XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1038 - 1108 - 1142 - 1514-A




PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


          Il Comitato pareri:

              considerato che il disegno di legge è finalizzato alla definizione di una disciplina di carattere generale per il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo del personale militare impegnato nelle missioni internazionali di pace all'estero e in compiti di ordine pubblico nel territorio nazionale;

              rileva che il disegno di legge in esame tratta di materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che attribuisce, tra l'altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di "difesa e Forze Armate",

          esprime

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


        La II Commissione,

              esaminato il testo unificato in oggetto;

              osservato che il provvedimento in esame è diretto a predisporre una disciplina generale da applicare al personale militare impiegato all'estero in missioni internazionali, senza tuttavia specificare se in tali casi sia da applicare il codice penale militare di pace o quello di guerra, ritenendo che la scelta tra le norme penali di guerra e quelle di pace debba essere effettuata in riferimento alle caratteristiche di ciascuna missione;

              rilevato che nel corso del dibattito che si è svolto alla Camera dei deputati e al Senato in occasione della conversione in legge del decreto-legge sulla missione "Enduring freedom" sono stati accolti dal Governo ordini del giorno diretti a sollecitare la presentazione di un disegno di legge di riforma dei codici penali militari di pace e di guerra al fine di un loro adeguamento ai principi costituzionali ed alla nuova realtà delle relazioni internazionali;

          esprime

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)


          La III Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1038 Ascierto, C. 1108 Molinari, C. 1142 Migliori e C. 1514 Lavagnini recante "Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze Armate ed dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in servizio all'estero";

              rilevato che esso consente di realizzare un quadro normativo unitario in materia di trattamento giuridico ed economico del personale militare impegnato in missioni all'estero e sul territorio nazionale, sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente, permettendo così che per il futuro i singoli decreti-legge di autorizzazione di missioni sul territorio nazionale o all'estero non debbano contenere anche la disciplina integrale di tali profili;

              ritenuto tuttavia che il progetto legislativo in esame non debba travalicare tale esigenza, e che, in particolare, sotto questo aspetto, l'articolo 1, possa essere opportunamente semplificato, allo scopo di non determinare per il futuro questioni interpretative in ordine alla disciplina vigente in materia di compiti delle Forze armate, che non è scopo di questa legge modificare o integrare, come, del resto, risulta anche dal titolo;

          considerato in particolare non opportuno:

                a) precisare nuovamente le finalità delle Forze armate, già chiarite dall'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, per l'impiego all'estero, e dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 331 del 2000 e dall'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per gli impieghi sul territorio nazionale;

                b) definire nuovamente le competenze e le indennità del personale militare impiegato in missioni sul territorio nazionale, già disciplinate dagli articoli 19 e 20 della citata legge n. 128 del 2001;

                c) equiparare le indennità per i volontari in ferma annuale e pluriennale a quella dei volontari di truppa in servizio permanente, finalità che appare più chiaro perseguire intervenendo in altra parte del provvedimento modificando espressamente la disciplina vigente in materia;

          per quanto di competenza,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
              con la seguente condizione:

              il testo dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: "Art. 1. (Ambito di applicazione). - Le disposizioni della presente legge si applicano nel caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati nello Stato al di fuori del territorio nazionale per le finalità previste dall'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e sul territorio nazionale per le finalità previste dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 331 del 2000 e dall'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1038 Ascierto, C. 1108 Molinari, C. 1142 Migliori e C. 1514 Lavagnini "Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in servizio all'estero";

          esprime:

PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)


          La IX Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge abbinate recanti: "Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate di Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in servizio all'estero" (C. 1038 e abbinate),

          delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)


          La XI Commissione,

              esprime:

PARERE FAVOREVOLE

              con la seguente osservazione:

              all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di stabilire un limite massimo per la maggiorazione dell'indennità determinabile dal Ministro della difesa nel caso di situazioni di particolare disagio o rischio.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)


          La XII Commissione,

              esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1038 Ascierto e abb., "Disciplina giuridica ed economica del personale militare dei contingenti impiegati all'estero in missioni internazionali",

        esprime:

PARERE FAVOREVOLE




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