XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1186 - 774 - 1954 - 2010 - 2221-A




TESTO
della proposta di legge n.
1186
TESTO
della Commissione

Disposizioni in materia
di organi collegiali della
scuola dell'autonomia
Norme concernenti il
governo
delle istituzioni
scolastiche


Art. 1.

(Oggetto).
Art. 1.

(Governo delle
istituzioni
scolastiche).

1. Nel quadro del sistema nazionale pubblico di istruzione, la presente legge disciplina le forme di rappresentanza, di partecipazione e di responsabilità delle componenti che concorrono all'autogoverno delle istituzioni scolastiche, alle quali è stata attribuita personalità giuridica e riconosciuta l'autonomia a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
1. Al governo delle istituzioni scolastiche concorrono il dirigente scolastico, i docenti, i genitori, gli alunni e gli enti locali secondo i princìpi della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria potestà legislativa nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
3. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, disciplinano la composizione e il funzionamento degli organi di governo secondo i princìpi della presente legge. Per il dirigente scolastico restano ferme le disposizioni legislative vigenti, salvo quanto disposto dalla presente legge.
2. Le diverse componenti cooperano, nel rispetto delle differenziate esigenze formative e degli obiettivi generali dei diversi indirizzi di studio stabiliti in sede nazionale, alla progettazione e alla realizzazione di percorsi educativi, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento.
4. Gli organi di governo concorrono alla definizione degli obiettivi educativi e formativi, attraverso percorsi articolati e flessibili coerenti con l'autonomia scolastica, che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa, comprensivo delle diverse opzioni eventualmente espresse da singoli o da gruppi di insegnanti nell'ambito della libertà di insegnamento. Essi valorizzano la funzione educativa dei docenti, il diritto all'apprendimento
e alla partecipazione degli alunni alla vita della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo tra famiglie e docenti.
(Vedi articolo 2, comma 3).
5. L'organizzazione delle istituzioni scolastiche si articola in funzioni di indirizzo e programmazione, che spettano agli organi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), e compiti di gestione e coordinamento, che spettano al dirigente scolastico.
3. Gli organi collegiali delle istituzioni educative sono disciplinati dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo i princìpi di cui alla presente legge e tenendo conto delle finalità delle predette istituzioni.
6. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle istituzioni educative e ale scuole paritarie, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali. Nelle scuole paritarie la responsabilità amministrativa appartiene all'ente gestore, il cui rappresentante, o persona dal medesimo delegata, presiede il consiglio della scuola.


Art. 2.

(Organi delle istituzioni
scolastiche).
Art. 2.

(Organi delle istituzioni
scolastiche).

1. Sono organi delle istituzioni scolastiche il dirigente scolastico e i seguenti organi collegiali:
1. Gli organi delle istituzioni scolastiche sono:

a) il dirigente scolastico;

a) il consiglio dell'istituzione;
b) il consiglio della scuola di cui agli articoli 4 e 5;

b) il collegio dei docenti e le sue articolazioni funzionali di cui agli articoli 6 e 7;
c) il collegio dei docenti di cui all'articolo 6;

c) gli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
d) gli organi di valutazione collegiale degli alunni di cui all'articolo 7;

d) la commissione di verifica e di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico.
e) il nucleo di valutazione di cui all'articolo 9.

2. Il dirigente scolastico svolge le proprie funzioni ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
(Vedi articolo 3).
3. La composizione, il funzionamento e le articolazioni degli organi collegiali sono ispirati ai princìpi di distinzione tra funzioni di indirizzo e di controllo e funzioni
(Vedi articolo 1, comma 5).
di gestione, di distinzione nei ruoli e nelle responsabilità e di tutela della libertà di insegnamento, tenuto conto delle necessità di integrazione dipendenti dalle specificità ordinamentali e delle finalità educative, didattiche e formative proprie delle istituzioni scolastiche.
(Vedi articolo 2, comma 2).
Art. 3.
(Dirigente
scolastico).

1. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle altre disposizioni legislative vigenti, assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.


Art. 3.

(Competenze del consiglio
dell'istituzione).
Art. 4.

(Consiglio della
scuola).
1. Al consiglio dell'istituzione spettano le competenze generali in materia di indirizzi gestionali ed educativi e di programmazione economico-finanziaria. Spetta, in particolare, al consiglio dell'istituzione:
1. Il consiglio della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, ha compiti di indirizzo e programmazione delle attività dell'istituzione scolastica. Esso, in particolare, su proposta del dirigente scolastico:

a) definire gli indirizzi generali per le attività della scuola anche in relazione ai rapporti con il contesto territoriale;
a) delibera il regolamento relativo al proprio funzionamento;

b) adottare il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;
b) adotta il piano dell'offerta formativa, elaborato dal collegio dei docenti, verificandone la rispondenza agli indirizzi generali e alle compatibilità rispetto alle risorse umane e finanziarie disponibili;

c) approvare l'adesione della scuola ad accordi in coerenza con il piano dell'offerta formativa;
(Vedi lettera e));

d) determinare i criteri per l'utilizzazione delle risorse finanziarie, comprese quelle acquisite per l'attuazione di progetti promossi e finanziati con risorse a destinazione specifica;
soppressa;
e) approvare i documenti contabili fondamentali;
c) approva il bilancio annuale ed il conto consuntivo;

f) adottare il regolamento dell'istituzione di cui all'articolo 13.
d) delibera il regolamento della scuola, che definisce i criteri per l'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione, per la partecipazione degli studenti e delle famiglie alle attività della scuola, nonché per la designazione dei responsabili dei servizi.

(Vedi lettera c)).
e) approva l'adesione della scuola ad accordi e progetti coerenti con il piano dell'offerta formativa.

2. Il consiglio dell'istituzione è eletto da tutte le componenti della comunità scolastica chiamate a farne parte, ciascuna per la propria rappresentanza, con le modalità previste dal regolamento dell'istituzione. Il consiglio resta in carica tre anni.
2. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni scolastici ed è rinnovato entro il 31 ottobre successivo alla sua scadenza.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, il regolamento di cui al comma 1, lettera a), è deliberato dal consiglio di circolo o di istituto uscenti. Decorsi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio della scuola può adottare modifiche ed integrazioni al regolamento deliberato ai sensi del presente comma.
4. Nel caso di persistenti e gravi irregolarità o di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività del consiglio della scuola, il dirigente scolastico regionale provvede al suo scioglimento, nominando un commissario straordinario che resta in carica fino alla costituzione del nuovo consiglio.


Art. 4.

(Composizione del
consiglio
dell'istituzione).
Art. 5.

(Composizione del
consiglio della
scuola).

1. Nel consiglio dell'istituzione, del quale fanno parte di diritto il dirigente scolastico e il responsabile amministrativo, sono rappresentati i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i genitori e, limitatamente alla scuola secondaria superiore, gli studenti.
1. Il consiglio della scuola è composto da undici membri, tra cui il dirigente scolastico nonché cinque genitori e tre docenti nella scuola materna, elementare e media e tre genitori, tre docenti e due studenti nella scuola secondaria superiore. Fanno altresì parte del consiglio della scuola il direttore dei servizi generali e
amministrativi e un rappresentante dell'ente tenuto per legge alla fornitura dei locali della scuola.
2. Il numero dei componenti il consiglio è di norma pari a undici. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'aumento fino a un massimo di quattro unità, in relazione alle dimensioni e alla complessità dell'istituzione stessa.
(Vedi comma 1).
3. La rappresentanza dei genitori nella scuola materna, elementare e media è paritetica rispetto a quella dei docenti. La rappresentanza degli studenti nella scuola secondaria superiore è paritetica rispetto a quella dei docenti.
(Vedi comma 1).
2. Le modalità di elezione delle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti sono stabilite dal regolamento della scuola.
4. Il consiglio dell'istituzione elegge il presidente all'interno della componente dei genitori nella prima riunione. Il regolamento dell'istituzione può prevedere l'elezione, nella medesima riunione, di un vicepresidente.
3. Il consiglio della scuola è presieduto dal dirigente scolastico, il quale lo convoca e fissa l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce altresì su richiesta di almeno i due terzi dei suoi componenti o su richiesta del Garante dell'utenza di cui al comma 4.
4. Il primo degli eletti tra i genitori assume, su delibera del consiglio della scuola, la funzione di Garante dell'utenza, con il compito di rappresentare, attraverso risoluzioni, documenti e altri strumenti, il punto di vista e le esigenze degli utenti del servizio. Il Garante dell'utenza è membro di diritto del nucleo di valutazione di cui all'articolo 9 e lo presiede.
5. Il direttore dei servizi generali e amministrativi svolge anche le funzioni di segretario del consiglio della scuola. Non ha diritto di voto per le delibere riguardanti il bilancio e il conto consuntivo. Per le medesime delibere, non hanno altresì diritto di voto gli studenti minorenni che fanno parte del consiglio della scuola.
6. Il consiglio della scuola può decidere che alle sue sedute partecipino, senza diritto di voto, soggetti esterni scelti in ambito educativo, sportivo, culturale, sociale ed economico.


Art. 5.

(Competenze del
collegio dei
docenti).
Art. 6.

(Collegio dei
docenti).

1. Il collegio dei docenti, con le sue articolazioni, è l'organo tecnico e professionale 1. Il collegio dei docenti ha compiti di indirizzo, programmazione, coordina
delle istituzioni scolastiche con competenze generali in materia didattica e di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1. Il collegio dei docenti definisce ed approva:
mento e monitoraggio delle attività didattiche ed educative. Esso provvede in particolare, alla elaborazione del piano dell'offerta formativa, secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 4.
a) il piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica elaborato ai fini dell'adozione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b); il piano è comprensivo dei curricoli ed è elaborato sulla base degli indirizzi generali di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera a), tenendo conto delle proposte formulate dagli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti;
b) i profili didattici delle iniziative, dei progetti e degli accordi ai quali l'istituzione intende aderire o che intenda promuovere;
c) la proposta di regolamento dell'istituzione per le parti relative ai profili didattici, al funzionamento del collegio dei docenti, delle sue articolazioni e degli organi cui compete la programmazione didattico-educativa;
d) ogni altro provvedimento connesso con l'esercizio dell'autonomia didattica.

(Vedi articolo 6, comma 2).
2. Sono rimesse all'autonomia del collegio dei docenti le forme di articolazione interna ritenute idonee allo svolgimento dei propri compiti. Tale organizzazione del collegio è recepita dal regolamento della scuola.
(Vedi articolo 6, comma 1).
3. Il collegio dei docenti è presieduto e convocato dal dirigente scolastico, che stabilisce l'ordine del giorno dei lavori. Il collegio si riunisce altresì su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.


Art. 6.

(Composizione e
articolazione del collegio
dei docenti).

1. Il collegio dei docenti è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'istituzione scolastica ed è presieduto dal dirigente scolastico.
(Vedi articolo 6, comma 3).
2. Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e interdisciplinari
(Vedi articolo 6, comma 2).
e in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli alunni di norma corrispondenti a consigli dei docenti della classe. Il regolamento dell'istituzione può prevedere differenti articolazioni funzionali del collegio dei docenti. Ciascuna articolazione elegge un proprio coordinatore. Il regolamento dell'istituzione stabilisce la costituzione, la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento di un organismo rappresentativo dei coordinatori.


Art. 7.

(Organi di programmazione
didattico-educativa e di
valutazione).
Art. 7.

(Organi di valutazione
collegiale
degli alunni).

1. La valutazione periodica e finale degli alunni è impegno collegiale ed esclusivo dei docenti della classe e, comunque, dei docenti corresponsabili dell'attività didattica. Le funzioni di programmazione didattico-educativa sono svolte dagli organi individuati a norma dell'articolo 6.
1. I docenti, nell'esercizio della propria responsabilità professionale, valutano gli alunni, periodicamente ed alla fine dell'anno scolastico, in sedi collegiali e secondo modalità organizzative coerenti con i percorsi formativi degli alunni stessi indicate dal regolamento della scuola.

2. Gli organi di cui al comma 1 sono presieduti dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente coordinatore eletto ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
Soppresso.

3. Il regolamento dell'istituzione garantisce le forme e le modalità del raccordo tra gli organi e le funzioni di cui al comma 1 e l'assemblea di classe dei genitori e l'assemblea di classe degli studenti al fine di assicurare la regolarità degli scambi di informazioni e delle attività di periodico aggiornamento della programmazione.
Soppresso.


Art. 8.

(Organismi di
partecipazione e diritto
di riunione e di
assemblea).
Art. 8.

(Partecipazione e diritti
degli studenti e delle
famiglie).

1. In ciascuna istituzione scolastica viene garantita la costituzione di organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti, la cui composizione ed il cui funzionamento sono disciplinati dal regolamento dell'istituzione.
1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e didattica riconosciute dalla legge, valorizzano la partecipazione alle attività della scuola degli studenti e delle famiglie, di cui garantiscono i diritti di riunione e di associazione.
2. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, il regolamento della scuola può stabilire altre forme di partecipazione dei genitori e degli studenti. Si applica anche ai genitori quanto previsto per gli studenti dall'articolo 2, commi 9 e 10, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.
3. Gli studenti della scuola secondaria superiore hanno il diritto di riunione e di assemblea ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. L'assemblea, costituita da tutti gli studenti dell'istituzione, organizza e gestisce, in collaborazione con l'organismo rappresentativo dei coordinatori, una conferenza annuale di istituto per elaborare proposte per la programmazione delle attività didattiche di istituto e, alla fine dell'anno scolastico, un'assemblea per effettuare un bilancio delle attività svolte.
Soppresso.


Art. 9.

(Attività di verifica e
di valutazione).
Art. 9.

(Nuclei di valutazione
del funzionamento
dell'istituto).

1. Il collegio dei docenti, in relazione alle proprie competenze, procede al monitoraggio e alla valutazione dei risultati dell'attività didattica sulla base di criteri predeterminati.
Soppresso.
2. In ogni istituzione scolastica opera una commissione che ha il compito di procedere alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico anche tenendo conto degli standard stabiliti dall'organismo nazionale competente. Essa è composta da cinque membri, nominati dal consiglio dell'istituzione fra soggetti qualificati, di cui due esterni all'istituzione stessa.
1. In ogni istituzione scolastica è istituito un nucleo di valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del servizio, che opera anche tenendo conto delle finalità fissate dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione in ordine alla qualità complessiva dell'offerta formativa. Il nucleo di valutazione, su indicazione del consiglio della scuola, si collega a rete con i nuclei di altri istituti. Il nucleo di valutazione è composto dal Garante dell'utenza di cui all'articolo 5, comma 4, nonché da un docente e da un soggetto esterno all'istituzione scolastica, nominato dal consiglio della scuola.
3. Il comitato di valutazione del servizio del collegio dei docenti è definito ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
Soppresso.


Art. 10.

(Attività docente).
Soppresso.

1. In coerenza con il piano dell'offerta formativa e con le scelte relative al funzionamento degli organi collegiali, ciascuna istituzione scolastica si avvale, nel rispetto dell'unitarietà della funzione, delle articolazioni e degli ampliamenti qualitativi e quantitativi dell'impegno professionale dei docenti, disciplinati dai contratti collettivi di lavoro in termini di orario di servizio, di trattamento economico e di sviluppo di carriera.


Art. 11.

(Attività
amministrativa).
Soppresso.

1. Il responsabile amministrativo è membro del consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ed è preposto alle funzioni amministrative e contabili dell'istituzione, con compiti di direzione dei servizi generali e di segreteria, nell'ambito dei quali ha autonomia amministrativa e responsabilità diretta. Il responsabile amministrativo risponde al dirigente scolastico, il quale impartisce al riguardo le necessarie direttive generali e di coordinamento. I profili professionali del personale di segreteria e del responsabile amministrativo sono definiti in sede di contrattazione collettiva di comparto anche con riferimento al titolo di studio richiesto per l'accesso ai diversi profili e alle disposizioni transitorie per il passaggio al nuovo regime.


Art. 12.

(Organi collegiali di
rete).
Soppresso.

1. Ove due o più istituzioni scolastiche, appartenenti al sistema nazionale pubblico
d'istruzione, decidano di collegarsi fra loro in un accordo di rete, possono costituire un organo di gestione collegiale comune.
2. L'accordo di rete è approvato dagli organi collegiali delle singole istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), e dell'articolo 5, comma 1, lettera b).


Art. 13.

(Regolamento
dell'istituzione).
Soppresso.

1. Il regolamento dell'istituzione e le modifiche allo stesso sono adottati a maggioranza dei componenti del consiglio dell'istituzione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, comma 1, lettera c), tenuto conto del parere degli organismi di partecipazione dei genitori e degli studenti.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, i consigli di istituto in carica alla data di entrata in vigore della legge stessa adottano, a maggioranza dei componenti, i regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 5, comma 1, lettera c).


Art. 14.

(Disposizioni
finanziarie).
Art. 10.

(Disposizione
finanziaria).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Art. 15.

(Disposizioni di
coordinamento).
Soppresso.

1. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, apportandovi tutte le necessarie modifiche, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, tenendo conto di tutte le disposizioni legislative emanate fino alla data di esercizio della delega.

Art. 16.

(Disposizioni finali e
abrogazioni).
Art. 11.

(Abrogazioni).

1. La disciplina degli organi delle istituzioni scolastiche, per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, resta affidata all'autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche, che possono esercitarla attraverso il regolamento, di cui all'articolo 13, ovvero con le modalità prescelte di volta in volta dagli organi collegiali dell'istituzione stessa.
Soppresso.
2. Alle istituzioni scolastiche dotate della personalità giuridica e dell'autonomia di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, cessano di applicarsi, a decorrere dalla data di efficacia del provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 34, comma 1, limitatamente alle parole da: "il consiglio di intersezione" fino a: "di classe", 44, 46 e 47 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Tali disposizioni sono abrogate a decorrere dalla data di efficacia dell'ultimo provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 1998.
1. Sono abrogate le disposizioni di cui alla parte I, titolo I, capi I, V, VI e VII, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.



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