XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1038 - 1108 - 1142 - 1514-A
TESTO
unificato della Commissione
Disposizioni concernenti il trattamento giuridico ed
economico del personale delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato impiegati in operazioni di pace, per esigenze di
ordine pubblico, in occasione di pubbliche calamità e in
servizio all'estero.
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nel
caso di impiego delle Forze armate e dei Corpi armati dello
Stato per le seguenti finalità:
a) al di fuori del territorio nazionale, dello
spazio aereo nazionale e delle acque territoriali nazionali,
per l'assistenza, la protezione e lo sgombero di connazionali
da aree di crisi, per la conduzione di operazioni di pace o
per interventi connessi alle risoluzioni di organizzazioni
internazionali alle quali partecipa l'Italia o ad Accordi
internazionali;
b) sul territorio nazionale, nelle acque
territoriali e nello spazio aereo nazionali, in operazioni di
concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni, per
esigenze di ordine pubblico, per la salvaguardia della vita
umana e nei casi di pubbliche calamità. In tali casi il
personale è impiegato ai sensi dell'articolo 18 della legge 26
marzo 2001, n. 128, con i compiti e le modalità indicati
dall'articolo 19 della medesima legge, nonché dall'articolo 1
del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386. Al
personale delle Forze armate sono corrisposte le indennità di
ordine pubblico previste per i pari grado delle Forze di
polizia. Al volontario in ferma annuale e pluriennale si
applica l'indennità spettante al volontario di truppa in
servizio permanente.
Art. 2.
(Trattamento di missione per il personale impiegato in
operazioni al di fuori del territorio nazionale).
1. Al personale impiegato per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), è corrisposta, in
aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle
indennità a carattere fisso e continuativo ed alle indennità
spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, l'indennità di
missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e
successive modificazioni, per il Paese interessato. Qualora il
personale non faccia parte di un contingente, la predetta
indennità di missione è incrementata del 30 per cento nel caso
in cui non si fruisca di vitto e alloggio gratuiti a qualsiasi
titolo. Al predetto personale non compete l'indennità di
trasferimento di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, e
successive modificazioni.
2. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), in aggiunta al trattamento retributivo previsto dal
comma 1 del presente articolo, è attribuita altresì
l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge 29 marzo 2001, n. 86. In attesa della definizione di
tale indennità, ai sensi del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, la misura della
stessa è temporaneamente determinata secondo la tabella A
allegata alla presente legge.
3. I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 cessano dal giorno di
arrivo nella prima località nazionale. Per il personale nelle
condizioni di impiego di cui all'articolo 4 della legge 23
marzo 1983, n. 78, tali trattamenti cessano dalla data di
rientro nel territorio nazionale. Al predetto personale non
compete l'indennità di trasferimento di cui alla legge 10
marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, sia all'atto
dell'invio all'estero, sia al momento del rientro in
Italia.
4. Al personale di cui al comma 1, durante i periodi di
riposo e recupero previsti dalle normative di settore per
l'impiego all'estero, fruiti fuori dal teatro di operazioni e
in costanza di missione, è corrisposta un'indennità
giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Al
personale di cui al comma 1, qualora comandato in servizio
isolato in territorio nazionale per attività inerenti alla
missione con obbligo di fruire di vitto ed alloggio gratuiti
forniti dall'Amministrazione, è corrisposto il trattamento
economico di missione all'estero previsto dalle norme vigenti
per il Paese di destinazione in aggiunta al rimborso delle
relative spese di viaggio. 5. Ai fini della corresponsione
dell'indennità di cui al comma 1, i volontari in ferma
annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze
armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio
permanente.
Art. 3.
(Trattamento previdenziale, assistenziale ed
assicurativo).
1. Le spese sanitarie per ricoveri e cure presso
infrastrutture ospedaliere all'estero del personale impiegato
per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), in assenza di Convenzioni internazionali in materia,
sono a carico dello Stato.
2. Il personale impiegato per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), è assicurato, in
caso di morte o invalidità permanente, per tutta la durata
della missione, compresi i viaggi di andata e ritorno
dall'Italia con l'impiego di qualsiasi mezzo di trasporto,
e per tutti i rischi connessi all'impiego nelle zone di cui
alla medesima lettera a), o comunque derivanti da
attività direttamente o indirettamente riconducibili alla
missione. Nei confronti di tale personale si applicano le
disposizioni di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e
successive modificazioni, elevando la misura della speciale
elargizione ivi prevista di 51.646 euro.
3. Al personale impiegato per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), impossibilitato a
prestare servizio perché in stato di cattività o disperso,
continuano ad essere corrisposte, oltre allo stipendio e agli
assegni e indennità a carattere fisso e continuativo, le
indennità di cui all'articolo 2, nonché i benefìci di cui al
presente articolo. Il tempo trascorso in stato di cattività o
di dispersione è computato per intero ai fini del trattamento
di pensione e non determina detrazioni di anzianità.
4. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), in caso di decesso per causa di servizio, si applica
l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
invalidità per la medesima causa, si applicano le disposizioni
in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal
testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092,
e successive modificazioni. I trattamenti previsti per i
casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 2 del presente articolo, nonché
con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato
aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno
1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926,
n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive modificazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente.
5. A favore del personale militare impiegato per le
finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è
riconosciuto a decorrere dal giorno successivo al rientro
nel territorio nazionale, un incremento non riassorbibile
dello stipendio pari ad un ventiquattresimo del 2,50 per cento
dello stipendio percepito per ogni mese di servizio prestato
nelle zone di intervento di cui alla medesima lettera
a).
6. La legge 11 dicembre 1962, n. 1746, concernente
estensione dei benefìci combattentistici al personale
militare, in servizio per conto dell'ONU in zone d'intervento,
è abrogata.
7. Al personale delle Forze armate che esplica in campo
internazionale fuori dal territorio nazionale attività di
concorso in casi di pubblica calamità si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 ed al presente articolo.
8. Il servizio prestato, anche precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), nonché quello
prestato per conto dell'ONU in zone di intervento, è valutato
per intero, ai soli fini pensionistici, come anzianità
contributiva ed è computato negli aumenti dei periodi di
servizio nei limiti massimi previsti dal decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.
Art. 4.
(Disposizioni per il personale militare e della Polizia di
Stato che ha contratto infermità in servizio).
1. Il personale militare in ferma volontaria che ha
prestato servizio nel perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), e ha contratto
infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo,
causa di inabilità, può, a domanda, essere trattenuto alle
armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere
interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in
ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a
quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.
505, e successive modificazioni, fino alla definizione della
pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio.
2. Il personale trattenuto alle armi, di cui al comma 1,
è computato nei contingenti di personale in ferma volontaria
stabiliti dalle leggi vigenti.
3. Nei riguardi del personale militare e delle Forze di
polizia in servizio permanente, che presta o abbia prestato
servizio nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), e che abbia contratto le
infermità nei termini e nei modi di cui al comma 1, non è
computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di
ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a
completa guarigione dalle stesse infermità, a meno che queste
comportino inidoneità permanente al servizio.
4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 è corrisposto il
trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella
misura intera.
5. Nei confronti del personale delle Forze armate e degli
appartenenti alle Forze di polizia, deceduto o divenuto
permanentemente inabile al servizio militare incondizionato
ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto
per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute
dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai
figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi ed a
carico, qualora unici superstiti, i benefìci di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,
come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n.
288. Alle relative assunzioni, anche in soprannumero agli
organici, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
Art. 5.
(Modifiche al decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215).
1. All'articolo 12 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "comma 1", sono
inserite le seguenti: "e quelli in ferma breve";
b) al comma 5, dopo le parole: "comma 1", sono
inserite le seguenti: "ed a quelli in ferma breve";
c) al comma 8, dopo le parole: "di truppa", sono
inserite le seguenti: "in ferma breve,".
2. All'articolo 19 del decreto legislativo 8 maggio 2001,
n. 215, al comma 1, dopo le parole: "in ferma prefissata",
sono inserite le seguenti: "e in ferma breve".
3. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di
truppa delle Forze armate, le riserve di posti previste
dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, hanno effetto a decorrere dal 1^ gennaio
2002.
Art. 6.
(Responsabilità per i danni cagionati
dalle Forze armate).
1. Eventuali risarcimenti o indennizzi dovuti per danni
arrecati all'estero a persone o a beni dalle Forze armate
nazionali nella condotta delle operazioni di cui all'articolo
1, comma 1, lettera a), sono definiti sulla base di
accordi bilaterali o multilaterali sottoscritti fra le Parti
interessate. In ogni caso tali risarcimenti od indennizzi non
dovranno essere addebitati al personale delle Forze armate o
dei Corpi armati dello Stato, salvo i casi di dolo o colpa
grave.
Art. 7.
(Alloggiamento e vitto forniti dai comuni
o da privati).
1. L'Amministrazione della difesa può effettuare, in
deroga alle norme vigenti, spese conseguenti ad alloggiamento
e vitto forniti dai comuni o da privati al personale militare
impiegato per le esigenze di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b). La deroga opera anche in relazione alle
tariffe ed ai limiti temporali di permanenza fuori sede
disciplinati dalle norme vigenti. 2. L'Amministrazione della
difesa, ove non sia applicabile il sistema di somministrazione
del vitto in natura, può attivare convenzioni con strutture di
ristoro ovvero procedere all'attribuzione di buoni pasto
giornalieri.
Art. 8.
(Modalità di acquisto, stoccaggio, utilizzazione,
cessione, abbandono dei materiali).
1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), sono ammesse deroghe, fatti salvi i princìpi
fondamentali dell'ordinamento giuridico, alle disposizioni in
vigore al fine di consentire:
a) l'acquisizione in tempi brevi, in Italia o
all'estero, dei materiali, armi, beni di consumo, mezzi nonché
dei servizi necessari a partecipare all'operazione o alla
prosecuzione della stessa;
b) il deposito temporaneo di materiali esplodenti,
munizioni e merci pericolose come classificate dalla legge 31
dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni, anche in
aree portuali ed aeroportuali non specificamente abilitate per
consentire le operazioni di imbarco e di sbarco;
c) l'utilizzo dei vettori di trasporto civile,
terrestri, navali ed aerei, anche se già impegnati
contrattualmente nell'esecuzione di trasporti commerciali,
previo pagamento degli eventuali indennizzi da parte
dell'Amministrazione dello Stato;
d) l'utilizzo, con tassi di logoramento
eccezionalmente elevati, dei materiali da impiegare
nell'operazione;
e) la cessione a titolo oneroso o gratuito dei
materiali, armi e mezzi necessari al soddisfacimento delle
esigenze connesse all'intervento;
f) l'abbandono o la distruzione dei beni,
materiali, armi e mezzi di non conveniente sgombero, in base
alla situazione operativa locale ed al rapporto tra costo ed
efficacia.
Art. 9.
(Modifiche alla legge 8 luglio 1961, n. 642).
1. All'articolo 3 della legge 8 luglio 1961, n. 642, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"L'indennità speciale è pari al 30 per cento dell'assegno
di lungo servizio all'estero. Per le alte cariche, da
determinare singolarmente con decreto del Ministro della
difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro degli affari esteri, l'indennità
speciale è pari al 60 per cento del predetto assegno.
Rimangono confermate, ad personam, le misure
dell'indennità speciale già fissate, ove più favorevoli, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
Nelle sedi in cui esistano situazioni di rischio o di
disagio, da valutare in base alle condizioni di sicurezza,
alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-
ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al
grado di isolamento, nonché a tutte le altre condizioni
locali, può essere determinata una indennità speciale più
elevata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
degli affari esteri, sentita la Commissione permanente di
finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari
esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, tenendo conto delle
classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate
dalla Commissione europea. Tale maggiorazione è soggetta a
verifica periodica, almeno biennale. L'indennità speciale di
cui ai commi secondo e terzo può essere aggiornata, con le
procedure previste al terzo comma, anche per tenere conto, nei
limiti delle disponibilità finanziarie, delle variazioni del
costo della vita.
Per la determinazione della base imponibile ai fini
fiscali e previdenziali, l'assegno di lungo servizio
all'estero, nei limiti della quota assoggettabile a tassazione
ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è figurativamente
aumentato del 30 per cento.
Della Commissione permanente di finanziamento, istituita
presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi
dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio 1967, n. 18, fa parte anche un rappresentante del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che viene
convocato ogni qual volta si discutano questioni concernenti
il personale delle Capitanerie di porto".
2. L'articolo 5 della legge 8 luglio 1961, n. 642, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. 1. Le licenze del personale di cui
all'articolo 1 sono regolate secondo le disposizioni vigenti
per il territorio metropolitano. I periodi di licenza
ordinaria possono essere cumulati fino ad un massimo di
quattro mesi. 2. Il personale in servizio all'estero
conserva, in costanza di servizio all'estero, l'assegno di
lungo servizio e l'indennità speciale durante la licenza
ordinaria. In caso di cumulo di licenze, il trattamento
economico di cui al presente comma compete per intero per un
periodo non eccedente il doppio della licenza annuale e viene
ridotto ad un terzo per l'ulteriore periodo. In nessun caso
possono essere corrisposti l'assegno di lungo servizio
all'estero e l'indennità speciale dopo il rientro definitivo
in Patria". 3. Dopo l'articolo 5 della legge 8 luglio 1961,
n. 642, è inserito il seguente:
"Art. 5-bis. 1. Il limite massimo di assenza dal
servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie,
nonché delle assenze connesse al servizio stesso, è fissato in
complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali
spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermità, l'assegno di
lungo servizio e l'indennità speciale sono corrisposti per
intero per i primi quarantacinque giorni e sospesi per il
restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle
disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti per motivi
diversi da quelli di salute, l'assegno di lungo servizio e
l'indennità speciale sono sospesi.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma
1 è aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per
infermità il personale non possa essere trasferito senza
danno, ferma restando la disposizione di cui al medesimo
comma 1, lettera a)".
Art. 10.
(Missioni continuative all'estero).
1. Il personale militare inviato in missione continuativa
all'estero per la frequenza di corsi di lunga durata per un
periodo superiore a 240 giorni e fino ad un massimo di due
anni, si considera a tutti gli effetti in missione per tutta
la durata dell'impiego all'estero. Ad esso non si applica
l'articolo 7, primo comma, del regio decreto 3 giugno 1926, n.
941.
Art. 11.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 115 milioni di euro per l'anno 2002, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
TABELLA A
(Articolo 2, comma 2)
MISURA DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA
(in euro)
Grado Indennità Indennità
sostitutiva sostitutiva
dal lunedì al Sabato domenica
Ten. Gen. 61,98 123,95
Magg. Gen. 51,65 103,29
Brig. Gen. 46,48 92,96
Col. + 25 46,48 92,96
Ten. Col. + 21 25,82 51,65
Maggiore + 15 23,24 46,48
Capitano 23,24 46,48
Tenente 23,24 46,48
Sottotenente 20,66 41,32
Primo Maresciallo 23,24 46,48
Mar. Capo 23,24 46,48
Mar. Ordinario 20,66 41,32
Maresciallo 20,66 41,32
Serg. Magg. Capo 20,66 41,32
Serg. Magg. 20,66 41,32
Sergente 20,66 41,32
Cap. Magg. C.S. 18,08 36,15
Cap. Magg. S. 18,08 36,15
Cap. Mag. C. 18,08 36,15
1^ Cap. Mag. 18,08 36,15