XIV LEGISLATURA

RELAZIONE - N. 1175-A




TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione


Art. 1.
Art. 1.

1. E' convertito in legge il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002.
1. Il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Identico.



Allegato


MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

              All'articolo 1:

                al comma 1, alinea, le parole: "graduatorie di base" sono sostituite dalle seguenti: "graduatorie permanenti"; e le parole: "hanno titolo all'inserimento in coda alle graduatorie medesime, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo nel seguente ordine di priorità:" sono sostituite dalle seguenti: "hanno titolo all'inserimento, oltre ai docenti che chiedono il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia, le sottoelencate categorie di personale docente ed educativo, in coda alle graduatorie medesime e nel seguente ordine di priorità:";

                al comma 2, le parole: "di seguito Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di seguito denominato "regolamento"";

                dopo il comma 2, è inserito il seguente:

                "2-bis. Ai fini dell'accesso alle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento, i docenti privi del requisito di servizio di insegnamento, in possesso dell'abilitazione in educazione musicale che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, sono collocati, in un secondo scaglione, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale di cui all'articolo 5 del regolamento. Il punteggio precedentemente attribuito potrà essere aggiornato con la valutazione dei titoli eventualmente maturati in data successiva alla scadenza dei termini a suo tempo previsti per la presentazione delle domande di inclusione negli elenchi stessi";

                al comma 3, le parole: "annessa quale allegato A al Regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'allegato A annesso al regolamento";

                al comma 5, le parole: "fino a termine" sono sostituite dalle seguenti: "fino al termine".

              All'articolo 2:

                al comma 2, le parole: "della tabella annessa quale allegato A al Regolamento di cui all'articolo 1, comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "della tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento"; dopo le parole: "nelle scuole paritarie" sono inserite le seguenti: "di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,"; ed è aggiunto in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal presente comma, ulteriori modifiche alla tabella di cui all'allegato A annesso al regolamento possono essere adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

                al comma 3, le parole: "del decreto legislativo" sono sostituite dalle seguenti: "del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo" e le parole: "come modificato" sono sostituite dalle seguenti: "come sostituito".

              All'articolo 3:

                al comma 1, le parole: "di diritto" sono soppresse.

              All'articolo 4:

                al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I contratti a tempo indeterminato stipulati dai dirigenti territorialmente competenti dopo tale data comportano il differimento delle assunzioni in servizio al 1^ settembre dell'anno successivo, fermi restando gli effetti giuridici dall'inizio dell'anno scolastico di conferimento della nomina";

                al comma 2, dopo le parole: "supplenze brevi e saltuarie" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124".

DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 2001, N. 255




Frontespizio Testo del decreto legge Pareri