XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1036 - 1037 - 1124 - 1133 - 1297 - 1298-A




        Onorevoli Colleghi, è oggi all'esame dell'Assemblea il testo unificato delle proposte di legge nn. 1036 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari"), 1037 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali"), 1124 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari"), 1133 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari e sul fenomeno del riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata"), 1297 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche relative al fenomeno della mafia e alle altre associazioni criminali similari") e 1298 ("Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali") in materia di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa e su quello del riciclaggio dei relativi illeciti profitti.


1. Ambito dell'intervento normativo ed illustrazione delle disposizioni della proposta di legge.

        La proposta di legge, che trae il suo fondamento normativo nel disposto di cui all'articolo 82 della Costituzione, differisce in più punti dalla disciplina prevista dalla legge istitutiva dell'analoga Commissione che ha operato nella scorsa legislatura.
        In sintesi, questo il contenuto della proposta di legge.

        L'articolo 1 delimita l'oggetto dell'inchiesta nella criminalità organizzata di tipo mafioso normativamente indicata dall'articolo 416-bis del codice penale e in quella, pur diversa, che comunque costituisca un estremo pericolo per il nostro sistema sociale, economico ed istituzionale.
        Più in particolare, previa individuazione dei compiti mediante una clausola di tipo generale, specifica che la Commissione è deputata, tra l'altro, a svolgere l'inchiesta anche con riferimento al controllo dell'azione dei pubblici poteri, alla verifica della normativa in tema di persone che collaborano con la giustizia e di persone che prestano testimonianza, all'accertamento relativo alle modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, al fenomeno del riciclaggio.

        L'articolo 2 riguarda la nomina dei componenti della Commissione, la sua durata e le modalità di composizione dell'Ufficio di presidenza. In particolare, con riguardo alla indicazione del presidente, è stata confermata la modalità elettiva di cui alla legge istitutiva della precedente Commissione.

        L'articolo 3 concerne le modalità di audizione e di testimonianza.
        Rispetto alla legge istitutiva della precedente Commissione si prescrive la non opponibilità del segreto di Stato e di quello di ufficio con riguardo a tutti i fatti rientranti nei compiti della Commissione.

        L'articolo 4 disciplina, in termini parzialmente analoghi all'articolo 117 del codice di procedura penale, il regime di richiesta ed acquisizione di atti e documenti.
        In particolare, prevede espressamente l'obbligo per la Commissione di mantenere il regime di segretezza degli atti e dei documenti coperti da segreto nonché la possibilità per l'autorità giudiziaria di sospendere la trasmissione di atti e documenti solo per gravi ragioni istruttorie e solo per un tempo improrogabile non superiore a sei mesi.

        Gli articoli 5 e 6 introducono norme analoghe a quelle previste dalla legge istitutiva della precedente Commissione.

        L'articolo 6 ne differisce, però, sia per la specifica previsione della possibilità di avvalersi della consulenza di un magistrato amministrativo e sia, in termini di maggiore rispetto per il disposto di cui all'articolo 107 della Costituzione, per le modalità di autorizzazione all'incarico per il magistrato ordinario necessario ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie.


2. Istruttoria legislativa.

        La Commissione Affari costituzionali ha dedicato all'esame del provvedimento quattro sedute nelle quali si è svolto un ampio e approfondito dibattito; si è provveduto alla redazione di un testo unificato, sono stati valutati i pareri espressi dalle altre Commissioni e si è dato corso all'approvazione di talune proposte emendative.
        Per quanto concerne i pareri espressi si è ritenuto di non dover accedere alle condizioni formulate dalla Commissione Giustizia, non ritenendosi per un verso conferente il richiamo alle disposizioni di legge diverse da quelle di cui agli articoli 366 e 372 del codice penale e non condividendosi la proposta di incardinare la facoltà di designazione del magistrato ordinario in capo al Ministro della giustizia.
        Nel corso del dibattito sono state approvate diverse proposte emendative del testo unificato, tra le quali le più significative appaiono quelle concernenti i compiti di verifica della normativa in tema di persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza (articolo 1), il numero dei componenti della Commissione (articolo 2), la non opponibilità del segreto di Stato e di quello di ufficio con riguardo a tutti i fatti rientranti nei compiti della Commissione (articolo 3) e la possibilità per l'autorità giudiziaria di sospendere la trasmissione di atti e documenti solo per gravi ragioni istruttorie e solo per un tempo improrogabile non superiore a sei mesi (articolo 4).

        Tenuto conto del lavoro svolto dalla Commissione in sede referente esprimo l'auspicio che l'Assemblea voglia procedere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Nitto Francesco PALMA, Relatore




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