XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1174 - 2952-A
Onorevoli Colleghi! Le Commissioni riunite V e VIII
raccomandano all'Assemblea l'approvazione del presente testo
unificato delle proposte di legge n. 1174 e n. 2952, che si
pone l'obiettivo di promuovere misure per il sostegno e la
valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a
5.000 abitanti.
Premessa.
L'armonica distribuzione della popolazione sul territorio
è una ricchezza insediativa che rappresenta una peculiarità ed
una garanzia del sistema sociale e culturale del nostro paese.
Essa costituisce inoltre un presidio essenziale per la
manutenzione del territorio ed una straordinaria opportunità
di sviluppo economico. In Europa, insieme alla Francia
l'Italia è la nazione in cui la popolazione è maggiormente
distribuita: ben 5.868 comuni, pari al 72 per cento di comuni
italiani, hanno infatti meno di 5.000 abitanti.
Tuttavia, nel secondo dopoguerra lo spopolamento e
l'impoverimento di vaste aree - soprattutto pedemontane,
montane e insulari - hanno assunto caratteri strutturali,
evidenziando fenomeni assai rilevanti di disagio insediativo
diffusi, se pure con diversa intensità, su tutto il territorio
nazionale.
Tale spopolamento ha avuto, tre la sue più immediate e
devastanti conseguenze, quella di rendere l'Italia un paese ad
alto rischio geologico, afflitto non solo da gravi episodi di
natura ambientale e di natura calamitosa (quali terremoti,
alluvioni ed eruzioni), ma anche da consumo eccessivo ed
irrazionale di suolo (spesso abusivo), da incuria e,
naturalmente, da abbandono. Ciò anche in connessione con il
progressivo decremento del contributo arrecato storicamente
alla manutenzione del suolo da parte degli agricoltori.
Secondo uno studio del CRESME, i danni derivanti dai soli
eventi di dissesto riferibili alla scarsa tutela e gestione
del territorio sarebbero quantificabili, su base annua, nella
misura di 8.000 miliardi delle vecchie lire.
Al fenomeno di progressivo spopolamento si è
parallelamente accompagnata una crescente rarefazione dei
servizi al cittadino, che si è sostanziata in particolare
nell'accorpamento su basi territoriali più ampie dei servizi
pubblici per ragioni di contenimento dei costi (si pensi ad
esempio ai servizi postali, scolastici e sanitari) e nel
decremento delle attività commerciali a fronte di una domanda
insufficiente a garantirne la sopravvivenza.
Fenomeni di disagio si riscontrano d'altronde in numerose
nazioni dell'Unione europea, che hanno già avviato politiche
locali e generali di intervento per riportare le popolazioni
nei piccoli comuni, per avviare una nuova fase di sviluppo ed
arginare preoccupanti fenomeni come quelli della
desertificazione. Le azioni, pur nella loro diversità, muovono
dalla comune convinzione secondo cui lo sviluppo locale passa
per il rafforzamento della più importante delle ricchezze, che
è la risorsa umana. Iniziative in tal senso sono state ad
esempio avviate in Svezia, in Irlanda, in Finlandia, in Spagna
ed in Francia. Al contrario in Italia, oltre agli interventi
previsti dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (cosiddetta "legge
sulla montagna"), non sono stati ancora attivati strumenti
legislativi di carattere sistematico volti al sostegno ed allo
sviluppo di politiche di accoglienza nei piccoli comuni.
Ciò risulta ancor più sorprendente ove si consideri che,
dal punto di vista istituzionale, i piccoli comuni
costituiscono l'ossatura del sistema delle autonomie locali e
sono determinanti sia per l'attuazione del decentramento e
delle politiche di sviluppo locale sia per il mantenimento dei
livelli minimi dei servizi pubblici essenziali;
funzioni - tutte queste - che meglio possono essere svolte
nell'ambito di un contesto legislativo che tenga adeguatamente
conto della peculiarità del relativo assetto organizzativo,
che pone esigenze senz'altro diverse da quelle rilevate nei
comuni di maggiori dimensioni. Basti pensare al fatto che i
piccoli comuni presentano di norma caratteristiche strutturali
tali da rendere assai problematico, pure in presenza di
amministrazioni forti e motivate, l'espletamento dei
numerosissimi adempimenti amministrativi che la legislazione
vigente impone loro.
Il presente progetto di legge, sul quale si è registrato
un ampio consenso di tutti i gruppi rappresentati nelle
Commissioni riunite, si propone in sintesi di mettere in
sistema una serie di misure che, nel rispetto del mutato
assetto delle attribuzioni legislative statali e regionali e -
più in generale - delle competenze costituzionalmente
riservate alle regioni, accresca la convenienza ad abitare, ad
esempio, in un piccolo comune della Basilicata, della
Calabria, della Valtellina, della Val d'Ossola, della Val
Sassina o dell'Appennino tosco-emiliano. Ciò sia attraverso
interventi a sostegno delle attività agricole, commerciali e
artigianali coerenti con le peculiarità dei relativi
territori, che potranno rappresentare un investimento per il
rilancio sociale ed economico e per la valorizzazione del
patrimonio ambientale e storico-culturale di queste aree, sia
mediante interventi di semplificazione e di razionalizzazione
dei procedimenti amministrativi volti a rendere più agevole,
efficiente ed efficace l'erogazione dei servizi alle comunità
locali, pur nel rispetto dei princìpi e delle procedure
generali che connotano l'organizzazione ed il funzionamento
delle autonomie territoriali.
L'attività istruttoria.
Le Commissioni riunite sono giunte all'elaborazione di un
testo unificato delle proposte di legge n. 1174 e n. 2952,
nella versione che si propone all'Assemblea, in esito ad una
complessa e approfondita attività istruttoria, che ha
consentito l'acquisizione di una serie di significativi
elementi conoscitivi e si è conclusa in termini piuttosto
rapidi, anche grazie al contributo costruttivo e propositivo
di tutti i gruppi parlamentari, inclusi quelli di
opposizione.
L'esame preliminare, che si è concentrato in due sole
sedute, è iniziato nel marzo 2002 con riferimento alla sola
proposta di legge n. 1174, al momento l'unica proposta in
materia assegnata alle Commissioni riunite. Poiché, peraltro,
le relazioni introduttive e gli interventi di carattere
generale hanno immediatamente evidenziato taluni aspetti
problematici, soprattutto in ordine all'estensione della
platea dei comuni beneficiari del provvedimento e ai profili
di carattere finanziario e fiscale, nella seduta del 10 aprile
2002 si è convenuto di costituire un comitato ristretto, al
fine di consentire l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria
legislativa mediante l'effettuazione di un ciclo di audizioni
informali e l'eventuale formulazione di proposte relative al
testo degli articoli.
Le audizioni di circa trenta soggetti, svolte in sei
riunioni del comitato ristretto, oltre che la documentazione
consegnata da rappresentanti di enti, associazioni o istituti
non intervenuti alle audizioni, hanno consentito di acquisire
soluzioni e proposte sui temi oggetto del provvedimento che in
larga parte sono state recepite dalle Commissioni riunite nel
seguito dell'esame dei provvedimenti. Il lavoro istruttorio
svolto nelle audizioni, dunque, non ha costituito una semplice
ritualità formale, ma ha rappresentato una vera e propria
risorsa per l'arricchimento del testo.
Un utile punto di partenza per l'approfondimento dei dati
statistici e per l'individuazione dell'ambito applicativo del
provvedimento è stato rappresentato, in particolare, dalle
audizioni dei rappresentanti dell'ISTAT e del CENSIS, che,
unitamente al rappresentante del CRESME, hanno fornito alle
Commissioni un quadro problematico dei principali indicatori
demografici, sociali ed economici dei piccoli comuni. Tali
problematiche sono state quindi approfondite nel ciclo di
audizioni
informali che hanno riguardato i rappresentanti delle
autonomie e degli enti locali (Conferenza dei presidenti delle
regioni, UPI, ANCI, UNCEM, Lega delle autonomie locali,
Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia e Co.Nord). In
particolare, anche sulla base delle indicazioni provenienti
dai rappresentanti regionali, si è cercato di acquisire
elementi finalizzati alla definizione del riparto di
competenze tra Stato, regioni ed enti locali, anche al fine di
evitare eventuali sovrapposizioni e incongruenze con il
dettato del Titolo V della Costituzione.
Elementi di particolare interesse sotto il profilo
dell'incentivazione all'attività economico-produttiva presso i
piccoli comuni sono altresì emersi dai dati acquisiti dai
rappresentanti del mondo produttivo (organizzazioni sindacali,
Confindustria e "Tavolo dei dieci", costituito da
rappresentanti di CLAAI, Confagricoltura, Confcommercio,
Confesercenti, Casartigiani, Confcooperative, Confartigianato,
Confapi, Lega delle cooperative e CNA). A loro volta, le
associazioni ambientaliste hanno fornito utili indicazioni in
ordine agli aspetti della valorizzazione del patrimonio
naturale e ambientale dei territori interessati. In questo
ambito, sono stati presi in considerazione gli specifici
profili dell'impatto della normativa sui cittadini e sulle
imprese e della salvaguardia e tutela ambientale.
Infine, un quadro di estrema efficacia dal punto di vista
dell'impatto sociale del provvedimento è stato fornito dai
rappresentanti della Conferenza episcopale italiana (che hanno
anche fornito significativi elementi d'insieme relativi alla
presenza diocesana sul territorio nazionale), nonché dai
rappresentanti della società civile e del "terzo settore"
(ACLI, ARCI, Compagnia delle opere e Forum permanente
del Terzo settore).
Dopo la conclusione delle audizioni informali, in seno al
comitato ristretto e prima che lo stesso comitato avviasse il
lavoro istruttorio sul testo del provvedimento, è stata quindi
assegnata alle Commissioni riunite V e VIII la proposta di
legge n. 2952. Vertendo tale proposta su materia identica a
quella recata dalla proposta di legge n. 1174, ne è stato
disposto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77,
comma 1, del Regolamento.
In esito all'esame abbinato delle due proposte di legge, i
relatori hanno effettuato un lavoro di sintesi e di
coordinamento dei testi, che, unitamente all'elaborazione dei
principali elementi acquisiti nel corso delle audizioni, ha
portato alla stesura di una proposta di testo unificato. Il
comitato ristretto, riunitosi nel mese di novembre 2002, è
quindi giunto alla predisposizione di un testo unificato delle
proposte di legge n. 1174 e n. 2952, che è stato adottato
dalle Commissioni riunite come testo base nella seduta del 28
novembre 2002.
Le Commissioni riunite hanno infine dedicato due ulteriori
sedute all'esame degli emendamenti riferiti al testo
unificato, definendo un testo che è stato trasmesso alle
competenti commissioni permanenti per l'espressione del
parere.
Le commissioni che si sono pronunciate hanno espresso
parere favorevole sul testo in esame, in taluni casi
corredandolo con osservazioni. Nessuna delle commissioni ha
formulato condizioni, confermando la validità dell'impianto
generale del testo unificato e delle disposizioni in esso
contenute.
In particolare, i pareri favorevoli espressi dalla I e
dalla XIV Commissione danno significative rassicurazioni circa
i profili di costituzionalità e di compatibilità comunitaria
del provvedimento. La XIV Commissione ha peraltro formulato
una osservazione sul profilo della riduzione delle aliquote
IVA sulle operazioni di trasloco di beni mobili, che i
relatori hanno ritenuto opportuno accogliere in sede di esame
presso le Commissioni riunite.
Sempre in merito ai pareri espressi sul testo unificato,
si segnala che la XI Commissione ha espresso parere
favorevole, mentre le Commissioni VI, IX, X, XII e XIII hanno
espresso parere favorevole con osservazioni. Ad eccezione di
una osservazione relativa al titolo del provvedimento,
formulata dalla Commissione Agricoltura
e recepita dalle Commissioni riunite con apposito emendamento
predisposto dai relatori, si è tuttavia ritenuto opportuno
mantenere inalterato, almeno per la fase di esame in sede
referente presso le Commissioni riunite, l'impianto del
provvedimento risultante dall'esame degli emendamenti.
Peraltro, talune delle osservazioni provenienti dalle
commissioni - che appaiono di notevole rilievo, ma il cui
contenuto (come emerge anche da alcuni passaggi degli stessi
pareri) sembrerebbe riguardare ambiti più vasti rispetto
all'oggetto del provvedimento - potrebbero essere
ulteriormente valutate nel corso dell'esame in Assemblea,
eventualmente sulla base di apposite proposte emendative.
Al termine dell'esame in sede referente, le Commissioni
riunite hanno pertanto deciso di proporre all'Assemblea, con
alcune limitate modifiche, il testo unificato come risultante
dall'esame degli emendamenti.
Il testo del provvedimento.
Il testo unificato che si propone all'Assemblea è frutto
di una scelta di base adottata in seno al comitato ristretto,
con cui si è ritenuto opportuno effettuare una distinzione tra
tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti e quei piccoli comuni che, per le loro particolari
caratteristiche di marginalità sociale o ambientale, sono
stati ritenuti meritevoli di specifiche e peculiari forme di
tutela e sostegno. In tal senso, anche alla luce dei
significativi elementi conoscitivi forniti nel corso della
audizioni (che hanno fatto emergere un quadro sostanzialmente
diversificato delle diverse realtà esistenti sul territorio),
i relatori hanno proposto di dividere il provvedimento in due
capi: il capo I, dedicato alla definizione dell'ambito di
applicazione della legge e all'individuazione di una serie di
disposizioni applicabili a tutti i comuni con popolazione pari
o inferiore a 5.000 abitanti; il Capo II, in cui si sono
invece disciplinate le misure concernenti i soli "piccoli
comuni", come definiti ai sensi dell'articolo 1.
Infatti, l'articolo 1, per un verso, espone le finalità
generali del provvedimento, individuate nella promozione delle
attività economiche, sociali, ambientali e culturali
esercitate nei piccoli comuni nonché nella tutela e nella
valorizzazione del patrimonio naturale, rurale e
storico-culturale dei comuni medesimi. Per altro verso, il
medesimo articolo specifica altresì che per "piccoli comuni"
si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti, caratterizzati da particolari situazioni di
marginalità economico-sociale ed individuati periodicamente
mediante un'apposita procedura amministrativa che prevede la
fattiva partecipazione delle autonomie locali. Soltanto a tali
comuni si applicano, pertanto, le disposizioni di cui al capo
II (articoli da 3 a 11) del provvedimento in esame.
L'articolo 2 detta disposizioni concernenti tutti i comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti. In
particolare, l'articolo stabilisce che le regioni, nel
rispetto del principio di sussidiarietà, promuovano iniziative
per l'unione di tali comuni nonché per la costituzione di
consorzi e per l'esercizio in forma associata dei servizi e di
specifiche funzioni. Inoltre, sono ivi previste disposizioni
che mirano, da un lato, a semplificare l'attività
amministrativa di tali comuni nonché le procedure di pagamento
dei tributi erariali e dei corrispettivi dovuti dai cittadini
dei comuni medesimi per alcuni servizi pubblici, quali
l'acqua, l'energia e il gas; dall'altro lato, a favorire
iniziative, con la partecipazione di soggetti terzi
qualificati, quali ad esempio le diocesi e l'ANAS, per il
recupero di beni culturali o patrimoniali.
L'articolo 3, che è il primo articolo del capo II e,
dunque, limitato ai soli comuni individuati ai sensi
dell'articolo 1, commi da 2 a 6, dispone l'applicazione a
tutti i piccoli comuni dell'articolo 17 della legge 31 gennaio
1994, n. 97, e successive modificazioni, recante incentivi
alle pluriattività con riferimento al territorio dei comuni
montani.
L'articolo 4, al fine di assicurare l'efficienza e la
qualità dei servizi essenziali nei piccoli comuni, consente ai
comuni medesimi di istituire centri multifunzionali nei quali
concentrare una pluralità di servizi e prevede che le regioni
e le province possano sia concorrere alle spese relative
all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti
servizi sia destinare proprie risorse finanziarie volte
all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza
quali istituti di ricerca, laboratori, eccetera. Inoltre, in
vista della sistemazione e della manutenzione del territorio,
i centri multifunzionali possono stipulare convenzioni e
contratti di appalto con gli imprenditori agricoli.
L'articolo 5 prevede alcune misure per la valorizzazione
dei prodotti agroalimentari tradizionali dei piccoli comuni,
quali ad esempio la creazione da parte del Ministero delle
politiche agricole e forestali di un apposito portale
telematico destinato alla promozione e alla
commercializzazione di tali prodotti, ovvero la possibilità
per i comuni medesimi di indicare nella cartellonistica
ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari
tradizionali.
L'articolo 6 dispone in merito allo sviluppo
dell'informatica nei piccoli comuni. In particolare,
l'articolo prevede che i progetti informatici riguardanti i
piccoli comuni, in forma singola o associata, conformi ai
requisiti prescritti dalla legislazione vigente nazionale ed
europea, abbiano la precedenza nell'accesso ai finanziamenti
pubblici per la realizzazione dei programmi di
e-Government.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di servizio
postale e di programmazione televisiva pubblica. In ordine al
primo profilo, le norme ivi contenute sono volte ad assicurare
l'attivazione di sportelli postali in tutti i piccoli comuni.
A tal fine si stabilisce che il Ministero delle comunicazioni
inserisca un'apposita previsione nel contratto di programma
stipulato con il concessionario del servizio postale
universale e che l'amministrazione comunale possa stipulare
apposite convenzioni, d'intesa con le associazioni di
categoria e con Poste italiane spa, affinché taluni pagamenti,
quali quelli relativi alle imposte comunali o ai vaglia
postali, possano essere effettuati presso gli esercizi
commerciali presenti in loco. In merito alla
programmazione televisiva del servizio pubblico, l'articolo
stabilisce che il Ministero delle comunicazioni provvede ad
assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario
del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo
di prestare particolare attenzione alle realtà storiche,
artistiche, sociali, dei piccoli comuni.
L'articolo 8 riguarda il funzionamento degli istituti
scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni. In
particolare, la disposizione prevede che le regioni possano
stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per
finanziare il mantenimento in attività degli istituti
scolastici statali aventi sede nei piccoli comuni che
dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia.
L'articolo 9 prevede alcuni interventi per lo sviluppo e
l'incentivazione di attività commerciali che si svolgono nei
piccoli comuni che riguardano la possibilità per gli artigiani
residenti di mostrare e vendere i prodotti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni
commerciali e artigianali, in apposite aree e per non più di
quattro giorni al mese, nonché la facoltà riconosciuta ai
predetti comuni di deliberare l'apertura degli esercizi
commerciali nei giorni festivi anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia.
L'articolo 10 prevede incentivi per l'insediamento nei
piccoli comuni. In particolare, sono previsti incentivi
finanziari e premi di insediamento a favore di coloro che,
provenendo da un comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti, trasferiscono la propria residenza e dimora abituale
o la sede di effettivo svolgimento della propria attività
economica in un piccolo comune e si impegnano a non
modificarla per un decennio. Sono inoltre previsti incentivi e
premi anche ai residenti nei piccoli comuni, che intendano
recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi ovvero
avviare in essi una attività economica. Infine, le regioni
possono attribuire alle associazioni di categoria il compito
di contribuire allo sviluppo di progetti di insediamento e
promozione delle attività economiche.
L'articolo 11, ai fini della concessione di incentivi
fiscali in favore dei piccoli comuni, istituisce infine nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze un fondo per gli incentivi fiscali in favore dei
piccoli comuni.
La dotazione iniziale del fondo è stabilita in 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere
dall'anno 2006, al finanziamento del fondo si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge
7 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. L'onere
derivante dall'istituzione del fondo è posto a carico
dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del
Ministero dell'economia e delle finanze. Gli incentivi fiscali
concessi a valere sulle disponibilità del fondo riguardano:
a) la riduzione delle aliquote dell'imposta regionale
sulle attività produttive; b) ulteriori misure
agevolative concernenti l'imposta comunale sugli immobili
destinati ad abitazione principale; c) ulteriori misure
agevolative concernenti l'imposta di registro per l'acquisto
di immobili destinati ad abitazione principale. La
ripartizione delle risorse del fondo avviene mediante
un'apposita procedura amministrativa, nell'ambito di
determinati limiti percentuali destinati a ciascuna misura
agevolativa.
In conclusione, nel ribadire una valutazione positiva sul
testo unificato delle proposte di legge in esame, se ne
auspica una rapida approvazione da parte della Camera.
Giancarlo GIORGETTI,
Relatore per la V Commissione
Maurizio Enzo LUPI,
Relatore per la VIII Commissione