XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A
Onorevoli Colleghi! - Il provvedimento che la Commissione
cultura propone al voto dell'Assemblea è volto a rinnovare la
disciplina relativa agli organi di governo delle istituzioni
scolastiche, alla luce delle rilevanti innovazioni di
carattere ordinamentale intervenute nel corso degli ultimi
anni.
Finalità preminente dell'intervento è quella di ridefinire
la composizione, le funzioni e le responsabilità degli organi
collegiali operanti in seno alle scuole, per consentire loro
il pieno esercizio dell'autonomia amministrativa, didattica,
organizzativa, di ricerca e di sviluppo introdotta
dall'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successivamente disciplinata dal regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275.
Allo stesso tempo, la revisione della disciplina sugli
organi collegiali non può non tenere conto delle nuove
responsabilità e dei nuovi compiti che sono stati attribuiti
agli ex "capi di istituto" (divenuti dirigenti
scolastici, ai sensi del medesimo articolo 21 della legge n.
59 del 1997, e dei successivi provvedimenti attuativi),
compiti e responsabilità precisati e resi cogenti dal
contratto recentemente siglato con le relative organizzazioni
sindacali.
Infine, imprescindibile elemento di contestualizzazione
della nuova disciplina è il riassetto delle competenze
costituzionali in materia di istruzione che, ai sensi del
nuovo testo dell'articolo 117, da una parte ha attribuito allo
Stato la competenza esclusiva sulle norme generali in
materia di istruzione e alle regioni una potestà legislativa
concorrente in materia di istruzione, dall'altra ha dato
rilievo costituzionale all'autonomia delle istituzioni
scolastiche già sancita a livello legislativo.
Anche tralasciando altri rilevanti interventi (come il
riordino degli organi collegiali nazionali e periferici della
scuola, disposto dal decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233) ed a prescindere dalle prospettive delle riforme in
itinere, appare comunque evidente la necessità di procedere
a una profonda revisione della norme vigenti in materia di
organi collegiali, che risalgono sostanzialmente al decreto
del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974, e quindi a
una stagione, culturale e politica - quella dei cosiddetti
"decreti delegati" -, assai distante dalla realtà e dalle
esigenze di rappresentanza e di efficienza che emergono dal
nuovo contesto.
Sull'urgenza di una complessiva riforma della materia si è
d'altronde registrato il più ampio consenso tra le forze
politiche in Commissione. Passando all'esame degli aspetti
procedurali che hanno condotto al testo oggi all'esame
dell'Assemblea, va infatti in primo luogo rilevato come tutte
le principali componenti politiche si siano fatte promotrici
di proposte di legge di riforma degli organi collegiali: alla
proposta di legge n. 774, del deputato Angela Napoli,
presentata all'inizio della legislatura, si sono infatti
successivamente aggiunte tre distinte proposte di legge
d'iniziativa dei rappresentanti dei principali Gruppi di
opposizione in Commissione - la n. 1186, Grignaffini ed altri,
la n. 1954, Gambale ed altri, e la n. 2221, Titti De Simone -
e una proposta di legge sottoscritta dal presidente della
Commissione stessa e da tutti i rappresentanti dei Gruppi di
maggioranza (la n. 2010). L'urgenza dell'intervento era
d'altronde così avvertita dai Gruppi di opposizione da
spingerli a richiedere l'inserimento delle proposte di legge
nel programma dei lavori dell'Assemblea all'interno della
riserva di tempi e di argomenti garantiti alle minoranze dal
Regolamento della Camera, con le conseguenze procedurali cui
si farà cenno in seguito.
Concluso l'esame preliminare delle abbinate proposte di
legge, la Commissione ha così proceduto alla costituzione di
un Comitato ristretto cui è stato affidato il compito di
svolgere i necessari approfondimenti conoscitivi e di definire
il testo da assumere come base per il successivo esame,
verificando la possibilità di giungere alla redazione di un
testo unificato rispondente alla condivisa esigenza di riforma
della materia.
Il Comitato ristretto ha in primo luogo proceduto allo
svolgimento di un intenso programma di audizioni informali, in
cui sono state coinvolte tutte le principali organizzazioni
sindacali della scuola, numerose associazioni professionali
dei docenti e le più importanti associazioni dei genitori e
degli studenti, oltre che i rappresentanti delle regioni e
degli enti locali. Più in particolare, sono stati auditi i
rappresentanti delle seguenti associazioni o organizzazioni:
ANDIS, ANP, DIRPRESIDI, CGIL-Scuola, CISL-Scuola, COBAS, FIS,
FNADA-ANQUAP, GILDA-UNAMS, SNADIR, SNALS, UIL-Scuola, UGL e
UNICOBAS; AIMC, APEF, Associazione degli istituti statali di
educazione, CIDI, DIESSE, DISAL, FNISM, Legambiente - scuola e
formazione, Movimento di cooperazione educativa e UCIIM; AGE,
AGESC, Alternativa studentesca, CGD, Forum delle famiglie,
Gioventù studentesca, LIBAS, Movimento studenti padani, Scuola
e costituzione, Studenti Net e Unione studenti; AIE;
Conferenza dei presidenti delle regioni, Associazione
nazionale dei comuni e Unione delle province d'Italia
Concluso il ciclo di audizioni informali, in seno al
Comitato ristretto si è aperto il confronto sulla definizione
del testo da adottare come base per il seguito dell'esame.
Nonostante l'emergere di alcuni significativi punti di
convergenza e di mediazione, all'esito di tale confronto è
prevalsa la considerazione della non conciliabilità delle
posizioni della maggioranza e delle opposizioni su alcuni
aspetti, limitati ma decisivi per l'intera impostazione della
riforma (in primis, il ruolo del dirigente scolastico
all'interno del consiglio di istituto), e si è pertanto dovuto
prendere atto dell'impossibilità di giungere alla
predisposizione di un testo unificato.
Pertanto, stante l'inserimento delle proposte di legge nel
programma dell'Assemblea su richiesta dei Gruppi di
opposizione, alla ripresa dell'esame in sede referente, in
ossequio alle disposizioni del Regolamento in materia di
riserva di tempi e argomenti per le opposizioni, ed alle
indicazioni fornite dal Presidente della Camera con lettera ai
Presidenti delle Commissioni permanenti del 10 febbraio 2000,
la Commissione ha deliberato di adottare come testo base la
proposta di legge sulla quale verteva la richiesta dei Gruppi
di opposizione - vale a dire la proposta n. 1186, a prima
firma Grignaffini. L'adozione di tale proposta come base per
il seguito dell'esame è quindi avvenuta in applicazione delle
norme poste a tutela del diritto delle minoranze a concorrere
nella definizione degli argomenti da trattare in Commissione e
in Assemblea, e non corrispondeva a una indicazione di
maggiore condivisione dei suoi contenuti rispetto alle
proposte di legge ad essa abbinate. Il "vincolo" relativo
all'adozione del testo base non poneva d'altronde limiti
formali al potere di emendazione del testo da parte della
maggioranza, così come è poi effettivamente avvenuto, tramite
l'approvazione di una serie di emendamenti predisposti dal
relatore, che hanno profondamente modificato il testo della
proposta di legge n. 1186, avvicinandolo sostanzialmente a
quello della proposta n. 2010, benché con una serie di
significative differenze, scaturite a seguito del dibattito in
Comitato ristretto e all'accoglimento di alcune osservazioni
anche dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione.
Il testo emendato è stato quindi trasmesso alle
Commissioni competenti in sede consultiva, per acquisirne il
prescritto parere. Tra tali Commissioni, la XI (Lavoro), la
XII (Affari sociali) e la Commissione parlamentare per le
questioni regionali non hanno espresso il parere, mentre la V
Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole con una
condizione, recepita dalla Commissione (si veda l'articolo 10
del testo della Commissione).
La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso
parere favorevole con una condizione e una osservazione. La
condizione, in particolare, non recepita nel testo licenziato
per l'Assemblea, richiede di rendere meno puntuali e
specifiche le disposizioni relative alla composizione e alle
modalità di convocazione del collegio della scuola e alle
modalità di individuazione del Garante dell'utenza, nonché le
modalità di convocazione del collegio dei docenti, per non
comprimere eccessivamente l'autonomia delle istituzioni
scolastiche.
Il parere della I Commissione investe direttamente un nodo
fondamentale della riforma proposta, in cui si confrontano la
necessità di garantire l'autonomia delle istituzioni
scolastiche con quella, altrettanto rilevante, di garantire
regole certe e omogenee su temi che, per la loro centralità ai
fini della progettazione e dell'attuazione della nuova
autonomia, non sembra possano essere lasciati a una
regolamentazione disomogenea e potenzialmente arbitraria, in
particolare per quanto riguarda le garanzie di rappresentanza.
L'individuazione delle forme per il suo recepimento avrebbe
quindi imposto la riapertura di un confronto generale
sull'insieme del provvedimento e sugli equilibri tra i diversi
organi di cui si prevede l'istituzione. La maggioranza della
Commissione ha ritenuto non opportuno comprimere tale
confronto nell'ambito dei tempi ristretti tra l'espressione
del parere e il termine ultimo utile per la conclusione
dell'esame in sede referente, stante il suo inserimento nel
programma dell'Assemblea a partire da lunedì 4 marzo.
Sulle questioni toccate dal parere della I Commissione,
pertanto, ci si è riservati di operare una successiva
riflessione ai fini della discussione in Assemblea, con
l'impegno a valutare e promuovere opportune modifiche delle
norme in oggetto, per accentuarne il carattere di
principio.
Va inoltre segnalato il parere favorevole con condizioni e
osservazioni del Comitato per la legislazione - che si è
espresso peraltro, ai sensi delle vigenti norme regolamentari,
sul testo base prima delle modifiche apportate
dall'approvazione degli emendamenti. Al riguardo, va
evidenziato che molte delle condizioni e osservazioni di tale
parere non appaiono utilmente riferibili alla nuova
formulazione del testo, riguardando aspetti specifici della
proposta di legge n. 1186. Risulta invece riferibile anche
alla nuova formulazione la richiesta, non recepita, di
utilizzare la tecnica della novella al vigente testo unico
delle disposizioni relative alle scuole di ogni ordine e
grado. Sul punto, la Commissione ha ritenuto di procedere a
un'ulteriore riflessione per verificare la possibilità di
conferire al Governo una delega per l'aggiornamento e il
coordinamento delle norme del testo unico.
All'esito dell'iter sommariamente descritto, la
Commissione ha licenziato per l'Assemblea il testo oggi in
discussione.
Esso si basa sull'assunto di fondo che il nuovo assetto
degli organi di governo delle istituzioni scolastiche debba
valorizzare l'autonomia ad esse attribuita sulla base di un
ristretto nucleo di disposizioni generali, valide sull'intero
territorio nazionale e per tutti gli ordini e i gradi di
scuole, cui si affiancano alcune disposizioni di principio,
cui le regioni e le scuole stesse potranno dare attuazione
secondo le rispettive e differenziate esigenze e
competenze.
Nell'impostazione proposta, la nuova disciplina
ridefinisce la composizione, le funzioni e i poteri degli
organi delle istituzioni scolastiche autonome sulla base dei
criteri di libertà, semplicità e responsabilità, lasciando
peraltro alle singole istituzioni ampio spazio per esercitare
la propria autonomia tramite l'apposito regolamento della
scuola e le altre competenze attribuite ai diversi organi.
L'articolo 1 stabilisce i princìpi generali cui si ispira
l'intervento legislativo. Sono in primo luogo individuati i
soggetti che concorrono al governo delle istituzioni
scolastiche e il rapporto tra norme statali, potestà
legislativa delle regioni e autonomia delle istituzioni
scolastiche. Assai rilevanti sono i princìpi fissati dal comma
4, che richiama tra l'altro la necessità di valorizzare la
funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento e
alla partecipazione degli studenti, la libertà di scelta dei
genitori ed il patto
educativo tra famiglie e docenti. Si precisa inoltre che le
nuove norme si applicano anche alle istituzioni educative e
alle scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità
ordinamentali.
L'articolo 2 individua gli organi di governo delle
istituzioni scolastiche, oggetto dei successivi articoli, ivi
compreso il dirigente scolastico, i cui compiti essenziali,
definiti dalla legislazione vigente, sono richiamati
all'articolo 3.
L'articolo 4 disciplina le competenze fondamentali del
consiglio della scuola, che è organo di indirizzo e
programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Tra
i compiti più rilevanti ad esso attribuiti si possono
segnalare, oltre all'approvazione del bilancio annuale, la
deliberazione del regolamento della scuola - cui è demandata
la definizione della maggior parte degli aspetti attinenti al
funzionamento dell'istituzione - e l'approvazione di eventuali
accordi tra la scuola e soggetti esterni. Il piano
dell'offerta formativa è invece predisposto dal collegio dei
docenti, e sottoposto all'adozione del consiglio della scuola
al fine di verificarne la rispondenza agli indirizzi generali
e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie
disponibili.
La composizione del consiglio della scuola è oggetto
dell'articolo 5, che ne fissa in undici il numero dei
componenti. Oltre al dirigente scolastico e al direttore dei
servizi generali e amministrativi - che assumono
rispettivamente la carica di presidente e di segretario del
consiglio - ne fanno parte in primo luogo i rappresentanti dei
docenti, dei genitori e, nella scuola secondaria superiore,
degli studenti. Il numero di tali rappresentanti è di tre
genitori, tre docenti e due studenti nelle secondarie
superiori e di cinque genitori e tre docenti nelle altre
scuole (materna, elementare e media). Si prevede inoltre che
faccia parte del consiglio anche un rappresentante dell'ente
locale tenuto per legge alla fornitura dei locali.
Con disposizione innovativa si prevede poi che il genitore
che ha ottenuto più voti assuma la funzione di Garante
dell'utenza. Questi, tramite strumenti quali risoluzioni o
documenti di altra natura, è chiamato a rappresentare in via
continuativa il punto di vista e le esigenze degli utenti del
servizio scolastico. Il Garante dell'utenza, inoltre, presiede
il nucleo di valutazione disciplinato dall'articolo 9.
L'articolo 6 definisce i compiti del collegio dei docenti,
cui sono attribuite le funzioni di indirizzo, programmazione,
coordinamento e monitoraggio delle attività didattiche ed
educative, provvedendo in particolare all'elaborazione del
piano dell'offerta formativa. Il collegio, che è presieduto
dal dirigente scolastico, potrà liberamente definire le forme
di articolazione interna che parranno ad esso necessarie per
il migliore svolgimento delle proprie funzioni.
L'articolo 7 demanda al regolamento della scuola la
definizione delle sedi collegiali e delle modalità con cui i
docenti procedono alla valutazione periodica e finale degli
alunni.
L'articolo 8 stabilisce, in via di principio, che le
istituzione scolastiche debbano valorizzare la partecipazione
degli studenti e dei genitori alle attività della scuola,
demandando al regolamento della scuola le forme attraverso le
quali tale partecipazione si realizza. E', inoltre, esteso ai
genitori il diritto di riunione e di assemblea già previsto
per gli studenti dal decreto del Presidente della Repubblica
24 giugno 1998, n. 249.
L'articolo 9 istituisce, presso ciascuna scuola, un nucleo
di valutazione del funzionamento dell'istituto. Tale
organismo, di cui fanno parte il Garante dell'utenza, che lo
presiede, un docente ed un esperto esterno, ha il compito di
valutare l'efficienza e l'efficacia del servizio scolastico,
anche alla luce delle priorità fissate dall'Istituto nazionale
per la valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI).
L'articolo 10, inserito in recepimento del parere della
Commissione bilancio, dispone che dall'attuazione della legge
non debbano derivare oneri per il bilancio dello Stato.
Infine, l'articolo 11 reca l'abrogazione delle norme del
testo unico relative ai previgenti organi collegiali delle
scuole.
Giovanna BIANCHI CLERICI,
Relatore per la maggioranza