XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1036 - 1037 - 1124 - 1133 - 1297 - 1298-A
Onorevoli Colleghi, è oggi all'esame dell'Assemblea il
testo unificato delle proposte di legge nn. 1036 ("Istituzione
di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre
associazioni criminali similari"), 1037 ("Istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della
mafia e sulle altre associazioni criminali"), 1124
("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali
similari"), 1133 ("Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle
altre associazioni criminali similari e sul fenomeno del
riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata"),
1297 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia
e alle altre associazioni criminali similari") e 1298
("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali")
in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e
su quello del riciclaggio dei relativi illeciti profitti.
1. Ambito dell'intervento normativo ed illustrazione delle
disposizioni della proposta di legge.
La proposta di legge, che trae il suo fondamento normativo
nel disposto di cui all'articolo 82 della Costituzione,
differisce in più punti dalla disciplina prevista dalla legge
istitutiva dell'analoga Commissione che ha operato nella
scorsa legislatura.
In sintesi, questo il contenuto della proposta di
legge.
L'articolo 1 delimita l'oggetto dell'inchiesta nella
criminalità organizzata di tipo mafioso normativamente
indicata dall'articolo 416-bis del codice penale e in
quella, pur diversa, che comunque costituisca un estremo
pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed
istituzionale.
Più in particolare, previa individuazione dei compiti
mediante una clausola di tipo generale, specifica che la
Commissione è deputata, tra l'altro, a svolgere l'inchiesta
anche con riferimento al controllo dell'azione dei pubblici
poteri, alla verifica della normativa in tema di persone che
collaborano con la giustizia e di persone che prestano
testimonianza, all'accertamento relativo alle modalità di
difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai
condizionamenti mafiosi, al fenomeno del riciclaggio.
L'articolo 2 riguarda la nomina dei componenti della
Commissione, la sua durata e le modalità di composizione
dell'Ufficio di presidenza. In particolare, con riguardo alla
indicazione del presidente, è stata confermata la modalità
elettiva di cui alla legge istitutiva della precedente
Commissione.
L'articolo 3 concerne le modalità di audizione e di
testimonianza.
Rispetto alla legge istitutiva della precedente
Commissione si prescrive la non opponibilità del segreto di
Stato e di quello di ufficio con riguardo a tutti i fatti
rientranti nei compiti della Commissione.
L'articolo 4 disciplina, in termini parzialmente analoghi
all'articolo 117 del codice di procedura penale, il regime di
richiesta ed acquisizione di atti e documenti.
In particolare, prevede espressamente l'obbligo per la
Commissione di mantenere il regime di segretezza degli atti e
dei documenti coperti da segreto nonché la possibilità per
l'autorità giudiziaria di sospendere la trasmissione di atti e
documenti solo per gravi ragioni istruttorie e solo per un
tempo improrogabile non superiore a sei mesi.
Gli articoli 5 e 6 introducono norme analoghe a quelle
previste dalla legge istitutiva della precedente
Commissione.
L'articolo 6 ne differisce, però, sia per la specifica
previsione della possibilità di avvalersi della consulenza di
un magistrato amministrativo e sia, in termini di maggiore
rispetto per il disposto di cui all'articolo 107 della
Costituzione, per le modalità di autorizzazione all'incarico
per il magistrato ordinario necessario ai fini dell'opportuno
coordinamento con le strutture giudiziarie.
2. Istruttoria legislativa.
La Commissione Affari costituzionali ha dedicato all'esame
del provvedimento quattro sedute nelle quali si è svolto un
ampio e approfondito dibattito; si è provveduto alla redazione
di un testo unificato, sono stati valutati i pareri espressi
dalle altre Commissioni e si è dato corso all'approvazione di
talune proposte emendative.
Per quanto concerne i pareri espressi si è ritenuto di non
dover accedere alle condizioni formulate dalla Commissione
Giustizia, non ritenendosi per un verso conferente il richiamo
alle disposizioni di legge diverse da quelle di cui agli
articoli 366 e 372 del codice penale e non condividendosi la
proposta di incardinare la facoltà di designazione del
magistrato ordinario in capo al Ministro della giustizia.
Nel corso del dibattito sono state approvate diverse
proposte emendative del testo unificato, tra le quali le più
significative appaiono quelle concernenti i compiti di
verifica della normativa in tema di persone che collaborano
con la giustizia e le persone che prestano testimonianza
(articolo 1), il numero dei componenti della Commissione
(articolo 2), la non opponibilità del segreto di Stato e di
quello di ufficio con riguardo a tutti i fatti rientranti nei
compiti della Commissione (articolo 3) e la possibilità per
l'autorità giudiziaria di sospendere la trasmissione di atti e
documenti solo per gravi ragioni istruttorie e solo per un
tempo improrogabile non superiore a sei mesi (articolo 4).
Tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione in sede
referente esprimo l'auspicio che l'Assemblea voglia procedere
ad una rapida approvazione del provvedimento.
Nitto Francesco PALMA, Relatore