XIV LEGISLATURA
RELAZIONE - N. 1175-A
PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 1175;
rilevato che nella relazione sull'analisi di impatto
della regolamentazione, di cui il provvedimento è corredato,
risultano indicate le differenti opzioni per realizzare
l'intervento, nonché le ragioni che hanno indotto
all'emanazione del decreto-legge e, dunque, all'intervento con
un atto avente forza di legge;
constatato che da tale opzione discende indirettamente
la modifica della normativa di rango secondario nella misura
in cui le disposizioni regolamentari contrastanti con le
previsioni del decreto-legge devono ritenersi illegittime e,
dunque, disapplicabili;
ritenuto che la valutazione dell'illegittimità delle
previsioni contenute nel regolamento ministeriale in questione
è rimessa all'interprete e, in ultima istanza, al giudice a
nocumento della conoscibilità della disciplina vigente;
ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli
articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano
essere rispettate le seguenti condizioni,
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
si individuino le modalità idonee affinché la normativa
secondaria applicabile sia tempestivamente adeguata in modo
tale da essere più facilmente conoscibile dai destinatari
della stessa;
all'articolo 1, comma 1, alinea, si sostituiscano le
parole "graduatorie di base" con le seguenti "graduatorie
permanenti", utilizzate nell'articolo 401 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il Comitato osserva altresì che:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere verificato se
le disposizioni recate si configurano effettivamente come
norme di interpretazione autentica o se le stesse
costituiscano previsioni di tipo innovativo con effetto
retroattivo. Nel primo caso risulterebbe opportuno procedere
all'inserimento di una rubrica all'articolo in cui si precisa
che l'articolo reca norme di interpretazione autentica; nel
secondo caso sarebbe opportuno provvedere ad una conseguente
modifica della formulazione delle disposizioni stesse;
all'articolo 1, commi 5 e 6, la disciplina relativa
all'anno scolastico 2001-2002 presenta aspetti di parziale
sovrapposizione con quella, a regime, dettata dall'articolo 4,
che dispone anch'esso in ordine ai termini da applicare nel
suddetto anno scolastico; dovrebbe pertanto essere verificato
il corretto coordinamento delle diverse disposizioni in
questione;
all'articolo 2, comma 1, dovrebbe procedersi ad un
miglior coordinamento della disposizione che individua i
soggetti interessati con quella contenuta nell'articolo 401
del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che parimenti
individua i soggetti che hanno titolo all'inclusione nelle
graduatorie in occasione delle integrazioni successive;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà
della formulazione:
all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi
l'opportunità di inserire il riferimento alla legge 10 marzo
2000, n. 62, che disciplina le scuole paritarie;
all'articolo 2, comma 3, dovrebbe essere precisato che
l'interpretazione autentica si riferisce al comma 3
dell'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
267;
all'articolo 3, comma 1, l'inciso "e successive
integrazioni" può essere interpretato in modo non univoco,
pertanto, ove il riferimento fosse ad atti già emanati, gli
stessi dovrebbero essere citati espressamente (trattandosi di
decreti ministeriali non numerati di non facile
individuabilità), mentre, ove il richiamo si riferisse ad
eventuali modifiche future, si dovrebbe impiegare una formula
diversa e più chiara;
all'articolo 4, comma 1, dovrebbe essere chiarito,
nella disciplina a regime, il rapporto tra le supplenze
conferite dai dirigenti scolastici in "sostituzione" dei
dirigenti territorialmente competenti e le immissioni in ruolo
ad essi spettanti.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la
semplificazione e il riordinamento della legislazione
vigente:
nel predisporre interventi legislativi che autorizzano
l'emanazione di atti normativi secondari (come nel caso della
legge 3 maggio 1999, n. 124, in materia di personale
scolastico) si eviti di demandare a regolamenti ministeriali,
anziché a regolamenti governativi, l'attuazione delle
previsioni legislative, avendo cura di individuare
espressamente nella legge e non in atti di indirizzo le norme
di principio che dovranno essere sviluppate dal regolamento
governativo.
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno chiarire
se le disposizioni recate si configurano effettivamente come
norme di interpretazione autentica - in tal caso anche
provvedendo all'inserimento di una rubrica all'articolo in cui
si precisa che esso reca norme di interpretazione autentica -
ovvero se le stesse costituiscano previsioni di tipo
innovativo con effetto retroattivo in tal caso provvedendo a
modificare espressamente, con la tecnica della novella, le
disposizioni dettate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge
n. 124 del 1999;
b) al medesimo articolo 1 valuti la Commissione
l'opportunità di individuare in modo puntuale quali siano le
disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto
del ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123,
che non sono più applicabili per effetto dell'entrata in
vigore del decreto-legge; valuti altresì l'opportunità di
conferire al Ministro competente, ai sensi del comma 3
dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il potere di
adottare un nuovo regolamento per la definizione delle
modalità di aggiornamento delle graduatorie, che modifichi il
precedente regolamento, in coerenza con le disposizioni
introdotte dal decreto-legge.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
La VII Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 1175, di conversione
del decreto-legge n. 255 del 2001, relativo all'ordinato avvio
dell'anno scolastico;
condivise le modifiche approvate dalla Commissione di
merito;
considerata la necessità di dare un corretto avvio
dell'anno scolastico 2001-2002 sulla base di un nuovo criterio
che, definendo un'unica graduatoria divisa in due scalgioni,
riconosca sempre più una valenza specifica di merito pur
accogliendo le aspettative derivanti per il passato
dall'anzianità di servizio;
considerato altresì che un altro aspetto significativo
del presente provvedimento è costituito dalla fusione in
un'unica graduatoria dei docenti delle scuole statali e
paritarie, particolarmente nella fase a regime;
considerato che un ulteriore aspetto significativo del
disegno di legge in esame è costituito dalla prevista
copertura dei posti di insegnamento fin dall'inizio dell'anno
scolastico, evitando quegli avvicendamenti continui che hanno
creato ostacoli al normale iter formativo ed infine che la
possibilità di istituire nuove cattedre in presenza dei
necessari presupposti numerici, possibilità attribuita ai
dirigenti scolastici, riconosce una certa autonomia alle
realtà periferiche della scuola che debbono essere sempre più
responsabilizzate;
esprime
PARERE FAVOREVOLE