XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1456-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1456 recante "Primi
interventi per il rilancio dell'economia";
rilevato preliminarmente che si configura come un
provvedimento legislativo complesso che dispone una pluralità
di interventi normativi incidenti su materie diverse e
differenziati tra loro, la cui omogeneità discende dalla
medesima finalità e cioè quella di rilancio delle attività
economiche;
evidenziato che, tuttavia, non appare del tutto
conforme ai criteri che presiedono alla qualità della
legislazione prevedere in un unico contesto normativo un
insieme di disposizioni di diversa specie il cui impatto e
coordinamento con la legislazione vigente appare alquanto
articolato e complesso;
constatata la presenza nel provvedimento di una serie
di "rinvii muti" alla legislazione vigente, quale a titolo
esemplificativo quelli di cui all'articolo 1, comma 3, che non
consentono un'immediata e diretta individuazione degli
istituti di volta in volta richiamati, apparendo al riguardo
preferibile, ove possibile, il ricorso ad espliciti richiami
degli istituti in questione;
rilevato che il disegno di legge originario, presentato
al Senato, non risultava corredato dalla relazione
sull'analisi tecnico-normativa, né da quella contenente
l'analisi d'impatto della regolamentazione;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 4, comma 8, che rinvia, in ordine alle
modalità di applicazione della agevolazione di cui al medesimo
articolo 4, alla disciplina dell'articolo 3 della cosiddetta
legge Tremonti (decreto-legge n. 357 del 1994, convertito
dalla legge n. 489 del 1994), per quanto non espressamente
disciplinato nel provvedimento in esame, appare necessario
sostituire l'attuale formulazione della norma, che rimette
all'interprete tale compito, con l'individuazione espressa
delle disposizioni della cosiddetta legge Tremonti destinate a
divenire incompatibili;
all'articolo 5, comma 1, è necessario, anche ai sensi
dell'articolo 79, comma 11, del regolamento della Camera,
prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni relative
alla soppressione delle agevolazioni fiscali disposta dal
medesimo articolo ed indicate nella tabella A allegata al
provvedimento;
all'articolo 14, comma 1, che fa salve le disposizioni
riguardanti le agevolazioni, le esenzioni, le franchigie e la
determinazione della base imponibile in materia di imposta
sulle successioni e donazioni, si provveda alla precisa
individuazione delle disposizioni che contengono tali
misure;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
agli articoli 1, comma 7, e 3, comma 3, sia chiarito se
i decreti interministeriali abbiano o meno natura normativa,
richiamando in caso affermativo l'articolo 17, comma 3, della
legge n. 400 del 1988; si provveda inoltre all'individuazione
dei ministri competenti e a fissare un termine per la loro
emanazione; l'indicazione della natura e del termine appare
necessaria anche con riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma 2;
all'articolo 1, comma 8, sia espressamente chiarito se
le finalità ivi previste del fondo di cui all'articolo 5 della
legge n. 388 del 2000 si aggiungano ovvero si sostituiscano a
quelle già indicate nella formulazione originaria di cui al
comma 1 del citato articolo 5 della legge n. 388 del 2000.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 2 la Commissione dovrebbe valutare
l'opportunità di collocare le disposizioni di cui ai commi 2 e
3 recanti le norme di delega in un autonomo articolo distinto
da quello contenente i commi 1 e 4 che sono invece
disposizioni di immediata applicazione, conformemente a quanto
previsto al punto 2, lettera d) della lettera circolare
del Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi;
all'articolo 6, che interviene su materia disciplinata
dal codice civile, si dovrebbe valutare la possibilità di
riformulare tale disposizione operando con la tecnica della
novella allo stesso codice civile;
all'articolo 12, comma 5, appare opportuno verificare
se la disposizione ivi contenuta configuri effettivamente una
norma di interpretazione autentica, ed in tal caso inserire in
un autonomo articolo rubricato in modo da evidenziare
esplicitamente tale natura, in linea con quanto previsto sia
dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 212 del 2000,
cosiddetto Statuto del contribuente, che attribuisce carattere
eccezionale alle norme interpretative in campo tributario, e
al punto 3, lettera l) della lettera circolare del
Presidente della Camera del 20 aprile 2001 sulle regole e
raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi
legislativi; ovvero se si tratti di una modifica sostanziale
con effetti retroattivi, esplicitando anche in tal caso il
carattere derogatorio rispetto a quanto previsto dall'articolo
3, comma 1, della citata legge n. 212 del 2000, che esclude,
salva espressa deroga disposta con legge ordinaria, effetti
retroattivi delle norme tributarie;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 7, comma 2, per quanto concerne le
invenzioni, potrebbe risultare utile chiarire se con il
termine "conseguimento" si intenda fare riferimento al
completamento del procedimento di ricerca che ha condotto
all'invenzione o al momento successivo del deposito della
relativa domanda di brevetto;
all'articolo 18, comma 1, sarebbe opportuno eliminare
il riferimento agli oneri derivanti dall'articolo 11
considerato che, nel testo approvato dal Senato, non sembra
più suscettibile di produrre effetti finanziari negativi a
carico del bilancio dello Stato, essendo stati soppressi nel
corso dell'esame al Senato, infatti, i commi 2 e 3 del
medesimo articolo 11 che, nel testo originario del
provvedimento, recavano disposizioni in materia di disciplina
dei versamenti unitari da parte dei contribuenti, di cui al
decreto legislativo n. 241 del 1997, cui la relazione tecnica
attribuiva effetti finanziari, in termini di maggiori oneri,
pari a 90 miliardi".
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
La I Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1456 "Primi interventi
per il rilancio dell'economia",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione l'opportunità di
configurare la disposizione di cui all'articolo 6 del presente
disegno di legge quale novella al codice civile o comunque di
introdurre una disciplina di coordinamento con le disposizioni
dello stesso codice;
b) valuti la Commissione l'opportunità di
introdurre disposizioni finalizzate a garantire un maggior
coordinamento tra la disciplina introdotta dall'articolo 7,
comma 1, lettera b), in materia di titolarità dei
diritti brevettuali e le normative già in vigore in tale
ambito;
c) valuti la Commissione l'opportunità di
formulare con maggiore precisione i principi e criteri
direttivi per l'adozione dei decreti legislativi previsti
dall'articolo 17, comma 2, al fine di dettare una normativa di
coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta
di registro e di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli
atti di successione e donazione e le norme del Capo VI del
presente disegno di legge.
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto,
sottolineato che la previsione di cui alla lettera
a) del comma 2 dell'articolo 2 subordina l'applicazione
di una causa estintiva speciale dei reati ambientali alla
emanazione di ordini di fare provenienti da organi
amministrativi, oltreché al pagamento di una somma di denaro a
titolo di sanzione pecuniaria amministrativa;
rilevata l'opportunità di modificare la norma suddetta
coordinandola al disposto del comma 1 dello stesso articolo 2,
che stabilisce, tramite il rinvio agli articoli 20, 21 e 24
del decreto legislativo n. 758 del 1994, che le corrispondenti
prescrizioni di fare sono impartite ai trasgressori
dall'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di
polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di
procedura penale;
rilevato che, la lettera a) del comma 2
dell'articolo 2, penalizza eccessivamente il destinatario
dell'ordine di fare, in quanto prevede il pagamento di una
somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa
non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il
reato commesso, nei casi in cui si configurino violazioni
della normativa ambientale di modesta entità;
sottolineata l'opportunità di rendere applicabile la
previsione della causa estintiva speciale dei reati ambientali
di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 anche
alle ipotesi di illeciti in materia urbanistico-edilizia
contemplati dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, la cui gravità
è minore rispetto a quella di quei reati;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) All'articolo 2, comma 2, lettera a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere
che l'applicazione della causa estintiva speciale dei reati
ambientali operi in connessione ad ordini di fare emanati non
dalla pubblica amministrazione in genere, bensì da un organo
di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia
giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura
penale;
b) All'articolo 2, comma 2, lettera a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che
la sanzione pecuniaria possa essere inferiore alla metà del
massimo di quella prevista per il reato commesso tanto per non
penalizzare chi ha commesso violazioni di modesta entità
nonostante abbia adempiuto all'ordine di fare;
c) All'articolo 2, comma 2, lettera a)
valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere
l'applicazione della causa estintiva speciale dei reati
ambientali anche ai reati in materia urbanistico-edilizia
previsti dalla legge 28 febbraio 1985 n. 47.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
La V Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1456, recante "Primi
interventi per il rilancio dell'economia";
premesso che:
il provvedimento in esame, pur operando in funzione di
obiettivi di sviluppo generale dell'economia nazionale, non
rientra tra gli strumenti legislativi esaminati nel corso
della sessione di bilancio. I mezzi necessari per la copertura
finanziaria degli interventi medesimi debbono pertanto essere
reperiti nelle forme ordinariamente previste dalla vigente
legislazione contabile;
a tal fine, il disegno di legge individua le risorse
necessarie a far fronte alla maggior parte degli oneri
derivanti dalla sua attuazione nelle maggiori entrate attese
dall'attuazione delle disposizioni in materia di agevolazione
degli investimenti recate dal capo II del provvedimento;
tale modalità di copertura non risulta vietata dalla
vigente legislazione in materia di contabilità pubblica;
depone in tal senso non solo il disposto letterale
dell'articolo 11-ter, comma 1, lettera d), della
legge n. 468 del 1978, ma anche gli orientamenti del
legislatore e della giurisprudenza contabile che ne ha
accompagnato l'evoluzione nel corso della XII e della XIII
legislatura;
la tipologia di copertura in questione fa tuttavia
affidamento su stime suscettibili di elevata variabilità,
posto che le risorse necessarie per far fronte ad oneri certi
vengono individuate al di fuori di quelle già presenti in
bilancio e sulla base di stime, volte a dimostrare la
ragionevole probabilità di poter acquisire maggiori entrate
nella misura necessaria al riequilibrio del bilancio medesimo;
ciò induce ad ascrivere a tale modalità di copertura carattere
di eccezionalità in assenza degli elementi che consentono di
valutare la reciproca influenza delle decisioni di fiscal
policy e degli andamenti complessivi del sistema economico,
che trovano la sede loro propria nella decisione di
bilancio;
in tale contesto, un ruolo decisivo svolge pertanto la
relazione tecnica, che - in fattispecie consimili - deve
essere basata su presupposti quanto più possibile oggettivi e
deve esporre argomenti che si raccordino coerentemente con i
dati presenti nei diversi documenti contabili e non presentino
carenze sul piano della coerenza logica e sistematica del
ragionamento;
sotto tale riguardo, la relazione tecnica che
accompagna il provvedimento in esame presenta taluni profili
problematici in merito ai quali è emersa la necessità di
richiedere al Governo ulteriori elementi di informazione e di
conoscenza in particolare: a) sul piano delle maggiori
entrate utilizzate a copertura, per le ipotesi di maggior
gettito riconnesse, da un lato, all'andamento complessivo
degli investimenti in rapporto all'effettiva dinamica del
sistema economico nella presente fase, e, dall'altro lato, al
regime di alternatività tra le agevolazioni previste dalla
legislazione vigente e quelle che il provvedimento in esame
intende introdurre; b) per quanto riguarda il costo
fiscale del provvedimento, alla quantificazione del minor
gettito derivante a regime dalla soppressione dell'imposta di
successione e donazione, che non risulta coerente con le stime
recate dai documenti di bilancio relativi all'anno in
corso;
per altro, con particolare riferimento alle stime
delle maggiori entrate attese dall'introduzione degli
incentivi disposti dal capo II, le medesime si fondano
necessariamente sul presupposto che gli operatori interessati
assumano determinati comportamenti; a prescindere dallo stesso
grado di attendibilità delle valutazioni e degli argomenti
svolti nella relazione tecnica, ciò comporta che la
corrispondenza tra il flusso delle maggiori entrate ipotizzato
e quello realizzatosi in concreto non potrà che essere
verificato a posteriori;
le considerazioni svolte non significano che gli
interventi recati dal provvedimento non siano e restino
comunque indispensabili; anzi, essi si palesano ancor più
necessari nell'attuale fase che attraversa il sistema
economico del Paese, che risulta profondamente modificato
rispetto al contesto indicato dal Documento di programmazione
economico-finanziaria per il periodo 2002-2006, contesto nel
cui ambito il provvedimento in esame è stato delineato e che
necessita oggi di aggiornamento;
la Commissione intende comunque affermare, alla luce
delle valutazioni svolte ed in esito all'esame del
provvedimento, la necessità di prevedere adeguate forme di
verifica e di riscontro dell'impatto finanziario del
provvedimento lungo l'arco di tempo della sua operatività, che
consentano di isolare gli effetti di quest'ultimo sul piano
del gettito rispetto all'entità tendenziale del gettito
medesimo, assunto sia nel suo complesso sia nelle singole voci
di tributo che ne determinano la misura;
tale necessità si pone con particolare evidenza ove si
consideri che il disegno di legge in esame assume un
determinato andamento nel tempo di un complesso di risorse
pubbliche particolarmente ingente. L'effettiva realizzazione
di tale andamento è destinata evidentemente a svolgere un
ruolo decisivo sul mantenimento degli equilibri di finanza
pubblica che saranno definiti per gli esercizi finanziari
successivi a quello in corso dalle leggi finanziarie annuali,
cui spetta istituzionalmente la funzione di regolare
l'andamento delle grandezze di finanza pubblica considerate
nel loro complesso;
appare in conclusione necessario prevedere
espressamente una clausola di salvaguardia di ordine generale
- che potrebbe trovare idonea collocazione nell'ambito della
legge finanziaria per il 2002 - volta a consentire al
Parlamento di valutare periodicamente, in maniera specifica ed
oggettiva, gli effetti degli incentivi per gli investimenti
dal punto di vista del gettito tributario, in rapporto - come
detto sopra - all'effettivo andamento dell'economia nella fase
attuale. Ciò al fine di porre tempestivamente a disposizione
delle Camere gli elementi conoscitivi necessari per assumere
le misure ritenute opportune sulla base dei risultati prodotti
delle misure incentivanti, per come accertati in concreto e
valutati - come detto - nel contesto degli obiettivi e degli
equilibri di finanza pubblica definiti dalla legge
finanziaria;
con specifico riferimento al profilo della garanzia
della salvaguardia degli equilibri della finanza pubblica a
fronte dell'effettivo andamento delle entrate, occorre del
resto tenere in considerazione che il provvedimento in esame
non utilizza per finalità di copertura il gettito derivante
dalle misure volte ad incentivare l'emersione dell'economia
sommersa; al riguardo, si consideri che quota delle risorse
finanziarie attese dall'attuazione di tali misure, per altro
particolarmente ingenti nel loro complesso (essendo stimato il
gettito per cassa nella misura di 7.941 miliardi per l'anno
2001, 10.602 miliardi per l'anno 2002, 13.044 miliardi per
l'anno 2003 e 6.654 miliardi per l'anno 2004) si prevede venga
destinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze ed a valere sul Fondo di cui all'articolo 5 della
legge n. 388 del 2000, al riequilibrio dei conti pubblici
(articolo 1, comma 8, secondo periodo); tale previsione sembra
prefigurare uno strumento di cui il Governo, una volta
approvato il provvedimento, potrà avvalersi al fine di
contemperare le esigenze poste dal riordino del sistema
tributario e dalla diminuzione della pressione fiscale con
quelle connesse al rispetto dei vincoli posti dalla
partecipazione del nostro Paese all'unione monetaria
europea;
esprime
sul testo del provvedimento
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1456 recante "Primi
interventi per il rilancio dell'economia";
valutata la rilevanza della disciplina di cui
all'articolo 7, che introduce nuove regole sulla titolarità
dei diritti brevettuali per invenzioni industriali;
ritenuto, in particolare, che tale disciplina
costituisce un necessario passo avanti nella valorizzazione
delle invenzioni brevettabili;
considerate, tuttavia, le rivendicazioni avanzate da
istituzioni che operano nel sistema ricerca, con riferimento a
università e enti pubblici di ricerca, in ordine alla
titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile,
che ritengono debbano rimanere in capo all'istituto presso il
quale la ricerca si è svolta, con l'impegno di garantire le
strutture idonee allo scopo;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valuti il Governo la possibilità di riesaminare la
disciplina dell'articolo 7, prevedendo il riconoscimento dei
diritti al brevetto in capo agli enti presso i quali si è
svolta l'attività di ricerca, impegnandoli ad assumere
iniziative di valorizzazione e riconoscendo comunque il ruolo
del ricercatore, cui va assicurato un congruo compenso.
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1456 recante "Primi
interventi per il rilancio dell'economia", approvato dal
Senato;
considerato che l'articolo 2 contiene rilevanti
interventi in materia ambientale;
rilevato che, al comma 4 del medesimo articolo 2,
potrebbe essere preferibile ricorrere, in luogo
dell'espressione "piani di emersione", alla identica
denominazione di cui al comma 1 dello stesso articolo 2 e
all'articolo 1, commi 1, 4 e 8, in cui viene adoperata
l'espressione "programmi di emersione";
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
all'articolo 2, comma 1, andrebbe valutata
l'opportunità di specificare che la prevista facoltà di
regolarizzazione degli insediamenti produttivi riguarda
esclusivamente le eventuali violazioni in materia ambientale
commesse prima della data di entrata in vigore del
provvedimento in esame;
all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione la
possibilità di precisare che la delega per l'introduzione di
una causa estintiva speciale dei reati ambientali riguarda i
soli reati ambientali a carattere tipicamente ecologico e non
anche i casi di violazione della normativa urbanistica o di
quella in materia di beni culturali e paesaggistici, peraltro
esclusi dall'ambito di applicazione del precedente comma 1 del
medesimo articolo 2.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 1456, recante primi
interventi per il rilancio dell'economia;
premesso che:
il disegno di legge reca importanti misure
finalizzate ad assicurare nel breve e medio periodo una
consistente ripresa produttiva, in conformità alle linee di
intervento esposte dal Governo nel Documento di programmazione
economico-finanziaria;
esso prevede, in particolare, disposizioni volte a
favorire l'emersione dell'economia cosiddetta sommersa, a
detassare gli utili reinvestiti nell'esercizio delle attività
produttive, a modificare la disciplina dei diritti derivanti
da invenzioni brevettabili realizzate presso università e
pubbliche amministrazioni, a sopprimere l'imposta sulle
successioni;
la filosofia del disegno di legge, di impulso degli
investimenti e di agevolazione delle attività produttive, può
rappresentare anche un'indispensabile iniezione di energia e
di ottimismo in grado di favorire ed incoraggiare le capacità
del mondo produttivo italiano, in presenza di un quadro
economico internazionale caratterizzato da estrema incertezza,
nel quale i recenti, tragici avvenimenti e le loro possibili
conseguenze rischiano di determinare un significativo
deterioramento delle prospettive di sviluppo;
appare pertanto necessario garantire che i meccanismi
di incentivazione e promozione recati dal disegno di legge
trovino tempestiva applicazione, in modo tale che i loro
effetti positivi possano iniziare a dispiegarsi entro la fine
del corrente anno;
va d'altra parte rilevato che il disegno di legge
costituisce parte di una più ampia azione del Governo,
attraverso cui dovranno essere realizzate riforme strutturali
ed una vasta manovra di sviluppo; in questa ottica, ove i
contributi che scaturiscono dal confronto parlamentare non
possano essere recepiti nel corso dell'esame del
provvedimento, essi dovranno opportunamente essere oggetto di
ulteriori, apposite iniziative legislative;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1) l'incremento delle capacità competitive del paese
a livello internazionale è strettamente connesso ad una
intensificazione delle attività di ricerca da parte delle
imprese: è pertanto necessario prevedere l'estensione delle
agevolazioni di cui all'articolo 4 alle spese sostenute per
finalità di ricerca e di innovazione;
2) le disposizioni volte a favorire l'emersione dal
sommerso potrebbero non essere in grado di esplicare
pienamente gli effetti previsti con riferimento alle imprese
di minori dimensioni, che pure rappresentano uno degli
elementi portanti del tessuto produttivo italiano: appare
dunque necessario prevedere un monitoraggio degli effetti del
processo di emersione, al fine di apportare eventuali,
tempestive modifiche alle norme recate dal capo I del disegno
di legge;
e con le seguenti osservazioni:
a) andrebbe approfondito l'effetto per le imprese
commerciali e turistiche dell'abrogazione dei commi 74 e 95
dell'articolo 145 della legge n. 388 del 2000, i quali
intervengono sulle disposizioni agevolative per il commercio
ed il turismo di cui, rispettivamente, agli articoli 11 e 14
della legge n. 449 del 1997: in considerazione della
importanza che i settori del commercio e del turismo hanno per
l'economia nazionale, occorre infatti che essi possano godere
di significativi benefici dall'applicazione delle nuove
agevolazioni recate dall'articolo 4 del provvedimento;
b) con riferimento alle disposizioni di cui
all'articolo 7, va rilevata l'esigenza di pervenire quanto
prima a norme che consentano la costituzione di sezioni
specializzate dei tribunali in materia di marchi e brevetti
comunitari, che assicurino, tra l'altro, una rapida ed
efficace definizione dei relativi procedimenti;
c) all'articolo 12 si prevede un riordino delle
funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei
giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi: in luogo che
ai concorsi a premi sembrerebbe doversi far più opportunamente
riferimento ai concorsi pronostici, atteso che i primi sono
concorsi commerciali, sullo svolgimento dei quali l'articolo
19, comma 4, della legge n. 449 del 1997 ha attribuito al
Ministero dell'industria (ora delle attività produttive) un
potere di controllo che appare opportuno mantenere.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1546 recante "Primi
interventi per il rilancio dell'economia" già approvato dal
Senato,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, si ravvisa l'opportunità di
chiarire se nell'ambito oggettivo degli incentivi
all'emersione rientrino anche i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
b) all'articolo 1, comma 2, si ravvisa
l'opportunità di precisare che la contribuzione sostitutiva si
riferisce anche agli aspetti di carattere assistenziale;
c) all'articolo 1, comma 7, si valuti
l'opportunità di indicare espressamente i Ministri competenti
per l'approvazione del decreto.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
visto l'articolo 4, comma 2, dell'a.c. 1456 recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
ritenuto che la proposta normativa menzionata
costituisca un passo fondamentale nel percorso che dovrà
portare alla compiuta attuazione delle disposizioni
costituzionali che tutelano la famiglia naturale e, nello
specifico, dell'articolo 31, che sancisce il compito delle
istituzioni di agevolare la formazione della famiglia e
l'adempimento dei compiti relativi;
considerato che fino ad ora il disposto costituzionale
richiamato è in stridente contrasto con la quotidianità e
questo viene suffragato dall'analisi di uno dei parametri più
evidenti, quale il tasso di natalità in Italia;
preso atto che, a proposito del tasso di natalità, nel
1976 l'Italia andò sotto la soglia del tasso di fecondità, non
riuscendo più a garantire il ricambio generazionale fino ad
arrivare agli attuali 1,2 figli per coppia e che negli ultimi
40 anni la popolazione con meno di 5 anni si è praticamente
dimezzata;
considerato che la competitività utilitaristica del
mercato del lavoro ha spesso costretto i cittadini italiani a
porre in secondo piano qualsiasi progetto procreativo a fronte
del rischio occupazionale, anche perché, nell'ambito della
legislazione statale, non sono state finora attuate politiche
realmente in grado di conciliare l'impegno lavorativo e
l'impegno educativo e di cura;
preso atto che la norma in discussione innesta un
circolo virtuoso, teso all'armonizzazione fra tempi di lavoro
e tempi di cura familiare che è peraltro ampiamente e da molti
anni sperimentata dai nostri partners europei;
considerato che alcune Regioni si sono dotate di
strumenti normativi in grado di favorire la creazione di
asili-nido aziendali in via sperimentale, ottenendo ottimi
risultati. In particolare il Friuli Venezia Giulia, con la
legge regionale n. 49 del 1993, come modificata dalla legge
finanziaria regionale n. 13 del 2000, prevede, all'articolo
13, che la regione possa concedere alle cooperative e agli
enti privati con finalità di lucro, che garantiscono il
rispetto degli standard qualitativi ed organizzativi e
che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per
lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria,
acquisto di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del
novanta per cento sulla spesa ammessa;
considerato altresì che per le ragioni sopra esposte,
l'articolo 4, comma 2, segna una fase nuova nella politica in
materia di tutela della famiglia;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge in oggetto;
rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto
appare compatibile con la normativa comunitaria;
esprime
PARERE FAVOREVOLE.