XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1038 - 1108 - 1142 - 1514-A
Onorevoli Colleghi! - Il mutato quadro delle relazioni
internazionali dalla caduta del muro di Berlino, con il venir
meno di storici condizionamenti, ha comportato l'aumento
dell'impegno del nostro Paese nelle missioni internazionali,
condotte sotto l'egida dell'ONU, della NATO o di altre
organizzazioni internazionali, volte al mantenimento o al
ripristino della pace, ovvero a portare soccorso alle
popolazioni coinvolte in episodi di guerra.
Con la presente proposta di legge si intende definire una
normativa organica che regoli la partecipazione di contingenti
militari a missioni internazionali di pace al di fuori del
territorio nazionale, disciplinando i profili attinenti al
trattamento giuridico, assicurativo, retributivo e
previdenziale del personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato. Si disciplinano inoltre i medesimi aspetti
per l'impiego del predetto personale in operazioni di concorso
per la salvaguardia delle libere istituzioni, per esigenze di
ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei
casi di pubbliche calamità.
La Commissione difesa ha esaminato le proposte di legge n.
1038, n. 1108, n. 1142 e n. 1514, pervenendo alla definizione
dell'allegato testo unificato, in ordine al quale si osserva
quanto segue.
1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la
legislazione vigente.
Il trattamento del personale militare impiegato nelle
missioni internazionali è attualmente disciplinato con
provvedimenti d'urgenza, mediante numerosi richiami normativi
contenuti all'interno dei decreti-legge, che autorizzano o
prorogano la partecipazione di contingenti militari italiani
alle varie missioni.
Si ricorda che dall'inizio della XIV legislatura sono
stati convertiti in legge quattro decreti concernenti,
rispettivamente: la proroga della partecipazione italiana a
missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei
programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (legge 29
agosto 2001, n. 339); la partecipazione militare italiana alla
missione internazionale di pace in Macedonia (legge 16
novembre 2001, n. 406); la partecipazione di personale
militare all'operazione multinazionale denominata Enduring
Freedom (1. 31 gennaio 2002, n. 6); ed, infine, la proroga
della partecipazione italiana ad operazioni militari
internazionali (legge 27 febbraio 2002, n. 15).
Finalità della proposta in esame è quella di definire un
quadro normativo stabile di riferimento per quel che concerne
gli aspetti giuridici ed economici che possono essere
disciplinati in modo organico, consentendo al Parlamento di
intervenire in sede di conversione dei decreti-legge, che
saranno comunque adottati dal Governo in occasione di ogni
nuova missione all'estero, valutando unicamente gli aspetti di
carattere politico, come quelli concernenti l'area di
intervento, il periodo di impegno, l'entità del personale
militare interessato e la relativa autorizzazione di spesa.
Per quanto concerne invece il personale delle Forze armate
e dei Corpi armati dello Stato impiegato per esigenze di
ordine pubblico, il testo in esame interviene in una materia
attualmente disciplinata dalla legge 26 marzo 2001, n. 128,
recante "Interventi legislativi in materia di tutela dei
cittadini" e dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, recante
"Norme per l'istituzione del servizio militare
professionale".
2. Istruttoria legislativa svolta.
La Commissione ha esaminato in modo approfondito il testo
in esame, che è stato elaborato da un Comitato ristretto sulla
base delle proposte di legge assegnate in tale materia. Il
Comitato ristretto ha svolto i propri lavori nei mesi di
ottobre, novembre, gennaio, e nella prima decade del mese di
febbraio, ed ha presentato alla Commissione il testo da esso
predisposto nella seduta del 12 febbraio scorso. L'esame in
sede referente si è svolto nelle sedute del 19 e 27 febbraio,
5 e 14 marzo.
Si ricorda inoltre che nella XIV legislatura la
Commissione aveva già approfondito la materia oggetto del
testo unificato, attraverso l'esame delle proposte di legge,
A.C. 6654, di iniziativa del deputato Romano Carratelli ed
altri, e A.C. 6837, di iniziativa del deputato Ascierto ed
altri. Dei due provvedimenti era stato predisposto in Comitato
ristretto un testo unificato, il cui esame presso la
Commissione si era interrotto nella seduta del 29 novembre
2000.
2.1 Pareri espressi.
Sul testo unificato sono stati acquisiti i pareti
favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia,
Ambiente, Trasporti e Affari sociali. La Commissione Lavoro ha
espresso parere favorevole con una osservazione, nella quale
si esprime l'opportunità di indicare all'articolo 9, comma 1,
il limite massimo per la maggiorazione dell'indennità
determinabile dal Ministro della Difesa nel caso di situazioni
di particolare disagio o rischio. A tale riguardo, si osserva
che la Commissione non ha ritenuto opportuno recepire tale
osservazione, considerato che nella citata disposizione già si
prevede che si tenga comunque conto, nella determinazione
della predetta indennità, delle classificazioni delle sedi
estere in base al disagio adottate dalla Commissione europea,
nonché la verifica periodica, almeno biennale della
maggiorazione dell'indennità stessa.
La Commissione Affari Esteri e Comunitari ha espresso
parere favorevole con una condizione volta a sostituire
integralmente l'articolo 1 del testo unificato, eliminando
innanzitutto l'indicazione espressa delle finalità per le
quali si giustifica l'impiego delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato, sia al di fuori del territorio nazionale
per la conduzione di operazioni di pace, sia sul territorio
nazionale per l'impiego del medesimo personale per esigenze di
ordine pubblico, per la salvaguardia della vita umana e nei
casi di pubbliche calamità. Si suggerisce inoltre nel parere
l'eliminazione dei riferimenti ivi previsti all'articolo 1 del
decreto legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.
La Commissione non ha ritenuto opportuno recepire la
predetta condizione, reputando comunque necessaria l'espressa
indicazione all'articolo 1 delle finalità per le quali si
giustifica l'impiego delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato sia nelle operazioni multinazionali di pace, sia
sul territorio nazionale. A tale ultimo proposito si rileva
infatti che, sebbene le leggi n. 331 del 2000 e n. 128 del
2001 già disciplinino i compiti delle Forze armate, tale
indicazione non appare esaustiva rispetto a quanto previsto
dall'articolo 1 del testo unificato predisposto dalla
Commissione.
3. Contenuto dell'articolato
L'articolo 1 concerne l'ambito di applicazione e prevede
che la disciplina introdotta si applichi al personale delle
Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato
all'estero, per fornire assistenza a connazionali presenti in
aree di crisi e nel caso di impiego in operazioni di pace e in
altri interventi derivanti da risoluzioni dell'ONU o da
Accordi internazionali. Tale disciplina è estesa anche ai
militari che operano sul territorio nazionale con compiti di
salvaguardia delle libere istituzioni, della vita umana, in
casi di pubbliche calamità e per esigenze di ordine
pubblico.
In tal caso si prevede che al personale delle Forze armate
siano corrisposte le indennità di ordine pubblico previste per
i pari grado delle Forze di Polizia, ed ai volontari in ferma
annuale e pluriennale le indennità spettanti ai volontari di
truppa in servizio permanente.
L'articolo 2 riguarda il trattamento di missione per il
personale impiegato in operazioni al di fuori del territorio
nazionale. Il comma 1 dispone che al personale in missione
all'estero sia corrisposta l'indennità di missione prevista
dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, per il paese
interessato e che al medesimo personale non competa invece
l'indennità di trasferimento prevista dalla legge n. 86 del
2001. Il trattamento di missione all'estero è incrementato del
30 per cento nel caso in cui il personale non faccia parte di
un contingente e non fruisca di vitto e alloggio gratuito. Il
comma 2 stabilisce che al personale delle Forze armate
competa, in aggiunta al trattamento previsto dal comma
precedente, l'indennità sostitutiva prevista dall'articolo 3,
comma 5, della legge n. 86 del 2001 e che, in attesa della
definizione di detta indennità, attraverso le procedure di
concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, la misura della stessa sia temporaneamente determinata
secondo i parametri di cui alla tabella allegata al testo
unificato in esame.
Il comma 3 prevede che i trattamenti di cui ai commi
precedenti cessino dal giorno dell'arrivo nella prima località
nazionale. Per il personale imbarcato su navi o sommergibili,
tali trattamenti cessano dalla data di rientro nel territorio
nazionale. Al predetto personale non compete l'indennità di
trasferimento di cui alla legge n. 100 del 1987, sia all'atto
dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in Italia.
Il comma 4 precisa che al personale di cui al comma 1, durante
i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di
settore per l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di
operazioni, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla
diaria di missione estera percepita. Il comma 5 dispone che,
ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1
dell'articolo in esame, i volontari in ferma annuale, in ferma
breve e in ferma prefissata delle Forze armate siano
equiparati ai volontari in servizio permanente.
L'articolo 3 concerne il trattamento previdenziale,
assistenziale ed assicurativo. Il comma 1 stabilisce che le
spese sanitarie per ricoveri e cure presso infrastrutture
ospedaliere all'estero del personale in missione, in assenza
di convenzioni internazionali in materia, siano a carico dello
Stato. Il comma 2 prevede che il personale impiegato per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sia
assicurato, in caso di morte o invalidità permanente, per
tutta la durata della missione, compresi i viaggi di andata e
ritorno dall'Italia e per tutti i rischi connessi all'impiego
in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o
indirettamente riconducibili alla missione. Nei confronti di
tale personale si applicano le disposizioni di cui alla legge
n. 466 del 1980, elevando la misura della speciale elargizione
ivi prevista di 51.646 euro. Il comma 3 precisa che al
personale impiegato in missioni all'estero, qualora
impossibilitato a prestare servizio perché in stato di
cattività o disperso, continuano ad essere attribuite le
indennità di cui all'articolo 2, i benefici di cui al presente
articolo, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere
fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di cattività
o di dispersione è computato per intero ai fini del
trattamento di pensione. Il comma 4 prevede l'applicazione
dell'articolo 3 della legge n. 308 del 1981 in caso di decesso
per causa di servizio. In caso di invalidità per la medesima
causa si applicano le norme in materia di pensione
privilegiata ordinaria di cui al testo unico sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Lo
stesso comma 4 stabilisce che i trattamenti previsti per i
casi di decesso e di invalidità si cumulino con quello
assicurativo previsto dal comma 2 dell'articolo in esame,
nonché con la speciale elargizione prevista dalla legge n. 308
del 1981 e con l'indennizzo privilegiato aeronautico. Il comma
5 riconosce al personale militare in missione all'estero a
decorrere dal giorno successivo al rientro in Italia un
incremento della retribuzione individuale di anzianità pari ad
un ventiquattresimo del 2,50 per cento dello stipendio
percepito per ogni mese di servizio effettivamente prestato
nelle suddette zone di intervento. Il comma 6 dispone infine
l'abrogazione della legge n. 1746 del 1962 concernente
l'estensione dei benefici combattentistici al personale
militare in servizio per conto dell'ONU in zone
d'intervento.
L'articolo 4 reca disposizioni per il personale militare e
della Polizia di Stato che ha contratto infermità in servizio.
Il comma 1 prevede che il personale militare in ferma
volontaria impiegato nel perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unificato
in esame, che abbia contratto infermità suscettibili di
causare inabilità, anche successivamente allo svolgimento
delle missioni, possa chiedere rafferme annuali, da
trascorrere in licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero, anche per periodi superiori a quelli previsti dal
decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, fino alla
definizione della pratica medico-legale riguardante il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il comma
2 stabilisce che il personale trattenuto alle armi, secondo
quanto stabilito dal comma precedente, sia computato nei
contingenti di personale in ferma volontaria stabiliti dalle
leggi vigenti. Il periodo di ricovero o di assenza, dipendenti
da infermità dovute a causa di servizio, del personale
militare e della Polizia di Stato impiegato nel perseguimento
delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), non è computato, a norma del comma 3, nel periodo
massimo di aspettativa, a meno che tali infermità comportino
inidoneità permanente al servizio. Il comma 4 stabilisce che
la paga debba essere corrisposta per intero fino al momento
della definizione dei procedimenti avviati allo scopo di
stabilire la causa dell'infermità. Il comma 5 prevede
l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato
dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore
del coniuge e dei figli superstiti, e, qualora unici
superstiti, dei fratelli germani conviventi ad a carico, dei
militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di
polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al
servizio militare incondizionato, ovvero giudicati
assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni
traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa
di servizio.
L'articolo 5 reca modifiche al decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215. Il comma 1, introduce modifiche
all'articolo 12 del decreto legislativo n. 215 del 2001, che
reca disposizioni in materia di volontari di truppa in ferma
prefissata e in rafferma, al fine di consentire l'assegnazione
dei volontari in ferma breve a comandi, enti, reparti e unità
dislocati su tutto il territorio nazionale. A tali volontari
in ferma breve sono estese le altre disposizioni che
riguardano i volontari in ferma prefissata e in rafferma. Il
comma 2 modifica l'articolo 19 del citato decreto legislativo,
estendendo ai volontari in ferma breve le disposizioni
relative all'età massima per il reclutamento dei volontari di
truppa in ferma prefissata, fissata a 25 anni. Il comma 3
prevede che, al fine di incentivare i reclutamenti dei
volontari di truppa delle Forze armate, le riserve di posti
previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n.
215 del 2001, abbiano effetto a decorrere dal 1^ gennaio
2002.
L'articolo 6 concerne la responsabilità per i danni
cagionati dalle Forze armate e prevede la corresponsione di
indennizzi o risarcimenti - da definirsi in base ad accordi
bilaterali o multilaterali - nel caso di danni arrecati nel
corso di operazioni condotte dalle Forze armate e dai Corpi
armati dello Stato al di fuori del territorio nazionale. In
ogni caso tali risarcimenti non saranno addebitati al
personale delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato,
salvo i casi di dolo o colpa grave.
L'articolo 7 riguarda gli alloggiamenti forniti dai comuni
o dai privati ai militari impiegati per esigenze di ordine
pubblico. Tale disposizione ammette deroghe alla normativa
vigente per consentire all'amministrazione della difesa di
effettuare spese riguardanti alloggiamento e vitto,
appartenenti a comuni o a privati, destinati ai militari
impegnati sul territorio nazionale in operazioni di ordine
pubblico. Ove non sia applicabile il sistema di
somministrazione del vitto in natura, è consentito attivare
convenzioni con strutture di ristoro o procedere
all'attribuzione di buoni pasto giornalieri.
L'articolo 8 riguarda le modalità di acquisto, stoccaggio,
utilizzazione, cessione, abbandono di materiali. Tale articolo
consente deroghe alla normativa vigente, finalizzate
all'acquisizione, allo stoccaggio e all'utilizzo dei materiali
necessari alle operazioni descritte nell'articolo 1, comma 1,
lettera a), alla loro cessione a titolo oneroso o
gratuito, all'utilizzo di mezzi di trasporto civile, nonché
all'abbandono o alla distruzione dei beni non rimuovibili
secondo criteri di convenienza economica.
L'articolo 9 reca modifiche all'articolo 3 della legge 8
luglio 1961, n. 642, relativa al trattamento economico del
personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o
rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed
organismi internazionali, al quale vengono aggiunti cinque
commi. Il secondo comma prevede che l'indennità speciale è
pari al 30 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero. Per le alte cariche, da determinare singolarmente
con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli
affari esteri, l'indennità speciale è pari al 60 per cento del
predetto assegno. Rimangono confermate, ad personam, le
misure dell'indennità speciale già fissate, ove più
favorevoli, alla data di entrata in vigore della legge. Il
terzo comma dispone che nelle sedi in cui esistano situazioni
di rischio o di disagio, da valutarsi in base alle condizioni
di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture
medico ospedaliere, alle condizioni climatiche o di
inquinamento, al grado di isolamento, nonché a tutte le altre
condizioni locali, possa essere determinata una indennità
speciale più elevata con decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con
il Ministro degli affari esteri, sentita la Commissione
permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero
degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, tenendo conto
delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio
adottate dalla Commissione europea. Tale maggiorazione è
soggetta a verifica periodica, almeno biennale. Il quarto
comma prevede che l'indennità speciale di cui al secondo e
terzo comma può essere aggiornata con le procedure previste al
terzo comma anche per tener conto, nei limiti delle
disponibilità finanziarie, delle variazioni del costo della
vita. Il quinto comma dispone l'aumento figurativo del 30 per
cento dell'assegno di lungo servizio all'estero, per la
determinazione della base imponibile ai fini fiscali e
previdenziali, nei limiti della quota assoggettabile a
tassazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (assegni di sede e
le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero
da lavoratori dipendenti). Il sesto comma stabilisce che della
suddetta Commissione permanente di finanziamento, faccia parte
anche un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti che viene convocato ogniqualvolta si discutano
questioni concernenti il personale delle capitanerie di
porto.
L'articolo 9, comma 2, reca ulteriori modifiche alla legge
8 luglio 1961, n. 642. Il primo comma sostituisce l'articolo 5
di tale legge, prevedendo che le licenze siano regolate
secondo le disposizioni vigenti per il territorio
metropolitano e che i periodi di licenza ordinaria possano
essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi. Il
personale in servizio all'estero conserva, in costanza di
servizio all'estero, l'assegno di lungo servizio e l'indennità
speciale durante la licenza ordinaria. In caso di cumulo di
licenze, il trattamento economico di cui sopra, compete per
intero per un periodo non eccedente il doppio della licenza
annuale e viene ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo.
In nessun caso possono essere corrisposti l'assegno di lungo
servizio all'estero e l'indennità speciale dopo il rientro
definitivo in Patria. Il comma 3 aggiunge l'articolo
5-bis alla legge n. 642 del 1961, relativo al limite
massimo di assenza dal servizio all'estero ed al trattamento
economico corrisposto in detto periodo. Il primo comma del
nuovo articolo fissa in sessanta giorni per anno il limite
massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei
periodi di ferie, nonché delle assenze connesse al servizio
stesso. Durante tale periodo, al personale spetta il seguente
trattamento economico: in caso di assenza per infermità,
l'assegno di lungo servizio e l'indennità speciale sono
corrisposti per intero per i primi quarantacinque giorni e
sospesi per il restante periodo; in caso di altre assenze
consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici
dipendenti per motivi diversi da quelli di salute, l'assegno
di lungo servizio e l'indennità speciale sono sospesi. Il
secondo comma aumenta fino a quattro mesi il limite massimo di
assenza previsto dal comma precedente nei casi in cui per
infermità il personale non possa essere trasferito senza
danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1,
lettera‰á1 a).
L'articolo 10 riguarda le missioni continuative all'estero
e prevede che il personale militare inviato in missione
continuativa all'estero per la frequenza di corsi di lunga
durata per un periodo superiore ai 240 giorni e fino ad un
massimo di 2 anni, si consideri a tutti gli effetti in
missione per tutta la durata dell'impiego all'estero. A detto
personale non si applica l'articolo 7, comma 1, del regio
decreto n. 941 del 1926, che prevede che l'indennità
giornaliera per le missioni all'estero sia ridotta a tre
quarti della misura stabilita, qualora la permanenza sul
territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.
L'articolo 11 reca infine la copertura finanziaria e stima
l'onere derivante dall'attuazione del provvedimento in esame
in 115 milioni di euro per l'anno 2002 prevedendo di
provvedervi utilizzando lo stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
Considerato il rilievo della materia, si raccomanda la
rapida approvazione del testo in esame.
Giuseppe MOLINARI, Relatore