XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1175-A




PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE


          Il Comitato per la legislazione,

              esaminato il disegno di legge n. 1175;

              rilevato che nella relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, di cui il provvedimento è corredato, risultano indicate le differenti opzioni per realizzare l'intervento, nonché le ragioni che hanno indotto all'emanazione del decreto-legge e, dunque, all'intervento con un atto avente forza di legge;

              constatato che da tale opzione discende indirettamente la modifica della normativa di rango secondario nella misura in cui le disposizioni regolamentari contrastanti con le previsioni del decreto-legge devono ritenersi illegittime e, dunque, disapplicabili;

              ritenuto che la valutazione dell'illegittimità delle previsioni contenute nel regolamento ministeriale in questione è rimessa all'interprete e, in ultima istanza, al giudice a nocumento della conoscibilità della disciplina vigente;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              si individuino le modalità idonee affinché la normativa secondaria applicabile sia tempestivamente adeguata in modo tale da essere più facilmente conoscibile dai destinatari della stessa;

              all'articolo 1, comma 1, alinea, si sostituiscano le parole "graduatorie di base" con le seguenti "graduatorie permanenti", utilizzate nell'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

          Il Comitato osserva altresì che:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              all'articolo 1, comma 1, dovrebbe essere verificato se le disposizioni recate si configurano effettivamente come norme di interpretazione autentica o se le stesse costituiscano previsioni di tipo innovativo con effetto retroattivo. Nel primo caso risulterebbe opportuno procedere all'inserimento di una rubrica all'articolo in cui si precisa che l'articolo reca norme di interpretazione autentica; nel secondo caso sarebbe opportuno provvedere ad una conseguente modifica della formulazione delle disposizioni stesse;

              all'articolo 1, commi 5 e 6, la disciplina relativa all'anno scolastico 2001-2002 presenta aspetti di parziale sovrapposizione con quella, a regime, dettata dall'articolo 4, che dispone anch'esso in ordine ai termini da applicare nel suddetto anno scolastico; dovrebbe pertanto essere verificato il corretto coordinamento delle diverse disposizioni in questione;

              all'articolo 2, comma 1, dovrebbe procedersi ad un miglior coordinamento della disposizione che individua i soggetti interessati con quella contenuta nell'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che parimenti individua i soggetti che hanno titolo all'inclusione nelle graduatorie in occasione delle integrazioni successive;

              
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

              all'articolo 2, comma 2, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire il riferimento alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che disciplina le scuole paritarie;

              all'articolo 2, comma 3, dovrebbe essere precisato che l'interpretazione autentica si riferisce al comma 3 dell'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 267;

              all'articolo 3, comma 1, l'inciso "e successive integrazioni" può essere interpretato in modo non univoco, pertanto, ove il riferimento fosse ad atti già emanati, gli stessi dovrebbero essere citati espressamente (trattandosi di decreti ministeriali non numerati di non facile individuabilità), mentre, ove il richiamo si riferisse ad eventuali modifiche future, si dovrebbe impiegare una formula diversa e più chiara;

              all'articolo 4, comma 1, dovrebbe essere chiarito, nella disciplina a regime, il rapporto tra le supplenze conferite dai dirigenti scolastici in "sostituzione" dei dirigenti territorialmente competenti e le immissioni in ruolo ad essi spettanti.

          Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

              sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

              nel predisporre interventi legislativi che autorizzano l'emanazione di atti normativi secondari (come nel caso della legge 3 maggio 1999, n. 124, in materia di personale scolastico) si eviti di demandare a regolamenti ministeriali, anziché a regolamenti governativi, l'attuazione delle previsioni legislative, avendo cura di individuare espressamente nella legge e non in atti di indirizzo le norme di principio che dovranno essere sviluppate dal regolamento governativo.



PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e
interni)


PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno chiarire se le disposizioni recate si configurano effettivamente come norme di interpretazione autentica - in tal caso anche provvedendo all'inserimento di una rubrica all'articolo in cui si precisa che esso reca norme di interpretazione autentica - ovvero se le stesse costituiscano previsioni di tipo innovativo con effetto retroattivo in tal caso provvedendo a modificare espressamente, con la tecnica della novella, le disposizioni dettate dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 1999;

              b) al medesimo articolo 1 valuti la Commissione l'opportunità di individuare in modo puntuale quali siano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con decreto del ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2000, n. 123, che non sono più applicabili per effetto dell'entrata in vigore del decreto-legge; valuti altresì l'opportunità di conferire al Ministro competente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, il potere di adottare un nuovo regolamento per la definizione delle modalità di aggiornamento delle graduatorie, che modifichi il precedente regolamento, in coerenza con le disposizioni introdotte dal decreto-legge.
PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)


PARERE FAVOREVOLE



PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)


        La VII Commissione,

              esaminato il disegno di legge n. 1175, di conversione del decreto-legge n. 255 del 2001, relativo all'ordinato avvio dell'anno scolastico;

              condivise le modifiche approvate dalla Commissione di merito;

              considerata la necessità di dare un corretto avvio dell'anno scolastico 2001-2002 sulla base di un nuovo criterio che, definendo un'unica graduatoria divisa in due scalgioni, riconosca sempre più una valenza specifica di merito pur accogliendo le aspettative derivanti per il passato dall'anzianità di servizio;

              considerato altresì che un altro aspetto significativo del presente provvedimento è costituito dalla fusione in un'unica graduatoria dei docenti delle scuole statali e paritarie, particolarmente nella fase a regime;

              considerato che un ulteriore aspetto significativo del disegno di legge in esame è costituito dalla prevista copertura dei posti di insegnamento fin dall'inizio dell'anno scolastico, evitando quegli avvicendamenti continui che hanno creato ostacoli al normale iter formativo ed infine che la possibilità di istituire nuove cattedre in presenza dei necessari presupposti numerici, possibilità attribuita ai dirigenti scolastici, riconosce una certa autonomia alle realtà periferiche della scuola che debbono essere sempre più responsabilizzate;

              esprime

PARERE FAVOREVOLE



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