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| 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni | 1. Le disposizioni contenute nell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpretano nel senso che nelle operazioni |
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di prima integrazione
delle graduatorie di base
previste dall'articolo 401
del testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di istruzione,
approvato con il decreto
legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, come sostituito
dall'articolo 1, comma 6,
della stessa legge, hanno
titolo all'inserimento in
coda alle graduatorie
medesime, oltre ai docenti
che chiedono il trasferimento
dalla corrispondente
graduatoria di altra
provincia, le sottoelencate
categorie di personale
docente ed educativo nel
seguente ordine di
priorità: |
di prima integrazione
delle graduatorie
permanenti previste
dall'articolo 401 del testo
unico delle disposizioni
legislative in materia di
istruzione, approvato con il
decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, come
sostituito dall'articolo 1,
comma 6, della stessa legge,
hanno titolo all'inserimento,
oltre ai docenti che chiedono
il trasferimento dalla
corrispondente graduatoria di
altra provincia, le
sottoelencate categorie di
personale docente ed
educativo, in coda alle
graduatorie medesime e nel
seguente ordine di
priorità: |
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a) primo
scaglione: personale che sia
in possesso dei requisiti
richiesti dalle norme
previgenti per la
partecipazione ai soppressi
concorsi per soli titoli alla
data di entrata in vigore
della predetta legge n. 124
del 1999; |
a) identica; |
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b) secondo
scaglione: docenti che
abbiano superato le prove di
un precedente concorso per
titoli ed esami anche ai soli
fini abilitativi in relazione
alla medesima classe di
concorso o al medesimo posto
e siano inseriti, alla data
di entrata in vigore della
predetta legge n. 124 del
1999, in una graduatoria per
l'assunzione del personale
non di ruolo. Si prescinde da
quest'ultimo requisito per il
personale che abbia superato
le prove del corrispondente
concorso per titoli ed esami
conclusosi successivamente al
31 marzo 1995. In tale
scaglione sono compresi anche
i docenti di cui all'articolo
2, comma 2, della predetta
legge n. 124 del 1999. |
b) identica. |
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2. Le disposizioni
contenute nel Regolamento
adottato con decreto del
Ministro della pubblica
istruzione 27 marzo 2000, n.
123, di seguito Regolamento,
si intendono modificate nel
senso che i docenti per cui è
previsto, separatamente,
l'inserimento nei distinti
scaglioni di cui all'articolo
2, comma 4, lettere a2)
e b), confluiscono in
un unico scaglione. |
2. Le disposizioni
contenute nel Regolamento
adottato con decreto del
Ministro della pubblica
istruzione 27 marzo 2000, n.
123, di seguito
denominato
"regolamento", si intendono
modificate nel senso che i
docenti per cui è previsto,
separatamente, l'inserimento
nei distinti scaglioni di cui
all'articolo 2, comma 4,
lettere a2) e b),
confluiscono in un unico
scaglione. |
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2-bis. Ai
fini dell'accesso alle
graduatorie permanenti di
strumento musicale nella
scuola media, di cui agli
articoli 5 e 6 del
regolamento, i docenti privi
del requisito di servizio di
insegnamento, in possesso
dell'abilitazione in
educazione musicale che, alla
data di entrata in vigore
della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli
elenchi compilati ai sensi
del decreto del Ministro
della pubblica istruzione 13
febbraio 1996, pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 102 del 3
maggio 1996, sono collocati,
in un secondo scaglione,
nelle graduatorie permanenti
di strumento musicale di cui
all'articolo 5 del
regolamento. Il punteggio
precedentemente attribuito
potrà essere aggiornato con
la valutazione dei titoli
eventualmente maturati in
data successiva alla scadenza
dei termini a suo tempo
previsti per la presentazione
delle domande di inclusione
negli elenchi stessi. |
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3. Nella fase di
prima integrazione di cui al
comma 1, gli aspiranti sono
graduati, all'interno dei due
scaglioni, con il punteggio
loro spettante in base ai
titoli posseduti, valutati
secondo la tabella annessa
quale allegato A al
Regolamento. |
3. Nella fase di
prima integrazione di cui al
comma 1, gli aspiranti sono
graduati, all'interno dei due
scaglioni, con il punteggio
loro spettante in base ai
titoli posseduti, valutati
secondo la tabella di cui
all'allegato A annesso al
regolamento. |
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4. La graduatoria
risultante a seguito della
prima integrazione di cui al
comma 1 viene utilizzata per
le immissioni in ruolo
relative agli |
4. Identico. |
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anni scolastici 2000-2001
e 2001-2002, e per il
conferimento di supplenze
annuali e fino al termine
delle attività didattiche per
l'anno scolastico 2001-2002.
I contratti a tempo
indeterminato, stipulati dai
dirigenti territorialmente
competenti dopo il 31 agosto,
comportano il differimento
delle assunzioni in servizio
al 1^ settembre dell'anno
successivo, fermi restando
gli effetti giuridici
dall'inizio dell'anno
scolastico di conferimento
della nomina. |
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5. I dirigenti
territorialmente competenti
procedono alle nomine di
supplenza annuale e fino a
termine delle attività
didattiche attingendo alle
graduatorie permanenti fino
al 31 agosto 2001. |
5. I dirigenti
territorialmente competenti
procedono alle nomine di
supplenza annuale e fino
al termine delle
attività didattiche
attingendo alle graduatorie
permanenti fino al 31 agosto
2001. |
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6. Decorso il termine
del 31 agosto 2001 i
dirigenti scolastici
provvedono alle nomine dei
supplenti annuali e fino al
termine delle attività
didattiche attingendo
prioritariamente alle
graduatorie permanenti e in
subordine alle graduatorie di
istituto. |
6. Identico. |
|
7. La riarticolazione
delle graduatorie permanenti,
conseguente alle previsioni
di cui ai commi 1, 2 e 3, non
ha effetti sulle nomine in
ruolo già conferite che sono
fatte salve nei casi in cui
gli interessati non siano più
in posizione utile ai fini
delle nomine stesse. Dal
numero massimo complessivo
delle nomine che il Consiglio
dei Ministri autorizzerà per
l'anno scolastico 2001-2002 è
scomputato un numero di posti
corrispondente a quelle delle
posizioni salvaguardate. |
7. Identico. |
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1. A decorrere dall'anno
scolastico 2002-2003,
l'integrazione della
graduatoria, da effettuare
con periodicità annuale entro
il 31 maggio di ciascun anno,
avviene inserendo nello
scaglione, di cui
all'articolo 1, comma 1,
lettera b), gli idonei
dei concorsi a cattedre e
posti, per titoli ed esami e
i possessori dei diplomi
rilasciati dalle scuole di
specializzazione
all'insegnamento
secondario. |
1. Identico. |
|
2. Nella integrazione
della graduatoria di cui al
comma 1, il personale già
inserito nelle graduatorie
permanenti che intende
aggiornare il proprio
punteggio e quello che chiede
l'inserimento per la prima
volta è graduato, nell'ambito
del proprio scaglione, in
base ai titoli posseduti, da
valutare secondo le
disposizioni della tabella
annessa quale allegato A al
Regolamento di cui
all'articolo 1, comma 2. I
servizi di insegnamento
prestati dal 1^ settembre
2000 nelle scuole paritarie
sono valutati nella stessa
misura prevista per il
servizio prestato nelle
scuole statali. |
2. Nella integrazione
della graduatoria di cui al
comma 1, il personale già
inserito nelle graduatorie
permanenti che intende
aggiornare il proprio
punteggio e quello che chiede
l'inserimento per la prima
volta è graduato, nell'ambito
del proprio scaglione, in
base ai titoli posseduti, da
valutare secondo le
disposizioni della tabella
di cui all'allegato A
annesso al regolamento. I
servizi di insegnamento
prestati dal 1^ settembre
2000 nelle scuole paritarie
di cui alla legge 10 marzo
2000, n. 62, sono valutati
nella stessa misura prevista
per il servizio prestato
nelle scuole statali.
Fermo restando quanto
previsto dal presente comma,
ulteriori modifiche alla
tabella di cui all'allegato A
annesso al regolamento
possono essere adottate con
decreto del Ministro
dell'istruzione,
dell'università e della
ricerca. |
| 3. L'articolo 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che l'integrazione e l'aggiornamento | 3. L'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 maggio |
|
delle graduatorie si
realizza sulla base del
punteggio spettante a ciascun
candidato con la
salvaguardia, in posizione di
parità, dell'anzianità di
iscrizione in graduatoria. |
1999, n. 124, si
interpreta nel senso che
l'integrazione e
l'aggiornamento delle
graduatorie si realizza sulla
base del punteggio spettante
a ciascun candidato con la
salvaguardia, in posizione di
parità, dell'anzianità di
iscrizione in graduatoria. |
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|
1. Le variazioni del
numero degli alunni iscritti
in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella
fase di adeguamento alla
situazione di fatto, non
comportano modifiche al
numero delle classi
autorizzate in organico di
diritto dal dirigente
territorialmente competente.
Incrementi del numero delle
classi, eventualmente
indispensabili, sono disposti
dal competente dirigente
scolastico, secondo i
parametri di cui al decreto
del Ministro della pubblica
istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1998, e successive
integrazioni. |
1. Le variazioni del
numero degli alunni iscritti
in ciascuna istituzione
scolastica, verificate nella
fase di adeguamento alla
situazione di fatto, non
comportano modifiche al
numero delle classi
autorizzate in organico dal
dirigente territorialmente
competente. Incrementi del
numero delle classi,
eventualmente indispensabili,
sono disposti dal competente
dirigente scolastico, secondo
i parametri di cui al decreto
del Ministro della pubblica
istruzione 24 luglio 1998,
pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11
novembre 1998, e successive
integrazioni. |
|
2. I posti e gli
spezzoni di orario derivanti
dagli incrementi di classe di
cui al comma 1 non modificano
il numero e la composizione
dei posti e delle cattedre,
anche costituiti tra più
scuole, così come determinate
nell'organico di ciascun
anno. |
2. Identico. |
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3. La formazione di
classi di cui al comma 1 è
comunicata dal dirigente
scolastico al dirigente
territorialmente competente
entro il 10 luglio di ciascun
anno per la copertura, nella
fase delle utilizzazioni, dei
posti e degli spezzoni di
orario che non sia stato
possibile coprire con
personale a disposizione
all'interno della stessa
istituzione scolastica. |
3. Identico. |
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|
1. Le assunzioni a tempo
indeterminato, i
provvedimenti di
utilizzazione, di
assegnazione provvisoria, e
comunque quelli di durata
annuale riguardanti il
personale di ruolo, devono
essere completati entro il 31
luglio di ciascun anno. A
regime entro lo stesso
termine devono essere
conferiti gli incarichi di
presidenza delle istituzioni
scolastiche. Entro la
medesima data i dirigenti
territorialmente competenti
procedono altresì alle nomine
dei supplenti annuali, e fino
al termine dell'attività
didattica attingendo alle
graduatorie permanenti
provinciali. |
1. Le assunzioni a tempo
indeterminato, i
provvedimenti di
utilizzazione, di
assegnazione provvisoria, e
comunque quelli di durata
annuale riguardanti il
personale di ruolo, devono
essere completati entro il 31
luglio di ciascun anno. I
contratti a tempo
indeterminato stipulati dai
dirigenti territorialmente
competenti dopo tale data
comportano il differimento
delle assunzioni in servizio
al 1^ settembre dell'anno
successivo, fermi restando
gli effetti giuridici
dall'inizio dell'anno
scolastico di conferimento
della nomina. A regime
entro lo stesso termine
devono essere conferiti gli
incarichi di presidenza delle
istituzioni scolastiche.
Entro la medesima data i
dirigenti territorialmente
competenti procedono altresì
alle nomine dei supplenti
annuali, e fino al termine
dell'attività didattica
attingendo alle graduatorie
permanenti provinciali. |
| 2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie, il dirigente utilizza le graduatorie | 2. Decorso il termine del 31 luglio, i dirigenti scolastici provvedono alle nomine dei supplenti annuali e fino al termine delle attività didattiche attingendo alle graduatorie permanenti provinciali. Per le nomine relative alle supplenze brevi e saltuarie di cui all'articolo 4, comma 3, |
|
di istituto, predisposte,
per la prima fascia, in
conformità ai nuovi criteri
definiti per le graduatorie
permanenti dagli articoli
1 e 2. |
della legge 3 maggio
1999, n. 124, il dirigente
utilizza le graduatorie di
istituto, predisposte, per la
prima fascia, in conformità
ai nuovi criteri definiti per
le graduatorie permanenti
dagli articoli 1 e 2. |
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3. Limitatamente
all'anno scolastico 2001-2002
il termine di cui ai commi 1
e 2 è fissato al 31 agosto
2001. Il termine di cui
all'articolo 3, comma 3, è
fissato al 31 luglio 2001. |
3. Identico. |
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