le aliquote.
Le principali ragioni della nuova disposizione,
essenzialmente, sono le seguenti:
la consapevolezza che l'imposta di successione è un
tributo anacronistico: la dematerializzazione della ricchezza
nelle parti di essa che sono maggiormente strategiche prende
il posto della ricchezza in beni patrimoniali fisici (cc.dd.
assets); questa sostituzione priva d'effetto l'azione
dell'imposta che perde d'equità;
il gettito derivante dall'autoliquidazione è molto
modesto così come quello che proviene dalla riscossione che è
onerosissima per il costo del personale dedicato e delle
strutture in generale: in sintesi l'imposta costa molto più di
quello che dà.
Il cuore del nuovo regime è enunciato dai 2 commi
dell'articolo 13: il primo sancisce l'abrogazione dei tributi;
il secondo disciplina i trasferimenti di beni o diritti per
donazione o altra liberalità tra vivi. Secondo le norme
dell'articolo 13 allorquando il trasferimento dei beni o
diritti avviene tra soggetti diversi dal coniuge, dai parenti
in linea retta e dagli altri parenti fino al quarto grado è
dovuta imposta, ma alla condizione che la quota di ciascun
beneficiario sia superiore a 350 milioni. L'imposta, in tal
caso, è calcolata sull'eccedenza con aliquote previste per il
corrispondente atto di trasferimento a titolo oneroso. Secondo
questa logica le esenzioni, le agevolazioni, le franchigie
determinate in ragione della disciplina soppressa vengono
riferite all'imposta dovuta per gli atti di trasferimento
anzidetti.
L'intervento antielusivo è disposto dall'articolo 16 ed è
formulato con tre norme, corrispondenti ai commi che lo
formano. In particolare, la norma al primo comma stabilisce
che i soggetti o i loro aventi causa che effettuano i
trasferimenti di cui all'articolo 13 (ovvero i trasferimenti
di beni tra vivi per spirito di liberalità) che hanno ad
oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione
della disciplina dei capital gains e cedono gli stessi a
terzi entro i successivi cinque anni, sono tenuti al pagamento
dell'imposta sostitutiva come se il trasferimento di quel tipo
non fosse avvenuto, salvo il diritto di scomputare
dall'imposta sostitutiva i tributi dovuti per il trasferimento
a titolo oneroso; la norma al secondo comma specifica che il
valore dei beni trasferiti è lo stesso valore fiscalmente
riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi nei confronti
del dante causa; la norma al terzo comma, con un richiamo
all'articolo 69, comma 7 della legge n. 342 del 2000 conferma
l'estensione dell'articolo 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600, anche alla nuova
disciplina dei trasferimenti. L'articolo 37-bis evocato
è una disposizione antielusiva che colpisce le operazioni
dirette ad aggirare gli obblighi dell'ordinamento tributario e
ad acquisire, attraverso questa condotta, vantaggi sul piano
impositivo.
Conclusivamente, va ricordato che anteriormente alla
riforma recata dal collegato 2000 l'imposta successoria
sull'asse globale era un caso di scuola di contraddizione
eclatante tra mezzo e fine, tra obiettivo perseguito e
risultato raggiunto, tra il volere e il fare. L'imposta
successoria (sull'asse globale) era nata come imposta
patrimoniale a cadenza non annuale ma saltuaria. Per ciò, a
differenza della patrimoniale annuale, normalmente ad aliquota
proporzionale, essa era connotata da una progressività aspra e
quasi feroce. L'evento causativo dell'intervento della leva
fiscale era la morte della persona fisica e l'oggetto del
prelievo, l'intero patrimonio relitto. L'aliquota era - come
detto - progressiva ma la progressività restava correlata
all'ammontare del patrimonio ma non alle consistenze delle
quote dei singoli eredi, misuratrici della capacità
contributiva di costoro. L'imposta avrebbe dovuto falcidiare
pesantemente con la sua forbice progressiva, i patrimoni dei
capitalisti ed imprenditori più noti e importanti d'Italia.
Ciò non è accaduto mai per l'incidenza ostativa,
separatamente o congiuntamente, dei seguenti due fattori:
a) tramite "esterovestizioni", intestazioni
fittizie e fiduciarie, sofisticate combinazioni giuridiche e
lo spregiudicato impiego dello strumento societario, i
titolari dei patrimoni più cospicui sono riusciti sempre a
sfuggire al tributo;
b) la ricchezza ha via via perso il connotato
"fisicistico" e progressivamente si è "globalizzata" e
"virtualizzata" rendono quanto mai agevole la sua collocazione
fuori dagli spazi costituenti il naturale campo di
applicazione degli strumenti tipici della fiscalità
nazionale.
L'imposta successoria è divenuta così un'imposta
regressiva ossia iniqua. L'imposta, nata per i grandi
patrimoni ha colpito solo i piccoli patrimoni. Essa, inoltre,
è stata responsabile della grande "esportazione" di capitali e
di una sorta di inquinamento della vita giuridica facendo
proliferare operazioni fittizie di ogni tipo. L'intervento
effettuato con il collegato 2000 ha ridotto i difetti più
vistosi di questo tributo, ma ha rinunciato ad imboccare
coraggiosamente e coerentemente la strada della totale
soppressione. La totale soppressione è ormai quasi un passo
necessitato e ogni titubanza in proposito va abbandonata. La
perdita di gettito che ne deriva (irrisoria) è compensata
egregiamente dal risparmio di risorse amministrative e
professionali liberate.
In conclusione, per le ragioni sopra esposte, ribadisco la
valutazione favorevole sul disegno di legge in esame,
auspicandone una sollecita approvazione da parte
dell'Assemblea.
FALSITTA, Relatore.