XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1036 - 1037 - 1124 - 1133 - 1297 - 1298-A




PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)


          La Commissione Giustizia,

            esaminato il testo unificato in oggetto,

              condivisa la scelta di ampliare il tradizionale campo di indagine, che è stato riservato alle commissioni d'inchiesta sul fenomeno della mafia, che sinora sono state istituite, ricomprendendovi anche forme di criminalità organizzata che, per quanto non siano riconducibili al modello delineato dall'articolo 416-bis del codice penale, sono da considerare comunque una grave minaccia per la sicurezza dei cittadini;

              sottolineata l'esigenza di accertare e valutare le eventuali connessioni tra le organizzazioni di tipo mafioso e le istituzioni pubbliche, per quanto la formulazione dell'articolo 1, comma 1, lettera c), rischi di essere non sufficientemente precisa sul punto;

              rilevato che il controllo degli appalti pubblici rappresenta per le associazioni di tipo mafioso uno dei principali strumenti attraverso i quali queste esercitano il loro criminale potere a danno dello Stato e della competitività delle imprese;

              ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per le testimonianze rese davanti alla Commissione, non soltanto le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di reati contro l'amministrazione della giustizia, che sono comunque, in ragione della loro portata, applicabili a tali testimonianze;

              rilevato che la Commissione di inchiesta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ha l'obbligo di garantire il segreto sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, relativi alle indagini preliminari, per cui non sussistendo il pericolo della loro diffusione al pubblico, è opportuno escludere la facoltà attribuita alla autorità giudiziaria, nei confronti della Commissione d'inchiesta di apporre diniego motivato per ragioni istruttorie, poiché queste, proprio in ragione del regime di segretezza imposto alla Commissione stessa, non sembrano essere giustificate;

              sottolineata l'esigenza di attribuire al Ministro della giustizia la competenza di designare il magistrato ordinario che possa collaborare con la Commissione di inchiesta, prevedendo tuttavia la possibilità, da parte del CSM, di apporre un diniego motivato per ragioni di servizio;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:

              1. All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale" con le seguenti: "le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale, in quanto applicabili";

              2. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, sostituire dalle parole: "Consiglio superiore della magistratura" con le seguenti: "ministro della giustizia, salvo diniego motivato, da parte del consiglio superiore della magistratura, per ragioni inerenti al servizio";

e con le seguenti osservazioni:

                a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare ulteriormente la portata delle connessioni tra organizzazioni di stampo mafioso ed istituzioni, il cui accertamento è riservato alla istituenda Commissione di inchiesta;

                b) all'articolo 1, comma 1, lettera d), la Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare che, in materia di appalti, l'attività della istituenda Commissione di inchiesta debba consistere nella individuazione delle diverse forme di inquinamento mafioso e delle specifiche modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo sistema normativo, che regola gli appalti e le opere pubbliche;

                c) all'articolo 4, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di non attribuire all'autorità giudiziaria la facoltà di rigettare la richiesta della Commissione di inchiesta relativa alla trasmissione di atti inerenti ad indagini preliminari in corso, in quanto per tali atti è comunque garantito un regime di segretezza.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


sul testo unificato elaborato dalla Commissione:

NULLA OSTA



PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)


          La VIII Commissione,

              esaminato il testo unificato C. 1036 ed abbinate recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia,

              esprime

PARERE FAVOREVOLE




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