|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Gli imprenditori che
hanno fatto ricorso a lavoro
irregolare, non adempiendo in
tutto o in parte agli
obblighi previsti dalla
normativa vigente in materia
fiscale e previdenziale,
possono farlo emergere,
tramite apposita
dichiarazione di emersione,
da presentare entro il 30
novembre 2001. Il Comitato
interministeriale per la
programmazione economica
(CIPE), sentite le
organizzazioni sindacali e di
categoria, approva i
programmi di emersione di cui
all'articolo 2, comma 4. |
Identico. |
|
2. Per il periodo di
imposta in corso alla data di
presentazione della
dichiarazione di emersione di
cui al comma 1, e per i due
periodi successivi, la
medesima dichiarazione
costituisce titolo di accesso
al seguente regime di
incentivo fiscale e
previdenziale: a) gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui al comma 1, si impegnano nel programma di emersione, e conseguentemente incrementano l'imponibile dichiarato, rispetto a quello relativo al periodo di imposta immediatamente precedente, hanno diritto, fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro che hanno fatto emergere con la dichiarazione, all'applicazione sull'incremento stesso di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in |
|
ragione di un'aliquota
del 10 per cento per il primo
periodo di imposta, del 15
per cento per il secondo
periodo di imposta e del 20
per cento per il terzo
periodo di imposta. Per il
secondo ed il terzo periodo
di imposta, nel calcolo
dell'incentivo si tiene conto
delle eventuali variazioni in
diminuzione del costo del
lavoro emerso. Sul maggiore
imponibile previdenziale
relativo ai redditi di lavoro
emersi dichiarati, e
conseguente alla
dichiarazione di emersione,
si applica una contribuzione
sostitutiva, dovuta in
ragione di un'aliquota dell'8
per cento per il primo
periodo, del 10 per cento per
il secondo periodo e del 12
per cento per il terzo
periodo; |
|
b) i lavoratori
che, parallelamente, si
impegnano nel programma di
emersione sono esclusi da
contribuzione previdenziale
e, sui loro redditi di lavoro
emersi, si applica una
imposta sostitutiva
dell'IRPEF, con tassazione
separata rispetto al
rimanente imponibile, dovuta
in ragione di un'aliquota del
6 per cento per il primo
anno, dell'8 per cento per il
secondo anno e del 10 per
cento per il terzo anno. |
| 3. Per gli imprenditori, su specifica richiesta, la dichiarazione di emersione vale anche come proposta di concordato tributario e previdenziale, se presentata prima dell'inizio di eventuali accessi, ispezioni e verifiche o della notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica. In questo caso, fino a concorrenza del costo del lavoro oggetto della dichiarazione di emersione, l'imprenditore dichiara, per ciascuno dei periodi precedenti, il costo del lavoro irregolare utilizzato. Per ciascuno di questi periodi il concordato si perfeziona con il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG, dell'IRAP, dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali, con tassazione separata rispetto al rimanente imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota dell'8 per cento del costo del lavoro irregolare utilizzato e dichiarato, senza applicazione di sanzioni e interessi. Per ciascuno degli stessi periodi, sul presupposto della sussistenza dei requisiti di legge, il concordato produce effetti preclusivi |
|
automatici degli
accertamenti fiscali relativi
all'attività di impresa e
previdenziali, fino a
concorrenza del triplo del
costo del lavoro irregolare
utilizzato. Il pagamento
dell'imposta sostitutiva può
essere effettuato in unica
soluzione, entro il termine
di presentazione della
dichiarazione di emersione,
con una riduzione del 25 per
cento, ovvero in ventiquattro
rate mensili a partire dal
predetto termine, senza
applicazione di interessi.
Con l'integrale pagamento
sono estinti i delitti di cui
agli articoli 4 e 5 del
decreto legislativo 10 marzo
2000, n.74, il delitto di cui
all'articolo 37 della legge
24 novembre 1981, n.689,
nonché i reati
contravvenzionali e le
violazioni amministrative e
civili connessi alle
violazioni fiscali e
previdenziali relative
all'esistenza del lavoro
sommerso. In caso di
rateazione, sono sospesi i
termini di prescrizione degli
illeciti di cui al presente
comma. |
|
4. I lavoratori delle
imprese che aderiscono ai
programmi di emersione
possono, parallelamente,
estinguere i loro debiti
fiscali e previdenziali,
connessi alla prestazione di
lavoro irregolare, per
ciascuno degli anni che
intendono regolarizzare,
mediante il pagamento di una
contribuzione sostitutiva,
con tassazione separata
rispetto al rimanente
imponibile, dovuta in ragione
di lire 200.000 per ogni anno
pregresso, senza applicazione
di sanzioni e interessi. Il
pagamento è effettuato nei
termini e con le modalità di
cui al comma 3. E' precluso
ogni accertamento fiscale e
previdenziale sui redditi di
lavoro per gli anni
regolarizzati. I lavoratori
possono, a domanda,
ricostruire in tutto o in
parte la loro posizione
pensionistica per gli anni
pregressi, fino ad un massimo
di cinque anni esclusivamente
mediante contribuzione
volontaria integrata fino al
massimo di un terzo con
trasferimenti a carico del
fondo di cui all'articolo 5
della legge 23 dicembre 2000,
n.388, nei limiti delle
risorse disponibili presso il
predetto fondo. 5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non si applicano con riferimento al lavoro irregolare prestato dai soggetti richiamati all'articolo 62, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al |
|
decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917. |
|
6. Restano fermi, in
alternativa, per gli
interessati, i regimi
connessi ai piani di
riallineamento retributivo e
di emersione del lavoro
irregolare, di cui
all'articolo 5 del
decreto-legge 1^ ottobre
1996, n.510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n.608, agli
articoli 75 e 78 della legge
23 dicembre 1998, n.448, e
successive modificazioni,
all'articolo 63 della legge
23 dicembre 1999, n.488, e
successive modificazioni, e
all'articolo 116 della legge
23 dicembre 2000, n.388. 7. Con decreto di concerto dei Ministri competenti, è definito un piano straordinario di accertamento, operativo dal 1^ gennaio 2002, mirato al contrasto dell'economia sommersa. Il piano costituisce priorità di intervento delle autorità di vigilanza del settore ed è basato su idonee forme di acquisizione ed utilizzo incrociato dei dati dell'anagrafe tributaria e previdenziale, dei gestori di servizi di pubblica utilità, dei registri dei beni immobili e dei beni mobili registrati. 8. Le maggiori entrate derivanti dal recupero di base imponibile connessa ai programmi di emersione, con esclusione di quelle contributive, affluiscono al fondo di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n.388. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la quota del predetto fondo destinata al riequilibrio dei conti pubblici. Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinata la quota destinata alla riduzione della pressione contributiva, al netto delle risorse destinate all'integrazione del contributo previdenziale dei lavoratori che si impegnano nei programmi di emersione ai sensi del comma 2, lettera b), del presente articolo, e agli oneri concernenti la eventuale ricostruzione della loro posizione previdenziale relativamente agli anni pregressi, ai sensi del comma 4 del presente articolo; con lo stesso decreto è inoltre determinata la misura dell'eventuale integrazione del contributo previdenziale relativo ai lavoratori per i periodi |
|
oggetto della
dichiarazione di emersione,
nei limiti delle risorse
all'uopo disponibili presso
il fondo, nonché la quota del
trattamento previdenziale
relativa ai medesimi periodi
in proporzione alle quote
contributive versate, senza
oneri aggiuntivi a carico
della finanza pubblica. I
commi 2 e 3 dell'articolo 5
della citata legge n.388 del
2000 sono abrogati. |
|
|
|
|
1. Gli imprenditori che
aderiscono ai programmi di
emersione di cui all'articolo
1 possono regolarizzare i
loro insediamenti produttivi,
accedendo al regime di cui
agli articoli 20, 21 e 24 del
decreto legislativo 19
dicembre 1994, n.758, esteso
anche alle violazioni
amministrative e penali in
materia ambientale che
determinano solo lesione di
interessi amministrativi e
sono caratterizzate dalla
messa in pericolo e non dal
danno al bene protetto. Sono
sempre esclusi i casi di
esecuzione di lavori di
qualsiasi genere su beni
culturali nonché ambientali e
paesaggistici, realizzati
senza le autorizzazioni
prescritte dagli articoli 21
e 163 del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999,
n.490, o in difformità dalle
medesime autorizzazioni. |
Identico. |
|
2. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
sei mesi dalla data di
entrata in vigore della
presente legge, uno o più
decreti legislativi in
materia di tutela ambientale
aventi lo scopo di
introdurre: a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale; |
|
b) una
procedura di ravvedimento
operoso, prima
dell'accertamento, per tutte
le violazioni ambientali di
carattere amministrativo,
consistente nel pagamento di
una somma ridotta per chi
regolarizza le violazioni. |
|
3. La delega è esercitata
nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri
direttivi: a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente; b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare; c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso. |
|
4. Al fine di una
compiuta ed efficiente
attuazione dei piani di
emersione, sentite la
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997,
n.281, e le organizzazioni
sindacali e di categoria, su
proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela
del territorio, il CIPE
adotta programmi di
coordinamento e
incentivazione delle attività
delle autonomie locali
finalizzati al risanamento
ambientale, al recupero dei
siti inquinati ed alla
riqualificazione urbana,
anche ai fini della
regolarizzazione degli
insediamenti produttivi
esistenti. |
|
|
|
| 1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle |
Identico. |
|
modalità di presentazione
delle dichiarazioni predette
e sulle attività
amministrative idonee a
garantire adeguate forme di
partecipazione delle
organizzazioni sindacali e di
categoria al fine di favorire
l'emersione dell'economia
sommersa. |
|
2. Le imposte e le
contribuzioni sostitutive di
cui all'articolo 1, commi 2,
3 e 4, non sono comunque
compensabili e non sono
deducibili ai fini della
determinazione di alcuna
imposta, tassa o contributo.
Per l'accertamento, la
riscossione, il contenzioso e
le sanzioni si applicano, in
quanto compatibili, le
disposizioni previste per le
imposte sui redditi. 3. L'imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non genera credito di imposta in favore del socio, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, sono determinate le regolazioni contabili degli effetti finanziari per lo Stato, le regioni e gli enti locali, conseguenti all'attuazione del presente capo. 5. Le disposizioni del presente capo concernenti gli imprenditori si applicano, in quanto compatibili, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo. |
|
|
|
|
|
|
| 1. E' escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore |
Identico. |
|
della presente legge
successivamente al 30 giugno
e nell'intero periodo di
imposta successivo, in
eccedenza rispetto alla media
degli investimenti realizzati
nei cinque periodi di imposta
precedenti, con facoltà di
escludere dal calcolo della
media il periodo in cui
l'investimento è stato
maggiore. |
|
2. L'incentivo si
applica anche alle spese
sostenute per servizi,
utilizzabili dal personale,
di assistenza negli asili
nido ai bambini di età
inferiore a tre anni, e alle
spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento
del personale. A questo
importo si aggiunge anche il
costo del personale impegnato
nell'attività di formazione e
aggiornamento, fino a
concorrenza del 20 per cento
del volume delle relative
retribuzioni complessivamente
corrisposte in ciascun
periodo di imposta.
L'attestazione di effettività
delle spese sostenute è
rilasciata dal presidente del
collegio sindacale ovvero, in
mancanza, da un revisore dei
conti o da un professionista
iscritto nell'albo dei
revisori dei conti, dei
dottori commercialisti, dei
ragionieri e periti
commerciali o in quello dei
consulenti del lavoro, nelle
forme previste dall'articolo
13, comma 2, del
decreto-legge 28 marzo 1997,
n.79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
maggio 1997, n.140, e
successive modificazioni,
ovvero dal responsabile del
centro di assistenza
fiscale. 3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche |
|
mediante contratti di
locazione finanziaria.
L'investimento immobiliare è
limitato ai beni strumentali
per natura. |
|
5. I fabbricanti
titolari di attività
industriali a rischio di
incidenti rilevanti,
individuate ai sensi del
decreto legislativo 17 agosto
1999, n.334, possono
usufruire degli incentivi
tributari di cui ai commi 1 e
2 solo se è documentato
l'adempimento degli obblighi
e delle prescrizioni di cui
al citato decreto. 6. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili. 7. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n.97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 8. Le modalità di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per il resto, le stesse disposte con l'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n.357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.489. |
|
|
|
|
1. Le agevolazioni
fiscali di cui alla tabella
allegata alla presente legge
sono soppresse, salvo quanto
segue: |
Identico. |
| a) i soggetti che nel periodo di imposta in corso alla data del 30 giugno 2001 abbiano già realizzato investimenti ed eseguito conferimenti in denaro o accantonamenti di utili a riserva assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 2, commi da 8 a 13, della legge 13 maggio 1999, n.133, e successive modificazioni, possono |
|
continuare a fruire dei
relativi benefici, ovvero, in
alternativa, optare per
l'incentivo di cui
all'articolo 4, comma 1,
della presente legge. Il
cumulo degli incentivi è
comunque consentito per le
spese sostenute per
formazione e aggiornamento
del personale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2; |
|
b) i soggetti che
alla data del 30 giugno 2001
abbiano già eseguito
operazioni di variazione in
aumento del capitale ai sensi
del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.466,
continuano a fruire dei
relativi benefici. Il valore
del patrimonio netto che si
assume a questi fini da parte
di persone fisiche, società
in nome collettivo e società
in accomandita semplice in
regime di contabilità
ordinaria, anche per opzione
irrevocabile, non può
eccedere quello risultante
dal bilancio relativo
all'ultimo esercizio
anteriore a quello in corso
alla data di entrata in
vigore della presente legge,
salvi gli eventuali
decrementi successivi. Gli
stessi soggetti possono, in
alternativa e per ciascun
periodo di imposta,
rinunciare ai predetti
benefici optando per
l'applicazione dell'incentivo
di cui all'articolo 4, comma
1. Il cumulo degli incentivi
è comunque consentito per le
spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento
del personale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, e,
in ogni caso, quando
l'imponibile assoggettato ad
aliquota agevolata ai sensi
del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 466, è
inferiore al 10 per cento
dell'imponibile totale. |
|
2. I soggetti che
effettuano investimenti ai
sensi dell'articolo 8, commi
1, 2 e 3, della legge 23
dicembre 2000, n.388, possono
continuare a fruire dei
relativi benefici, ovvero, in
alternativa e per ciascun
periodo di imposta,
rinunciare ai predetti
benefici optando per
l'applicazione dell'incentivo
di cui all'articolo 4, comma
1. Il cumulo degli incentivi
è comunque consentito per le
spese sostenute per la
formazione e l'aggiornamento
del personale, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2. 3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n.212, i redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta |
|
in corso alla data di
entrata in vigore della
presente legge e fruenti
delle agevolazioni contenute
nel decreto legislativo 18
dicembre 1997, n.466, e
nell'articolo 2, commi da 8 a
13, della legge 13 maggio
1999, n.133, e successive
modificazioni, non rilevano
ai fini della attribuzione
del credito di imposta
limitato sugli utili
distribuiti ai soci di cui
all'articolo 105, comma 4,
del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive
modificazioni. |
|
|
|
|
|
|
|
1. La sottoscrizione del
capitale delle società per
azioni, delle società in
accomandita per azioni e
delle società a
responsabilità limitata può
essere, in tutto o in parte,
sostituita dalla stipula di
una polizza di assicurazione
o di una fideiussione
bancaria. Le forme di
equivalenza tra polizza o
fideiussione stipulate e
capitale sottoscritto, in
quanto fondo di garanzia e
parametro operativo, sono
determinate con decreto del
Presidente del Consiglio dei
ministri. Sono esclusi da
questa facoltà le banche e
gli altri enti e società
finanziari indicati
nell'articolo 1 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n.87, e successive
modificazioni, nonché le
imprese di assicurazione. |
Identico. |
|
|
|
|
1. Al regio decreto 29
giugno 1939, n.1127, sono
apportate le seguenti
modificazioni: |
Identico. |
|
a) all'articolo
24, primo comma, le parole:
"o dell'Amministrazione
pubblica" sono soppresse; |
|
b) dopo
l'articolo 24 è inserito il
seguente: |
|
"Art. 24-bis. - 1.
In deroga all'articolo 23
del presente decreto e
all'articolo 34 del testo
unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato,
di cui al decreto del
Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n.3, quando
il rapporto di lavoro
intercorre con una università
o con una pubblica
amministrazione avente fra i
suoi scopi istituzionali
finalità di ricerca, il
ricercatore è titolare
esclusivo dei diritti
derivanti dall'invenzione
brevettabile di cui è autore.
In caso di più autori,
dipendenti delle università,
delle pubbliche
amministrazioni predette
ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti
derivanti dall'invenzione
appartengono a tutti in parti
uguali, salvo diversa
pattuizione. L'inventore
presenta la domanda di
brevetto e ne dà
comunicazione
all'amministrazione. 2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci. 3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione. Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse compete il 30 per cento dei proventi o canoni. 4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli |
|
sfruttare da terzi, salvo
il diritto spettante
all'inventore di esserne
riconosciuto autore". |
|
2. La disciplina di cui
all'articolo 24-bis del
regio decreto 29 giugno 1939,
n.1127, introdotto dal comma
1 del presente articolo, si
applica a tutte le invenzioni
ivi indicate conseguite
successivamente alla data di
entrata in vigore della
presente legge, ancorché in
dipendenza di ricerche
cominciate anteriormente. |
|
SOPPRESSIONE DI |
SOPPRESSIONE DI |
|
|
|
|
1. L'articolo 2215 del
codice civile è sostituito
dal seguente: |
Identico. |
|
"Art. 2215. -
(Modalità di tenuta delle
scritture contabili). - I
libri contabili, prima di
essere messi in uso, devono
essere numerati
progressivamente in ogni
pagina e, qualora sia
previsto l'obbligo della
bollatura o della
vidimazione, devono essere
bollati in ogni foglio
dall'ufficio del registro
delle imprese o da un notaio
secondo le disposizioni delle
leggi speciali. L'ufficio del
registro o il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina
dei libri il numero dei fogli
che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione". |
| 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'articolo |
|
39, primo comma, è
sostituito dal seguente: "I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. E' ammesso l'impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall'Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente". |
|
3. Al decreto del
Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n.600,
recante disposizioni comuni
in materia di accertamento
delle imposte sui redditi,
l'articolo 22, primo comma, è
sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto stabilito dal codice civile per il libro giornale e per il libro degli inventari e dalle leggi speciali per i libri e registri da esse prescritti, le scritture contabili di cui ai precedenti articoli, ad eccezione delle scritture ausiliarie di cui alla lettera c) e alla lettera d) del primo comma dell'articolo 14, devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo. Le registrazioni nelle scritture cronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite non oltre sessanta giorni". 4. All'articolo 16 della Tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.642, concernente la disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.196 del 21 agosto 1992, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nelle note, dopo il numero 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. Se i libri di cui all'articolo 2214, primo comma, del codice civile sono tenuti da soggetti diversi da quelli che |
|
assolvono in modo
forfettario la tassa di
concessione governativa per
la bollatura e la numerazione
di libri e registri a norma
dell'articolo 23 della
Tariffa allegata al decreto
del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n.641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.303 del 30
dicembre 1995, l'imposta è
maggiorata di lire
20.000"; |
|
b) nella colonna
"Modo di pagamento", dopo le
parole: "Marche o bollo a
punzone da applicarsi
sull'ultima pagina numerata",
sono aggiunte le seguenti: "o
nei modi di di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n.237, e successive
modificazioni". |
|
|
|
|
1. All'articolo 17 del
decreto legislativo 24 giugno
1998, n.213, e successive
modificazioni, sono apportate
le seguenti modificazioni: |
Identico. |
|
a) al comma 5, il
quarto periodo è sostituito
dal seguente: "Per
l'iscrizione nel registro
delle imprese le delibere,
anche se risultano da verbale
non ricevuto da notaio, non
sono soggette alla
omologazione di cui al
secondo comma dell'articolo
2411 del codice civile"; b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5". |
|
2. Per le società di
persone, in conformità alle
disposizioni recate dai
regolamenti (CE) n.1103/97
del Consiglio del 17 giugno
1997 e n.974/98 del Consiglio
del 3 maggio 1998,
l'operazione di conversione
degli importi, espressi in
lire, delle quote di
conferimento indicate
nell'atto costitutivo
costituisce mero atto interno
della società da adottare con
semplice delibera dei
soci. |
|
|
|
|
1. All'articolo 7 del
decreto legislativo 19 giugno
1997, n.218, dopo il comma 1
è aggiunto il seguente: |
Identico. |
|
"1-bis. Il
contribuente può farsi
rappresentare da un
procuratore munito di procura
speciale, nelle forme
previste dall'articolo 63 del
decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973,
n.600, e successive
modificazioni, ovvero, quando
la procura è rilasciata ad un
funzionario di un centro di
assistenza fiscale, essa deve
essere autenticata dal
responsabile del predetto
centro". 2. A decorrere dal 20 maggio 2001, nel caso di trasmissione a distanza di atti giudiziari mediante mezzi di telecomunicazione, fermo restando il disposto dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 ottobre 1986, n.664, l'obbligo di sottoscrizione ivi previsto è soddisfatto anche con la firma del funzionario titolare dell'ufficio ricevente ovvero di un suo sostituto, purché dalla copia fotoriprodotta risultino l'indicazione e la sottoscrizione dell'estensore dell'atto originale. |
|
|
|
|
1. L'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 28
settembre 1998, n.360, e
successive modificazioni,
recante disposizioni in
materia di addizionale
comunale all'IRPEF, è
sostituito dal seguente: |
Identico. |
| "3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro |
|
dell'economia e delle
finanze, emanato di concerto
con il Ministro della
giustizia e con il Ministro
dell'interno, che stabilisce
altresì le necessarie
modalità applicative.
L'efficacia della
deliberazione decorre dalla
pubblicazione sul predetto
sito informatico. La
variazione dell'aliquota di
compartecipazione
dell'addizionale non può
eccedere complessivamente 0,5
punti percentuali, con un
incremento annuo non
superiore a 0,2 punti
percentuali. La deliberazione
può essere adottata dai
comuni anche in mancanza dei
decreti di cui al comma
2". |
|
|
|
|
|
|
|
1. Al fine di ottimizzare
il gettito erariale derivante
dal settore, le funzioni
statali in materia di
organizzazione e gestione dei
giochi, delle scommesse e dei
concorsi a premi e le
relative risorse sono
riordinate con uno o più
decreti del Presidente della
Repubblica, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto
1988, n.400, sulla base dei
seguenti criteri
direttivi: |
Identico. |
|
a) eliminazione
di duplicazioni e
sovrapposizione di
competenze, con attribuzione
delle predette funzioni ad
una struttura unitaria; b) individuazione della predetta struttura in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300. |
| 2. I giochi, le scommesse ed i concorsi a premi di cui al comma 1 sono disciplinati tenendo anche conto dell'esigenza di |
|
razionalizzare i sistemi
informatici esistenti, con
uno o più decreti del
Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto
1988, n.400. Resta fermo
quanto previsto dall'articolo
16, comma 1, secondo, terzo e
quarto periodo, della legge
13 maggio 1999, n.133. Le
modalità tecniche dei giochi,
delle scommesse e dei
concorsi a premi sono
comunque stabilite con
decreto dirigenziale. Sino
alla data di entrata in
vigore dei decreti emanati ai
sensi del presente comma
continuano ad applicarsi le
disposizioni di legge e
regolamentari vigenti. 3. Il personale addetto alla gestione dell'imposta sulle successioni e donazioni, soppressa ai sensi del capo VI della presente legge, è prioritariamente addetto alla realizzazione del piano straordinario di accertamento di cui all'articolo 1, comma 7, previa adeguata ed idonea formazione e riqualificazione a cura della Scuola superiore dell'economia e delle finanze, senza oneri finanziari per l'Agenzia delle entrate. La Scuola superiore dell'economia e delle finanze può stipulare apposite convenzioni con università degli studi, nonché avvalersi, previa autorizzazione, di personale docente universitario, anche in posizione di aspettativa o fuori ruolo. I professori inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n.301, partecipano alle procedure di trasferimento e mobilità tra università, con applicazione delle disposizioni in materia, anche di incompatibilità, vigenti per i professori ordinari, conservando i diritti inerenti alla posizione di provenienza, anche connessi ad esercizio di opzione. 4. Con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dai commi 2 e 3 dell'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, e dai regolamenti di amministrazione delle agenzie fiscali, nei confronti dei dirigenti e degli altri soggetti appartenenti alle strutture interessate dal riordino previsto dal presente articolo può essere disposto unilateralmente il passaggio ad altro incarico, fermo restando, fino |
|
alla scadenza del
contratto, il trattamento
economico previsto. |
|
5. L'articolo
2-quinquies del
decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2001, n. 26, si
interpreta nel senso che le
relative disposizioni si
applicano a tutti i beni
immobili compresi nelle
saline già in uso
dell'Amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato e
dell'Ente tabacchi italiani,
non destinati, alla data di
entrata in vigore della
citata legge n.26 del 2001, a
riserva naturale. |
|
|
|
|
|
|
|
1. L'imposta sulle
successioni e donazioni è
soppressa. |
Identico. |
|
2. I trasferimenti di
beni e diritti per donazione
o altra liberalità tra vivi,
compresa la rinuncia pura e
semplice agli stessi, fatti a
favore di soggetti diversi
dal coniuge, dai parenti in
linea retta e dagli altri
parenti fino al quarto grado,
sono soggetti alle imposte
sui trasferimenti
ordinariamente applicabili
per le operazioni a titolo
oneroso, se il valore della
quota spettante a ciascun
beneficiario è superiore
all'importo di 350 milioni di
lire. In questa ipotesi si
applicano, sulla parte di
valore della quota che supera
l'importo di 350 milioni di
lire, le aliquote previste
per il corrispondente atto di
trasferimento a titolo
oneroso. |
|
|
|
| 1. Le disposizioni concernenti esenzioni, agevolazioni, franchigie e determinazione della base imponibile, già vigenti |
Identico. |
|
in materia di imposta
sulle successioni e
donazioni, si intendono
riferite all'imposta dovuta
per gli atti di trasferimento
di cui all'articolo 13, comma
2. |
|
2. Il totale delle
imposte di registro,
ipotecarie e catastali
applicate in misura fissa
sugli immobili dell'asse
ereditario costituiti da
terreni agricoli o montani
non può comunque eccedere il
valore fiscale dei terreni
medesimi. All'onere derivante
dal presente comma, valutato
in lire 3.000 milioni a
decorrere dall'anno 2001, si
provvede mediante
corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio
triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica,
allo scopo utilizzando per
ciascuno degli anni 2001,
2002 e 2003 l'accantonamento
relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. |
|
|
|
|
1. In attesa della
emanazione dei decreti
previsti dall'articolo 69,
commi 8 e 11, della legge 21
novembre 2000, n.342, la
dichiarazione di successione,
con l'indicazione degli
immobili e dei diritti
immobiliari oggetto di
successione, è presentata
secondo le modalità stabilite
dagli articoli 28 e seguenti
del testo unico delle
disposizioni concernenti
l'imposta sulle successioni e
donazioni, di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990,
n.346. |
Identico. |
|
2. Per gli immobili
inclusi nella dichiarazione
di successione l'erede ed i
legatari non sono obbligati a
presentare la dichiarazione
ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI).
L'ufficio presso il quale è
presentata la dichiarazione
di successione ne trasmette
una copia a ciascun comune
nel cui territorio sono
ubicati gli immobili. 3. Nel caso in cui il defunto era residente all'estero, l'ufficio finanziario competente a ricevere la dichiarazione di |
|
successione è quello nella
cui circoscrizione era stata
fissata l'ultima residenza
italiana; se quest'ultima non
è conosciuta, l'ufficio
competente è quello di
Roma. |
|
|
|
|
1. Il beneficiario di un
atto di donazione o di altra
liberalità tra vivi, avente
ad oggetto valori mobiliari
inclusi nel campo di
applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui
all'articolo 5 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n.461, ovvero un suo avente
causa a titolo gratuito,
qualora ceda i valori stessi
entro i successivi cinque
anni, è tenuto al pagamento
dell'imposta sostitutiva come
se la donazione non fosse
stata fatta, con diritto allo
scomputo dall'imposta
sostitutiva delle imposte
eventualmente assolte ai
sensi dell'articolo 13, comma
2. |
Identico. |
|
2. In caso di
trasferimento a titolo di
successione per causa di
morte o di donazione
dell'azienda o del ramo di
azienda, con prosecuzione
dell'attività di impresa, i
beni e le attività ceduti
sono assunti ai medesimi
valori fiscalmente
riconosciuti nei confronti
del dante causa. 3. Le disposizioni antielusive di cui all'articolo 69, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n.342, si applicano con riferimento alle imposte dovute in conseguenza dei trasferimenti a titolo di donazione o altra liberalità. |
|
|
|
|
1. Le disposizioni di cui
al presente capo si applicano
alle successioni per causa di
morte aperte e alle donazioni
fatte successivamente alla
data di entrata in vigore
della presente legge. |
Identico. |
| 2. Il termine di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e |
|
donazioni, di cui al
decreto legislativo 31
ottobre 1990, n.346, per
effettuare la registrazione
volontaria delle liberalità
indirette e delle donazioni
fatte all'estero a favore di
residenti, con l'applicazione
dell'imposta di registro
nella misura del 3 per cento
sull'importo che eccede la
franchigia indicata
all'articolo 13, comma 2, è
prorogato al 30 giugno
2002. |
|
3. Il Governo è
delegato ad adottare, entro
un anno dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, previo parere delle
competenti Commissioni
parlamentari, uno o più
decreti legislativi recanti
disposizioni di coordinamento
tra la vigente disciplina in
materia di imposta di
registro e di ogni altra
forma di imposizione fiscale
sugli atti di successione e
di donazione e le norme di
cui al presente capo,
assumendo tali norme quali
princìpi e criteri direttivi,
senza ulteriori oneri per il
bilancio dello Stato. I
medesimi decreti legislativi
dovranno disporre inoltre
l'abrogazione espressa di
tutte le disposizioni di
legge incompatibili con le
norme recate dal presente
capo. 4. Sono abrogati i commi 13 e 14 dell'articolo 69 della legge 21 novembre 2000, n.342. |
|
|
|
|
|
|
| 1. Agli oneri derivanti dal capo VI, ad eccezione di quelli di cui al comma 2 dell'articolo 14, e dall'articolo 11 della presente legge, valutati in lire 29 miliardi per l'anno 2001, lire 196 miliardi per l'anno 2002 e lire 310 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede, per gli anni 2001 e 2002, con quota delle maggiori entrate recate dal capo II della presente legge e, per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per |
Identico. |
|
l'anno 2003 dello
stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale
2001-2003, nell'unità
previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del
bilancio e della
programmazione economica per
l'anno 2001, all'uopo
utilizzando i seguenti
accantonamenti per gli
importi indicati: |
|
a) Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica:
lire 173.235 milioni; b) Ministero delle finanze: lire 867 milioni; c) Ministero della giustizia: lire 663 milioni; d) Ministero della pubblica istruzione: lire 61.500 milioni; e) Ministero dell'interno: lire 19.524 milioni; f) Ministero dei trasporti e della navigazione: lire 17.200 milioni; g) Ministero della difesa: lire 284 milioni; h) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: lire 13.340 milioni; i) Ministero della sanità: lire 2.865 milioni; l) Ministero per i beni e le attività culturali: lire 11.870 milioni; m) Ministero dell'ambiente: lire 8.652 milioni. |
| 2. Agli oneri recati dal capo II, valutati in lire 2.245 miliardi per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate per gli anni 2001 e 2002 dal medesimo capo, che confluiscono, per un importo pari a lire 500 miliardi per l'anno 2001 e a lire 1.745 miliardi per l'anno 2002, in apposita contabilità speciale denominata "Fondi per il rilancio dell'economia", intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali, per essere riversate all'entrata del bilancio |
|
dello Stato nell'anno
2003. Le restanti maggiori
entrate recate dal capo II
per gli anni 2001 e 2002, al
netto altresì di quelle
richiamate dal comma 1, sono
destinate al miglioramento
dei saldi dei rispettivi
esercizi. |
|
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio. |
|
|
|
|
1. La presente legge
entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale. |
Identico. |
|
Tabella
(articolo 5, comma 1)
|
Tabella
(articolo 5, comma 1)
|
|
1) Decreto legislativo
18 dicembre 1997, n.466,
concernente "Riordino delle
imposte personali sul reddito
al fine di favorire la
capitalizzazione delle
imprese, a norma
dell'articolo 3, comma 162,
lettere a), b), c), d)
ed f), della legge
23 dicembre 1996, n.662"; 2) Legge 13 maggio 1999, n.133, concernente "Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale": articolo 2, commi da 8 a 13; 3) Decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.505, concernente modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466: articolo 12; 4) Legge 21 novembre 2000, n.342, concernente "Misure in materia fiscale": articolo 3, commi 1 e 2; |
Identica. |
|
5) Legge 23 dicembre
2000, n.388, concernente
"Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2001)": articolo 6, commi 4,
5 e 24; 6) Legge 23 dicembre 2000, n.388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 9; 7) Legge 23 dicembre 2000, n.388, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)": articolo 145, commi 74 e 95; 8) Decreto legislativo 18 gennaio 2000, n.9, concernente "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.463, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese": articolo 2. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |