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1. Nel quadro del sistema
nazionale pubblico di
istruzione, la presente legge
disciplina le forme di
rappresentanza, di
partecipazione e di
responsabilità delle
componenti che concorrono
all'autogoverno delle
istituzioni scolastiche, alle
quali è stata attribuita
personalità giuridica e
riconosciuta l'autonomia a
norma dell'articolo 21 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni. |
1. Al governo delle
istituzioni scolastiche
concorrono il dirigente
scolastico, i docenti, i
genitori, gli alunni e gli
enti locali secondo i
princìpi della presente
legge. |
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2. Le disposizioni
della presente legge
costituiscono princìpi
fondamentali ai sensi
dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. Le
regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa nel
rispetto dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche. 3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i princìpi della presente legge. Per il dirigente scolastico restano ferme le disposizioni legislative vigenti, salvo quanto disposto dalla presente legge. |
|
2. Le diverse
componenti cooperano, nel
rispetto delle differenziate
esigenze formative e degli
obiettivi generali dei
diversi indirizzi di studio
stabiliti in sede nazionale,
alla progettazione e alla
realizzazione di percorsi
educativi, che trovano
compiuta espressione nel
piano dell'offerta formativa,
comprensivo delle diverse
opzioni eventualmente
espresse da singoli o da
gruppi di insegnanti
nell'ambito della libertà di
insegnamento. |
4. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento |
|
e alla
partecipazione degli alunni
alla vita della scuola, la
libertà di scelta dei
genitori ed il patto
educativo tra famiglie e
docenti. |
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(Vedi articolo 2,
comma 3). |
5. L'organizzazione
delle istituzioni scolastiche
si articola in funzioni di
indirizzo e programmazione,
che spettano agli organi di
cui all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c),
e compiti di gestione e
coordinamento, che spettano
al dirigente
scolastico. |
|
3. Gli organi
collegiali delle istituzioni
educative sono disciplinati
dal regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 21, commi
1 e 2, della legge 15 marzo
1997, n. 59, secondo i
princìpi di cui alla presente
legge e tenendo conto delle
finalità delle predette
istituzioni. |
6. Le disposizioni
della presente legge si
applicano anche alle
istituzioni educative e
ale scuole paritarie, tenuto
conto delle loro specificità
ordinamentali. Nelle scuole
paritarie la responsabilità
amministrativa appartiene
all'ente gestore, il cui
rappresentante, o persona dal
medesimo delegata, presiede
il consiglio della
scuola. |
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1. Sono organi delle
istituzioni scolastiche il
dirigente scolastico e i
seguenti organi
collegiali: |
1. Gli organi delle
istituzioni scolastiche
sono: |
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a) il dirigente
scolastico; |
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a) il consiglio
dell'istituzione; |
b) il consiglio
della scuola di cui agli
articoli 4 e 5; |
|
b) il collegio
dei docenti e le sue
articolazioni funzionali di
cui agli articoli 6 e 7; |
c) il collegio
dei docenti di cui
all'articolo 6; |
|
c) gli organismi
di partecipazione dei
genitori e degli studenti; |
d) gli organi di
valutazione collegiale degli
alunni di cui all'articolo
7; |
|
d) la commissione
di verifica e di valutazione
dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio
scolastico. |
e) il nucleo di
valutazione di cui
all'articolo 9. |
|
2. Il dirigente
scolastico svolge le proprie
funzioni ai sensi del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165. |
(Vedi articolo
3). |
|
3. La composizione,
il funzionamento e le
articolazioni degli organi
collegiali sono ispirati ai
princìpi di distinzione tra
funzioni di indirizzo e di
controllo e funzioni |
(Vedi articolo 1,
comma 5). |
|
di gestione, di
distinzione nei ruoli e nelle
responsabilità e di tutela
della libertà di
insegnamento, tenuto conto
delle necessità di
integrazione dipendenti dalle
specificità ordinamentali e
delle finalità educative,
didattiche e formative
proprie delle istituzioni
scolastiche. |
|
(Vedi articolo 2,
comma 2). |
|
|
1. Il dirigente
scolastico, ai sensi
dell'articolo 25 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e delle altre
disposizioni legislative
vigenti, assicura la gestione
unitaria dell'istituzione, ne
ha la legale rappresentanza
ed è responsabile della
gestione delle risorse
finanziarie e strumentali e
dei risultati del
servizio. |
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1. Al consiglio
dell'istituzione spettano le
competenze generali in
materia di indirizzi
gestionali ed educativi e di
programmazione
economico-finanziaria.
Spetta, in particolare, al
consiglio
dell'istituzione: |
1. Il consiglio
della scuola, nei limiti
delle disponibilità di
bilancio e nel rispetto delle
scelte didattiche definite
dal collegio dei docenti, ha
compiti di indirizzo e
programmazione delle attività
dell'istituzione scolastica.
Esso, in particolare, su
proposta del dirigente
scolastico: |
|
a) definire gli
indirizzi generali per le
attività della scuola anche
in relazione ai rapporti con
il contesto territoriale; |
a) delibera il
regolamento relativo al
proprio funzionamento; |
|
b) adottare il
piano dell'offerta formativa
dell'istituzione
scolastica, elaborato dal
collegio dei docenti,
verificandone la rispondenza
agli indirizzi generali e
alle compatibilità rispetto
alle risorse umane e
finanziarie disponibili; |
b) adotta il
piano dell'offerta formativa,
elaborato dal collegio dei
docenti, verificandone la
rispondenza agli indirizzi
generali e alle compatibilità
rispetto alle risorse umane e
finanziarie disponibili; |
|
c) approvare
l'adesione della scuola ad
accordi in coerenza con il
piano dell'offerta
formativa; |
(Vedi lettera
e)); |
|
d) determinare i
criteri per l'utilizzazione
delle risorse finanziarie,
comprese quelle acquisite per
l'attuazione di progetti
promossi e finanziati con
risorse a destinazione
specifica; |
soppressa; |
|
e) approvare i
documenti contabili
fondamentali; |
c) approva il
bilancio annuale ed il conto
consuntivo; |
|
f) adottare il
regolamento dell'istituzione
di cui all'articolo 13. |
d) delibera il
regolamento della scuola, che
definisce i criteri per
l'organizzazione e il
funzionamento
dell'istituzione, per la
partecipazione degli studenti
e delle famiglie alle
attività della scuola, nonché
per la designazione dei
responsabili dei servizi. |
|
(Vedi lettera
c)). |
e) approva
l'adesione della scuola ad
accordi e progetti coerenti
con il piano dell'offerta
formativa. |
|
2. Il consiglio
dell'istituzione è eletto da
tutte le componenti della
comunità scolastica chiamate
a farne parte, ciascuna per
la propria rappresentanza,
con le modalità previste dal
regolamento dell'istituzione.
Il consiglio resta in carica
tre anni. |
2. Il consiglio
della scuola dura in
carica tre anni scolastici
ed è rinnovato entro il 31
ottobre successivo alla sua
scadenza. |
|
3. In sede di prima
attuazione della presente
legge, il regolamento di cui
al comma 1, lettera a),
è deliberato dal consiglio
di circolo o di istituto
uscenti. Decorsi sei mesi dal
suo insediamento, il
consiglio della scuola può
adottare modifiche ed
integrazioni al regolamento
deliberato ai sensi del
presente comma. 4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il dirigente scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio. |
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1. Nel consiglio
dell'istituzione, del quale
fanno parte di diritto il
dirigente scolastico e il
responsabile amministrativo,
sono rappresentati i docenti,
il personale amministrativo,
tecnico e ausiliario (ATA), i
genitori e, limitatamente
alla scuola secondaria
superiore, gli studenti. |
1. Il consiglio della scuola è composto da undici membri, tra cui il dirigente scolastico nonché cinque genitori e tre docenti nella scuola materna, elementare e media e tre genitori, tre docenti e due studenti nella scuola secondaria superiore. Fanno altresì parte del consiglio della scuola il direttore dei servizi generali e |
|
amministrativi e un
rappresentante dell'ente
tenuto per legge alla
fornitura dei locali della
scuola. |
|
2. Il numero dei
componenti il consiglio è di
norma pari a undici. Il
regolamento dell'istituzione
può prevedere l'aumento fino
a un massimo di quattro
unità, in relazione alle
dimensioni e alla complessità
dell'istituzione stessa. |
(Vedi comma
1). |
|
3. La rappresentanza
dei genitori nella scuola
materna, elementare e media è
paritetica rispetto a quella
dei docenti. La
rappresentanza degli studenti
nella scuola secondaria
superiore è paritetica
rispetto a quella dei
docenti. |
(Vedi comma
1). |
|
2. Le modalità di
elezione delle rappresentanze
dei docenti, dei genitori e
degli studenti sono stabilite
dal regolamento della
scuola. |
|
4. Il consiglio
dell'istituzione elegge il
presidente all'interno della
componente dei genitori nella
prima riunione. Il
regolamento dell'istituzione
può prevedere l'elezione,
nella medesima riunione, di
un vicepresidente. |
3. Il consiglio
della scuola è presieduto dal
dirigente scolastico, il
quale lo convoca e fissa
l'ordine del giorno. Il
consiglio si riunisce altresì
su richiesta di almeno i due
terzi dei suoi componenti o
su richiesta del Garante
dell'utenza di cui al comma
4. |
|
4. Il primo degli
eletti tra i genitori assume,
su delibera del consiglio
della scuola, la funzione di
Garante dell'utenza, con il
compito di rappresentare,
attraverso risoluzioni,
documenti e altri strumenti,
il punto di vista e le
esigenze degli utenti del
servizio. Il Garante
dell'utenza è membro di
diritto del nucleo di
valutazione di cui
all'articolo 9 e lo
presiede. 5. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola. 6. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico. |
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| 1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale |
1. Il collegio dei
docenti ha compiti di
indirizzo, programmazione,
coordina |
|
delle istituzioni
scolastiche con competenze
generali in materia didattica
e di valutazione secondo
quanto previsto dall'articolo
9, comma 1. Il collegio dei
docenti definisce ed
approva: |
mento e monitoraggio
delle attività didattiche ed
educative. Esso provvede in
particolare, alla
elaborazione del piano
dell'offerta formativa,
secondo i principi di cui
all'articolo 1, comma
4. |
|
a) il piano
dell'offerta formativa
dell'istituzione scolastica
elaborato ai fini
dell'adozione ai sensi
dell'articolo 3, comma 1,
lettera b); il piano è
comprensivo dei curricoli ed
è elaborato sulla base degli
indirizzi generali di cui al
citato articolo 3, comma 1,
lettera a), tenendo
conto delle proposte
formulate dagli organismi di
partecipazione dei genitori e
degli studenti; b) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere; c) la proposta di regolamento dell'istituzione per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa; d) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica. |
|
(Vedi articolo 6,
comma 2). |
2. Sono rimesse
all'autonomia del collegio
dei docenti le forme di
articolazione interna
ritenute idonee allo
svolgimento dei propri
compiti. Tale organizzazione
del collegio è recepita dal
regolamento della scuola. |
|
(Vedi articolo 6,
comma 1). |
3. Il collegio dei
docenti è presieduto e
convocato dal dirigente
scolastico, che stabilisce
l'ordine del giorno dei
lavori. Il collegio si
riunisce altresì su richiesta
di almeno un terzo dei suoi
componenti. |
|
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|
1. Il collegio dei
docenti è costituito da tutti
i docenti di ruolo e non di
ruolo in servizio presso
l'istituzione scolastica ed è
presieduto dal dirigente
scolastico. |
(Vedi articolo 6,
comma 3). |
|
2. Il collegio dei
docenti si articola in
dipartimenti disciplinari e
interdisciplinari |
(Vedi articolo 6,
comma 2). |
|
e in organi di
programmazione
didattico-educativa e di
valutazione degli alunni di
norma corrispondenti a
consigli dei docenti della
classe. Il regolamento
dell'istituzione può
prevedere differenti
articolazioni funzionali del
collegio dei docenti.
Ciascuna articolazione elegge
un proprio coordinatore. Il
regolamento dell'istituzione
stabilisce la costituzione,
la composizione, le
competenze e le modalità di
funzionamento di un organismo
rappresentativo dei
coordinatori. |
|
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|
1. La valutazione
periodica e finale degli
alunni è impegno collegiale
ed esclusivo dei docenti
della classe e, comunque, dei
docenti corresponsabili
dell'attività didattica. Le
funzioni di programmazione
didattico-educativa sono
svolte dagli organi
individuati a norma
dell'articolo 6. |
1. I docenti,
nell'esercizio della propria
responsabilità professionale,
valutano gli alunni,
periodicamente ed alla fine
dell'anno scolastico, in sedi
collegiali e secondo modalità
organizzative coerenti con i
percorsi formativi degli
alunni stessi indicate dal
regolamento della scuola. |
|
2. Gli organi di
cui al comma 1 sono
presieduti dal dirigente
scolastico o, in sua assenza,
dal docente coordinatore
eletto ai sensi dell'articolo
6, comma 2. |
Soppresso. |
|
3. Il regolamento
dell'istituzione garantisce
le forme e le modalità del
raccordo tra gli organi e le
funzioni di cui al comma 1 e
l'assemblea di classe dei
genitori e l'assemblea di
classe degli studenti al fine
di assicurare la regolarità
degli scambi di informazioni
e delle attività di periodico
aggiornamento della
programmazione. |
Soppresso. |
|
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|
1. In ciascuna
istituzione scolastica viene
garantita la costituzione di
organismi di partecipazione
dei genitori e degli
studenti, la cui composizione
ed il cui funzionamento sono
disciplinati dal regolamento
dell'istituzione. |
1. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito
dell'autonomia organizzativa
e didattica riconosciute
dalla legge, valorizzano la
partecipazione alle attività
della scuola degli studenti e
delle famiglie, di cui
garantiscono i diritti di
riunione e di
associazione. |
|
2. Si applica anche
ai genitori quanto previsto
per gli studenti
dall'articolo 2, commi 9 e
10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249. |
2. Salvo quanto
previsto dall'articolo 5, il
regolamento della scuola può
stabilire altre forme di
partecipazione dei genitori e
degli studenti. Si applica
anche ai genitori quanto
previsto per gli studenti
dall'articolo 2, commi 9 e
10, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 24 giugno 1998,
n. 249. |
|
3. Gli studenti
della scuola secondaria
superiore hanno il diritto di
riunione e di assemblea ai
sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente
della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249. L'assemblea,
costituita da tutti gli
studenti dell'istituzione,
organizza e gestisce, in
collaborazione con
l'organismo rappresentativo
dei coordinatori, una
conferenza annuale di
istituto per elaborare
proposte per la
programmazione delle attività
didattiche di istituto e,
alla fine dell'anno
scolastico, un'assemblea per
effettuare un bilancio delle
attività svolte. |
Soppresso. |
|
|
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|
1. Il collegio dei
docenti, in relazione alle
proprie competenze, procede
al monitoraggio e alla
valutazione dei risultati
dell'attività didattica sulla
base di criteri
predeterminati. |
Soppresso. |
|
2. In ogni istituzione
scolastica opera una
commissione che ha il compito
di procedere alla valutazione
dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio
scolastico anche tenendo
conto degli standard
stabiliti dall'organismo
nazionale competente. Essa è
composta da cinque membri,
nominati dal consiglio
dell'istituzione fra soggetti
qualificati, di cui due
esterni all'istituzione
stessa. |
1. In ogni
istituzione scolastica è
istituito un nucleo di
valutazione
dell'efficienza e
dell'efficacia del servizio,
che opera anche tenendo
conto delle finalità
fissate dall'Istituto
nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione
in ordine alla qualità
complessiva dell'offerta
formativa. Il nucleo di
valutazione, su indicazione
del consiglio della scuola,
si collega a rete con i
nuclei di altri istituti. Il
nucleo di valutazione è
composto dal Garante
dell'utenza di cui
all'articolo 5, comma 4,
nonché da un docente e da un
soggetto esterno
all'istituzione scolastica,
nominato dal consiglio della
scuola. |
|
3. Il comitato di
valutazione del servizio del
collegio dei docenti è
definito ai sensi del testo
unico delle disposizioni
legislative vigenti in
materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni
ordine e grado, di cui al
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive
modificazioni. |
Soppresso. |
|
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1. In coerenza con il
piano dell'offerta formativa
e con le scelte relative al
funzionamento degli organi
collegiali, ciascuna
istituzione scolastica si
avvale, nel rispetto
dell'unitarietà della
funzione, delle articolazioni
e degli ampliamenti
qualitativi e quantitativi
dell'impegno professionale
dei docenti, disciplinati dai
contratti collettivi di
lavoro in termini di orario
di servizio, di trattamento
economico e di sviluppo di
carriera. |
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1. Il responsabile
amministrativo è membro del
consiglio dell'istituzione ai
sensi dell'articolo 4, comma
1, ed è preposto alle
funzioni amministrative e
contabili dell'istituzione,
con compiti di direzione dei
servizi generali e di
segreteria, nell'ambito dei
quali ha autonomia
amministrativa e
responsabilità diretta. Il
responsabile amministrativo
risponde al dirigente
scolastico, il quale
impartisce al riguardo le
necessarie direttive generali
e di coordinamento. I profili
professionali del personale
di segreteria e del
responsabile amministrativo
sono definiti in sede di
contrattazione collettiva di
comparto anche con
riferimento al titolo di
studio richiesto per
l'accesso ai diversi profili
e alle disposizioni
transitorie per il passaggio
al nuovo regime. |
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| 1. Ove due o più istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale pubblico |
|
d'istruzione, decidano
di collegarsi fra loro in un
accordo di rete, possono
costituire un organo di
gestione collegiale
comune. |
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2. L'accordo di rete è
approvato dagli organi
collegiali delle singole
istituzioni scolastiche, ai
sensi dell'articolo 3, comma
1, lettera c), e
dell'articolo 5, comma 1,
lettera b). |
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1. Il regolamento
dell'istituzione e le
modifiche allo stesso sono
adottati a maggioranza dei
componenti del consiglio
dell'istituzione, fermo
restando quanto disposto
dall'articolo 5, comma 1,
lettera c), tenuto
conto del parere degli
organismi di partecipazione
dei genitori e degli
studenti. 2. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c). |
|
|
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|
1. Dall'attuazione della
presente legge non derivano
nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello
Stato. |
1. Dall'attuazione della
presente legge non devono
derivare nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio
dello Stato. |
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|
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|
1. Il Governo è
delegato ad aggiornare e
coordinare, apportandovi
tutte le necessarie
modifiche, entro due anni
dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
il citato testo unico di cui
al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni,
tenendo conto di tutte le
disposizioni legislative
emanate fino alla data di
esercizio della delega. |
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|
1. La disciplina degli
organi delle istituzioni
scolastiche, per quanto non
espressamente previsto dalla
presente legge, resta
affidata all'autonomia
organizzativa delle singole
istituzioni scolastiche, che
possono esercitarla
attraverso il regolamento, di
cui all'articolo 13, ovvero
con le modalità prescelte di
volta in volta dagli organi
collegiali dell'istituzione
stessa. |
Soppresso. |
|
2. Alle istituzioni
scolastiche dotate della
personalità giuridica e
dell'autonomia di cui
all'articolo 21 della legge
15 marzo 1997, n. 59, cessano
di applicarsi, a decorrere
dalla data di efficacia del
provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma
1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 18 giugno 1998, n.
233, gli articoli 5, 6, 7, 8,
9, 10, 12, 13, 14, 15, 30,
31, 32, 33, 34, comma 1,
limitatamente alle parole da:
"il consiglio di
intersezione" fino a: "di
classe", 44, 46 e 47 del
citato testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive
modificazioni. Tali
disposizioni sono abrogate a
decorrere dalla data di
efficacia dell'ultimo
provvedimento emanato ai
sensi dell'articolo 4, comma
1, del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 233 del
1998. |
1. Sono abrogate le
disposizioni di cui alla
parte I, titolo I, capi I, V,
VI e VII, del testo unico
di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e
successive modificazioni,
incompatibili con la
presente legge. |
Frontespizio |
Relazione |
Pareri |