XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1174 - 2952-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


        Il Comitato permanente per i pareri della Commissione Affari costituzionali,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 e abbinate, come risultante dalla approvazione degli emendamenti da parte delle Commissioni di merito,

            rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni, nonché alle materie "sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie",

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)


        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 e 2952, recante "Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE

            con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di riformulare l'articolo 11, nel senso di prevedere un criterio di riparto del Fondo di cui al medesimo articolo volto a garantire che gli incentivi fiscali ivi previsti siano concessi prioritariamente in favore dei piccoli comuni destinatari di minori trasferimenti erariali;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere agevolazioni fiscali a sostegno delle attività di produzione di beni e servizi esercitate nei piccoli comuni.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


        La IX Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti: "Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti" (C. 1174 e abbinate);

            rilevata l'opportunità che la categoria dei "piccoli comuni" sia definita secondo criteri univoci ed oggettivi, che facciano riferimento alla consistenza numerica della popolazione residente e prendano in considerazione il relativo livello di sviluppo economico ai soli fini della determinazione dell'intensità delle singole misure di sostegno;

            sottolineata l'esigenza che la natura e la disciplina degli interventi previsti dal provvedimento siano coerenti con i principi e le norme vigenti in sede comunitaria, statale e regionale;

            delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) considerato che l'utilizzo previsto dall'articolo 2, comma 5, della rete telematica gestita dai concessionari dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giochi appare suscettibile di determinare un decremento del numero di operazioni effettuate presso gli sportelli postali dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti - con conseguente riduzione della loro già modesta redditività e con il rischio della chiusura di molti di essi - valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il potenziamento del servizio postale, assicurando la presenza di un presidio in ogni comune italiano;

            b) con riferimento alle intese che, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, i comuni possono stipulare ai fini del recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e del loro utilizzo per scopi di interesse generale, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di definire in maggiore dettaglio il ruolo dei soggetti concessionari (Rete ferroviaria italiana Spa ed altre imprese concessionarie della rete ferroviaria) ed i contenuti delle intese medesime, precisando, tra l'altro, se - ferma restando la natura essenzialmente gratuita del comodato ivi previsto - esse abbiano o meno carattere oneroso;

            c) in relazione a quanto disposto dall'articolo 7, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare espressamente che l'attivazione di uffici postali mobili e l'autorizzazione al pagamento di conti correnti e vaglia postali presso esercizi commerciali convenzionati devono costituire iniziative di carattere residuale, che non possono in alcun modo pregiudicare il rispetto uniforme su tutto il territorio nazionale degli obblighi di servizio universale nel settore postale e la presenza di Poste italiane Spa in tutti i comuni italiani e nelle frazioni più significative, tenuto conto della rilevanza sociale che tale presenza riveste.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)


        La X Commissione,

            esaminato il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, delle proposte di legge C. 1174 ed abb., recante "Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti";

            condivise le finalità del provvedimento di assumere nell'ordinamento la specificità delle realtà locali quale elemento positivo e meritevole di tutela;

            premesso che le disposizioni di sostegno a favore dei comuni minori previste dal provvedimento in esame devono avere carattere aggiuntivo rispetto alle forme di agevolazione e di incentivazione già esistenti,

            delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

                a) valutino le Commissioni di merito la possibilità di riformulare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 nel senso di prevedere che i comuni compresi in una delle tipologie di cui al comma 2, ancorché ad alta densità di attività economiche e produttive, non siano esclusi dall'ambito di applicazione della legge, atteso che in molti casi la presenza di significative attività produttive non è comunque in grado di garantire il superamento di situazioni di marginalità e disagio sociale e culturale;

                b) in relazione all'articolo 4, che impegna lo Stato, le regioni, le province e le comunità montane a garantire l'efficienza e le qualità dei servizi indispensabili per la vita delle popolazioni locali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di una più precisa definizione di tali servizi;

                c) al fine di favorire le attività economiche, sociali e culturali dei piccoli comuni appare opportuno prevedere misure volte a promuovere in tali località l'accesso a forme e strumenti di commercio elettronico e di telelavoro;

                d) al fine di favorire le attività di formazione professionali e dell'istruzione obbligatoria nei piccoli comuni è opportuno prevedere, nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, forme di incentivazione ed agevolazione di esperienze di e-learning e di insegnamento a distanza, mantenendo anche piccoli gruppi di studenti in situ;

                e) si valuti, infine, la possibilità di una adeguata valorizzazione, nel rispetto delle competenze regionali in materia, delle risorse turistiche dei piccoli comuni oggetto del provvedimento.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 Realacci e C. 2952 Bocchino, "Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti", come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta dell'11 dicembre 2002;
            considerato che l'articolo 4, comma 1, del testo unificato prevede che nei piccoli comuni siano assicurate l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riguardo anche alla sanità e ai servizi socio-assistenziali;

            considerato altresì che all'articolo 4, comma 4, del testo unificato si prevede di privilegiare, nella definizione degli stanziamenti finanziari, le iniziative finalizzate all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi;

            rilevato che la locuzione "centri di eccellenza" possa ingenerare problemi di natura interpretativa potendosi confondere con i Centri di eccellenza di altissima specialità e complessità di cui parla lo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004, nell'ambito della ridefinizione della rete ospedaliera;

            rilevato che lo schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004, sottolinea l'esigenza di riconvertire i piccoli ospedali, valorizzando l'attività di pronto soccorso di primo livello, la diagnostica di base, i servizi di assistenza domiciliare e i centri di riabilitazione di primo livello;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 4, comma 4, le parole "di eccellenza";

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, sempre all'articolo 4, comma 4, anche l'attività volta alla riconversione dei piccoli ospedali, valorizzando - in armonia con l'orientamento dello schema di Piano sanitario nazionale 2002-2004 - l'assistenza di pronto soccorso di primo livello, la diagnostica di base, i servizi di assistenza domiciliare ed i centri di riabilitazione di primo livello.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)


        La XIII Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1174 e abbinate, recante "Misure per il sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti",

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
            con le seguenti osservazioni:

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire, nel titolo del provvedimento, un riferimento non solo al "sostegno", ma anche alla "valorizzazione" dei comuni con popolazioni pari o inferiore a 5.000 abitanti;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare che la disposizione di cui all'articolo 5, comma 1, riguarda i piccoli comuni, non solo singoli ma anche associati;

            valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare che le misure di cui all'articolo 5 sono volte anche a favorire il recupero dei terreni incolti ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'unione europea)


        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge;

            tenuto conto che all'articolo 11, comma 2, lettera d), si prevede la riduzione delle aliquote IVA sulle operazioni di trasloco di beni mobili in favore di chi trasferisce la propria residenza in un piccolo comune,

            rilevato che la direttiva 77/388/CE (sesta direttiva IVA) non sembra contemplare l'applicazione di aliquote ridotte per le operazioni in questione, non essendo le stesse riconducibili alle categorie di prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali l'allegato H alla citata direttiva consente l'applicazione, da parte degli Stati membri, di aliquote IVA ridotte,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni di merito la disposizione contenuta all'articolo 11, comma 2, lettera d), con riferimento a quanto disposto dalla direttiva 77/388/CE (sesta direttiva IVA) che individua le categorie di prestazioni di servizi e cessioni di beni per le quali è consentita l'applicazione, da parte degli Stati membri, di aliquote IVA ridotte.




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