XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1038 - 1108 - 1142 - 1514-A
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
Il Comitato pareri:
considerato che il disegno di legge è finalizzato alla
definizione di una disciplina di carattere generale per il
trattamento giuridico, economico, previdenziale ed
assicurativo del personale militare impegnato nelle missioni
internazionali di pace all'estero e in compiti di ordine
pubblico nel territorio nazionale;
rileva che il disegno di legge in esame tratta di
materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello
Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d),
della Costituzione, che attribuisce, tra l'altro, allo Stato
la potestà legislativa esclusiva in materia di "difesa e Forze
Armate",
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La II Commissione,
esaminato il testo unificato in oggetto;
osservato che il provvedimento in esame è diretto a
predisporre una disciplina generale da applicare al personale
militare impiegato all'estero in missioni internazionali,
senza tuttavia specificare se in tali casi sia da applicare il
codice penale militare di pace o quello di guerra, ritenendo
che la scelta tra le norme penali di guerra e quelle di pace
debba essere effettuata in riferimento alle caratteristiche di
ciascuna missione;
rilevato che nel corso del dibattito che si è svolto
alla Camera dei deputati e al Senato in occasione della
conversione in legge del decreto-legge sulla missione
"Enduring freedom" sono stati accolti dal Governo ordini del
giorno diretti a sollecitare la presentazione di un disegno di
legge di riforma dei codici penali militari di pace e di
guerra al fine di un loro adeguamento ai principi
costituzionali ed alla nuova realtà delle relazioni
internazionali;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)
La III Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
1038 Ascierto, C. 1108 Molinari, C. 1142 Migliori e C. 1514
Lavagnini recante "Disposizioni concernenti il trattamento
giuridico ed economico del personale delle Forze Armate ed dei
Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per
esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche
calamità e in servizio all'estero";
rilevato che esso consente di realizzare un quadro
normativo unitario in materia di trattamento giuridico ed
economico del personale militare impegnato in missioni
all'estero e sul territorio nazionale, sulla base di quanto
previsto dalla legislazione vigente, permettendo così che per
il futuro i singoli decreti-legge di autorizzazione di
missioni sul territorio nazionale o all'estero non debbano
contenere anche la disciplina integrale di tali profili;
ritenuto tuttavia che il progetto legislativo in esame
non debba travalicare tale esigenza, e che, in particolare,
sotto questo aspetto, l'articolo 1, possa essere
opportunamente semplificato, allo scopo di non determinare per
il futuro questioni interpretative in ordine alla disciplina
vigente in materia di compiti delle Forze armate, che non è
scopo di questa legge modificare o integrare, come, del resto,
risulta anche dal titolo;
considerato in particolare non opportuno:
a) precisare nuovamente le finalità delle Forze
armate, già chiarite dall'articolo 1, comma 4, della legge 14
novembre 2000, n. 331, per l'impiego all'estero, e
dall'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 331 del 2000 e
dall'articolo 18 della legge 26 marzo 2001, n. 128, per gli
impieghi sul territorio nazionale;
b) definire nuovamente le competenze e le
indennità del personale militare impiegato in missioni sul
territorio nazionale, già disciplinate dagli articoli 19 e 20
della citata legge n. 128 del 2001;
c) equiparare le indennità per i volontari in
ferma annuale e pluriennale a quella dei volontari di truppa
in servizio permanente, finalità che appare più chiaro
perseguire intervenendo in altra parte del provvedimento
modificando espressamente la disciplina vigente in materia;
per quanto di competenza,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
il testo dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Ambito di applicazione). - Le disposizioni
della presente legge si applicano nel caso di impiego delle
Forze armate e dei Corpi armati nello Stato al di fuori del
territorio nazionale per le finalità previste dall'articolo 1,
comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 331, e sul
territorio nazionale per le finalità previste dall'articolo 1,
comma 5, della citata legge n. 331 del 2000 e dall'articolo 18
della legge 26 marzo 2001, n. 128".
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
1038 Ascierto, C. 1108 Molinari, C. 1142 Migliori e C. 1514
Lavagnini "Disposizioni concernenti il trattamento giuridico
ed economico del personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per
esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche
calamità e in servizio all'estero";
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)
La IX Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge
abbinate recanti: "Disposizioni concernenti il trattamento
giuridico ed economico del personale delle Forze armate di
Corpi armati dello Stato impiegati in operazioni di pace, per
esigenze di ordine pubblico, in occasione di pubbliche
calamità e in servizio all'estero" (C. 1038 e abbinate),
delibera di esprimere:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)
La XI Commissione,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione di
merito l'opportunità di stabilire un limite massimo per la
maggiorazione dell'indennità determinabile dal Ministro della
difesa nel caso di situazioni di particolare disagio o
rischio.
PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)
La XII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C.
1038 Ascierto e abb., "Disciplina giuridica ed economica del
personale militare dei contingenti impiegati all'estero in
missioni internazionali",
esprime:
PARERE FAVOREVOLE