XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminata la proposta di legge n. 1186,

              ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

                le disposizioni recate dalla proposta di legge siano riformulate sotto forma di novelle al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

                all'articolo 15, ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, si definisca più compiutamente l'oggetto della delega legislativa.


          Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di coordinare la disposizioni con gli articoli 203 e 204 del citato testo unico, che disciplinano le istituzioni educative;

              all'articolo 2, comma 2, la previsione secondo la quale "il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", appare generica; dovrebbe valutarsi, pertanto, l'opportunità di indicare in modo più specifico le norme cui si rinvia;

              all'articolo 16, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di meglio indicare il termine a decorrere dal quale risulta abrogata la previgente legislazione incompatibile con quella recata dal provvedimento in esame;

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

              all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, le relative disposizioni non appaiono direttamente afferenti alla materia degli organi collegiali della scuola;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, la formulazione della disposizione appare incongrua ("L'assemblea <...> organizza e gestisce <...> una assemblea per effettuare un bilancio delle attività svolte");

              all'articolo 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione, in quanto il suo contenuto non appare chiaro.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

              esaminato il nuovo testo della proposta di legge C 1186 riguardante gli organi collegiali della scuola,

              preso atto che la disciplina della materia dell'istruzione nel nuovo assetto delineato dall'articolo 117, secondo e terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 33 della Costituzione, è demandata alla competenza di tre diverse fonti, la legge statale, la legge regionale e le fonti di autoregolamentazione dei singoli Istituti scolastici,

              ritenuto che quindi la fonte statale debba, a norma dell'articolo 117, secondo comma lettera n), e terzo comma, della Costituzione intervenire in tale materia rispettando le competenze attribuite a questi altri soggetti,

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

              sia riformulato il disposto dell'articolo 4, commi 1, 3 e 4 che disciplinano in maniera puntuale e specifica la composizione e le modalità di convocazione del Consiglio della scuola e le modalità di individuazione del Garante dell'utenza nonché l'articolo 5, comma 3, che disciplina in maniera altrettanto puntuale e specifica le modalità di convocazione del Collegio dei docenti, in quanto l'attuale formulazione appare lesiva delle competenze attribuite ad altri soggetti ed in particolare dell'autonomia dei singoli Istituti scolastici che non potrebbero tra l'altro rapportare il numero dei componenti del Consiglio della scuola alle dimensioni delle Istituzione scolastiche e alle differenti esigenze organizzative e gestionali che ne discendono;
e con la seguente osservazione:

              valuti la Commissione l'opportunità della norma prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo la quale le disposizione della presente proposta di legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione alla luce del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la materia delle norme generali sull'istruzione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

          dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

          "9-bis. (Disposizione finanziaria).

          Dall'attuazione della presente legge non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".



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