XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1036 - 1037 - 1124 - 1133 - 1297 - 1298-A
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
La Commissione Giustizia,
esaminato il testo unificato in oggetto,
condivisa la scelta di ampliare il tradizionale campo
di indagine, che è stato riservato alle commissioni
d'inchiesta sul fenomeno della mafia, che sinora sono state
istituite, ricomprendendovi anche forme di criminalità
organizzata che, per quanto non siano riconducibili al modello
delineato dall'articolo 416-bis del codice penale, sono
da considerare comunque una grave minaccia per la sicurezza
dei cittadini;
sottolineata l'esigenza di accertare e valutare le
eventuali connessioni tra le organizzazioni di tipo mafioso e
le istituzioni pubbliche, per quanto la formulazione
dell'articolo 1, comma 1, lettera c), rischi di essere
non sufficientemente precisa sul punto;
rilevato che il controllo degli appalti pubblici
rappresenta per le associazioni di tipo mafioso uno dei
principali strumenti attraverso i quali queste esercitano il
loro criminale potere a danno dello Stato e della
competitività delle imprese;
ritenuto opportuno prevedere che siano applicabili, per
le testimonianze rese davanti alla Commissione, non soltanto
le disposizioni contenute negli articoli 366 e 372 del codice
penale, ma anche tutte quelle disposizioni, in materia di
reati contro l'amministrazione della giustizia, che sono
comunque, in ragione della loro portata, applicabili a tali
testimonianze;
rilevato che la Commissione di inchiesta, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2, ha l'obbligo di garantire il segreto
sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria, relativi alle
indagini preliminari, per cui non sussistendo il pericolo
della loro diffusione al pubblico, è opportuno escludere la
facoltà attribuita alla autorità giudiziaria, nei confronti
della Commissione d'inchiesta di apporre diniego motivato per
ragioni istruttorie, poiché queste, proprio in ragione del
regime di segretezza imposto alla Commissione stessa, non
sembrano essere giustificate;
sottolineata l'esigenza di attribuire al Ministro della
giustizia la competenza di designare il magistrato ordinario
che possa collaborare con la Commissione di inchiesta,
prevedendo tuttavia la possibilità, da parte del CSM, di
apporre un diniego motivato per ragioni di servizio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni:
1. All'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: "le
disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale" con
le seguenti: "le disposizioni previste dagli articoli da 366 a
384 del codice penale, in quanto applicabili";
2. All'articolo 6, comma 3, secondo periodo, sostituire
dalle parole: "Consiglio superiore della magistratura" con le
seguenti: "ministro della giustizia, salvo diniego motivato,
da parte del consiglio superiore della magistratura, per
ragioni inerenti al servizio";
e con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), la
Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare
ulteriormente la portata delle connessioni tra organizzazioni
di stampo mafioso ed istituzioni, il cui accertamento è
riservato alla istituenda Commissione di inchiesta;
b) all'articolo 1, comma 1, lettera d), la
Commissione di merito valuti l'opportunità di precisare che,
in materia di appalti, l'attività della istituenda Commissione
di inchiesta debba consistere nella individuazione delle
diverse forme di inquinamento mafioso e delle specifiche
modalità di interferenza illecita in ordine al complessivo
sistema normativo, che regola gli appalti e le opere
pubbliche;
c) all'articolo 4, comma 3, la Commissione di
merito valuti l'opportunità di non attribuire all'autorità
giudiziaria la facoltà di rigettare la richiesta della
Commissione di inchiesta relativa alla trasmissione di atti
inerenti ad indagini preliminari in corso, in quanto per tali
atti è comunque garantito un regime di segretezza.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
sul testo unificato elaborato dalla Commissione:
NULLA OSTA
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato il testo unificato C. 1036 ed abbinate
recante Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno della mafia,
esprime
PARERE FAVOREVOLE