XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1174 - 2952-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato permanente per i pareri della Commissione
Affari costituzionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
1174 e abbinate, come risultante dalla approvazione degli
emendamenti da parte delle Commissioni di merito,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono
prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate
dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che
prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione
e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri
economici e sociali lo Stato destina risorse aggiuntive ed
effettua interventi speciali in favore di determinati comuni,
province, città metropolitane e regioni, nonché alle materie
"sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione
delle risorse finanziarie",
ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli
aspetti di legittimità costituzionale,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis,
del regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C.
1174 e 2952, recante "Misure per il sostegno dei comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità
di riformulare l'articolo 11, nel senso di prevedere un
criterio di riparto del Fondo
di cui al medesimo articolo volto a garantire che gli
incentivi fiscali ivi previsti siano concessi prioritariamente
in favore dei piccoli comuni destinatari di minori
trasferimenti erariali;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità
di prevedere agevolazioni fiscali a sostegno delle attività di
produzione di beni e servizi esercitate nei piccoli comuni.
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
recanti: "Misure per il sostegno dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti" (C. 1174 e abbinate);
rilevata l'opportunità che la categoria dei "piccoli
comuni" sia definita secondo criteri univoci ed oggettivi, che
facciano riferimento alla consistenza numerica della
popolazione residente e prendano in considerazione il relativo
livello di sviluppo economico ai soli fini della
determinazione dell'intensità delle singole misure di
sostegno;
sottolineata l'esigenza che la natura e la disciplina
degli interventi previsti dal provvedimento siano coerenti con
i principi e le norme vigenti in sede comunitaria, statale e
regionale;
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) considerato che l'utilizzo previsto dall'articolo
2, comma 5, della rete telematica gestita dai concessionari
dei Monopoli di Stato per la raccolta dei giochi appare
suscettibile di determinare un decremento del numero di
operazioni effettuate presso gli sportelli postali dei comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti - con
conseguente riduzione della loro già modesta redditività e con
il rischio della chiusura di molti di essi - valutino le
Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il
potenziamento del servizio postale, assicurando la presenza di
un presidio in ogni comune italiano;
b) con riferimento alle intese che, ai sensi
dell'articolo 2, comma 7, i comuni possono stipulare ai fini
del recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e del
loro utilizzo per scopi di interesse generale, valutino le
Commissioni di merito l'opportunità di definire
in maggiore dettaglio il ruolo dei soggetti concessionari
(Rete ferroviaria italiana Spa ed altre imprese concessionarie
della rete ferroviaria) ed i contenuti delle intese medesime,
precisando, tra l'altro, se - ferma restando la natura
essenzialmente gratuita del comodato ivi previsto - esse
abbiano o meno carattere oneroso;
c) in relazione a quanto disposto dall'articolo 7,
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare
espressamente che l'attivazione di uffici postali mobili e
l'autorizzazione al pagamento di conti correnti e vaglia
postali presso esercizi commerciali convenzionati devono
costituire iniziative di carattere residuale, che non possono
in alcun modo pregiudicare il rispetto uniforme su tutto il
territorio nazionale degli obblighi di servizio universale nel
settore postale e la presenza di Poste italiane Spa in tutti i
comuni italiani e nelle frazioni più significative, tenuto
conto della rilevanza sociale che tale presenza riveste.
PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)
La X Commissione,
esaminato il testo unificato, come risultante dagli
emendamenti approvati dalle Commissioni di merito, delle
proposte di legge C. 1174 ed abb., recante "Misure per il
sostegno dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000
abitanti";
condivise le finalità del provvedimento di assumere
nell'ordinamento la specificità delle realtà locali quale
elemento positivo e meritevole di tutela;
premesso che le disposizioni di sostegno a favore dei
comuni minori previste dal provvedimento in esame devono avere
carattere aggiuntivo rispetto alle forme di agevolazione e di
incentivazione già esistenti,
delibera di esprimere
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito la
possibilità di riformulare i commi 2 e 3 dell'articolo 1 nel
senso di prevedere che i comuni compresi in una delle
tipologie di cui al comma 2, ancorché ad alta densità di
attività economiche e produttive, non siano esclusi
dall'ambito
di applicazione della legge, atteso che in molti casi la
presenza di significative attività produttive non è comunque
in grado di garantire il superamento di situazioni di
marginalità e disagio sociale e culturale;
b) in relazione all'articolo 4, che impegna lo
Stato, le regioni, le province e le comunità montane a
garantire l'efficienza e le qualità dei servizi indispensabili
per la vita delle popolazioni locali, valutino le Commissioni
di merito l'opportunità di una più precisa definizione di tali
servizi;
c) al fine di favorire le attività economiche,
sociali e culturali dei piccoli comuni appare opportuno
prevedere misure volte a promuovere in tali località l'accesso
a forme e strumenti di commercio elettronico e di
telelavoro;
d) al fine di favorire le attività di formazione
professionali e dell'istruzione obbligatoria nei piccoli
comuni è opportuno prevedere, nel rispetto del principio
dell'autonomia scolastica, forme di incentivazione ed
agevolazione di esperienze di e-learning e di
insegnamento a distanza, mantenendo anche piccoli gruppi di
studenti in situ;
e) si valuti, infine, la possibilità di una
adeguata valorizzazione, nel rispetto delle competenze
regionali in materia, delle risorse turistiche dei piccoli
comuni oggetto del provvedimento.
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo
unificato delle proposte di legge C. 1174 Realacci e C. 2952
Bocchino, "Misure per il sostegno dei comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti", come risultante dagli
emendamenti approvati nella seduta dell'11 dicembre 2002;
considerato che l'articolo 4, comma 1, del testo
unificato prevede che nei piccoli comuni siano assicurate
l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con
particolare riguardo anche alla sanità e ai servizi
socio-assistenziali;
considerato altresì che all'articolo 4, comma 4, del
testo unificato si prevede di privilegiare, nella definizione
degli stanziamenti finanziari, le iniziative finalizzate
all'insediamento nei piccoli comuni di centri di eccellenza,
quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e
sportivi;
rilevato che la locuzione "centri di eccellenza" possa
ingenerare problemi di natura interpretativa potendosi
confondere con i Centri di eccellenza di altissima specialità
e complessità di cui parla lo schema di Piano sanitario
nazionale 2002-2004, nell'ambito della ridefinizione della
rete ospedaliera;
rilevato che lo schema di Piano sanitario nazionale
2002-2004, sottolinea l'esigenza di riconvertire i piccoli
ospedali, valorizzando l'attività di pronto soccorso di primo
livello, la diagnostica di base, i servizi di assistenza
domiciliare e i centri di riabilitazione di primo livello;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
sopprimere, all'articolo 4, comma 4, le parole "di
eccellenza";
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
prevedere, sempre all'articolo 4, comma 4, anche l'attività
volta alla riconversione dei piccoli ospedali, valorizzando -
in armonia con l'orientamento dello schema di Piano sanitario
nazionale 2002-2004 - l'assistenza di pronto soccorso di primo
livello, la diagnostica di base, i servizi di assistenza
domiciliare ed i centri di riabilitazione di primo livello.
PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)
La XIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
1174 e abbinate, recante "Misure per il sostegno dei comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
inserire, nel titolo del provvedimento, un riferimento non
solo al "sostegno", ma anche alla "valorizzazione" dei comuni
con popolazioni pari o inferiore a 5.000 abitanti;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
specificare che la disposizione di cui all'articolo 5, comma
1, riguarda i piccoli comuni, non solo singoli ma anche
associati;
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di
precisare che le misure di cui all'articolo 5 sono volte anche
a favorire il recupero dei terreni incolti ai sensi della
legge 4 agosto 1978, n. 440.
PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'unione europea)
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge;
tenuto conto che all'articolo 11, comma 2, lettera d),
si prevede la riduzione delle aliquote IVA sulle operazioni di
trasloco di beni mobili in favore di chi trasferisce la
propria residenza in un piccolo comune,
rilevato che la direttiva 77/388/CE (sesta direttiva
IVA) non sembra contemplare l'applicazione di aliquote ridotte
per le operazioni in questione, non essendo le stesse
riconducibili alle categorie di prestazioni di servizi e
cessioni di beni per le quali l'allegato H alla citata
direttiva consente l'applicazione, da parte degli Stati
membri, di aliquote IVA ridotte,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito la disposizione
contenuta all'articolo 11, comma 2, lettera d), con
riferimento a quanto disposto dalla direttiva 77/388/CE (sesta
direttiva IVA) che individua le categorie di prestazioni di
servizi e cessioni di beni per le quali è consentita
l'applicazione, da parte degli Stati membri, di aliquote IVA
ridotte.