XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1174 - 2952-A
TESTO
unificato delle Commissioni
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti.
Capo I
AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità della legge e definizione
di piccoli comuni).
1. La presente legge ha lo scopo di promuovere e
sostenere, nel rispetto del Titolo V della parte seconda della
Costituzione, le attività economiche, sociali, ambientali e
culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e
valorizzare il patrimonio naturale, rurale e
storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì
l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti, con
particolare riferimento al sistema di servizi territoriali.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, ai fini
della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni
con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, compresi in
una delle seguenti tipologie:
a) comuni collocati in aree territorialmente
dissestate;
b) comuni in cui si registrano evidenti situazioni
di marginalità culturale, economica o sociale, con particolare
riguardo a quelli nei quali nell'ultimo quinquennio si sia
verificato un significativo decremento della popolazione
residente;
c) comuni siti in zone, in prevalenza montane,
caratterizzate da difficoltà di comunicazione ed estrema
perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni
ovvero il cui territorio sia connotato
da particolare ampiezza e dalla frammentazione dei centri
abitati in più frazioni.
3. Ai fini della presente legge, non sono comunque
considerati piccoli comuni i comuni con popolazione pari o
inferiore a 5.000 abitanti nei quali si registra un'elevata
densità di attività economiche e produttive, anche per la
vicinanza con grandi centri metropolitani.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa intesa con
la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, di cui
all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni ai
sensi del comma 2.
5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni
con le medesime procedure di cui al citato comma 4.
6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono
trasmessi alle Camere per il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, da esprimere entro un mese dalla
data di trasmissione.
7. Le regioni, nell'ambito delle funzioni ad esse
riconosciute dalle norme di cui al Titolo V della parte
seconda della Costituzione, definiscono ulteriori interventi
per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.
Art. 2.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti).
1. Nel rispetto del principio di sussidiarietà, le
regioni, in attuazione degli articoli 117 e 118 della
Costituzione, promuovono iniziative per l'unione di comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme
previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, nonché per la costituzione di consorzi e
per l'esercizio in forma associata, anche avvalendosi di
soggetti privati, dei servizi comunali e di specifiche
funzioni.
2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a
5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili
degli uffici e dei servizi possono essere affidate, con
deliberazione di giunta, al segretario comunale.
3. Nei comuni di cui al comma 2 le competenze del
responsabile del procedimento per l'affidamento e per
l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite
al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura
corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto
disposto dal regolamento comunale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
4. I comuni di cui al comma 2 non sono tenuti
all'osservanza delle seguenti disposizioni:
a) articoli 197, 229 e 230 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) articolo 14, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo
periodo, e 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
d) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554;
e) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21
giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148
del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.
5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il
pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi
dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio,
può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di
trasferimento somme, previa
convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze,
la rete telematica gestita dai concessionari della
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato per la raccolta
dei giuochi.
6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o
partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi
cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei
beni culturali, storici, artistici, e librari delle
parrocchie. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i
beni e le attività culturali con le risorse di cui
all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni. A tale fine, con decreto del
Ministro per i beni e le attività culturali sono stabiliti i
criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle
predette risorse destinata agli stessi.
7. I comuni di cui al comma 2 possono stipulare intese
finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie
disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS al fine di
destinarle, ricorrendo all'istituto del comodato a favore
delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione
civile e di salvaguardia del territorio ovvero, anche di
intesa con la società Sviluppo Italia, a sedi permanenti di
promozione dei prodotti tipici locali.
Capo II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI
I PICCOLI COMUNI
Art. 3.
(Incentivi alle pluriattività).
1. L'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e
successive modificazioni, si applica a tutti i piccoli
comuni.
Art. 4.
(Attività e servizi).
1. Per garantire finalità di sviluppo sostenibile e un
equilibrato governo del
territorio, lo Stato, le regioni, le province, le unioni di
comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di
rispettiva competenza, assicurano, nei piccoli comuni,
l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con
particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile,
all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali,
ai trasporti ed ai servizi postali.
2. Ai fini di cui al comma 1, presso i piccoli comuni
possono essere istituiti centri multifunzionali nei quali
concentrare una pluralità di servizi quali i servizi
ambientali, energetici, scolastici, postali, artigianali,
turistici, di comunicazione, di volontariato e di
associazionismo culturale, commerciali e di sicurezza. Le
regioni e le province possono concorrere alle spese relative
all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti
servizi.
3. Per lo svolgimento di attività funzionali alla
sistemazione ed alla manutenzione del territorio, i centri
multifunzionali di cui al comma 2 possono stipulare
convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori
agricoli ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18
maggio 2001, n. 228.
4. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo,
le regioni e le province possono privilegiare, nella
definizione degli stanziamenti finanziari di propria
competenza, le iniziative finalizzate all'insediamento nei
piccoli comuni di centri di eccellenza per la prestazione dei
servizi di cui al comma 2, quali istituti di ricerca,
laboratori, centri culturali e sportivi.
Art. 5.
(Valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali).
1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali
favorisce, d'intesa con le associazioni rappresentative degli
enti locali, sentite le organizzazioni maggiormente
rappresentative delle categorie produttive interessate, la
promozione e la commercializzazione, anche mediante un
apposito
portale telematico, dei prodotti agroalimentari tradizionali
dei piccoli comuni, di cui al decreto del direttore generale
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali del
Ministero delle politiche agricole e forestali 18 luglio 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000.
2. I piccoli comuni possono indicare nella cartellonistica
ufficiale i rispettivi prodotti agroalimentari tradizionali,
preceduti dalla dicitura "Luogo di produzione del ...." posta
sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori
rispetto a quelli di quest'ultimo.
3. Per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari
tradizionali nonché per la promozione delle vocazioni
produttive del territorio e la tutela delle produzioni di
qualità e delle tradizioni alimentari e culturali locali, i
piccoli comuni, singoli o associati, possono stipulare
contratti di collaborazione con gli imprenditori agricoli ai
sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
Art. 6.
(Programmi di e-Government).
1. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, in
forma singola o associata, conformi ai requisiti prescritti
dalla legislazione vigente nazionale e comunitaria, hanno la
precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici per la
realizzazione dei programmi di e-Government.
Art. 7.
(Servizi postali e programmazione
televisiva pubblica).
1. Il Ministero delle comunicazioni provvede ad
assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel
contratto di programma con il concessionario del servizio
postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in
tutti i piccoli comuni, anche con un'apertura alternata ovvero
mediante uffici mobili presenti periodicamente
ovvero attraverso l'istituzione di centri di servizi per i
piccoli comuni da realizzare in accordo con le associazioni
rappresentative degli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione comunale
può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le
associazioni di categoria e con Poste italiane Spa, affinché
il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli
relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le
altre prestazioni possano essere effettuati presso gli
esercizi commerciali presenti nel territorio comunale.
3. Il Ministero delle comunicazioni provvede, altresì, ad
assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario
del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo
di prestare particolare attenzione, nella programmazione
televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà
storiche, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche
dei piccoli comuni.
Art. 8.
(Istituti scolastici).
1. Le regioni possono stipulare convenzioni con gli uffici
scolastici regionali del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento
in attività degli istituti scolastici statali aventi sede nei
piccoli comuni che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai
sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 9.
(Interventi per lo sviluppo e l'incentivazione di attività
commerciali).
1. Gli artigiani residenti nei piccoli comuni possono
mostrare e vendere i loro prodotti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia di autorizzazioni commerciali
e artigianali, in apposite aree e per non più di quattro
giorni al mese.
2. I piccoli comuni possono deliberare l'apertura degli
esercizi commerciali nei
giorni festivi anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia.
Art. 10.
(Incentivi per l'insediamento
nei piccoli comuni).
1. Al fine di favorire il riequilibrio insediativo ed il
recupero dei centri abitati, ciascuna regione può disporre
incentivi finanziari e premi di insediamento a favore di
coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora
abituale o la sede di effettivo svolgimento della propria
attività economica, impegnandosi a non modificarla per un
decennio, da un comune con popolazione superiore a 5.000
abitanti ad un piccolo comune.
2. Gli incentivi e i premi di cui al comma 1 possono
essere concessi anche ai residenti nei piccoli comuni, che
intendano recuperare il patrimonio abitativo dei comuni stessi
ovvero avviare in essi una attività economica.
3. Le regioni possono altresì attribuire alle associazioni
di categoria il compito di contribuire allo sviluppo di
progetti di insediamento e promozione delle attività
economiche.
Art. 11.
(Fondo per gli incentivi fiscali in favore dei piccoli
comuni).
1. Ai fini della concessione di incentivi fiscali in
favore dei piccoli comuni, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un
apposito fondo.
2. A valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma
1 si provvede alla copertura delle minori entrate
derivanti:
a) dalla riduzione delle aliquote dell'imposta
regionale sulle attività produttive, previo parere favorevole
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in
relazione al
corrispondente aumento dei trasferimenti erariali volti a
compensare le minori entrate per le regioni;
b) da ulteriori misure agevolative concernenti
l'imposta comunale sugli immobili destinati ad abitazione
principale, in relazione al corrispondente aumento dei
trasferimenti erariali volti a compensare le minori entrate
per i comuni;
c) da ulteriori misure agevolative concernenti
l'imposta di registro per l'acquisto di immobili destinati ad
abitazione principale.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
annualmente, con proprio decreto, alla determinazione delle
misure di cui al comma 2, lettera c), nei limiti del 30
per cento delle disponibilità del fondo di cui al comma 1.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede
altresì annualmente, con proprio decreto, all'individuazione
dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle
restanti risorse tra le regioni e i comuni, ai fini della
concessione delle agevolazioni di cui al citato comma 2,
lettere a) e b).
5. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 è
autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dall'anno 2006, al
finanziamento del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 7 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.