XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminata la proposta di legge n. 1186,
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti
dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere
rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
le disposizioni recate dalla proposta di legge siano
riformulate sotto forma di novelle al testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
all'articolo 15, ai sensi dell'articolo 76 della
Costituzione, si definisca più compiutamente l'oggetto della
delega legislativa.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 3, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di coordinare la disposizioni con gli articoli
203 e 204 del citato testo unico, che disciplinano le
istituzioni educative;
all'articolo 2, comma 2, la previsione secondo la quale
"il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", appare
generica; dovrebbe valutarsi, pertanto, l'opportunità di
indicare in modo più specifico le norme cui si rinvia;
all'articolo 16, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di meglio indicare il termine a decorrere dal
quale risulta abrogata la previgente legislazione
incompatibile con quella recata dal provvedimento in esame;
sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, ultimo
periodo, le relative disposizioni non appaiono direttamente
afferenti alla materia degli organi collegiali della
scuola;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della
formulazione:
all'articolo 8, comma 3, secondo periodo, la
formulazione della disposizione appare incongrua ("L'assemblea
<...> organizza e gestisce <...> una assemblea per effettuare
un bilancio delle attività svolte");
all'articolo 10, dovrebbe valutarsi l'opportunità di
riformulare la disposizione, in quanto il suo contenuto non
appare chiaro.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I
Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge C 1186
riguardante gli organi collegiali della scuola,
preso atto che la disciplina della materia
dell'istruzione nel nuovo assetto delineato dall'articolo 117,
secondo e terzo comma, in combinato disposto con l'articolo 33
della Costituzione, è demandata alla competenza di tre diverse
fonti, la legge statale, la legge regionale e le fonti di
autoregolamentazione dei singoli Istituti scolastici,
ritenuto che quindi la fonte statale debba, a norma
dell'articolo 117, secondo comma lettera n), e terzo
comma, della Costituzione intervenire in tale materia
rispettando le competenze attribuite a questi altri
soggetti,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
sia riformulato il disposto dell'articolo 4, commi 1, 3
e 4 che disciplinano in maniera puntuale e specifica la
composizione e le modalità di convocazione del Consiglio della
scuola e le modalità di individuazione del Garante dell'utenza
nonché l'articolo 5, comma 3, che disciplina in maniera
altrettanto puntuale e specifica le modalità di convocazione
del Collegio dei docenti, in quanto l'attuale formulazione
appare lesiva delle competenze attribuite ad altri soggetti ed
in particolare dell'autonomia dei singoli Istituti scolastici
che non potrebbero tra l'altro rapportare il numero dei
componenti del Consiglio della scuola alle dimensioni delle
Istituzione scolastiche e alle differenti esigenze
organizzative e gestionali che ne discendono;
e con la seguente osservazione:
valuti la Commissione l'opportunità della norma
prevista dall'articolo 1, comma 2, secondo la quale le
disposizione della presente proposta di legge costituiscono
principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma,
della Costituzione alla luce del disposto dell'articolo 117,
secondo comma, lettera n), della Costituzione che
demanda alla competenza esclusiva dello Stato la materia delle
norme generali sull'istruzione.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, volta a garantire il
rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione:
dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
"9-bis. (Disposizione finanziaria).
Dall'attuazione della presente legge non debbono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".