XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1456-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1456 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia";

              rilevato preliminarmente che si configura come un provvedimento legislativo complesso che dispone una pluralità di interventi normativi incidenti su materie diverse e differenziati tra loro, la cui omogeneità discende dalla medesima finalità e cioè quella di rilancio delle attività economiche;

              evidenziato che, tuttavia, non appare del tutto conforme ai criteri che presiedono alla qualità della legislazione prevedere in un unico contesto normativo un insieme di disposizioni di diversa specie il cui impatto e coordinamento con la legislazione vigente appare alquanto articolato e complesso;

              constatata la presenza nel provvedimento di una serie di "rinvii muti" alla legislazione vigente, quale a titolo esemplificativo quelli di cui all'articolo 1, comma 3, che non consentono un'immediata e diretta individuazione degli istituti di volta in volta richiamati, apparendo al riguardo preferibile, ove possibile, il ricorso ad espliciti richiami degli istituti in questione;

              rilevato che il disegno di legge originario, presentato al Senato, non risultava corredato dalla relazione sull'analisi tecnico-normativa, né da quella contenente l'analisi d'impatto della regolamentazione;

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 4, comma 8, che rinvia, in ordine alle modalità di applicazione della agevolazione di cui al medesimo articolo 4, alla disciplina dell'articolo 3 della cosiddetta legge Tremonti (decreto-legge n. 357 del 1994, convertito dalla legge n. 489 del 1994), per quanto non espressamente disciplinato nel provvedimento in esame, appare necessario sostituire l'attuale formulazione della norma, che rimette all'interprete tale compito, con l'individuazione espressa delle disposizioni della cosiddetta legge Tremonti destinate a divenire incompatibili;

              all'articolo 5, comma 1, è necessario, anche ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del regolamento della Camera, prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni relative alla soppressione delle agevolazioni fiscali disposta dal medesimo articolo ed indicate nella tabella A allegata al provvedimento;

              all'articolo 14, comma 1, che fa salve le disposizioni riguardanti le agevolazioni, le esenzioni, le franchigie e la determinazione della base imponibile in materia di imposta sulle successioni e donazioni, si provveda alla precisa individuazione delle disposizioni che contengono tali misure;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              agli articoli 1, comma 7, e 3, comma 3, sia chiarito se i decreti interministeriali abbiano o meno natura normativa, richiamando in caso affermativo l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988; si provveda inoltre all'individuazione dei ministri competenti e a fissare un termine per la loro emanazione; l'indicazione della natura e del termine appare necessaria anche con riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2;

              all'articolo 1, comma 8, sia espressamente chiarito se le finalità ivi previste del fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000 si aggiungano ovvero si sostituiscano a quelle già indicate nella formulazione originaria di cui al comma 1 del citato articolo 5 della legge n. 388 del 2000.

          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 2 la Commissione dovrebbe valutare l'opportunità di collocare le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 recanti le norme di delega in un autonomo articolo distinto da quello contenente i commi 1 e 4 che sono invece disposizioni di immediata applicazione, conformemente a quanto previsto al punto 2, lettera d) della lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi;

              all'articolo 6, che interviene su materia disciplinata dal codice civile, si dovrebbe valutare la possibilità di riformulare tale disposizione operando con la tecnica della novella allo stesso codice civile;

              all'articolo 12, comma 5, appare opportuno verificare se la disposizione ivi contenuta configuri effettivamente una norma di interpretazione autentica, ed in tal caso inserire in un autonomo articolo rubricato in modo da evidenziare esplicitamente tale natura, in linea con quanto previsto sia dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000, cosiddetto Statuto del contribuente, che attribuisce carattere eccezionale alle norme interpretative in campo tributario, e al punto 3, lettera l) della lettera circolare del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi; ovvero se si tratti di una modifica sostanziale con effetti retroattivi, esplicitando anche in tal caso il carattere derogatorio rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 212 del 2000, che esclude, salva espressa deroga disposta con legge ordinaria, effetti retroattivi delle norme tributarie;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 7, comma 2, per quanto concerne le invenzioni, potrebbe risultare utile chiarire se con il termine "conseguimento" si intenda fare riferimento al completamento del procedimento di ricerca che ha condotto all'invenzione o al momento successivo del deposito della relativa domanda di brevetto;

              all'articolo 18, comma 1, sarebbe opportuno eliminare il riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 11 considerato che, nel testo approvato dal Senato, non sembra più suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a carico del bilancio dello Stato, essendo stati soppressi nel corso dell'esame al Senato, infatti, i commi 2 e 3 del medesimo articolo 11 che, nel testo originario del provvedimento, recavano disposizioni in materia di disciplina dei versamenti unitari da parte dei contribuenti, di cui al decreto legislativo n. 241 del 1997, cui la relazione tecnica attribuiva effetti finanziari, in termini di maggiori oneri, pari a 90 miliardi".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          La I Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 1456 "Primi interventi per il rilancio dell'economia",

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) valuti la Commissione l'opportunità di configurare la disposizione di cui all'articolo 6 del presente disegno di legge quale novella al codice civile o comunque di introdurre una disciplina di coordinamento con le disposizioni dello stesso codice;

              b) valuti la Commissione l'opportunità di introdurre disposizioni finalizzate a garantire un maggior coordinamento tra la disciplina introdotta dall'articolo 7, comma 1, lettera b), in materia di titolarità dei diritti brevettuali e le normative già in vigore in tale ambito;
              c) valuti la Commissione l'opportunità di formulare con maggiore precisione i principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 17, comma 2, al fine di dettare una normativa di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e donazione e le norme del Capo VI del presente disegno di legge.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La II Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto,

              sottolineato che la previsione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 subordina l'applicazione di una causa estintiva speciale dei reati ambientali alla emanazione di ordini di fare provenienti da organi amministrativi, oltreché al pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa;

              rilevata l'opportunità di modificare la norma suddetta coordinandola al disposto del comma 1 dello stesso articolo 2, che stabilisce, tramite il rinvio agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo n. 758 del 1994, che le corrispondenti prescrizioni di fare sono impartite ai trasgressori dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;

              rilevato che, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2, penalizza eccessivamente il destinatario dell'ordine di fare, in quanto prevede il pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso, nei casi in cui si configurino violazioni della normativa ambientale di modesta entità;

              sottolineata l'opportunità di rendere applicabile la previsione della causa estintiva speciale dei reati ambientali di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 anche alle ipotesi di illeciti in materia urbanistico-edilizia contemplati dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, la cui gravità è minore rispetto a quella di quei reati;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) All'articolo 2, comma 2, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'applicazione della causa estintiva speciale dei reati ambientali operi in connessione ad ordini di fare emanati non dalla pubblica amministrazione in genere, bensì da un organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale;

              b) All'articolo 2, comma 2, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la sanzione pecuniaria possa essere inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso tanto per non penalizzare chi ha commesso violazioni di modesta entità nonostante abbia adempiuto all'ordine di fare;

              c) All'articolo 2, comma 2, lettera a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione della causa estintiva speciale dei reati ambientali anche ai reati in materia urbanistico-edilizia previsti dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


          La V Commissione,

            esaminato il disegno di legge C. 1456, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia";

              premesso che:

                il provvedimento in esame, pur operando in funzione di obiettivi di sviluppo generale dell'economia nazionale, non rientra tra gli strumenti legislativi esaminati nel corso della sessione di bilancio. I mezzi necessari per la copertura finanziaria degli interventi medesimi debbono pertanto essere reperiti nelle forme ordinariamente previste dalla vigente legislazione contabile;

                a tal fine, il disegno di legge individua le risorse necessarie a far fronte alla maggior parte degli oneri derivanti dalla sua attuazione nelle maggiori entrate attese dall'attuazione delle disposizioni in materia di agevolazione degli investimenti recate dal capo II del provvedimento;

                tale modalità di copertura non risulta vietata dalla vigente legislazione in materia di contabilità pubblica; depone in tal senso non solo il disposto letterale dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della legge n. 468 del 1978, ma anche gli orientamenti del legislatore e della giurisprudenza contabile che ne ha accompagnato l'evoluzione nel corso della XII e della XIII legislatura;

                la tipologia di copertura in questione fa tuttavia affidamento su stime suscettibili di elevata variabilità, posto che le risorse necessarie per far fronte ad oneri certi vengono individuate al di fuori di quelle già presenti in bilancio e sulla base di stime, volte a dimostrare la ragionevole probabilità di poter acquisire maggiori entrate nella misura necessaria al riequilibrio del bilancio medesimo; ciò induce ad ascrivere a tale modalità di copertura carattere di eccezionalità in assenza degli elementi che consentono di valutare la reciproca influenza delle decisioni di fiscal policy e degli andamenti complessivi del sistema economico, che trovano la sede loro propria nella decisione di bilancio;

                in tale contesto, un ruolo decisivo svolge pertanto la relazione tecnica, che - in fattispecie consimili - deve essere basata su presupposti quanto più possibile oggettivi e deve esporre argomenti che si raccordino coerentemente con i dati presenti nei diversi documenti contabili e non presentino carenze sul piano della coerenza logica e sistematica del ragionamento;

                sotto tale riguardo, la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame presenta taluni profili problematici in merito ai quali è emersa la necessità di richiedere al Governo ulteriori elementi di informazione e di conoscenza in particolare: a) sul piano delle maggiori entrate utilizzate a copertura, per le ipotesi di maggior gettito riconnesse, da un lato, all'andamento complessivo degli investimenti in rapporto all'effettiva dinamica del sistema economico nella presente fase, e, dall'altro lato, al regime di alternatività tra le agevolazioni previste dalla legislazione vigente e quelle che il provvedimento in esame intende introdurre; b) per quanto riguarda il costo fiscale del provvedimento, alla quantificazione del minor gettito derivante a regime dalla soppressione dell'imposta di successione e donazione, che non risulta coerente con le stime recate dai documenti di bilancio relativi all'anno in corso;

                per altro, con particolare riferimento alle stime delle maggiori entrate attese dall'introduzione degli incentivi disposti dal capo II, le medesime si fondano necessariamente sul presupposto che gli operatori interessati assumano determinati comportamenti; a prescindere dallo stesso grado di attendibilità delle valutazioni e degli argomenti svolti nella relazione tecnica, ciò comporta che la corrispondenza tra il flusso delle maggiori entrate ipotizzato e quello realizzatosi in concreto non potrà che essere verificato a posteriori;

                le considerazioni svolte non significano che gli interventi recati dal provvedimento non siano e restino comunque indispensabili; anzi, essi si palesano ancor più necessari nell'attuale fase che attraversa il sistema economico del Paese, che risulta profondamente modificato rispetto al contesto indicato dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il periodo 2002-2006, contesto nel cui ambito il provvedimento in esame è stato delineato e che necessita oggi di aggiornamento;

                la Commissione intende comunque affermare, alla luce delle valutazioni svolte ed in esito all'esame del provvedimento, la necessità di prevedere adeguate forme di verifica e di riscontro dell'impatto finanziario del provvedimento lungo l'arco di tempo della sua operatività, che consentano di isolare gli effetti di quest'ultimo sul piano del gettito rispetto all'entità tendenziale del gettito medesimo, assunto sia nel suo complesso sia nelle singole voci di tributo che ne determinano la misura;

                tale necessità si pone con particolare evidenza ove si consideri che il disegno di legge in esame assume un determinato andamento nel tempo di un complesso di risorse pubbliche particolarmente ingente. L'effettiva realizzazione di tale andamento è destinata evidentemente a svolgere un ruolo decisivo sul mantenimento degli equilibri di finanza pubblica che saranno definiti per gli esercizi finanziari successivi a quello in corso dalle leggi finanziarie annuali, cui spetta istituzionalmente la funzione di regolare l'andamento delle grandezze di finanza pubblica considerate nel loro complesso;

                appare in conclusione necessario prevedere espressamente una clausola di salvaguardia di ordine generale - che potrebbe trovare idonea collocazione nell'ambito della legge finanziaria per il 2002 - volta a consentire al Parlamento di valutare periodicamente, in maniera specifica ed oggettiva, gli effetti degli incentivi per gli investimenti dal punto di vista del gettito tributario, in rapporto - come detto sopra - all'effettivo andamento dell'economia nella fase attuale. Ciò al fine di porre tempestivamente a disposizione delle Camere gli elementi conoscitivi necessari per assumere le misure ritenute opportune sulla base dei risultati prodotti delle misure incentivanti, per come accertati in concreto e valutati - come detto - nel contesto degli obiettivi e degli equilibri di finanza pubblica definiti dalla legge finanziaria;

                con specifico riferimento al profilo della garanzia della salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica a fronte dell'effettivo andamento delle entrate, occorre del resto tenere in considerazione che il provvedimento in esame non utilizza per finalità di copertura il gettito derivante dalle misure volte ad incentivare l'emersione dell'economia sommersa; al riguardo, si consideri che quota delle risorse finanziarie attese dall'attuazione di tali misure, per altro particolarmente ingenti nel loro complesso (essendo stimato il gettito per cassa nella misura di 7.941 miliardi per l'anno 2001, 10.602 miliardi per l'anno 2002, 13.044 miliardi per l'anno 2003 e 6.654 miliardi per l'anno 2004) si prevede venga destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ed a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 della legge n. 388 del 2000, al riequilibrio dei conti pubblici (articolo 1, comma 8, secondo periodo); tale previsione sembra prefigurare uno strumento di cui il Governo, una volta approvato il provvedimento, potrà avvalersi al fine di contemperare le esigenze poste dal riordino del sistema tributario e dalla diminuzione della pressione fiscale con quelle connesse al rispetto dei vincoli posti dalla partecipazione del nostro Paese all'unione monetaria europea;

              esprime

sul testo del provvedimento


PARERE FAVOREVOLE.



PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


        La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 1456 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia";

              valutata la rilevanza della disciplina di cui all'articolo 7, che introduce nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali per invenzioni industriali;

              ritenuto, in particolare, che tale disciplina costituisce un necessario passo avanti nella valorizzazione delle invenzioni brevettabili;

              considerate, tuttavia, le rivendicazioni avanzate da istituzioni che operano nel sistema ricerca, con riferimento a università e enti pubblici di ricerca, in ordine alla titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile, che ritengono debbano rimanere in capo all'istituto presso il quale la ricerca si è svolta, con l'impegno di garantire le strutture idonee allo scopo;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

              valuti il Governo la possibilità di riesaminare la disciplina dell'articolo 7, prevedendo il riconoscimento dei diritti al brevetto in capo agli enti presso i quali si è svolta l'attività di ricerca, impegnandoli ad assumere iniziative di valorizzazione e riconoscendo comunque il ruolo del ricercatore, cui va assicurato un congruo compenso.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 1456 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", approvato dal Senato;

              considerato che l'articolo 2 contiene rilevanti interventi in materia ambientale;

              rilevato che, al comma 4 del medesimo articolo 2, potrebbe essere preferibile ricorrere, in luogo dell'espressione "piani di emersione", alla identica denominazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 e all'articolo 1, commi 1, 4 e 8, in cui viene adoperata l'espressione "programmi di emersione";

              
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              all'articolo 2, comma 1, andrebbe valutata l'opportunità di specificare che la prevista facoltà di regolarizzazione degli insediamenti produttivi riguarda esclusivamente le eventuali violazioni in materia ambientale commesse prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame;

              all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione la possibilità di precisare che la delega per l'introduzione di una causa estintiva speciale dei reati ambientali riguarda i soli reati ambientali a carattere tipicamente ecologico e non anche i casi di violazione della normativa urbanistica o di quella in materia di beni culturali e paesaggistici, peraltro esclusi dall'ambito di applicazione del precedente comma 1 del medesimo articolo 2.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


          La X Commissione,

              esaminato il disegno di legge C. 1456, recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

              premesso che:

                il disegno di legge reca importanti misure finalizzate ad assicurare nel breve e medio periodo una consistente ripresa produttiva, in conformità alle linee di intervento esposte dal Governo nel Documento di programmazione economico-finanziaria;

                esso prevede, in particolare, disposizioni volte a favorire l'emersione dell'economia cosiddetta sommersa, a detassare gli utili reinvestiti nell'esercizio delle attività produttive, a modificare la disciplina dei diritti derivanti da invenzioni brevettabili realizzate presso università e pubbliche amministrazioni, a sopprimere l'imposta sulle successioni;

                la filosofia del disegno di legge, di impulso degli investimenti e di agevolazione delle attività produttive, può rappresentare anche un'indispensabile iniezione di energia e di ottimismo in grado di favorire ed incoraggiare le capacità del mondo produttivo italiano, in presenza di un quadro economico internazionale caratterizzato da estrema incertezza, nel quale i recenti, tragici avvenimenti e le loro possibili conseguenze rischiano di determinare un significativo deterioramento delle prospettive di sviluppo;

                appare pertanto necessario garantire che i meccanismi di incentivazione e promozione recati dal disegno di legge trovino tempestiva applicazione, in modo tale che i loro effetti positivi possano iniziare a dispiegarsi entro la fine del corrente anno;

                va d'altra parte rilevato che il disegno di legge costituisce parte di una più ampia azione del Governo, attraverso cui dovranno essere realizzate riforme strutturali ed una vasta manovra di sviluppo; in questa ottica, ove i contributi che scaturiscono dal confronto parlamentare non possano essere recepiti nel corso dell'esame del provvedimento, essi dovranno opportunamente essere oggetto di ulteriori, apposite iniziative legislative;

              delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

              1) l'incremento delle capacità competitive del paese a livello internazionale è strettamente connesso ad una intensificazione delle attività di ricerca da parte delle imprese: è pertanto necessario prevedere l'estensione delle agevolazioni di cui all'articolo 4 alle spese sostenute per finalità di ricerca e di innovazione;

              2) le disposizioni volte a favorire l'emersione dal sommerso potrebbero non essere in grado di esplicare pienamente gli effetti previsti con riferimento alle imprese di minori dimensioni, che pure rappresentano uno degli elementi portanti del tessuto produttivo italiano: appare dunque necessario prevedere un monitoraggio degli effetti del processo di emersione, al fine di apportare eventuali, tempestive modifiche alle norme recate dal capo I del disegno di legge;

e con le seguenti osservazioni:

              a) andrebbe approfondito l'effetto per le imprese commerciali e turistiche dell'abrogazione dei commi 74 e 95 dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000, i quali intervengono sulle disposizioni agevolative per il commercio ed il turismo di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 14 della legge n. 449 del 1997: in considerazione della importanza che i settori del commercio e del turismo hanno per l'economia nazionale, occorre infatti che essi possano godere di significativi benefici dall'applicazione delle nuove agevolazioni recate dall'articolo 4 del provvedimento;

              b) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 7, va rilevata l'esigenza di pervenire quanto prima a norme che consentano la costituzione di sezioni specializzate dei tribunali in materia di marchi e brevetti comunitari, che assicurino, tra l'altro, una rapida ed efficace definizione dei relativi procedimenti;

              c) all'articolo 12 si prevede un riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi: in luogo che ai concorsi a premi sembrerebbe doversi far più opportunamente riferimento ai concorsi pronostici, atteso che i primi sono concorsi commerciali, sullo svolgimento dei quali l'articolo 19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 ha attribuito al Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) un potere di controllo che appare opportuno mantenere.



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 1546 recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" già approvato dal Senato,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

              a) all'articolo 1, si ravvisa l'opportunità di chiarire se nell'ambito oggettivo degli incentivi all'emersione rientrino anche i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

              b) all'articolo 1, comma 2, si ravvisa l'opportunità di precisare che la contribuzione sostitutiva si riferisce anche agli aspetti di carattere assistenziale;

              c) all'articolo 1, comma 7, si valuti l'opportunità di indicare espressamente i Ministri competenti per l'approvazione del decreto.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              visto l'articolo 4, comma 2, dell'a.c. 1456 recante primi interventi per il rilancio dell'economia;

              ritenuto che la proposta normativa menzionata costituisca un passo fondamentale nel percorso che dovrà portare alla compiuta attuazione delle disposizioni costituzionali che tutelano la famiglia naturale e, nello specifico, dell'articolo 31, che sancisce il compito delle istituzioni di agevolare la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi;

              considerato che fino ad ora il disposto costituzionale richiamato è in stridente contrasto con la quotidianità e questo viene suffragato dall'analisi di uno dei parametri più evidenti, quale il tasso di natalità in Italia;

              preso atto che, a proposito del tasso di natalità, nel 1976 l'Italia andò sotto la soglia del tasso di fecondità, non riuscendo più a garantire il ricambio generazionale fino ad arrivare agli attuali 1,2 figli per coppia e che negli ultimi 40 anni la popolazione con meno di 5 anni si è praticamente dimezzata;

              considerato che la competitività utilitaristica del mercato del lavoro ha spesso costretto i cittadini italiani a porre in secondo piano qualsiasi progetto procreativo a fronte del rischio occupazionale, anche perché, nell'ambito della legislazione statale, non sono state finora attuate politiche realmente in grado di conciliare l'impegno lavorativo e l'impegno educativo e di cura;

              preso atto che la norma in discussione innesta un circolo virtuoso, teso all'armonizzazione fra tempi di lavoro e tempi di cura familiare che è peraltro ampiamente e da molti anni sperimentata dai nostri partners europei;

              considerato che alcune Regioni si sono dotate di strumenti normativi in grado di favorire la creazione di asili-nido aziendali in via sperimentale, ottenendo ottimi risultati. In particolare il Friuli Venezia Giulia, con la legge regionale n. 49 del 1993, come modificata dalla legge finanziaria regionale n. 13 del 2000, prevede, all'articolo 13, che la regione possa concedere alle cooperative e agli enti privati con finalità di lucro, che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del novanta per cento sulla spesa ammessa;

              considerato altresì che per le ragioni sopra esposte, l'articolo 4, comma 2, segna una fase nuova nella politica in materia di tutela della famiglia;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)


          La XIV Commissione,

              esaminato il disegno di legge in oggetto;

              rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE.



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