XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1036 - 1037 - 1124 - 1133 - 1297 - 1298-A
Testo unificato
della Commissione
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare
e su quello del riciclaggio
Art. 1.
(Istituzione e compiti).
1. E' istituita, per la durata della XIV legislatura, ai
sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione
parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità
organizzata di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis
del codice penale nonché su altre associazioni criminali,
anche di matrice straniera, che siano comunque di estremo
pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale,
con i seguenti compiti:
a) verificare l'attuazione della legge 13
settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle
altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento
in materia di criminalità organizzata;
b) verificare l'attuazione delle disposizioni del
decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto
legislativo 29 marzo 1993, n. 119, del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1994, n. 687, e
della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e successive
modificazioni, riguardanti le persone che collaborano con la
giustizia e le persone che prestano testimonianza;
c) accertare la congruità della normativa vigente
e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le
proposte di carattere legislativo e amministrativo ritenute
opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa
dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate
le intese internazionali concernenti la prevenzione delle
attività criminali, l'assistenza e la cooperazione
giudiziaria;
d) accertare e valutare la natura e le
caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del
fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese
quelle istituzionali, con particolare riguardo agli
insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da
quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate
da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi
di internazionalizzazione e cooperazione con altre
organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove
forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente e i
patrimoni;
e) accertare le modalità di difesa del sistema
degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti
mafiosi individuando le diverse forme di inquinamento mafioso
e le specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al
complessivo sistema normativo che regola gli appalti e le
opere pubbliche;
f) verificare la congruità della normativa vigente
per la prevenzione e il contrasto alle varie forme di
accumulazione dei patrimoni illeciti, al riciclaggio e
all'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino
il provento della criminalità organizzata, nonché
l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi
amministrative, formulando le proposte di carattere
legislativo e amministrativo ritenute opportune, anche in
riferimento alle intese internazionali, all'assistenza ed alla
cooperazione giudiziaria;
g) verificare l'adeguatezza delle norme sulle
misure di prevenzione patrimoniale, sulla confisca dei beni e
sul loro uso sociale e produttivo, proponendo le misure
maggiormente idonee a renderle più efficaci;
h) riferire al Parlamento al termine dei suoi
lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque
annualmente.
2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con
gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
3. La Commissione può organizzare i propri lavori
attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il
regolamento di cui all'articolo 6.
Art. 2.
(Composizione e presidenza della
Commissione).
1. La Commissione è composta da venticinque senatori e da
venticinque deputati, nominati rispettivamente dal Presidente
del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi
parlamentari, comunque assicurando la presenza di un
rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo
del Parlamento.
2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla
sua costituzione e i componenti possono essere confermati.
3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il
Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla
nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la
costituzione dell'Ufficio di presidenza.
4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da
due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti
della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del
presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei
voti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti
è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di
età.
5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti
e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive
sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di
voti si procede ai sensi del comma 4.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano
anche per le elezioni suppletive.
Art. 3.
(Audizioni e testimonianze).
1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le
audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si
applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice
penale.
2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le
norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei
compiti della Commissione può essere opposto il segreto di
Stato o il segreto di ufficio.
3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non
sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro
fornito informazioni.
Art. 4.
(Richiesta di atti e documenti).
1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto
stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale,
copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste
in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi
inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può
trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria
iniziativa.
2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di
segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in
copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
3. L'autorità giudiziaria ottempera senza ritardo alle
richieste della Commissione e dei suoi comitati. Essa, quando
sussistono gravi ragioni di riserbo istruttorio, può tuttavia
sospendere l'ottemperanza con decreto motivato per il periodo
massimo e non rinnovabile di sei mesi, scaduto il quale
provvede senza indugio a quanto richiesto.
4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non
devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze
attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
Art. 5.
(Segreto).
1. I componenti la Commissione, i funzionari e il
personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione
stessa nonché ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta
oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di
servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda
gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la
violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del
codice penale.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le
stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in
parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti
del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la
divulgazione.
Art. 6.
(Organizzazione interna).
1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei
comitati istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sono
disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di
inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle
disposizioni regolamentari.
2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione
può riunirsi in seduta segreta.
3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e
ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni
che ritenga necessarie, ivi compresa quella di un magistrato
amministrativo autorizzato, con il suo consenso, dal Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa su richiesta del
presidente della Commisione. Ai fini dell'opportuno
coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia,
la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno
un magistrato e un dirigente dell'Amministrazione
dell'interno, autorizzati, con il loro consenso,
rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura
e dal Ministro dell'interno su richiesta del presidente
della Commissione.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione
fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a
disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra
loro.
5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono
poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della
Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della
Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione
dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività
propria e delle Commissioni precedenti.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.